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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 17127/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica D'Auria, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 17127/2022 RG avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
TRA
Avv. RONCA SALVATORE, C.F.: procuratore di se stesso;
C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
. F: , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
avv.ti Antonio Nardone e Giovanni Pantolese;
OPPOSTA
, C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3
dall'Avv. Angelo Grifoni;
OPPOSTO
C.F./P.IVA: , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto di Nuzzo;
pagina 1 di 9
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
[...]
Controparte_7
OPPOSTI CONTUMACI
Conclusioni delle parti
All'udienza del 5.12.2024, le parti presenti concludevano come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente AT NC, debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare n. 217/2016 RGE, ha inteso introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 618 comma 2 cpc in relazione all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc da lui stesso proposta in seno alla suddetta procedura, avverso il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato reso in data 31.1.2022, deducendo che la procedura di vendita era gravemente viziata in quanto l'avviso di vendita non era stato notificato al debitore.
In particolare, lamentava che la relata di notifica del suddetto avviso recava falsamente la dicitura “atto rifiutato” con la data del 19.5.2021, tanto che egli stesso aveva presentato dinanzi al GE querela di falso in via incidentale per farne dichiarare la falsità.
Con ordinanza del 12.5.2022, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio sull'opposizione esecutiva, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione, dichiarava inammissibile la querela di falso in quella sede proposta ed assegnava i termini per l'introduzione del presente giudizio di merito.
L'opponente provvedeva pertanto ad introdurre il giudizio di merito reiterando il motivo di censura fatto valere nella fase cautelare, inerente la mancata notifica dell'avviso di pagina 2 di 9 vendita, ed aggiungendo che il valore di stima dell'immobile era stato illegittimamente determinato, che le somme azionate in via esecutiva dalla creditrice procedente e dall'intervenuta non erano dovute, e per quelle Controparte_8
relative agli interventi e del Via G.Gigante Controparte_6 Parte_1
n.39/D erano in corso trattative di bonario componimento, e formulava le seguenti conclusioni:
“in riforma delle decisioni rese nella fase sommaria, sentir dichiarare:
1)in via preliminare che la raccomandata n.785164325659-2, con avvenuto deposito in data 19/5/2021, spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata numero…in data 19/5/2021… firma dell'addetto…illeggibile è nulla e priva di efficacia perché effettuata in spregio alla procedura di notificazione.
Alcuna raccomandata in data 19/5/2021 è stata spedita al destinatario-debitore e la palese irregolare e non perfezionata procedura di notificazione ex art 140 cpc, con la mancata affissione dell'avviso di deposito dell'atto da notificare presso la sua abitazione unitamente alla mancanza della cartolina di ritorno della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale ove il destinatario avrebbe dovuto ritirare l'atto di avviso della vendita fissata per il giorno 22 settembre
2021 è nulla e tanto voglia dichiarare l'On.le tribunale adito;
2) ammissibile l'opposizione all'aggiudicazione per omessa notifica al debitore del giorno fissato per la vendita dell'immobile;
3) ammissibile il Reclamo ex art 591 c.p.c. proposta;
3 )ammissibile l'opposizione per l'omessa equa rivalutazione dell'Immobile occupato da senza titolo, CP_9
4) ammissibile l'opposizione al decreto di trasferimento dell'immobile.”
Si costituiva , creditrice procedente nella procedura esecutiva Controparte_10
immobiliare, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto con condanna di controparte al pagamento delle spese e onorari di giudizio e condanna ex art. 96 III co. C.P.C.
pagina 3 di 9 Si costituivano, altresì, l , creditore intervenuto nella procedura Controparte_3
esecutiva, e , aggiudicatario ed acquirente dell'immobile Controparte_2
pignorato, a lui trasferito mediante il decreto di trasferimento oggetto di opposizione agli atti esecutivi, chiedendo il rigetto delle domande del NC e la sua condanna al pagamento delle spese e onorari del giudizio.
Nel corso del giudizio, con atto di intervento depositato il 4.6.2024, si costituiva
[...]
dichiarandosi terza proprietaria dell'immobile per effetto dell'acquisto CP_11
avvenuto per atto del Notaio del 16 settembre 2016, e formulava le Persona_1
seguenti conclusioni:
“A) in via preliminare per la inesistente notifica dell'atto di pignoramento immobiliare al debitore NC AT in virtù all'art. 615 2° comma c.p.c., dichiarare la radicale nullità della procedura esecutiva R.G.E. n.217/2016 (di cui nulla sapeva della sua esistenza) con conseguente nullità degli atti successivi assorbiti, e condannare la creditrice al pagamento delle spese e competenze dell'intero procedimento oltre, ai sensi dell'art.68 2° comma c.p.c., al risarcimento del danno indiretto verso lo stato e diretto nei confronti degli opponenti da liquidarsi con equità;
- B) invia preliminare e gradata ai sensi dell'art.1169 c.c. in accoglimento della domanda possessoria di reintegra, dichiarare la mala fede dell'aggiudicatario
[...]
in ordine alla detta aggiudicazione, revocare il subdolo verbale di Controparte_2
aggiudicazione del 22 settembre 2021, con conseguente condanna all'immediato rilascio dell'immobile in favore della intervenuta e condanna alle spese e competenze per resistenza processuale temeraria.”
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_4
CP_4 Controparte_5 CP_6
, e
[...] Controparte_6 Controparte_7
pagina 4 di 9 Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
Si condividono e si ribadiscono nella presente sede le considerazioni già svolte dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza del 12.5.2022 con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione.
Il debitore esecutato ha inteso dolersi della mancata notifica in suo favore dell'avviso di vendita.
Come già chiarito dal giudice dell'esecuzione, va ribadito anche nella presente sede che nessuna norma del codice di procedura civile impone di notificare ai debitori l'avviso di vendita: né l'art. 591 bis c.p.c. in tema di delega delle operazioni di vendita, né gli artt.
570 e 576 c.p.c. che disciplinano rispettivamente l'avviso di vendita nella vendita senza incanto e con incanto.
Il motivo è da rinvenirsi nella natura e struttura stessa del processo esecutivo, che è processo a contraddittorio attenuato, che ha l'obbiettivo di soddisfare il diritto di credito dei creditori, già accertato in altra sede, con la conseguenza che la partecipazione del debitore al processo esecutivo è circoscritta ai casi espressamente previsti dalla legge
(cfr. Cass. 17874/2011; Cass. 22279/2010; Cass. 24532/2009).
Se è vero che il diritto al contraddittorio deve essere salvaguardato anche nel processo esecutivo tutte le volte che il debitore può esercitare diritti o facoltà rilevanti per tutelare i propri interessi - o, per usare la terminologia di Cass. 26930/14: “là dove il coinvolgimento del debitore … sia preordinato dalla legge all'esercizio protetto di diritti sostanziali”, pronuncia espressamente invocata dall'opponente - è, altresì, evidente che l'ipotesi presa in considerazione dalle indicate pronunce è venuta meno in quanto dopo la riforma del 2005 la conversione del pignoramento può essere richiesta solo fino all'udienza in cui è disposta la vendita, ovvero fino al momento in cui non si è chiusa la prima fase del procedimento esecutivo con l'ordinanza che autorizza la vendita ex art
569 c.p.c, sicché un'eventuale istanza di conversione formulata dal debitore a seguito della notifica dell'avviso di vendita sarebbe inammissibile, in quanto tardiva.
pagina 5 di 9 Udienza ex art. 569 c.p.c. di cui il debitore è a conoscenza in base al nuovo sistema previsto dall'art. 492 c.p.c., per il quale all'atto della notifica del pignoramento il debitore è onerato di effettuare presso la cancelleria del Tribunale la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario e, in caso di inottemperanza o di irreperibilità presso il domicilio dichiarato, ogni altra comunicazione o notificazione sarà effettuata in cancelleria.
Alla luce di quanto evidenziato, l'ignoranza del debitore circa la prosecuzione della procedura esecutiva che è conseguita alla notificazione del pignoramento non è incolpevole, ma frutto di negligenza, poiché era suo onere, una volta ricevuta notifica del pignoramento, attivarsi e rendersi parte diligente per seguire le sorti della procedura.
Ne deriva che, in mancanza di una norma espressa che imponesse la ulteriore notifica di atti dell'esecuzione al debitore che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio ex art. 492 cpc, non vi è irregolarità alcuna della procedura che possa essere opponibile all'aggiudicatario.
I restanti motivi di opposizione - con i quali si intende affermare l'illegittimità ed iniquità del valore di stima dell'immobile, nonché la non debenza delle somme poste a fondamento del credito della procedente e/o degli interventori – sono del tutto inammissibili in quanto proposti per la prima volta nella presente sede di merito, senza che essi siano stati sottoposti al contraddittorio delle parti ed all'esame del giudice nella antecedente ed obbligatoria fase cautelare, che caratterizza le opposizioni esecutive nella loro immancabile struttura bifasica.
Tali motivi sono dunque inammissibili per come proposti nella presente sede.
Quanto infine all'intervento della terza nella parte in cui esso Controparte_11
integra un mero intervento ad adiuvandum, esso è da rigettare e da dichiarare inammissibile, al pari dell'opposizione proposta in via principale dal debitore AT
NC.
pagina 6 di 9 Nella restante parte, in cui l'interventrice formula ulteriore diversa domanda adesiva autonoma - vale a dire nella parte in cui la “formula, altresì, istanza di rivendica CP_11
del suo diritto di proprietà, fondato su prova scritta, e di reintegra nel possesso dell'immobile in Via G.Gigante n.39/D aggiudicato a CP_4 Controparte_2
cui, ben edotto della irregolare procedura, perchè destinatario delle notifiche delle opposizioni, in mala fede accettava” e conclude “B) invia preliminare e gradata ai sensi dell'art.1169 c.c. in accoglimento della domanda possessoria di reintegra, dichiarare la mala fede dell'aggiudicatario in ordine alla detta Controparte_2
aggiudicazione, revocare il subdolo verbale di aggiudicazione del 22 settembre 2021, con conseguente condanna all'immediato rilascio dell'immobile in favore della intervenuta e condanna alle spese e competenze per resistenza processuale temeraria.”
- questa deve essere rigettata.
A fronte della confusionaria e scarsamente circostanziata domanda, che invoca sia la rivendica della proprietà, sia la reintegra del possesso, deve osservarsi che l'atto di intervento depositato in data 4.6.2024, allorquando erano già ampiamente spirati i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 cpc per l'attività istruttoria, pur astrattamente ammissibile, risulta del tutto sfornito di prova.
Come è noto infatti, ai sensi dell'art. 268 cpc “l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione” ma “Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”.
La preclusione deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, con la conseguenza che la domanda della , essendo del tutto sguarnita CP_11
di prova in quanto ogni prova era preclusa alla data dell'intervento, non può che essere rigettata.
pagina 7 di 9 Le spese di lite tra l'opponente e gli opposti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore delle parti vincitrici costituite, tenuto conto dello scaglione di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00 della controversia e dell'assenza di attività istruttoria svolta in giudizio.
Rispetto alla le spese di lite possono essere compensate. CP_11
Va infine anche accolta la domanda della di condanna della controparte ai CP_10
sensi dell'art. 96 comma 3 cpc: il carattere reiterato delle opposizioni e dei reclami presentati, e la sostanziale identità dei contenuti dei rimedi adoperati ne hanno reso evidente l'uso abnorme, finalizzato non tanto a garantire il legittimo esercizio del diritto di difesa, bensì a ritardare il soddisfacimento dei creditori, obbligandoli ad anticipare i costi di estenuanti e ripetuti atti difensivi.
Considerato che la Suprema Corte ha osservato che “la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv. 624394 -
01)” (Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435, Cass., sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n.
17902), si ritiene equo, nel presente caso di specie, determinare la somma in misura pari all'importo liquidato a titolo di spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_6
e Controparte_6 Controparte_7
2) rigetta l'opposizione presentata da AT NC in relazione al primo motivo di opposizione e la dichiara inammissibile in relazione ai restanti;
pagina 8 di 9 3) rigetta e dichiara inammissibile l'intervento ad adiuvandum presentato da
[...]
negli stessi termini in cui è stata rigettata e dichiarata CP_11
inammissibile l'opposizione principale;
4) rigetta la domanda autonoma presentata dall'interventrice ; Controparte_11
5) condanna l'opponente al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c. in favore di che liquida in € 4.000,00; Controparte_10
6) condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore degli opposti costituiti , e Controparte_10 Controparte_8 [...]
, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 4.000,00 a titolo di CP_2
compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;
7) compensa le spese di lite tra le restanti parti.
Napoli, 06.05.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
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