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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la Il dott. Giuseppe Craca,
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10550/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
13.11.2025, promossa da
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Massimo Birardi e Parte 1
Monica Portaccio;
contro
Controparte 1 in persona del legale rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. deve essere rigettato in virtù delle motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla 1. 15/07/11, n. 111 stabilisce, ai primi due commi,
-
quanto segue:
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il
riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma
dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento
tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. definisce il giudizio previsto dal comma precedente è La sentenza che inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c.,
ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971: "Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti,
in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale
inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura dell'interno, una pensione di inabilità di lire del CP 2 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità".
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 legge 118/1971 "Agli invalidi
fra il diciottesimo e il età compresa civili di sessantaquattresimo cui confronti sia accertata una anno nei lavorativa, nella misura pari ○ riduzione della capacità
superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa D per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a e
(
un assegno mensile di carico dello Stato ed erogato dall' CP 1 tredici mensilità, con le stesse condizioni e euro 242,84 per della pensione di cuimodalità previste per l'assegnazione all'articolo 12".
Nel caso di specie, secondo la CTU medico-legale espletata dalla nella precedente fase di giudizio le dott.ssa Persona 1 patologie da cui è affetta l'odierna parte ricorrente sarebbero state risultate tali da renderla invalida solo nella misura del
60%.
Parte opponente nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso,
la presente fase di giudizio ha contestato le risultanze della perizia,
riproponendo le medesime osservazioni presentate dal consulente tecnico di parte al CTU in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali, afferenti il grado delle patologie afflittive della "cardiopatia ipertensiva" e della "sindrome depressiva".
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono esclusivamente in una diversa valutazione di patologie già esaminate dal c.t.u.
Quest'ultimo, peraltro, aveva già replicato alle osservazioni alla bozza peritale, precisando che per la cardiopatia era stata riscontrata dallo
stesso cardiologo "una II classe Nyha pari al 50%" e che lo stato ansioso- reattivo, pur equiparato ad una depressione reattiva lieve, "è tabellato al 10%".
Sul punto va Osservato che parte opponente non ha addotto ulteriori elementi di fatto e non ha addotto ulteriori considerazioni di tipo medico-
scientifico volte a confutare le argomentazioni del perito.
In virtù di tanto le contestazioni proposte dalla parte ricorrente nella presente sede evidenziano dunque la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso deve essere rigettato.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite in
entrambe le fasi di giudizio essendo stata resarelazione ad
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. - come già liquidate in corso di causa sono definitivamente poste a carico dell CP 1.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
rigetta il ricorso;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell CP 1 le spese di CTU come già
provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la Il dott. Giuseppe Craca,
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10550/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
13.11.2025, promossa da
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Massimo Birardi e Parte 1
Monica Portaccio;
contro
Controparte 1 in persona del legale rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. deve essere rigettato in virtù delle motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla 1. 15/07/11, n. 111 stabilisce, ai primi due commi,
-
quanto segue:
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il
riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma
dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento
tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. definisce il giudizio previsto dal comma precedente è La sentenza che inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c.,
ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971: "Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti,
in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale
inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura dell'interno, una pensione di inabilità di lire del CP 2 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità".
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 legge 118/1971 "Agli invalidi
fra il diciottesimo e il età compresa civili di sessantaquattresimo cui confronti sia accertata una anno nei lavorativa, nella misura pari ○ riduzione della capacità
superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa D per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a e
(
un assegno mensile di carico dello Stato ed erogato dall' CP 1 tredici mensilità, con le stesse condizioni e euro 242,84 per della pensione di cuimodalità previste per l'assegnazione all'articolo 12".
Nel caso di specie, secondo la CTU medico-legale espletata dalla nella precedente fase di giudizio le dott.ssa Persona 1 patologie da cui è affetta l'odierna parte ricorrente sarebbero state risultate tali da renderla invalida solo nella misura del
60%.
Parte opponente nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso,
la presente fase di giudizio ha contestato le risultanze della perizia,
riproponendo le medesime osservazioni presentate dal consulente tecnico di parte al CTU in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali, afferenti il grado delle patologie afflittive della "cardiopatia ipertensiva" e della "sindrome depressiva".
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono esclusivamente in una diversa valutazione di patologie già esaminate dal c.t.u.
Quest'ultimo, peraltro, aveva già replicato alle osservazioni alla bozza peritale, precisando che per la cardiopatia era stata riscontrata dallo
stesso cardiologo "una II classe Nyha pari al 50%" e che lo stato ansioso- reattivo, pur equiparato ad una depressione reattiva lieve, "è tabellato al 10%".
Sul punto va Osservato che parte opponente non ha addotto ulteriori elementi di fatto e non ha addotto ulteriori considerazioni di tipo medico-
scientifico volte a confutare le argomentazioni del perito.
In virtù di tanto le contestazioni proposte dalla parte ricorrente nella presente sede evidenziano dunque la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso deve essere rigettato.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite in
entrambe le fasi di giudizio essendo stata resarelazione ad
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. - come già liquidate in corso di causa sono definitivamente poste a carico dell CP 1.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
rigetta il ricorso;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell CP 1 le spese di CTU come già
provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca