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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16451 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41992/2021
RE PU BBLICA ITALINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. IA De RD;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 41992/2021
PROMOSSA DA
(), in proprio e nella " (C.F.: Parte_1 C.F._1
qualità di erede di و(C.F.: C.F. 2 Persona_1
domiciliata in Roma, Via Nemorense n. 77; rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Ingenito, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
P.IVA_2 ), nella sua (C.F.: P.IVA 1 - P.IVA: Controparte_1
qualità di impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Viale Pinturicchio n. 204; rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Paola Mormino, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E CONTRO
Controparte_2 , (C.F.: C.F. 3 ();
CONVENUTA CONTUMACE
E CONTRO
Controparte_3 , (C.F.: C.F. 4 );
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2021 e iscritto a ruolo il 07.07.2021
وin proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di [...] Parte_1
Controparte_1 impresa designata dal ha convenuto in giudizio Persona_1 e Controparte_3 al fine di accogliere le seguenti F.G.V.S., Controparte_2
conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, per le ragioni illustrate in narrativa,
disattesa ogni contraria eccezione, accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni innanzi descritti e provati, condannarli in solido al risarcimento nella misura indicata nella parte motiva del presente atto, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ivi compreso il danno da ritardato adempimento, oltre alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto Avv. Andrea Ingenito in quanto antistatario”.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto: i. che in data 09.10.2014, in località AM di RN (LT), si era verificato un sinistro stradale che aveva coinvolto il motoveicolo Honda SH 150 tg. DC43894, di condotto nell'occasione da [...]proprietà della moglie Parte_1 Persona_1 e l'autoveicolo EW OS tg. BE570KJ, di proprietà di CP_2
[...] condotto nell'occasione da Controparte_3 risultato privo di assicurazione;
Controparte_3ii. che il sinistro in questione si era verificato in quanto percorrendo la strada provinciale Via Genio Civile, con direzione dalla strada regionale
Nettunense alla strada regionale NT, aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra all'altezza dell'incrocio con Via Callas, strada comunale a senso unico in uscita verso la strada provinciale Via Genio Civile, e aveva invaso la corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, omettendo di concedere la prescritta precedenza;
iii. che, stante la gravità dell'infrazione commessa dal conducente dell'autoveicolo,
la responsabilità per la verificazione del sinistro in questione era da attribuirsi esclusivamente a quest'ultimo, il quale aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra con l'intento di parcheggiare contromano, nello spazio esistente tra gli edifici e la carreggiata, omettendo di concedere la prescritta precedenza al motoveicolo che sopraggiungeva;
iv. che nessuna censura poteva essere mossa al conducente del motoveicolo, tenuto conto che quest'ultimo non solo stava procedendo a velocità moderata e all'interno della propria corsia, ma aveva altresì posto in essere una manovra di emergenza al fine di evitare lo scontro con l'autoveicolo che gli aveva tagliato la strada, motivo il per quale era caduto a terra per poi finire contro l'autoveicolo in questione;
v. che, in conseguenza di tale sinistro, aveva subito i seguenti Persona_1
danni: a. danno non patrimoniale: - danno biologico ("98% di invalidità permanente (...)
nella misura di € 1.274.024,19", cfr. pag. 5 dell'atto di citazione); - danno morale
("nella misura di € 764.414,51(...) pari al 60% del danno biologico", cfr. pag. 6
dell'atto di citazione); personalizzazione del danno ("tutti questi elementi (...)
-
portano a ritenere che la fattispecie in esame si differenzi dai casi consimili di invalidità dello stesso grado. Pertanto si reputa opportuno procedere ad una adeguata personalizzazione (...) liquidando (...) la somma di € 600.000,00", cfr. pag. 8 dell'atto di citazione); inabilità temporanea assoluta ("Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata (...) 360 giorni di incapacità assoluta al
100% (...) andranno inoltre sommati € 39.816,00”, cfr. pp. 5 e 9 dell'atto di citazione);
b. danno patrimoniale: - perdita della capacità lavorativa specifica ("in passato muratore, idraulico ed elettricista, è possibile ragionevolmente presumere che esso,
ove non fosse rimasto vittima del sinistro, avrebbe verosimilmente realizzato un reddito medio non inferiore ad euro 18.000,00 attuali annui (...) si chiede di procedere alla costituzione di una rendita vitalizia, dalla data del fatto fino al raggiungimento dell'età
pensionabile (65 anni) da corrispondersi in via anticipata all'inizio di ciascun anno",
cfr. pag. 11 e ss. dell'atto di citazione); - spese mediche e di assistenza (“si chiede (...)
di provvedere anche a tale riguardo (...) mediante la costituzione di una rendita vitalizia (...) che, tenendo conto dell'importo mensile erogabile ad una badante (...),
deve essere quantificata in euro 15.600,00 annui da versarsi in via anticipata
-
Parte_1 in qualità di all'inizio di ciascun anno (...) in favore di per tutta la durata della vita del amministratore di sostegno di Persona_2
beneficiario, a far data dalla data della presente pronuncia", cfr. pag. 14 dell'atto di citazione); Parte_1 moglie di vi. che, in conseguenza del sinistro in questione,
,aveva subito i seguenti danni: Persona_1
a. danno non patrimoniale: - danno biologico ("10 (dieci) % di invalidità permanente
(...) nella misura di € 17.370,85", cfr. pag. 15 dell'atto di citazione); - danno da perdita del rapporto parentale ("si suggerisce (...) di liquidare la somma di € 182.280,00”, cfr.
pag. 18 dell'atto di citazione);
b. danno patrimoniale: - danno da lucro cessante (“prima del sinistro per cui è causa,
la sig.ra Parte_1 era occupata per 36 ore settimanali presso il Ministero dei
Trasporti con un compenso di € 1.400,00 mensili (...) ha dovuto ricorrere al rapporto di impiego parziale che ha ottenuto dal giugno 2019; da tale momento lavora 20 ore settimanali per una retribuzione di € 550,00 mensili. A seguito delle lesioni patite dal marito, le è anche venuto a mancare il lavoro domestico che giornalmente il marito svolgeva", cfr. pag. 19 dell'atto di citazione); - danno materiale al motoveicolo ("dal momento che trattavasi di motoveicolo del valore di € 2.000,00, e che i danni riportati dallo stesso a seguito dell'incidente richiederebbero riparazioni superiori a tale valore, di modo da rendere la riparazione antieconomica, si chiede di liquidare il danno al veicolo in euro 2.000,00 oltre spese di rottamazione del medesimo e di immatricolazione di nuovo motoveicolo. Per l'effetto si chiede di liquidare tale voce di danno in € 2.600,00", cfr. pag. 19 dell'atto di citazione), oltre alle "spese mediche e di assistenza sostenute" (cfr. pag. 19 dell'atto di citazione).
Si è costituita in giudizio la Controparte_1 nella sua qualità di impresa designata dal F.G.V.S., la quale ha dedotto:
i. l'omesso deposito dei documenti richiamati nell'atto di citazione ("tale carenza allegatoria crea un grave nocumento alla comparente che non può esaminare e vagliare l'avversa documentazione", cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 ;
ii. l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda in difetto di prova dell'invio della messa in mora alla SA ("ed, allo stato degli atti, anche nei confronti dei convenuti", cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta di e dell'attivazione della negoziazione assistita, nonché la Controparte_1
prescrizione del diritto vantato, atteso che "vi è stato un decreto di archiviazione del procedimento penale in data 13/10/2015 (...) avverso il quale non vi è stata opposizione all'archiviazione” e che “non risultano lettere interruttive se non la notifica di una citazione (...) in data 11/07/2019 di un giudizio poi dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c." (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
CP_1
iii. che non vi era stato alcuno scontro tra i veicoli (" Controparte_3 (...) inseriva l'indicatore di direzione sinistro al fine di parcheggiare. Poiché alcune vetture provenienti dal senso opposto di marcia si fermavano per consentire la svolta, il CP_3 si accingeva a svoltare ma notava l'improvviso sopraggiungere dello scooter condotto dal Persona_1 il quale, non avvedendosi delle macchine che si erano fermate per consentire la manovra, frenava bruscamente perdendo il controllo del mezzo ed, in caduta, colpiva con il volto il paraurti anteriore dell'autovettura che si era fermata”, cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
[...] l'eccessiva velocità del motoveicolo ("comunque, il mancato adeguamento
,
della velocità allo stato dei luoghi (...) corroborato dal verbale delle autorità
intervenute (...) oltre che dalle gravi conseguenze del sinistro", cfr. pp.
8-9 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 il mancato riscontro a quanto emerso dal verbale delle autorità intervenute rispetto alla dinamica prospettata da parte attrice (in particolare, "il CP_3 non ha tagliato la strada all'attore atteso che si è prontamente fermato e non ha portato a termine la manovra (del resto il veicolo convenuto come si evince dai rilievi planimetrici allegati al rapporto, ha ancora la ruota posteriore destra nella propria corsia di marcia); se il CP_3
avesse tagliato la strada come sostenuto da parte attrice, vi sarebbe stato un urto sulla parte laterale destra del veicolo mentre il Persona_1 è finito con il proprio viso contro il paraurti anteriore;
il Persona_1 non teneva la destra diversamente, considerata la posizione statica dell'autovettura, sarebbe riuscito a passare;
il Persona_1 causa
,
l'eccessiva velocità e la brusca frenata, non riusciva a mantenere il controllo del mezzo nonostante si trovasse a circolare in prossimità delle strisce pedonali ed in luogo frequentato da fanciulli appositamente segnalato", cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
affetto da "residua epilessia in iv. che non vi è in atti prova che Persona_1
,
terapia cronica con NA e RE (cfr. pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 al momento del sinistro, potesse mettersi alla guida
("le persone con epilessia possono avere la patente e guidare, purché rispondano a specifici requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 30 novembre 2010 (con successive norme applicative del 2011). Secondo la normativa, è necessario che la persona con epilessia dimostri tramite un certificato rilasciato da un neurologo di una struttura pubblica di non avere più crisi epilettiche da almeno un anno", cfr. pag. 13
della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
v. che, in considerazione di quanto riportato nel verbale delle autorità intervenute
("il casco del centauro è stato trovato adagiato sullo scooter con parte della visiera infranta", cfr. pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
[...] nonché dell'entità delle lesioni e dell'ubicazione anatomica delle stesse
(politrauma cranio-facciale), risulta provato il mancato utilizzo o, comunque, il non corretto utilizzo del casco di protezione da parte di Persona_1
vi. il difetto di prova in ordine alla sussistenza dei danni lamentati e del relativo nesso di causalità col sinistro in questione, unitamente alla contestazione circa le eccessive quantificazioni prospettate da parte attrice e le modalità di erogazione invocate per l'ipotesi di rendita.
La Controparte_1 in comparsa di costituzione e risposta ha così concluso:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, azione e deduzione: 1) in via pregiudiziale, accertato l'omesso deposito dei documenti da parte dell'attrice, dichiarare l'inammissibilità della domanda (...); 2) in via preliminare,
accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda per omessa prova circa l'invio della lettera di diffida e messa in mora alla SA ed, allo stato, anche agli odierni convenuti e per l'omesso invito alla stipula della convenzione assistita;
3) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato;
4) in via principale e nel merito, rigettare la domanda essendo il sinistro avvenuto per fatto e colpa del sig. per non aver rispettato Persona_1
le norme del codice della strada e quelle di comune prudenza e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. negare e/o diminuire il risarcimento in ragione della gravità della colpa che verrà riconosciuta;
5) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo al conducente del veicolo non assicurato, accertare le rispettive responsabilità graduando le colpe in funzione della ripartizione interna della responsabilità; 6) in via ulteriormente subordinata e sul quantum, rigettare tutte le avverse richieste in quanto generiche, eccessive, illegittime,
inammissibili, non in causalità e, comunque, non provate (...); 7) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea,
limitare il risarcimento ai soli danni che risulteranno effettivamente provati e riconducibili al sinistro, sempre e comunque entro i limiti del massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro che rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Compagnia per i fatti di causa;
(...) 9) con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio".
All'udienza del 12.01.2022, a seguito della dichiarazione del procuratore concernente la morte di avvenuta in data 20.08.2021, il processo è Persona_1
stato interrotto.
Con ricorso per la riassunzione del processo depositato in data 31.03.2022 [...]
ha avanzatoParte_1 , in proprio e nella qualità di erede di Persona_1 و
richiesta di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo interrotto.
Controparte_1 in data 05.05.2022Con decreto del 14.04.2022, notificato alla unitamente al relativo ricorso, è stata fissata per la prosecuzione l'udienza del
06.07.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione la Controparte_1 ha rispetto all'atto di dedotto il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 riassunzione e, in particolare, alla domanda dalla stessa avanzata nella sua qualità di erede di Persona_1 ("la sig.ra Parte_1 dichiara di agire nella qualità di erede, oltre che in proprio, senza tuttavia fornire alcuna prova di detta qualità", cfr.
pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione di Controparte_1
[...] . Con note di trattazione scritta per l'udienza del 12.10.2022 la Controparte_1
ha avanzato richiesta di declaratoria di estinzione del presente processo, stante la mancata tempestiva notifica del ricorso per la riassunzione del processo interrotto nei confronti di tutte le parti, anche di quelle contumaci ("Atteso che la notifica del ricorso in riassunzione deve essere eseguita nei confronti di tutte le parti (...) e che la necessità
- relativamente alla sig.ra (proprietaria del veicolo e, dunque, Controparte_2
litisconsorte necessario) – di procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c. era cosa nota sin dal giugno/luglio 2021 la richiesta di rinnovazione ex adverso formulata dovrà essere necessariamente disattesa ed il giudizio dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c. (...) non avendo controparte tempestivamente riassunto il giudizio nei confronti di tutte le parti nel termine di tre mesi", cfr. pp.
3-4 delle note di trattazione scritta per l'udienza del
12.10.2022 di Controparte_1
All'udienza del 12.10.2022, ritenuta non necessaria la notifica del ricorso per la riassunzione del processo interrotto anche nei confronti delle parti contumaci, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Parte_1 ha formulato leCon memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, accertare il nesso di causalità tra la condotta colposa del convenuto [...] CP_3 e l'evento morte che, dopo pluriennale agonia, ha colpito [...]
,Persona_1 nesso che deve rinvenirsi, senza soluzione di continuità, nella condotta illustrata nella narrativa dell'atto di citazione datato 31 maggio 2021; dichiarare per in ordine ai danni patiti dall'effetto la responsabilità del convenuto Controparte_3
sig. Persona_1 e dalla sig.ra Parte_1 peril sinistro del 09 ottobre Controparte_32014 meglio descritto in atti e per l'effetto condannare in solido quale impresa designata per il Lazio Controparte_2 e Controparte_4
Parte_1 in proprio e n.q. di erede dal F.G.V.S., al risarcimento, in favore di di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che verranno di Persona_1
accertati in corso di giudizio a seguito dell'espletanda istruttoria nella misura indicata nella parte motiva dell'atto di citazione datato 31 maggio 2021, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ivi compreso il danno da ritardato adempimento, oltre alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto Avv. Andrea Ingenito in quanto antistatario".
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. la Controparte_1 ha eccepito
Parte_1 per la prima volta con l'inammissibilità della richiesta avanzata da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. relativa all'accertamento del nesso di causalità
Controparte_3 e l'evento morte di Persona_1tra la condotta di guida di , così
formulando una domanda nuova. La compagnia assicuratrice ha eccepito tale inammissibilità anche sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra domanda originaria e domanda riproposta in sede di riassunzione del processo interrotto, deducendo la rilevanza della questione in esame altresì rispetto alla richiesta declaratoria di estinzione del presente processo per omessa notifica del ricorso per la riassunzione nei confronti delle parti contumaci, “atteso che la notifica dell'atto di riassunzione nei confronti del contumace è condizione essenziale ai fini della regolare riassunzione (prosecuzione) del giudizio, in particolare, ogni qualvolta si configuri un radicale mutamento e, certamente, non può essere diversamente intesa l'attuale richiesta di accertamento del nesso causale tra morte e sinistro per la responsabilità del CP_3 (cfr. pag. 3 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di Controparte_1
[...] . Nel corso del giudizio, per quanto di rilievo ai fini della decisione:
1) sono state espletate CC.TT.UU. medico-legali sulle persone di Parte_1
"quest'ultima solo su base documentale, depositate in data e di Persona_1
07.02.2024 (quesiti formulati con provvedimento del 29.04.2023 e all'udienza del
06.07.2023);
2) è stata assunta prova testimoniale di Testimone_1 la quale, dopo avere dichiarato di non essere parente di alcuna delle parti e di essere disinteressata alla lite,
ha così risposto sui capitoli di prova articolati da parte attrice:
cap. a) ["Risponde al vero che il giorno 09.10.2014, in Località AM di RN
(LT), si è verificato il sinistro automobilistico che ha coinvolto il motoveicolo Honda
SH 150 targ. DC43894, condotto dal sig. e l'autoveicolo Daewoo Persona_1
OS, targ. BE570KJ condotto dal sig. il quale, percorrendo la Controparte_3
strada provinciale Via Genio Civile con direzione dalla strada regionale Nettunense
alla strada regionale NT, ha effettuato una svolta a sinistra all'altezza dell'incrocio con Via Callas ed è venuto a collisione nella corsia di marcia ove condotto il motociclo dal sig. Persona_1 che proveniva dalla direzione opposta ovvero da Via NT?"]: "Io ero ferma allo stop di Via Callas e avevo la visuale su
Via Genio Civile. Ho visto il motorino che proveniva dalla NT e la macchina ha svoltato a sinistra improvvisamente per andare a parcheggiare verso il bar. Il ragazzo in motorino ha provato a frenare, ma non ci è riuscito ed è finito sotto il paraurti del muso della macchina, mezzo incastrato sotto";
cap. b) ["Risponde al vero che il conducente del motociclo, il sig. Persona_1
indossava il casco al momento dell'urto?"]: "Non me lo ricordo. Forse l'ho dichiarato all'epoca ma non me lo ricordo" (cfr. verbale di udienza del 07.03.2024). Con note di trattazione scritta per l'udienza del 14.05.2025 Parte_1 ha
così precisato le sue conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, accertare il nesso di causalità tra la condotta colposa del Controparte_3 e l'evento morte che, dopo pluriennale agonia, ha colpitoconvenuto
Persona_1 nesso che deve rinvenirsi, senza soluzione di continuità, nella condotta tenuta in occasione del sinistro avvenuto il giorno 09.10.2014 in località
AM di RN (LT) ed illustrata nella narrativa dell'atto di citazione datato 31
maggio 2021; dichiarare per l'effetto la responsabilità esclusiva del convenuto [...]
in ordine ai danni patiti dal sig. e dalla sig.ra CP_3 Persona_1 [...]
Parte_1 per il sinistro del 09 ottobre 2014 meglio descritto in atti e per l'effetto condannare in solido Controparte_3 Controparte_2 e Controparte_4
[...] in persona del legale rapp.te pro tempore, quale impresa designata per il Lazio
dal F.G.V.S., al risarcimento in favore di
,sia in proprio che n.q. Parte_1 Persona_1 deceduto in corso di causa, di tutti i danni patrimoniali di erede di
,
e non patrimoniali che sono risultati non contestati dai convenuti e/o accertati in corso di adempimento, oltre alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto Avv. Andrea Ingenito in quanto antistatario" (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni allegato alle note di trattazione scritta di Parte_1 per l'udienza del 14.05.2025).
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 14.05.2025 la Controparte_1
ha così precisato le sue conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria, istanza, azione e deduzione: (...) 2) in via pregiudiziale,
previa revoca dell'ordinanza del 12.10.2022, accertare e dichiarare l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3) in via preliminare, di accertare e dichiarare, per tutte i motivi addotti nella narrativa del presente atto, l'inammissibilità della domanda svolta dall'istante in sede di prima memoria ex art. 183, VI c. c.p.c. nella parte in cui chiede l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento morte del Persona_1 ed il sinistro di riferimento in ragione della responsabilità del convenuto 4) in via preliminare, accertare CP_3
e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda per omessa prova circa l'invio della lettera di diffida e messa in mora alla SA ed, allo stato, anche agli odierni convenuti e per l'omesso invito alla stipula della convenzione assistita;
5)
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra nella qualità di erede del sig. Parte_1 Persona_1 0,
comunque, rigettare la domanda spiegata in tale qualità per difetto di prova;
6) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato;
7) in via principale e nel merito, rigettare la domanda essendo il sinistro avvenuto per fatto e colpa del sig. per non aver rispettato le norme del codice della Persona_1
strada e quelle di comune prudenza e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. negare e/o diminuire il risarcimento in ragione della gravità della colpa che verrà
riconosciuta ; 8) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo al conducente del veicolo non assicurato, accertare le rispettive responsabilità graduando le colpe in funzione della ripartizione interna della responsabilità; 9) in via ulteriormente subordinata e sul quantum, rigettare tutte le avverse richieste in quanto generiche, eccessive, illegittime, inammissibili, non in causalità e, comunque, non provate per i motivi tutti dedotti;
10) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea,
limitare il risarcimento ai soli danni che risulteranno effettivamente provati e riconducibili al sinistro tenendo, altresì, conto della premorienza, sempre e comunque entro i limiti del massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro che rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Compagnia per i fatti di causa;
11) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio" (cfr. note di trattazione scritta di per l'udienza del 14.05.2025).Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.05.2025 con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con comparsa conclusionale Parte_1 ha avanzato richiesta di risarcimento dei danni iure hereditario e iure proprio conseguenti alla morte del marito a seguito delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa. InPersona_1
particolare:
a. danni iure hereditario: - danno biologico temporaneo (“il danno in questione va liquidato con gli ordinari criteri di liquidazione del danno biologico temporaneo, opportunamente adeguati alle circostanze del caso specifico. In base alle Tabelle del
Tribunale di Roma 2025, il punto base di I.T.T. è di euro 130,25, moltiplicato per 2.477
giorni, assomma ad € 322.629,25", cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale di [...] Parte_1 ()); danno da "lucida agonia" ("Il danno in oggetto si reputa quindi
-
valutabile in via equitativa (...), unitariamente, nel doppio (o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia) dell'importo massimo (€ 130,25 pro die) previsto dalle
Tabelle del Tribunale di Roma, considerato che, se è vero che non si tratti di soggetto di giovane età (...), è però vero che le particolari sofferenze del de cuius si sono prolungate per un periodo assai lungo (dal 09.10.2014 al 20.08.2021 ben 2.477
-
giorni, assai più dei 360 giorni riconosciuti dal collegio peritale) e sono consistite in gravi sofferenze fisiche (documentate attraverso le cartelle cliniche dei vari ricoveri prodotte agli atti e ritenute dal CTU connesse ad un'invalidità del 90%) (...). In sintesi, si chiede liquidarsi complessivamente l'importo di € 967.887,75 per il danno biologico temporaneo e il danno da "lucida agonia""", cfr. pag. 12 della comparsa conclusionale di Parte_1 );
b. danni iure proprio: - danno non patrimoniale da morte del congiunto ("Il criterio di liquidazione standard (...) va individuato nella liquidazione con le Tabelle del
Tribunale di Roma;
successivamente l'importo ottenuto attraverso il suddetto criterio potrà/dovrà essere accompagnato dalle variazioni (la cosiddetta personalizzazione) in base alla specificità del caso concreto (...) con l'importo per danno non patrimoniale da morte del congiunto che assomma (...) a € 461.968,00”, cfr. pp. 14-15 della comparsa conclusionale di Parte_1 (); - danno biologico da morte (“Per tale voce di danno si chiede che l'On.le Tribunale adito liquidi in favore della sig.ra l'importo di € 12.970,43 oltre danno morale nella misura di 1/3 (€Parte_1
4.323,04) - totale generale: € 17.293,47 sulla base delle Tabelle per le micropermanenti (€ 947,30 per punto base) oltre alla spesa di € 200,00 - in atti - per consulenza neuropsichiatrica datata 10.03.2022", cfr. pag. 16 della comparsa Parte_1 ); - danni materiali al motoveicolo e spese medicheconclusionale di
e di assistenza sostenute. Parte_1 ha rettificato la quantificazione delCon memoria di replica danno biologico da morte indicata nella comparsa conclusionale ("Per tale voce di danno si chiede pertanto che l'On.le Tribunale adito liquidi in favore della sig.ra l'importo di € 13.190,87 oltre danno morale nella misura di 1/3 (€ Parte 1
4.396,52) totale generale: € 17.787,39 sulla base delle Tabelle per le micropermanenti (€ 963,40 per punto base)", cfr. pag. 1 della memoria di replica di Parte_1 ).
2. In ordine alla legittimazione attiva in capo a Parte_1
con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione e La Controparte_1
nei propri scritti difensivi successivi, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di rispetto all'atto di riassunzione e, in particolare, alla domanda dallaParte_1
stessa avanzata nella sua qualità di erede di Persona_1 ("la sig.ra Parte_1
dichiara di agire nella qualità di erede, oltre che in proprio, senza tuttavia fornire alcuna prova di detta qualità", cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione di Controparte_1
Al riguardo, giova richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di legittimazione alla riassunzione da parte di un soggetto che dichiari di agire nella sua qualità di erede: "Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius", (...), dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare di quale tipo di successione si sia trattato e senza indicare in che modo sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione,
in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (Sez. 3, Sentenza n. 14081 del 01/07/2005, Rv. 582927 - 01) (...). A tal proposito deve darsi continuità al seguente principio di diritto. In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso,
da parte del coniuge (...) anche in assenza di spendita della qualità di erede può
costituire, in relazione all'oggetto del giudizio e alle altre circostanze processuali,
accettazione tacita dell'eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c., rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio ex art. 299 c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 12780 del 02/09/2003,
Rv. 566470-01, nello stesso senso Cass. civ. n. 9672/1999)" (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
ord. n. 18294 del 04.07.2024, così in motivazione;
nello stesso senso: Cass. Civ., Sez.
III, sent. n. 14081 del 01.07.2005).
Le superiori considerazioni debbono essere integralmente condivise e fatte proprie nella presente sede senza ulteriori motivazioni, non avendo le parti nel presente procedimento proposto argomenti di segno contrario in punto di diritto.
Nella specie, Parte_1 ha prodotto certificato anagrafico dal quale risulta che la stessa aveva contratto matrimonio con Persona_1 in data 10.04.1999
(cfr. all. 9 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di Parte_1
ha dimostrato il rapporto di coniugio con il de Pertanto, poiché Parte_1
cuius, deve ritenersi che la stessa - da considerarsi, in ogni caso, chiamata all'eredità,
quale che sia il tipo di successione posto in essere nella specie – abbia, per il tramite
-
dell'atto di riassunzione del presente processo, comunque tacitamente accettato l'eredità in questione, dovendosi conseguentemente ritenersi dimostrata la sua legittimazione alla riassunzione, nonché, più in particolare, la sua legittimazione rispetto alla domanda dalla stessa avanzata nella qualità di erede di Persona_1
3. In ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione del processo riassunto La Controparte_1 con note di trattazione scritta per l'udienza del 12.10.2022
e nei propri scritti difensivi successivi, ha avanzato richiesta di declaratoria di estinzione del presente processo, stante la mancata tempestiva notifica del ricorso per la riassunzione del processo interrotto nei confronti di tutte le parti, anche di quelle contumaci ("Atteso che la notifica del ricorso in riassunzione deve essere eseguita nei confronti di tutte le parti (...) e che la necessità – relativamente alla sig.ra- CP_2 [...] (proprietaria del veicolo e, dunque, litisconsorte necessario) - di procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c. era cosa nota sin dal giugno/luglio 2021 la richiesta di rinnovazione ex adverso formulata dovrà essere necessariamente disattesa ed il giudizio dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c. (...) non avendo controparte tempestivamente riassunto il giudizio nei confronti di tutte le parti nel termine di tre mesi", cfr. pp.
3-4 delle note di trattazione scritta per l'udienza del 12.10.2022 di
Controparte_1
Al riguardo, giova richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione dell'atto riassuntivo del processo alle parti, in particolare nei confronti di quelle non costituite: "Risulta infatti univoco e consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, secondo cui, in tema di riassunzione del processo in presenza di una parte rimasta contumace,
l'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuta la sua sospensione o interruzione, deve essere notificato soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta appunto la notificazione al contumace (Cass. 23/05/2003, n. 8162; Cass. 03/09/1998, n. 8728;
Cass. 12/03/1994, n. 2389; Cass. 05/03/1987, n. 2315; Cass. 28/05/1984, n. 3262;
Cass. 06/06/1981, n. 3654; Cass. 24/07/1975, n. 2897; Cass. 16/06/1972, n. 1898;
Cass. 14/10/1969, n. 3304; Cass. 07/08/1967, n. 2098)" (Cass. Civ., Sez. I, sent. n.
26800 del 12.09.2022, così in motivazione).
Pertanto, nella specie, poiché nel momento in cui è sopravvenuta l'interruzione del processo, in data 12.01.2022, i convenuti aiControparte_3 e Controparte_2 quali è stato ritualmente notificato l'originario atto di citazione ai sensi dell'art. 143
c.p.c. (cfr. deposito di Parte_1 del 22.07.2022), sono rimasti contumaci,
deve ritenersi non necessaria la notificazione dell'atto riassuntivo anche nei confronti di questi ultimi.
Non ostano alla conclusione che precede gli argomenti di segno contrario proposti in punto di diritto dalla ("Secondo consolidato orientamento diControparte_1
legittimità, l'atto riassuntivo deve essere notificato al contumace quando la riassunzione viene operata dagli eredi a seguito della morte della parte processuale poiché tale ipotesi configura un radicale mutamento della preesistente situazione processuale (...) in tal caso, la parte contumace potrebbe avere un interesse nuovo e distinto a fare valere nei confronti di nuovi soggetti - costituitisi, a seguito della riassunzione, in luogo della parte originaria, seppure nella stessa situazione sostanziale e processuale ragioni che non fossero opponibili (...) alla parte
―
originaria", cfr. pp.
4-5 della comparsa conclusionale di Controparte_1
,
dovendosi condividere nella presente sede le considerazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità richiamata innanzi, che di tali argomenti tengono conto: "Non ignora il
Collegio che alcune decisioni di questa Suprema Corte, in tempi più recenti, hanno affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.,
si deve desumere che, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba essere edotto dell'istanza per la prosecuzione del giudizio, mediante la relativa notificazione, giacché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare alla lite, non consente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale deve avere notizia, rimanendone altrimenti leso il suo diritto di difesa (Cass.
24/05/2018, n. 13015; Cass. 24/06/2011, n. 13981; Cass. 16/03/2004, n. 5341; Cass.
10/04/2000, n. 4523). La circostanza che l'art. 125, ultimo comma, disp. att. c.p.c., a proposito dell'atto processuale con il quale il processo è riassunto, afferma testualmente che «La comparsa è notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente», non significa tuttavia che l'atto di riassunzione della causa, alla luce del dato normativo surrichiamato,
debba sempre essere notificato anche alla parte rimasta personalmente contumace. Ciò deve avvenire invece solo in caso del verificarsi di circostanze che comportino un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, mentre tale non è la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi degli originari ricorrenti in quanto non vi è dubbio che questi ultimi subentrano ai loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui essi si trovavano senza alcuna sostanziale modifica delle domande ed eccezioni proposte e senza possibilità di mutare in alcun modo la causa petendi o il petitum e pertanto non vi è motivo per il quale il contumace debba essere edotto dell'istanza per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del de cuius, né del resto il ricorrente ha spiegato in alcun modo quali eventuali eccezioni avrebbe inteso far valere" (Cass.
Civ., Sez. I, sent. n. 26800 del 12.09.2022, così in motivazione).
Pertanto, nella specie, dovendosi escludere, in ragione della giurisprudenza di legittimità richiamata innanzi, che la prosecuzione del giudizio da parte di [...] Parte_1 oltre che in proprio anche nella sua qualità di erede di Persona_1 و
_comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale - tenuto conto, peraltro, che quest'ultima è altresì originaria parte attrice del processo interrotto non vi è motivo per il quale si debba ritenere necessaria la notificazione dell'atto riassuntivo anche nei confronti delle parti contumaci, né, del resto, la compagnia assicuratrice costituita, nel formulare la richiesta in esame, ha illustrato specificamente quali eventuali eccezioni avrebbero potuto fare valere Controparte_3 e CP_2
[...] rispetto alla presente situazione processuale.
4. In ordine alla dedotta mutatio libelli a seguito della riassunzione del processo interrotto da parte di
[...]
con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e nei propri scritti Controparte_5
difensivi successivi, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta avanzata da [...] Parte_1 per la prima volta con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. relativa
all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta di guida di Controparte_3 e l'evento morte di secondo quanto dedotto dallaPersona_1 trattandosi
compagnia assicuratrice – di domanda nuova.
Al riguardo, giova richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di domande nuove e domande modificate: "La vera differenza tra le domande
"nuove" implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi,
bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità
espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. Ed inoltre, come pure rilevato, se si trattasse di modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria. D'altro canto, una modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima) risulta logicamente comprensibile siccome situata all'esito dell'udienza di comparizione, cioè una udienza in cui non è ancora sostanzialmente iniziata la trattazione della causa, non è intervenuta l'ammissione di mezzi di prova, e quindi una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo (a differenza delle modifiche ammissibili, prima delle riforme degli anni novanta, perfino in appello) (...). È perciò da ritenersi che il legislatore abbia scelto proprio questo momento per consentire,
prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti (rispetto ai quali, come già sottolineato, è addirittura previsto un triplo ordine di termini) al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale (...). Ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto (per la quale, come già precisato, neppure sarebbe necessaria un'apposita previsione e addirittura la concessione di termini e
"controtermini") significherebbe infatti, contro la lettera e la logica della norma,
costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale eventualmente anche grazie allo sviluppo dell'udienza di comparizione - a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi,
per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività
e risorse) dinanzi ad un altro giudice il quale dovrà conoscere della medesima vicenda,
sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente: sulla
"giustizia" sostanziale della decisione (posto che essa può essere meglio assicurata se sono veicolati nel medesimo processo tutti i vari aspetti e le possibili ricadute della medesima vicenda sostanziale ed "esistenziale", evitando di fornire al giudice la conoscenza di una realtà sostanziale artificiosamente frammentata con l'effetto di determinarne una visione parziale); sul rischio di giudicati contrastanti;
sulla ragionevole durata dei processi, valore costituzionale da perseguire anche nell'attività
di interpretazione delle norme processuali da parte del giudice. Peraltro, una interpretazione come quella in questa sede proposta, che vede la possibilità di una modifica della domanda iniziale anche con riguardo agli elementi identificativi oggettivi della stessa, non espone al rischio di trasformare il processo in un “tram"
da prendere al volo caricandolo di tutte le possibili ed eventualmente eterogenee ragioni di lite nei confronti di una determinata controparte, se si considera che, oltre a rimanere ovviamente immutato rispetto alla domanda originaria l'elemento identificativo soggettivo delle personae, la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo,
ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per
"alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. Né l'interpretazione proposta rischia di allungare i tempi del processo nel quale la modifica della domanda interviene, posto che: la domanda “modificata" sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa;
la modifica interviene pur sempre nella fase iniziale del giudizio di primo grado, prima dell'ammissione delle prove;
la modifica- quale ne sia la portata - non potrebbe giammai comportare tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183 c.p.c. laddove prevede che il giudice, su richiesta delle parti, concede una serie di termini predeterminati, anche in ipotesi di mera precisazione ovvero di modificazione intesa nei più ristretti limiti finora ammessi in linea di principio dalla giurisprudenza di legittimità. E neppure può
ritenersi che una simile interpretazione della portata della modificazione ammessa possa "sorprendere" la controparte ovvero mortificarne le potenzialità difensive perché: l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio;
la parte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente, sicché non si trova rispetto ad essa come dinanzi alla domanda iniziale;
alla suddetta parte è in ogni caso assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio” (cfr. S.U., sent. n.
12310 del 15.06.2015, così in motivazione;
nello stesso senso: Cass. Civ., Sez. II, ord.
n. 23975 del 06.09.2024).
Parte_1Nella specie, la domanda formulata da per la prima volta con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e successivamente meglio articolata con comparsa conclusionale deve ritenersi ammissibile, poiché come osservato dalla
giurisprudenza di legittimità richiamata innanzi - comunque collegata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo (ed in relazione alla quale controparte è stata citata in giudizio), avendo ad oggetto l'accertamento sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di guida di Controparte_3 tenuta dallo stesso in occasione del sinistro stradale occorso in data 09.10.2014 in località
AM di RN, e l'evento morte di Persona_1 وavvenuto qualche anno dopo la verificazione del sinistro in questione. Invero, riguardando la domanda, oltre che l'accertamento del nesso di causalità in questione, anche tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito– dell'evento morte di avvenuto nelle more del presente processo, laPersona_1
stessa così come modificata - risulta essere più rispondente agli interessi di [...]
,Parte_1 soggetto cha ha riassunto il giudizio, non essendo più esigibili le pretese originariamente avanzate dalle parti attrici correlate alle sole lesioni patite dalla vittima primaria del sinistro in conseguenza dello stesso.
Si tratta, dunque, di pretese diverse (fatta eccezione per la domanda di risarcimento dei danni materiali al motoveicolo, nonché quella relativa alle spese mediche e di assistenza sostenute, rimaste immutate), che però non si aggiungono a quelle iniziali,
ma le sostituiscono, e si pongono, pertanto, rispetto a queste in un rapporto di alternatività, come descritto nella giurisprudenza di legittimità richiamata innanzi con riguardo all'ammissibilità delle domande modificate.
Inoltre, poiché la domanda in questione è stata formulata con memoria ex art. 183,
co. 6, n. 1 c.p.c., deve ritenersi che tale modifica sia intervenuta pur sempre nella fase iniziale del giudizio, laddove lo stesso art. 183, co. 6, c.p.c. prevede espressamente, su richiesta delle parti, la concessione di una serie di termini predeterminati per l'ipotesi di modificazione della domanda, proprio al fine di garantire un congruo termine alla controparte per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.
Per tale ragione, non osta alla conclusione che precede quanto dedotto dalla compagnia assicuratrice in ordine all'inammissibilità della domanda avanzata da per la prima volta con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1c.p.c. anche Parte_1
in virtù della violazione del principio di corrispondenza tra domanda originaria e domanda riproposta in sede di riassunzione del processo interrotto ("rileva l'inammissibilità della stessa (anche sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra domanda originaria e domanda riproposta in sede di riassunzione)", cfr. pag. 1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di Controparte_1
[...] tenuto conto che l'interruzione in questione è avvenuta in un momento antecedente alla concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. menzionati innanzi,
in occasione dei quali deve ritenersi ammissibile la modificazione della domanda secondo i principi della giurisprudenza di legittimità richiamati innanzi, anche nell'ipotesi in cui tale modificazione avvenga a seguito della riassunzione del processo interrotto.
Né osta alla conclusione che precede quanto dedotto rispetto alla rilevanza della questione in esame con riguardo alla richiesta declaratoria di estinzione del presente processo stante l'omessa notifica del ricorso per la riassunzione nei confronti delle parti contumaci ("atteso che la notifica dell'atto di riassunzione nei confronti del contumace
è condizione essenziale ai fini della regolare riassunzione (prosecuzione) del giudizio,
in particolare, ogni qualvolta si configuri un radicale mutamento e, certamente, non può essere diversamente intesa l'attuale richiesta di accertamento del nesso causale CP_3 cfr. pag. 3 della memoria extra morte e sinistro per la responsabilità del art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di Controparte_1 , non potendosi, quindi, ritenere, per tutte le ragioni esposte innanzi, che si configuri nella specie un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, né della vicenda sostanziale originariamente dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.
5. In ordine al dedotto difetto di prova dell'invio della messa in mora alla SA,
dell'attivazione della negoziazione assistita, nonché rispetto alla prescrizione del diritto e all'omesso deposito dei documenti richiamati nell'atto di citazione La Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta e nei propri scritti difensivi successivi, ha dedotto l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda stante il difetto di prova dell'invio della messa in mora alla SA ("ed, allo stato degli atti, anche nei confronti dei convenuti", cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta di e dell'attivazione della negoziazione assistita,Controparte_1
nonché la prescrizione del diritto vantato, atteso che “vi è stato un decreto di archiviazione del procedimento penale in data 13/10/2015 (...) avverso il quale non vi
è stata opposizione all'archiviazione” e che “non risultano lettere interruttive se non la notifica di una citazione (...) in data 11/07/2019 di un giudizio poi dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c." (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta di [...]
CP_1
Nella specie, Parte_1 ha prodotto richiesta di risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, indirizzata alla quale impresa designata,Controparte_1
nonché alla SA - F.G.V.S., in conformità di quanto previsto dall'art. 287 del
Codice delle assicurazioni private (cfr. all. 4 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di Parte_1 ), risultando perciò infondata la relativa eccezione di improponibilità e/o inammissibilità della domanda per difetto di prova circa l'invio della messa in mora in questione.
Risulta altresì infondata l'eccezione di improponibilità e/o inammissibilità della domanda stante il difetto di prova dell'attivazione della negoziazione assistita, tenuto ha prodotto invito alla stipula di taleconto, da un lato, che Parte_1
convenzione rivolto alla (cfr. all. 8 alla memoria ex art. 183, co. Controparte_1 Parte_1 ), e che, dall'altro lato, per quanto concerne la 6, n. 2 c.p.c. di mancata prova circa l'invio di tale invito anche alle altri parti nulla è stato specificamente eccepito entro la prima udienza, secondo quanto previsto a pena di decadenza dall'art. 3 del D.L. n. 132/2014, avendo la compagnia assicuratrice costituitasi in giudizio sollevato tale eccezione solo con comparsa conclusionale (“la negoziazione (...) non è indirizzata a tutte le parti ovvero nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo, come pure del VS e di SA (...) ma alla sola
Controparte_1 cfr. pag. 8 della comparsa conclusionale di وو
Controparte_1 و
Con riguardo, poi, all'infondatezza dell'eccezione concernente la prescrizione del diritto vantato, la stessa discende dell'applicabilità al caso di specie di quanto previsto dall'art. 2947, co. 3, c.c., secondo cui "in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”, nonché dagli atti interruttivi prodotti da datati Parte_1
,
03.03.2017, 11.11.2020 e 12.11.2020 (cfr., rispettivamente, all. 5, 6 e 7 alla memoria ex art. 183, co. 6,n. 2 c.p.c. di Parte_1 ), nonché dalla citazione del
11.07.2019 in altro giudizio per il medesimo sinistro prodotta dalla compagnia assicuratrice (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
,[...] la quale peraltro - nulla ha specificamente eccepito né in ordine al termine di prescrizione operante (se quello di cui al comma 2 o al comma 3 del citato articolo
2947 c.c.), né rispetto agli atti interruttivi in questione, limitandosi a dedurre genericamente la non utilità della documentazione prodotta in giudizio ("non potendosi all'uopo ritenere utile la documentazione da essa prodotta con la memoria istruttoria"
(cfr. pag. 8 della comparsa conclusionale di Controparte_1
Non osta alla conclusione che precede quanto altresì dedotto dalla Controparte_1
[...] in ordine alla prescrizione in questione, segnatamente con riguardo al fatto che
"vi è stato un decreto di archiviazione del procedimento penale in data 13/10/2015 (...) avverso il quale non vi è stata opposizione all'archiviazione" (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 9dovendosi condividere nella presente sede peraltro, senza ulteriori motivazioni, non avendo le parti nel procedimento odierno proposto argomenti di segno contrario in punto di diritto - le considerazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui: “nel caso di fatto illecito, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l'attività prodromica alla sua adozione, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 c.c. o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito (Sez. 3 Ordinanza n. 6858 del 20/03/2018; Sez. 3 -, Sentenza n. 29641 ",
del 12/12/2017). (Cass. Sez. 3, 20/03/2018 n. 6858; Cass. Sez. 3, 12/12/2017 n. 29641)"
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25438 del 29.08.2023, così in motivazione).
Infine, risulta altresì infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda dedotta
Controparte_1 in conseguenza dell'omesso deposito dei documenti dalla richiamati nell'atto introduttivo in concomitanza con lo stesso ("tale carenza allegatoria crea un grave nocumento alla comparente che non può esaminare e vagliare l'avversa documentazione", cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta di tenuto conto che non vi è alcuna previsione in talControparte_1
,
senso e che, in ogni caso, tale documentazione mancante è stata poi ritualmente depositata in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. da Parte_1
6. In ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro stradale L'art. 2054, co. 2, c.c. prescrive che: "Nel caso di scontro tra veicoli si presume,
fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
In tema, la pacifica giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "Nell'ipotesi di scontro tra veicoli, la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 c.c. non è superata per il solo fatto che il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti" (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 2005 del 23.01.2023), di tal che occorre indagare se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta con prova che può essere diretta (cfr. ad esempio, in tema, ex plurimis;
Cass. Civ., Sez. VI, n. 4130 del 16.02.2017, che ha chiarito come: "In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli,
la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto"; cfr. nella giurisprudenza più risalente: Cass. Civ., Sez. III, n. 1384 del 14.02.1997) o indiretta,
tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr. in tema: Cass. Civ., Sez. III, n. 9550 del
22.04.2009).
Le superiori considerazioni debbono essere integralmente condivise e fatte proprie nella presente sede senza ulteriori motivazioni, non avendo le parti nel procedimento odierno proposto argomenti di segno contrario in punto di diritto. Nella specie, appaiono di rilievo ai fini della decisione i seguenti elementi:
i. la relazione redatta dalle autorità intervenute sul posto, ove si legge: "i veicoli coinvolti nel sinistro sono: veicolo A, autoveicolo EW targato BE570KJ condotto
Controparte_3 ; veicolo B, motoveicolo tipo scooter Honda sh 150 targato da
(...). Il veicolo A percorreva la Via Sp Genio DC43894 condotto da Persona_1
Civile (strada provinciale, in centro abitato, con una sola corsia di marcia per ogni senso, asfaltata in buone condizioni) direzione di marcia dalla Sr Nettunense verso Sr
NT (...), e giunto in corrispondenza di Via Callas (strada comunale a senso unico in uscita verso Via Sp Genio Civile, come da segnaletica verticale e orizzontale presente e ben visibile) effettuava manovra di svolta a sinistra verso Via Callas con l'intento di parcheggiare nello spazio esistente tra gli edifici e la carreggiata (...). Da
quanto si è accertato il veicolo B nel vano tentativo di evitare l'impatto effettuava una repentina frenata, nella sua corsia di marcia (...), e dai segni di scarrocciamento lasciati sull'asfalto si evince che lo scooter cadeva a terra (...) e il centauro, in caduta,
colpiva con il corpo (soprattutto il viso) la parte frontale del veicolo (paraurti); non sono state evidenziate abrasioni tali, sull'autovettura, da poter ritenere una collisione tra lo scooter e l'autovettura, comunque nel caso contrario di modesta entità (...). Si
provvedeva al ritiro della patente di guida del conducente dell'autovettura EW
Controparte_3 (...) si accertava, per quanto riguarda il conducente OS sig.
- del veicolo "A", la violazione dell'art. 145 commi 2 e 10 del C.d.S., Controparte_3
e la violazione dell'art. 143 comma 11 in quanto invadeva lo spazio destinato all'opposto senso di marcia (...). Si ipotizza che la condotta tenuta dal conducente del veicolo "B" sia in violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 in quantoPersona_1
non adeguava particolarmente la velocità in modo da non costituire pericolo nell'attraversamento di un centro abitato, in prossimità di un luogo frequentato da fanciulli indicato da apposito cartello", nonché lo schizzo planimetrico alla stessa allegato (cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta);
ii. la dichiarazione resa alle autorità intervenute nell'immediatezza del sinistro dallo conducente dell'autoveicolo EW OS tg. BE570KJ:stesso Controparte_3
"Stavo percorrendo Via Genio Civile, provenivo dalla rotatoria della scuola AM
di carne, avevo inserito l'indicatore di direzione verso sx per parcheggiare per poter andare al Pt_2 all'altezza di Via Callas. Tengo a precisare che l'autovettura (...)
che proveniva in senso contrario al mio si fermava per farmi passare, all'improvviso sopraggiungeva una moto-scooter che cercava di frenare ma non ha potuto evitare l'impatto" (cfr. all. 3 all'atto di citazione;
all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta);
iii. la dichiarazione resa da Testimone_2 alle autorità in data 29.10.2014,
qualche giorno dopo la verificazione del sinistro, concernente la condotta di guida di
وconducente del motoveicolo Honda SH 150 tg. DC43894: “Il Persona_1
giorno 09/10/2014, alle ore 17.00 circa, mi trovavo nei pressi del Bar Rosi, in Via del
Genio Civile, località AM di RN (...) proveniva un motociclista a velocità
sostenuta (...). Il motociclista, probabilmente, si è accorto in ritardo delle due autovetture ferme davanti, ha cominciato a frenare, a sbandare e quindi cadere su un fianco, senza che alcuno lo avesse toccato. Purtroppo il motociclista, cadendo sul fianco, proseguiva la sua corsa determinata dalla spinta d'inerzia, schivava fortunosamente le (...) vetture davanti, e finiva la sua corsa (...) poco dopo le strisce pedonali, davanti alla vettura posizionata in senso opposto" (cfr. all. 3 all'atto di citazione;
all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta); iv. la testimonianza resa da Testimone_1 nel corso dell'istruttoria rispetto alla dinamica del sinistro in esame ("Io ero ferma allo stop di Via Callas e avevo la visuale su Via Genio Civile. Ho visto il motorino che proveniva dalla NT e la macchina ha svoltato a sinistra improvvisamente per andare a parcheggiare verso il bar. Il ragazzo in motorino ha provato a frenare, ma non ci è riuscito ed è finito sotto il paraurti del muso della macchina, mezzo incastrato sotto", cfr. verbale di udienza del
07.03.2024).
Dunque, si evince da tali elementi che:
- peraltro, per sua stessa i. il conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro ammissione (cfr. dichiarazione di Controparte_3 all. 3 all'atto di citazione e all. 5
alla comparsa di costituzione e risposta), oltre che alla luce di quanto emerge dalla relazione redatta dalle autorità intervenute sul posto richiamata innanzi e dallo schizzo planimetrico allegato alla stessa aveva effettuato una manovra di svolta in direzione di una strada a senso unico, contromano, ove era, pertanto, per il medesimo vietato l'accesso, come da segnaletica ivi presente;
ii. il conducente del motoveicolo, per parte sua, accortosi della manovra di svolta dell'autoveicolo antagonista, ha frenato nel tentativo di evitare l'impatto, ma – poiché
verosimilmente non aveva adeguato la propria condotta di guida allo stato dei luoghi
(prossimità a un'intersezione, a ridosso delle strisce pedonali, in un centro abitato e nei pressi di una scuola come emerge dalla relazione redatta dalle autorità intervenute sul posto, all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta)-aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto a terra, finendo per colpire con il viso il paraurti dell'autoveicolo in questione. Le richiamate circostanze consentono di affermare che né l'autoveicolo, né il motoveicolo hanno tenuto una condotta di guida esente da colpa nella causazione del sinistro in esame.
Non osta alla considerazione che precede quanto dedotto con comparsa di costituzione e risposta dalla Controparte_1 segnatamente con riguardo al fatto che il conducente del motoveicolo sia caduto a terra senza che nessuno lo avesse toccato ("In primis è opportuno evidenziare che non vi è stato alcuno scontro tra i veicoli e ciò in quanto il centauro, in caduta, colpiva con il corpo (soprattutto il viso)
la parte frontale del veicolo (paraurti); non sono stati evidenziati abrasioni tali,
sull'autovettura, da poter ritenere una collisione tra lo scooter e l'autovettura", cfr.
pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 tenuto conto "
che quest'ultimo ha perso il controllo del mezzo proprio perché ha tentato, per il tramite di una frenata repentina, di evitare l'impatto con l'autoveicolo che stava ponendo in essere una manovra non consentita, e che, pertanto, il sinistro in esame – sebbene non originato direttamente da uno scontro tra veicoli si è verificato, in ogni caso, in
conseguenza delle condotte di guida tenute dall'autoveicolo e dal motoveicolo in esso coinvolti.
Per quanto concerne, poi, quanto dedotto con comparsa di costituzione e risposta dalla con riguardo al fatto che il motoveicolo stesse procedendoControparte_1
a velocità elevata ("Il comportamento del Persona_1 (...) assume un rilievo causale,
in quanto la circostanza oggettiva di circolare ad una velocità comunque eccessiva", cfr.pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
,sebbene tale circostanza non emerga in maniera incontrovertibile dagli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria svolta, discendendo la stessa da un'ipotesi formulata dalle autorità intervenute sul posto e riportata nella relazione da queste redatta ("Si ipotizza che la sia in violazionecondotta tenuta dal conducente del veicolo "B" Persona_1
dell'art. 141 commi 3 e 8 in quanto non adeguava particolarmente la velocità in modo da non costituire pericolo nell'attraversamento di un centro abitato, in prossimità di un luogo frequentato da fanciulli indicato da apposito cartello", cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), nonché dalla valutazione espressa da Testimone_2
con la propria dichiarazione qualche giorno dopo la verificazione del sinistro
[...]
in esame ("proveniva un motociclista a velocità sostenuta", cfr. all. 3 all'atto di citazione;
all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), deve ritenersi che, in ogni caso, l'apporto causale del motoveicolo nella causazione di tale sinistro discenda dalla condotta di guida complessivamente tenuta da non avendo egli Persona_1 و
comunque adeguato il proprio comportamento allo stato dei luoghi ove si è verificato l'incidente trattandosi, come evidenziato innanzi, di un'intersezione, a ridosso delle strisce pedonali, in un centro abitato e nei pressi di una scuola - peraltro, non solo in termini di velocità, bensì anche rispetto al grado di attenzione che il conducente avrebbe dovuto prestare nel percorrere quel tratto di strada, tenuto altresì conto che,
nonostante la manovra effettuata dall'autoveicolo antagonista di svoltare contromano in direzione di Via Callas fosse scarsamente prevedibile, poiché chiaramente vietata dalla segnaletica ivi presente, era comunque possibile che dalla strada in questione potessero provenire dei veicoli in uscita su Via Genio Civile.
Ai fini della ripartizione della responsabilità tra i veicoli menzionati innanzi nella causazione del sinistro in esame deve valutarsi come maggiormente incidente l'apporto derivato dalla condotta di guida del conducente dell'autoveicolo, tenuto conto che quest'ultimo al quale, peraltro, è stata ritirata la patente di guida – ha posto in essere una manovra di svolta in direzione di in una strada a senso unico, contromano, sebbene vi fosse apposita segnaletica a vietarla, e che, per fare ciò, ha altresì invaso la corsia destinata all'opposto senso di marcia.
Non osta alla considerazione che precede quanto dedotto con comparsa di costituzione e risposta dalla Controparte_1 segnatamente con riguardo al fatto che il conducente dell'autoveicolo avesse azionato l'indicatore di direzione, che gli altri veicoli ivi presenti si fossero fermati per consentirgli di porre in essere la manovra in questione, e che tale manovra non sia stata portata a termine da quest'ultimo (" [...]
(...) inseriva l'indicatore di direzione sinistro al fine di parcheggiare (...), CP_3
alcune vetture provenienti dal senso opposto di marcia si fermavano per consentire la svolta (...), il CP_3 (...) si è prontamente fermato e non ha portato a termine la manovra (del resto il veicolo convenuto come si evince dai rilievi planimetrici allegati al rapporto, ha ancora la ruota posteriore destra nella propria corsia di marcia); se il CP_3 avesse tagliato la strada come sostenuto da parte attrice, vi sarebbe stato un urto sulla parte laterale destra del veicolo mentre il Persona_1 è
finito con il proprio viso contro il paraurti anteriore", cfr. pp.
7-12 della comparsa di costituzione e risposta di tenuto conto di quanto segue:Controparte_1
i. per quanto concerne il fatto che il conducente dell'autoveicolo convenuto avesse azionato l'indicatore di direzione, tale circostanza che, peraltro, discende esclusivamente dalla dichiarazione resa dallo stesso Controparte_3
nell'immediatezza del sinistro e non trova nessun altro riscontro probatorio nell'istruttoria svolta - non facoltizzerebbe, in ogni caso, la manovra dallo stesso posta in essere, da intendersi comunque vietata per le ragioni richiamate innanzi;
ii. per quanto concerne il fatto che gli altri veicoli ivi presenti si fossero fermati per consentire al conducente dell'autoveicolo di porre in essere la manovra in questione,
tale circostanza, comunque, non ha escluso o ridotto il pericolo derivante dalla stessa per gli altri utenti di quel tratto di strada, nell'ipotesi in cui questi ultimi non fossero riusciti, per tempo, ad adeguare la propria condotta di guida alla manovra non consentita posta in essere dall'odierno convenuto, come del resto verosimilmente accaduto nel caso di specie con riguardo al motoveicolo coinvolto nel sinistro, che –
-
diversamente dagli altri veicoli ivi presenti non è riuscito ad avvistare
tempestivamente l'autoveicolo condotto da Controparte_3
iii. per quanto concerne il fatto che tale manovra non sia stata portata a termine dal conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro, tale circostanza non ha, in ogni caso, inciso sull'apporto causale derivato dalla condotta di guida di quest'ultimo rispetto alla causazione del sinistro, tenuto conto che l'invasione della corsia destinata all'opposto senso di marcia, per quanto solamente parziale, era stata di per sé
sufficiente a cagionare l'incidente in esame secondo la dinamica accertata innanzi.
Con riguardo, poi, all'apporto causale del conducente del motoveicolo nella causazione di tale sinistro, lo stesso deve stimarsi in misura minore rispetto a quello dell'autoveicolo antagonista, tenuto conto che l'incidente è stato originato dalla manovra non consentita posta in essere da Controparte_3 – da ritenersi, peraltro,
scarsamente prevedibile, poiché chiaramente vietata dalla segnaletica ivi presente e
non appena accortosi della presenza dell'autoveicolo in che Persona_1 و
questione, per parte sua ha frenato al fine di cercare di evitare l'impatto.
Non osta alla considerazione che precede quanto dedotto con comparsa di costituzione e risposta dalla Controparte_1 rispetto alla inidoneità alla guida di وin ragione del fatto che quest'ultimo, al momento del sinistro, era Persona_1
affetto da "residua epilessia in terapia cronica con NA e RE (cfr. pag. 13
della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 tenuto conto:
i. che la compagnia assicuratrice al riguardo si è limitata a produrre una relazione clinica attestante la patologia in questione (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta di non anche una qualsivoglia valutazione da parteControparte_1
,
degli organi a ciò preposti dalla normativa di settore circa l'effettiva incidenza della patologia in questione sull'idoneità o meno alla guida del conducente del motoveicolo;
ii. che, per converso, nel rapporto di incidente stradale viene indicata la titolarità da parte di della patente di guida B, valida fino al 07.03.2017 Persona_1
,(...) patente cat. B n° NumeroD_1 rilasciata il 16 settembre (" Persona_1
2013 dalla IT CO, valida fino al 07.03.2017", cfr. all. 3 all'atto di citazione;
all. 5
alla comparsa di costituzione e risposta);
iii. di quanto specificamente osservato sul punto dai nominati Consulenti nel corso dell'istruttoria svolta ("Al di là del dato anamnestico relativo alla profilassi anticomiziale, riportato nella relazione clinica dell'Ospedale "S. Camillo", non emergono in cartella ulteriori dati relativi a patologie pregresse sotto il profilo neurologico e/o psichico. Nel verbale del sinistro del 9.10.2014 del Corpo della Polizia
Locale del Comune di Aprilia è riportato come il Sig. Persona_1 fosse titolare di
patente B n. NumeroD_1 lasciata dalla IT CO il 16.9.2013 (ovvero un anno prima del sinistro) e valida fino al 7.3 2017. Sulla base di tale documento, essendo il rinnovo previsto a distanza di quattro anni (2013-2017) è verosimile che il Sig. Persona_1
fosse stato riconosciuto idoneo alla guida, previo periodico controllo da parte della commissione medica locale che - secondo la normativa in materia all'epoca vigente - dopo aver acquisito certificazione emessa da specialista, formulava un giudizio circa la durata del periodo di idoneità (...). Sulla base di tale riscontro, quindi, è verosimile ritenere che, anche a fronte di una profilassi anticomiziale (NA più Tegretol)
per pregressa asportazione (17 anni prima del sinistro) di un microangioma cerebrale,
il paziente fosse titolare di patente di guida di tipo B (speciale) e come tale in condizioni di idoneità alla guida", cfr. pp. 22-26 della C.T.U. espletata, solo su base documentale, sulla persona di depositata in data 07.02.2024), lePersona_1
,
cui valutazioni si intendono condividere poiché motivate con argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
Né osta a tale considerazione quanto dedotto con comparsa di costituzione e risposta dalla Controparte_1 rispetto al mancato utilizzo o, comunque, non corretto
("il casco del centauro
-utilizzo del casco di protezione da parte di Persona_1
è stato trovato adagiato sullo scooter con parte della visiera infranta", cfr. pag. 14
della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 tenuto conto: و
i. che al riguardo la compagnia assicuratrice non ha fornito alcuna prova, sebbene tale onere gravasse sulla stessa;
ii. di quanto specificamente osservato sul punto dai nominati Consulenti nel corso dell'istruttoria svolta ("Occorre premettere che non è dato conoscere la tipologia e le caratteristiche del casco indossato dal periziato al momento del sinistro, né se lo stesso fosse stato regolarmente allacciato, né ancora se il casco abbia riportato rotture o deformazioni in particolari punti (...). Circa le riportate lesioni, si evidenzia una esclusiva gravissima lesività cranio-encefalica, in assenza di lesioni traumatiche di rilievo in altre sedi corporee, ovvero a carico del rachide, del torace, del bacino e degli arti (...). Prevalgono, quindi, nettamente gli aspetti lesivi a carico del cranio e del massiccio facciale (...). Ciò significa che, in tutta probabilità, l'impatto ad elevata energia cinetica abbia concentrato gli effetti lesivi a livello del volto e del cranio (…..).
Nel determinismo di siffatta lesività encefalica, dunque, un ruolo essenziale è
rappresentato dalla particolare intensità dell'insulto traumatico concussivo che, in ragione proprio della vis lesiva particolarmente elevata e della localizzazione prevalentemente maxillo-facciale, risulta scarsamente influenzata dalla presenza o meno del casco. Conferma di ciò è evidentemente data dalla presenza di fratture solo del massiccio facciale ma non del cranio;
queste ultime si sarebbero viceversa probabilmente riscontrate – attesa la dinamica del sinistro e la lesività riportata, in caso di mancato uso del casco. Nel caso in esame, quindi, l'estensione e la localizzazione delle lesioni riportate (...) consente di ritenere prevalente, nel determinismo del danno encefalico l'azione di un vigoroso scuotimento del capo conseguente ad impatto di elevatissima entità. In tale ottica, sempre secondo criterio di probabilità, è possibile ritenere le suddette lesioni compatibili con l'uso del casco di tipologia non integrale", cfr. pp. 16-18 della C.T.U. espletata, solo su base documentale, sulla persona di Persona_1 depositata in data 07.02.2024),
ritenendosi di doversi condividere, anche rispetto alla circostanza in questione, le valutazioni espresse da questi ultimi, anch'esse motivate con argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi richiamati innanzi, deve stimarsi nell'80%
l'apporto causale dell'autoveicolo EW OS tg. BE570KJ condotto da [...]
rispetto alla causazione del sinistro in esame, e nel restante 20% l'apporto CP_3
causale del motoveicolo Honda SH 150 tg. DC43894 condotto da Persona_1
7. In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni iure hereditario avanzata da
Parte_1
Parte_1 con comparsa conclusionale, ha avanzato richiesta di risarcimento dei danni iure hereditario conseguenti alla morte del marito [...] Persona_1 a seguito delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa, consistiti nel danno biologico temporaneo e nel cd. danno da “lucida agonia” (“nel caso in cui la morte della vittima di lesioni - causata dalle lesioni stesse (...) non sia immediata,
-
ma sopraggiunga dopo un certo periodo di tempo (...) fa sì che la vittima acquisti e trasmetta agli eredi il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti nell'arco di tempo che va tra il ferimento e la morte" (cfr. pag. 7 della comparsa conclusionale di Parte_1 ).
Ora appare utile rammentare che alla lesione all'integrità psicofisica determinata da sinistro consegue un'alterazione peggiorativa delle condizioni del soggetto,
inquadrabile nel concetto di “malattia". Si tratta di uno stato transeunte, destinato a cessare alternativamente: a) all'esito del periodo di convalescenza, con la guarigione,
ossia con il ripristino delle condizioni di salute anteriori o comunque senza reliquati invalidanti;
b) con la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute (invalidità permanente); c) con la perdita totale della capacità biologica del soggetto conseguente al decesso (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/11/2019, n.29492, in parte motiva).
Quando lo stato di malattia si conclude per via del decesso della vittima, i diritti legati al risarcimento del danno subito si trasmettono jure hereditatis.
Al riguardo, giova richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danni non patrimoniali trasmissibili agli eredi della persona che non muoia immediatamente: “La persona che, ferita, sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale. Questo danno può
teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è
costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale (...). Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute):-) ha fondamento medico legale;
-) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; - ) sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, invece: -) non ha fondamento medico legale;
-) consiste in un moto dell'animo; -) sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole. Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente (...). Quanto al danno biologico temporaneo, per potersene predicare l'esistenza sarà necessario che la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, perché solo un tempo apprezzabile consente quell'accertabilità
medico legale" che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo.
Normalmente tale "lasso apprezzabile di tempo" dovrà essere superiore alle 24 ore,
giacché come accennato è il "giorno" l'unità di misura medico legale della invalidità
temporanea; ma in astratto non potrebbe escludersi a priori l'apprezzabilità del danno in esame anche per periodi inferiori (...) una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane (...). La vittima di lesioni che, a causa di esse, deceda dopo una sopravvivenza quodam tempore, può poi patire, come accennato, un pregiudizio non patrimoniale di tipo diverso: la sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire. Questa sofferenza potrà essere multiforme, e potrà consistere nel provare ad esempio la paura della morte;
l'agonia provocata dalle lesioni;
il dispiacere di lasciar sole le persone care;
la disperazione per dover abbandonare le gioie della vita;
il tormento di non sapere chi
si prenderà cura dei propri familiari, e così via (...). L'esistenza stessa (...) del pregiudizio in esame, al contrario del danno alla salute, presuppone che la vittima sia cosciente. Se la vittima non sia consapevole della fine imminente, infatti, non è
nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa. In questa seconda ipotesi, poiché il danno risarcibile è rappresentato (...) da una sensazione dolorosa, la durata della sopravvivenza non è un elemento costitutivo del danno, né
incide necessariamente sulla sua gravità (...). In conclusione: (...) - ) il danno da invalidità temporanea patito da chi sopravviva quodam tempore ad una lesione personale mortale è un danno biologico, da accertare con gli ordinari criteri della medicina legale. Di norma, esso sarà dovuto se la sopravvivenza supera le 24 ore, ed andrà comunque liquidato avendo riguardo alle specificità del caso concreto;
- ) la sofferenza patita da chi, cosciente e consapevole, percepisca la morte imminente, è un danno non patrimoniale, da accertare con gli ordinari mezzi di prova, e da liquidare in via equitativa avendo riguardo alle specificità del caso concreto" (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, ord. n. 18056 del 05.07.2019, così in motivazione).
7.1 Danno biologico
Nella specie, i consulenti all'esito delle indagini condotte- hanno fornito le proprie considerazioni in ordine alle condizioni di Persona_1 nel periodo fra il sinistro e il decesso: "A seguito del sinistro occorsogli in data 9.10.2014, il Sig.
ha riportato un gravissimo trauma cranio-facciale con focolai Persona_1
contusivo-emorragici encefalici multipli, frattura delle pareti dei seni mascellari con emosinus, frattura del condilo mandibolare e della branca montante sinistra e branca montante destra, stato di coma, insufficienza respiratoria post-traumatica. Nel tempo si è stabilizzato un quadro di tetraparesi ad evoluzione spastica (maggiore all'emisoma di destra), con impossibilità alla stazione eretta, incapacità alla deglutizione
(necessità di PEG per l'alimentazione), vescica neurologica (catetere a permanenza)
nell'ambito di una sindrome psicorganica involutiva con condizione di allettamento cronico e necessità di assistenza continuativa, con ripetute flogosi delle vie respiratorie ed episodi recidivanti di insufficienza respiratoria acuta su cronica,
necessitanti di alcuni periodi di ricovero in ambito ospedaliero (...) Sulla base dei descritti postumi, si ritiene di poter quantificare i suddetti esiti traumatici in termini di invalidità permanente sino al decesso occorso in data 20.8.2021 pari al 90% (novanta per cento)" cfr. pagg. 14-15 C.T.U. a firma dott.sse Persona_3 e Persona_4
[...] depositata il 07.02.2024).
Le considerazioni dei consulenti in ordine tanto alla sussistenza del nesso causale fra il sinistro e il decesso, quanto in ordine alle patologie da questi sofferte nelle more meritano integrale condivisione nella presente sede essendo le stesse scevre da vizi logici e di motivazione.
Tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza innanzi richiamata, non possono invece essere invece fatte proprie nella presente sede le considerazioni in ordine al tempo di malattia posto che come detto- questa si è conclusa col decesso di tal che tutto il periodo intercorso fra il sinistro e il decesso va considerato come inabilità
temporanea.
Tenuto conto delle condizioni di assoluta gravità delle conseguenze innanzi descritte e tali da indurre i consulenti a stimare nell'ordine del 90% l'invalidità permanente
(significativi, al riguardo, l'insufficienza respiratoria cronica post-traumatica con necessità di tracheostomia a permanenza e di assistenza ventilatoria, nonché il grave deficit della funzione deglutitoria con necessità di peg per l'alimentazione) il grado di inabilità temporanea va indicato nella misura del 100% posto che in tutto l'arco temporale di malattia (id est 2.508 giorni) a Persona_1 è stato di fatto preclusa la possibilità di svolgere una vita in autonomia.
Sempre per le considerazioni innanzi espresse quanto al mancato consolidarsi dei postumi della malattia, nessuna voce di danno può essere invece riconosciuta per l'invalidità permanente.
Per la liquidazione di tale danno deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal
Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una "operazione di natura sostanzialmente ricognitiva".
Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico
(secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato)
che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Ciò posto, in applicazione delle citate tabelle, il danno l'inabilità temporanea appare equamente liquidabile in euro 326.667,00 (130,25 x 2.508).
7.2 Danno da lucida agonia
Con riguardo, poi, al cd. danno da "lucida agonia" - specificamente dedotto da con comparsa conclusionale ("Nella fattispecie, questo turbamento Parte_1
ha generato l'agonia provocata dalle lesioni, la paura della morte e, si deve presumere, il dolore di lasciar sola la moglie ed il tormento di non sapere chi si prenderà cura di lei. Ora, la prova che la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente sta nel drammatico peggioramento delle condizioni di salute e nei comportamenti che indicano una chiara consapevolezza della situazione, come reazioni di panico e tentativo disperati di sopravvivere a seguito delle ripetute flogosi delle vie respiratorie con episodi recidivanti di insufficienza respiratoria acuta su cronica (...). La vittima, come provato dall'imponente documentazione allegata, ha patito indicibili sofferenze a seguito del sinistro per cui è
causa, tanto sotto il profilo fisico quanto sotto quello morale e psichico per avere acquisito progressiva consapevolezza del continuo peggioramento delle condizioni di salute e della morte imminente", cfr. pp. 10-11 della comparsa conclusionale di Parte_1 ) - deve ritenersi che la prova circa la sussistenza dello stesso discenda, in via presuntiva, dalla documentazione medica prodotta in giudizio (cfr. all.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di [...]
Parte_1 ), nonché dalle risultanze della C.T.U. espletata aventi ad oggetto i postumi permanenti riportati da ("Sulla base della documentazione in atti èPersona_1
possibile precisare che al sinistro del 9.10.2014 sia conseguito, a danno del Sig.
, il seguente quadro esitale: tetraplegia con Persona_1 grave compromissione delle funzioni statico-posturali e motorie globali, impossibilità alla stazione eretta e deambulatoria, sindrome psicorganica post-traumatica, epilessia post-malacica, deficit cognitivo-comportamentali e grave compromissione (fino all'abolizione) delle funzioni autonome con necessità di assistenza continua, grave deficit della funzione deglutitoria (necessità di peg per l'alimentazione) e ritenzione urinaria per vescica neurogena (necessità di catetere con sacca raccogliurina) ed esiti algo-disfunzionali di fratture plurime dei seni mascellari, delle arcate mandibolari e della testa del perone destro (trattate in maniera conservativa), oltre ad esiti cicatriziali del volto (in corrispondenza della regione mandibolare). • insufficienza respiratoria cronica post-traumatica con necessità di tracheostomia a permanenza e di assistenza ventilatoria. • grave deficit della funzione deglutitoria con necessità di peg per l'alimentazione • vescica neurologica inemendabile con catetere a permanenza. ⚫esiti algo-disfunzionali di frattura traumatica dei seni mascellari e del condilo mandibolare e della branca montante sinistra e destra. ⚫esiti di frattura testa del perone destro con lesione legamentosa., cfr. pp. 19-20 cfr. C.T.U. cit.), dalle quali può ricavarsi che il medesimo in ragione dell'entità delle lesioni riportate fosse
cosciente e consapevole della propria morte imminente non risultando diagnosticati deficit cognitivi.
Ritenuti sussistenti i danni in questione per le ragioni menzionate innanzi, per quanto concerne la complessiva liquidazione, in via equitativa, degli stessi, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di commisurazione della componente del danno biologico terminale all'invalidità temporanea assoluta e valutazione della componente morale del danno non patrimoniale in questione mediante
personalizzazione, la quale ha osservato quanto segue: "Il danno subito dalla vittima,
nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" وووو (cfr. Cass.,
Sez. Lavoro, ord. n. 17577 del 28.06.2019, così in massima ufficiale;
nello stesso senso, più di recente, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4658 del 21.02.2024: "Secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero,
atteso l'esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n.
15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n. 17577 del 2019)".
Nella specie, la gravità delle lesioni riportate che hanno costretto la vita di [...] Persona_1 a uno stato di dipendenza da macchinari medici e con costante esigenza di assistenza per l'espletamento di tutte le attività biologiche base della persona inducono a stimare massimo il dolore da questi provato per la propria condizione, da liquidarsi -
quindi nella misura pari all'importo giornaliero indicato nelle tabelle di Roma per l'inabilità assoluta. Quale importo per il risarcimento del danno cd. da “lucida agonia"
spettante a iure hereditario va liquidato quindi, in via equitativa,Parte_1
l'importo di euro 326.667,00 (importo giornaliero di € 130,25 previsto dalle tabelle del
Tribunale di Roma per l'anno 2025 con riguardo all'invalidità temporanea al 100% per i 2.508 giorni di agonia).
Non osta alla considerazione che precede quanto dedotto con memoria di replica segnatamente con riguardo al fatto che la consapevolezzadalla Controparte_1 di Persona_1 circa la propria morte imminente si debba ritenere esclusa in ragione del lungo lasso di tempo, pari a circa sette anni a partire dal sinistro occorso,
dopo il quale si era verificato l'evento morte (“Controparte asserisce il diritto ad ottenere il ristoro del cd. danno terminale e/o da lucida agonia ma dimentica che l'evento morte si è verificato dopo ben sette anni dal sinistro, perciò l'esclusione di tale posta è intrinseca al dato fattuale (...) atteso che, in un lasso tanto lungo, è indubbio che il Persona_1 abbia potuto attendere ad una sopravvivenza così da smentire la forzata lettura della consapevolezza del decesso offerta dall'istante", cfr.
Controparte_1 atteso che tale circostanza pp.
7-9 della memoria di replica di non esclude di per sé la consapevolezza in questione, tenuto conto, in particolare,
dell'entità e dell'intensità delle lesioni riportate da quest'ultimo (significativi, al riguardo, l'insufficienza respiratoria cronica post-traumatica con necessità di tracheostomia a permanenza e di assistenza ventilatoria, nonché il grave deficit della funzione deglutitoria con necessità di peg per l'alimentazione dallo stesso patiti), tali da fare ritenere l'approssimarsi dell'exitus in qualsiasi momento, unitamente al fatto che le condizioni di salute in cui versava per l'intero lasso di tempo Persona_1
in questione, non sono mai migliorate.
Pertanto, il risarcimento dei danni iure hereditario da liquidarsi in favore di [...] Parte_1 tenuto conto dell'apporto causale di Persona_1 nella causazione
,
del sinistro per cui è causa, stimato nel 20%, va quantificato nella somma di €
522.667,20, ossia: euro 130,25 (ITA 100%) x 2508 (giorni fra il sinistro e il decesso),
prodotto da moltiplicarsi per due (per il danno biologico e il danno da lucida agonia),
e da decurtarsi del 20% in ragione del concorso di Persona_1 nella causazione del danno.
8. In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni iure proprio avanzata da
Parte_1
,con comparsa conclusionale, ha altresì avanzato richiesta di
[...]
risarcimento dei danni iure proprio conseguenti alla morte del marito [...] Persona_1 a seguito delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa, consistiti nel danno non patrimoniale da morte del congiunto ("dalla morte di un prossimo congiunto
(...) deriva quell'insanabile dolore provocato dalla mancanza della persona cara, con le conseguenze che tale perdita produce su abitudini e stili di vita dei sopravvissuti,
oltre che dei benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto,
nonché per il pregiudizio alla vita sessuale come nel caso che ci occupa ovvero di perdita del coniuge (...). Nella stima del danno (...) da uccisione del sig. [...] Persona_1 si dovrà tenere conto: a) che il defunto aveva 46 anni;
b) che il coniuge superstite aveva 47 anni all'epoca dell'incidente; c) che erano coniugi, erano conviventi, avevano un nucleo familiare composto esclusivamente da loro due", cfr.
pp. 13-14 della comparsa conclusionale di Parte_1 ), nel danno biologico da morte ("si suole parlare di danno biologico da morte (...) anche per designare il danno alla salute subito dai congiunti di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito", cfr. pag. 15 della comparsa conclusionale di ), nonché nei Parte_1
danni materiali al motoveicolo e nelle spese mediche e di assistenza sostenute
("l'attrice ha subito danno emergente (...) relativo al motoveicolo danneggiato e alle spese mediche e di assistenza sostenute", cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale di
Parte_1
8.1. Sul danno da perdita del rapporto parentale
Il danno da perdita del rapporto parentale viene individuato nel turbamento psichico soggettivo legato allo sconvolgimento dell'esistenza dato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita derivati dalla perdita del congiunto (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, sent. n. 16992 del 20.08.2015).
Ai fini della risarcibilità di tale danno si deve tenere conto della tipologia del rapporto parentale, tenuto conto del fatto che al rapporto parentale stretto è possibile attribuire presuntivamente una sofferenza di carattere morale per la perdita del congiunto sulla base del fatto notorio, corrispondendo ad una progressiva attenuazione del rapporto parentale un incremento del relativo onere probatorio a carico del danneggiato in ordine all'esistenza in concreto di rapporti costanti con il familiare defunto, la cui perdita abbia determinato il turbamento che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è volto a compensare (in argomento, cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, ord. n. 5769 del 04.03.2024, che ha chiarito come: "questa Corte ha affermato e reiteratamente ribadito il principio secondo il quale la morte di una persona
-
causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass.
15/02/2018, n. 3767; Cass. 15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n. 25541
e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253); dando continuità a questo principio - e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. 17/01/2018, n. 901) – può osservarsi che la presunzione iuris tantum
(che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino,
dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)
derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare", così in motivazione).
La superiore impostazione in ordine al riparto dell'onere probatorio offerta dalla giurisprudenza di legittimità è costante e viene condivisa integralmente nella presente sede, perché tiene conto della profonda valenza affettiva che il nucleo familiare assume nella società.
Nel caso di specie, con riguardo all'aspetto interiore del danno risarcibile derivante dalla perdita del rapporto parentale (cd. sofferenza morale), la morte di [...] Persona_1 causata dal sinistro in esame fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una coniuge della vittima conseguente sofferenza morale in capo a Parte_1
,
(come da certificato anagrafico di matrimonio sub all. 9 alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di Parte_1 ), tenuto conto che la compagnia assicuratrice costituita non ha fornito la prova contraria dell'indifferenza affettiva tra gli stessi e che, anzi, nella relazione medico-legale a firma del dott. Persona_5
,
datata 21.07.2017, prodotta in giudizio da si fa espresso riferimento Parte_1
all'affettività in questione ("L'affettività nei confronti del proprio familiare appare estremamente sensibile e orientata con eccessiva preoccupazione per i bisogni manifesti o meno del marito", cfr. all. 22 alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n.
2 c.p.c. di ).Parte_1
Con riguardo, invece, all'aspetto esteriore del danno risarcibile in questione (c.d.
danno dinamico-relazionale), l'effettività, la consistenza e l'intensità della relazione affettiva sono desumibili dalla convivenza, alla data del decesso, di Parte_1
― circostanza, questa, non contestata dalla compagnia col marito Persona_1 assicuratrice costituita nonché anche dalle relazioni medico-legali e specialistiche
-
prodotte in giudizio da quest'ultima, aventi ad oggetto, oltre al periodo in cui la medesima assisteva il congiunto, anche quello successivo al decesso del marito. In
particolare, nella relazione specialistica a firma del dott. Persona_6 datata
01.02.2022, viene riportato quanto segue: "La pz. è seguita da oltre 5 anni, a causa di progressiva insorgenza di sintomatologia caratterizzata da (...) insonnia intermedia
(...), marcata astenia, instabilità emotiva, forte decremento delle performance mentali,
sentimenti di inadeguatezza e di svalutazione, calo della libido, inappetenza. Tale
sintomatologia si è venuta a sviluppare a seguito di un sinistro stradale (...) ove il marito riportò esiti clinici gravissimi (...) con necessità di assistenza continuativa. Tali
esiti ne hanno poi determinato l'exitus (...) con aggravamento marcato delle condizioni psicopatologiche" (cfr. all. 21 alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n.
2 c.p.c. di ), e nella relazione medico-legale a firma del dott. Parte_1
datata 23.03.2022, si legge: "Successivamente ai richiamatiPersona_7
disagi e situazioni particolarmente stressanti (vedi necessità di assistenza continuativa al marito gravemente offeso dall'incidente stradale (...) e culminati nell'exitus dello stesso a seguito di verosimili complicazioni post-traumatiche, si è instaurata e stabilizzata una sintomatologia caratterizzata da sensazione d'inutilità, frustrazione,
ansia reattivo-situazionale (...), alterazioni ritmo sonno-veglia, turbe della cenestesi relazionale e affettiva, con incidenza sul comportamento e le abitudini quotidiane,
episodi di ritiro sociale, perdita dell'autostima, inanizione e compromissione della sfera relazionale, con incidenza sui rapporti famigliari, e sovvertimento dell'equilibrio fisio-psichico e della personalità" (cfr. all. 20 alla memoria istruttoria ex art. 183, co.
6, n. 2 c.p.c. di Parte_1
In ordine alla liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età
della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità
del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella" (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26300 del 29.09.2021,
così in massima ufficiale;
più di recente, nello stesso senso: Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
5948 del 28.02.2023).
Sin dal 2007 le tabelle per la liquidazione del danno da cd. perdita del rapporto parentale in uso presso il Tribunale di Roma contemplano la valutazione degli indicati elementi.
Anche nella relazione al sistema tabellare delle stesse nella loro versione aggiornata si può riscontrare come siano presi in considerazione cinque fattori di influenza del risarcimento e segnatamente: quanto al rapporto di parentela deve presumersi che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto;
quanto all'età del congiunto deve presumersi che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
quanto all'età della vittima deve stimarsi ragionevole ritenere che il danno sia tanto maggiore quanto minore è l'età della vittima;
quanto all'eventuale rapporto di convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite deve correlarsi la convivenza ad una costante frequentazione tra vittima e congiunto che rende il danno maggiormente rilevante;
quanto alla presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi deve ritenersi il danno da perdita di congiunto maggiore ove il superstite rimanga solo, mentre è presumibilmente più facilmente sopportabile in presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
I parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma
appaiono idonei a garantire adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come "regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”, prendendo in considerazione molteplici circostanze idonee ad incidere in concreto sul rapporto parentale e sulle ricadute della relativa lesione o perdita.
Per la quantificazione le indicate tabelle dell'ufficio fanno ricorso ad un sistema di calcolo fondato su un modello “a punto", essendo il risarcimento totale pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il
"valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale".
Tale importo è fissato al 2025, in via equitativa, nella somma di € 11.549,20
mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT
dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
Nella specie, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio da [...] Parte_1 (in particolare, in allegato alla sua memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., del certificato anagrafico di matrimonio sub all. 9, della relazione medico-
legale del dott. Persona_5 sub all. 22, della relazione specialistica del dott.
[...] Per_6 sub all. 21, nonché della relazione medico-legale del dott. [...] Persona_7 sub all. 20), e alla luce delle tabelle del Tribunale di Roma in uso presso
- per le ragioni innanzi indicate si stimano essere adeguata
-l'intestato ufficio che modalità di determinazione del danno appare equo il riconoscimento a quest'ultima di
29 punti complessivi, di cui: 20 punti per la relazione di parentela con il de cuius
(coniuge), 2,5 punti per l'età della vittima al momento del suo decesso (53 anni), 2,5
punti per l'età del congiunto al momento del decesso della vittima (54 anni), 4 punti per la convivenza tra il congiunto e il de cuius.
In difetto di prova circa l'assenza di altri familiari, il punteggio riconosciuto a non può essere aumentato ("il punteggio standard può essere Parte_1
aumentato se il superstite avente diritto al risarcimento non ha altri familiari conviventi. Si chiede pertanto che il risarcimento sia aumentato di 1/3", cfr. pag. 15
della comparsa conclusionale di Parte_1 ), né può applicarsi al caso di specie alcuna personalizzazione del danno in questione, come richiesta da quest'ultima
("successivamente l'importo ottenuto attraverso il suddetto criterio potrà/dovrà essere accompagnato dalle variazioni (la cosiddetta "personalizzazione") in base alla specificità del caso concreto", cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale di [...]
Parte_1 ), poiché non vi è prova circa la sussistenza nel caso di specie di elementi volti a dimostrare che il pregiudizio patito dalla medesima, conseguente alla perdita del congiunto, sia stato diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, tenuto conto che le tabelle del Tribunale di Roma in uso presso l'intestato ufficio - per le ragioni innanzi indicate si stimano essere di per sé adeguata modalità di determinazione del danno- derivante dalla perdita del rapporto parentale, sia con riguardo all'aspetto interiore dello stesso (c.d. sofferenza morale) sia rispetto al suo aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale).
Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale patito da Parte_1
appare equamente stimabile in € 334.926,80 (29 punti × € 11.549,20).
Tenuto conto del 20% di responsabilità ascrivibile allo stesso Persona_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, il danno in questione da liquidarsi in favore deve quantificarsi nella somma di € 267.941,44, ottenuta di Parte_1
sottraendo all'importo di € 334.926,80 quello di € 66.985,36, corrispondente al suo
20%.
8.2. Sul danno biologico da morte
Per quanto concerne l'accertamento circa la sussistenza del danno biologico da morte dedotto da Parte_1
,nonché la quantificazione della sua misura, va evidenziato che si condividono le risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel
-corso del giudizio sulla sua persona. Infatti, tali risultanze – le quali non sono state contestate dalle parti, né dalla stessa istante né dalla compagnia assicuratrice costituita
- risultano fondate sull'esame diretto della danneggiata e su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti, nonché motivate con argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
In particolare, i nominati Consulenti hanno espresso nell'elaborato peritale tale valutazione: "Sulla scorta degli accertamenti psichiatrici nella Sig.ra Parte_1
[...] è stato diagnosticato allo stato un disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso misti, secondo i criteri del DSM-5. Sotto il profilo del nesso causale, sussiste una correlazione cronologica tra tale vissuto esistenziale, correlato agli eventi per cui è causa, e l'insorgenza del disagio psichico strutturatosi in termini cronicità. Tale vissuto di disagio risulta, inoltre, quali-quantitativamente e modalmente idoneo a determinare, sempre sotto il profilo nessologico e di efficienza causale, il quadro psichico diagnosticato in sede specialistica. Tale disturbo psicopatologico è inquadrabile quale danno riflesso, ovvero cagionato a "vittima secondaria", congiunta o convivente della "vittima primaria", nonché come danno da lutto, atteso il decesso del coniuge occorso nel 2021, e risulta incidente sulla sfera individuale e relazionale della periziata. Sussiste, infine, un rapporto di proporzionalità tra la tipologia ed entità della reazione psichica riflessa e la gravità
del trauma patito dalla vittima primaria. Non risulta individuabile un periodo di invalidità temporanea. Detto quadro psicopatologico appare stabilizzato in termini di permanenza e configura, pertanto, una condizione di invalidità quale danno biologico permanente, quantificabile medico-legalmente in misura del 8% (otto per cento)
acquisendo come riferimento valutativo il baréme valutativo della SIMLA ("Linee
guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico" -
Guida SIMLA 2016)" (cfr. pp. 14-15 della C.T.U. medico-legale espletata sulla persona depositata in data 07.02.2024).di Parte_1
,
Dunque, deve ritenersi accertata la sussistenza del danno all'integrità psico-fisica subito dalla stessa quale conseguenza del decesso deldedotto da Parte_1 و
marito, in ragione della valutazione espressa dai nominati Consulenti circa l'esistenza del nesso di causalità tra l'exitus e il danno in questione ("Tale disturbo psicopatologico è inquadrabile quale (...) danno da lutto, atteso il decesso del coniuge occorso nel 2021, e risulta incidente sulla sfera individuale e relazionale della periziata", cfr. pag. 14 della C.T.U. medico-legale espletata sulla persona di [...] Parte_1 depositata in data 07.02.2024), costituito da un danno biologico nella "
misura dell'8%.
Per quanto concerne la quantificazione del danno in questione, si stima di prestare adesione alla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “trattandosi di lesioni di lieve entità comunque originate da un sinistro stradale (sebbene rispetto a una vittima secondaria dell'illecito), risulta applicabile al caso di specie quanto previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private, e, tenuto conto dell'aggiornamento degli importi in forza del D.M. 18.07.2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176
del 31.07.2025, nonché dell'età della danneggiata al momento del decesso della vittima primaria dell'illecito (54 anni), avendo l'istante specificamente dedotto tale danno quale danno biologico da morte ("Si suole parlare di danno biologico da morte (...)
anche per designare il danno alla salute subito dai congiunti di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito", cfr. pag. 15 della comparsa conclusionale di Parte_1 ), a tale danno corrisponde l'importo di € 12.624,39.
In difetto di prova circa la sussistenza del correlato danno morale, peraltro, solo genericamente dedotto da ("Per tale voce di danno si chiede che Parte_1
l'On.le Tribunale adito liquidi in favore della Sig.ra Parte_1 (...) danno morale nella misura di 1/3", cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale di [...]
Parte 1 ), null'altro è dovuto.
Pertanto, tenuto conto del 20% di responsabilità ascrivibile allo stesso [...] Persona_1 nella causazione del sinistro per cui è causa, il danno biologico da morte da liquidarsi in favore di deve quantificarsi nella somma di €Parte_1
10.099,52, ottenuta sottraendo all'importo di € 12.624,39 quello di € 2.524,87,
corrispondente al suo 20%. Inoltre, quanto alla richiesta di rimborso della spesa relativa a relazione neuropsichiatrica datata 10.03.2022 (“si chiede che l'On.le Tribunale adito liquidi in favore della Sig.ra (...) spesa di € 200,00 - in atti -per consulenzaParte_1
neuropsichiatrica datata 10.3.2022", cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale di Parte_1 ), non trattandosi di una vera e propria spesa medica, bensì di una relazione specialistica (cfr. all. 26 memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di ove si legge: "relazione neuropsichiatrica"), poiché dalla sola Parte_1 و
ricevuta versata in atti non è possibile individuare con precisione di quale relazione si tratti e, quindi, ricavarne la sua correlazione al presente giudizio, né tantomeno la sua utilità quale allegazione difensiva, non avendo al riguardo l'istante specificamente dedotto alcunché, tale richiesta non può trovare accoglimento.
8.3. Sul danno materiale al motoveicolo e sulle spese mediche e di assistenza
In ordine, inoltre, al dedotto danno materiale al motoveicolo ("Dal momento che trattavasi di motoveicolo del valore di € 2.000,00, e che i danni riportati dallo stesso a seguito dell'incidente avrebbero richiesto riparazioni superiori a tale valore, di modo da rendere la riparazione antieconomica, si chiede liquidare il danno al veicolo in € 2.000,00, oltre spese di rottamazione del medesimo (...) e di immatricolazione di nuovo motoveicolo. Per l'effetto si chiede di liquidare tale voce di danno in €
2.600,00", cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale di Parte_1 ), poiché
l'istante ha prodotto unicamente il certificato di rottamazione del mezzo in questione
(cfr. all. 27 alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di Parte_1 ),
dal quale non è possibile ricavare né il valore del veicolo né le spese eventualmente sostenute per la rottamazione dello stesso e per l'immatricolazione di un nuovo mezzo non essendovi, pertanto, alcuna prova del fatto che l'istante abbia effettivamente sostenuto tali spese e in che misura – nulla è dovuto rispetto a tale voce di danno.
Infine, nulla è dovuto altresì con riguardo alle dedotte spese mediche e di assistenza
("L'attrice ha subito danno emergente (...) relativo (...) alle spese mediche e di assistenza sostenute", cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale di [...]
Parte_1 ), poiché anche rispetto a tale voce di danno l'istante non ha prodotto alcuna documentazione atta a comprovare l'effettivo esborso e il suo ammontare.
9. Interessi e rivalutazione
Spetta a Parte_1 anche la liquidazione degli interessi e la rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Trattasi del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante, che è consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che― ove posseduta ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Il risarcimento di tale danno va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c.,
secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è
sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'istante,
se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT,
obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
La scelta del saggio applicabile non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice, posto che trattandosi di autonoma domanda - devono essere provati i
―
fatti costituitivi della stessa quali: "superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito" (Cassazione Civile, Sez. I,
10/05/2022, n. 14837).
In difetto di prova del maggior danno, il danno da lucro cessante appare equamente individuabile nel rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma ex art. 1224 c.c.
Trattandosi poi di danno cagionato da illecito civile cagionato dal sinistro stradale è
nella data del suo verificarsi che va identificato il fatto generatore del danno.
Inoltre, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria una volta liquidata assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c.
sulla somma complessiva come sopra liquidata.
10. In ordine al limite del massimale dedotto dalla compagnia designata dal
F.G.V.S.
Infine, la Controparte_1 quale compagnia designata dal F.G.V.S., ha dedotto la sussistenza, in ogni caso, del limite del massimale vigente all'epoca del sinistro ("si reitera la posizione della Compagnia nq. di impresa designata dal F.G.V.S. in ordine all'accettazione del contraddittorio e, cioè, che lo stesso è accettato nei soli limiti del massimale minimo vigente all'epoca del fatto (che rappresenta la massima esposizione della stessa)", cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale di Controparte_1
Al riguardo, poiché il massimale vigente all'epoca del sinistro, verificatosi il
09.10.2014, era di € 5.000.000,00 per i danni alle persone, a far data dall'11 giugno
2012, tenuto altresì conto che l'importo complessivo da liquidarsi, tale limite risulta rispettato nel caso di specie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda.
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese delle
CC.TT.UU. medico-legali espletate nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA che la responsabilità del sinistro stradale verificatosi in località AM CP_3di RN (LT), in data 09.10.2014, è ascrivibile nella misura dell'80% a conducente dell'autoveicolo EW OS tg. BE570KJ, e nella restante
[...]
misura del 20% a Persona_1 conducente del motoveicolo Honda SH
150 tg. DC43894;
CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno iure hereditario in favore di Parte_1 che liquida in complessivi €
522.667,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, in favore di Parte_1 "
che liquida in € 267.941,44, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché
interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico da morte, iure proprio, in favore di Parte_1
,che liquida in € 10.099,52, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
RIGETTA nel resto la domanda;
CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite
" che liquida in € 30.000,00, oltre spese in favore di Parte_1
generali, IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese delle CC.TT.UU. medico-legali espletate nel giudizio.
Così deciso in Roma, il 24.11.2025
II GIUDICE
IA De RD
RE PU BBLICA ITALINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. IA De RD;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 41992/2021
PROMOSSA DA
(), in proprio e nella " (C.F.: Parte_1 C.F._1
qualità di erede di و(C.F.: C.F. 2 Persona_1
domiciliata in Roma, Via Nemorense n. 77; rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Ingenito, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
P.IVA_2 ), nella sua (C.F.: P.IVA 1 - P.IVA: Controparte_1
qualità di impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Viale Pinturicchio n. 204; rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Paola Mormino, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E CONTRO
Controparte_2 , (C.F.: C.F. 3 ();
CONVENUTA CONTUMACE
E CONTRO
Controparte_3 , (C.F.: C.F. 4 );
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2021 e iscritto a ruolo il 07.07.2021
وin proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di [...] Parte_1
Controparte_1 impresa designata dal ha convenuto in giudizio Persona_1 e Controparte_3 al fine di accogliere le seguenti F.G.V.S., Controparte_2
conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, per le ragioni illustrate in narrativa,
disattesa ogni contraria eccezione, accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni innanzi descritti e provati, condannarli in solido al risarcimento nella misura indicata nella parte motiva del presente atto, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ivi compreso il danno da ritardato adempimento, oltre alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto Avv. Andrea Ingenito in quanto antistatario”.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto: i. che in data 09.10.2014, in località AM di RN (LT), si era verificato un sinistro stradale che aveva coinvolto il motoveicolo Honda SH 150 tg. DC43894, di condotto nell'occasione da [...]proprietà della moglie Parte_1 Persona_1 e l'autoveicolo EW OS tg. BE570KJ, di proprietà di CP_2
[...] condotto nell'occasione da Controparte_3 risultato privo di assicurazione;
Controparte_3ii. che il sinistro in questione si era verificato in quanto percorrendo la strada provinciale Via Genio Civile, con direzione dalla strada regionale
Nettunense alla strada regionale NT, aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra all'altezza dell'incrocio con Via Callas, strada comunale a senso unico in uscita verso la strada provinciale Via Genio Civile, e aveva invaso la corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, omettendo di concedere la prescritta precedenza;
iii. che, stante la gravità dell'infrazione commessa dal conducente dell'autoveicolo,
la responsabilità per la verificazione del sinistro in questione era da attribuirsi esclusivamente a quest'ultimo, il quale aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra con l'intento di parcheggiare contromano, nello spazio esistente tra gli edifici e la carreggiata, omettendo di concedere la prescritta precedenza al motoveicolo che sopraggiungeva;
iv. che nessuna censura poteva essere mossa al conducente del motoveicolo, tenuto conto che quest'ultimo non solo stava procedendo a velocità moderata e all'interno della propria corsia, ma aveva altresì posto in essere una manovra di emergenza al fine di evitare lo scontro con l'autoveicolo che gli aveva tagliato la strada, motivo il per quale era caduto a terra per poi finire contro l'autoveicolo in questione;
v. che, in conseguenza di tale sinistro, aveva subito i seguenti Persona_1
danni: a. danno non patrimoniale: - danno biologico ("98% di invalidità permanente (...)
nella misura di € 1.274.024,19", cfr. pag. 5 dell'atto di citazione); - danno morale
("nella misura di € 764.414,51(...) pari al 60% del danno biologico", cfr. pag. 6
dell'atto di citazione); personalizzazione del danno ("tutti questi elementi (...)
-
portano a ritenere che la fattispecie in esame si differenzi dai casi consimili di invalidità dello stesso grado. Pertanto si reputa opportuno procedere ad una adeguata personalizzazione (...) liquidando (...) la somma di € 600.000,00", cfr. pag. 8 dell'atto di citazione); inabilità temporanea assoluta ("Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata (...) 360 giorni di incapacità assoluta al
100% (...) andranno inoltre sommati € 39.816,00”, cfr. pp. 5 e 9 dell'atto di citazione);
b. danno patrimoniale: - perdita della capacità lavorativa specifica ("in passato muratore, idraulico ed elettricista, è possibile ragionevolmente presumere che esso,
ove non fosse rimasto vittima del sinistro, avrebbe verosimilmente realizzato un reddito medio non inferiore ad euro 18.000,00 attuali annui (...) si chiede di procedere alla costituzione di una rendita vitalizia, dalla data del fatto fino al raggiungimento dell'età
pensionabile (65 anni) da corrispondersi in via anticipata all'inizio di ciascun anno",
cfr. pag. 11 e ss. dell'atto di citazione); - spese mediche e di assistenza (“si chiede (...)
di provvedere anche a tale riguardo (...) mediante la costituzione di una rendita vitalizia (...) che, tenendo conto dell'importo mensile erogabile ad una badante (...),
deve essere quantificata in euro 15.600,00 annui da versarsi in via anticipata
-
Parte_1 in qualità di all'inizio di ciascun anno (...) in favore di per tutta la durata della vita del amministratore di sostegno di Persona_2
beneficiario, a far data dalla data della presente pronuncia", cfr. pag. 14 dell'atto di citazione); Parte_1 moglie di vi. che, in conseguenza del sinistro in questione,
,aveva subito i seguenti danni: Persona_1
a. danno non patrimoniale: - danno biologico ("10 (dieci) % di invalidità permanente
(...) nella misura di € 17.370,85", cfr. pag. 15 dell'atto di citazione); - danno da perdita del rapporto parentale ("si suggerisce (...) di liquidare la somma di € 182.280,00”, cfr.
pag. 18 dell'atto di citazione);
b. danno patrimoniale: - danno da lucro cessante (“prima del sinistro per cui è causa,
la sig.ra Parte_1 era occupata per 36 ore settimanali presso il Ministero dei
Trasporti con un compenso di € 1.400,00 mensili (...) ha dovuto ricorrere al rapporto di impiego parziale che ha ottenuto dal giugno 2019; da tale momento lavora 20 ore settimanali per una retribuzione di € 550,00 mensili. A seguito delle lesioni patite dal marito, le è anche venuto a mancare il lavoro domestico che giornalmente il marito svolgeva", cfr. pag. 19 dell'atto di citazione); - danno materiale al motoveicolo ("dal momento che trattavasi di motoveicolo del valore di € 2.000,00, e che i danni riportati dallo stesso a seguito dell'incidente richiederebbero riparazioni superiori a tale valore, di modo da rendere la riparazione antieconomica, si chiede di liquidare il danno al veicolo in euro 2.000,00 oltre spese di rottamazione del medesimo e di immatricolazione di nuovo motoveicolo. Per l'effetto si chiede di liquidare tale voce di danno in € 2.600,00", cfr. pag. 19 dell'atto di citazione), oltre alle "spese mediche e di assistenza sostenute" (cfr. pag. 19 dell'atto di citazione).
Si è costituita in giudizio la Controparte_1 nella sua qualità di impresa designata dal F.G.V.S., la quale ha dedotto:
i. l'omesso deposito dei documenti richiamati nell'atto di citazione ("tale carenza allegatoria crea un grave nocumento alla comparente che non può esaminare e vagliare l'avversa documentazione", cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 ;
ii. l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda in difetto di prova dell'invio della messa in mora alla SA ("ed, allo stato degli atti, anche nei confronti dei convenuti", cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta di e dell'attivazione della negoziazione assistita, nonché la Controparte_1
prescrizione del diritto vantato, atteso che "vi è stato un decreto di archiviazione del procedimento penale in data 13/10/2015 (...) avverso il quale non vi è stata opposizione all'archiviazione” e che “non risultano lettere interruttive se non la notifica di una citazione (...) in data 11/07/2019 di un giudizio poi dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c." (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
CP_1
iii. che non vi era stato alcuno scontro tra i veicoli (" Controparte_3 (...) inseriva l'indicatore di direzione sinistro al fine di parcheggiare. Poiché alcune vetture provenienti dal senso opposto di marcia si fermavano per consentire la svolta, il CP_3 si accingeva a svoltare ma notava l'improvviso sopraggiungere dello scooter condotto dal Persona_1 il quale, non avvedendosi delle macchine che si erano fermate per consentire la manovra, frenava bruscamente perdendo il controllo del mezzo ed, in caduta, colpiva con il volto il paraurti anteriore dell'autovettura che si era fermata”, cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
[...] l'eccessiva velocità del motoveicolo ("comunque, il mancato adeguamento
,
della velocità allo stato dei luoghi (...) corroborato dal verbale delle autorità
intervenute (...) oltre che dalle gravi conseguenze del sinistro", cfr. pp.
8-9 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 il mancato riscontro a quanto emerso dal verbale delle autorità intervenute rispetto alla dinamica prospettata da parte attrice (in particolare, "il CP_3 non ha tagliato la strada all'attore atteso che si è prontamente fermato e non ha portato a termine la manovra (del resto il veicolo convenuto come si evince dai rilievi planimetrici allegati al rapporto, ha ancora la ruota posteriore destra nella propria corsia di marcia); se il CP_3
avesse tagliato la strada come sostenuto da parte attrice, vi sarebbe stato un urto sulla parte laterale destra del veicolo mentre il Persona_1 è finito con il proprio viso contro il paraurti anteriore;
il Persona_1 non teneva la destra diversamente, considerata la posizione statica dell'autovettura, sarebbe riuscito a passare;
il Persona_1 causa
,
l'eccessiva velocità e la brusca frenata, non riusciva a mantenere il controllo del mezzo nonostante si trovasse a circolare in prossimità delle strisce pedonali ed in luogo frequentato da fanciulli appositamente segnalato", cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
affetto da "residua epilessia in iv. che non vi è in atti prova che Persona_1
,
terapia cronica con NA e RE (cfr. pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 al momento del sinistro, potesse mettersi alla guida
("le persone con epilessia possono avere la patente e guidare, purché rispondano a specifici requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 30 novembre 2010 (con successive norme applicative del 2011). Secondo la normativa, è necessario che la persona con epilessia dimostri tramite un certificato rilasciato da un neurologo di una struttura pubblica di non avere più crisi epilettiche da almeno un anno", cfr. pag. 13
della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
v. che, in considerazione di quanto riportato nel verbale delle autorità intervenute
("il casco del centauro è stato trovato adagiato sullo scooter con parte della visiera infranta", cfr. pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
[...] nonché dell'entità delle lesioni e dell'ubicazione anatomica delle stesse
(politrauma cranio-facciale), risulta provato il mancato utilizzo o, comunque, il non corretto utilizzo del casco di protezione da parte di Persona_1
vi. il difetto di prova in ordine alla sussistenza dei danni lamentati e del relativo nesso di causalità col sinistro in questione, unitamente alla contestazione circa le eccessive quantificazioni prospettate da parte attrice e le modalità di erogazione invocate per l'ipotesi di rendita.
La Controparte_1 in comparsa di costituzione e risposta ha così concluso:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, azione e deduzione: 1) in via pregiudiziale, accertato l'omesso deposito dei documenti da parte dell'attrice, dichiarare l'inammissibilità della domanda (...); 2) in via preliminare,
accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda per omessa prova circa l'invio della lettera di diffida e messa in mora alla SA ed, allo stato, anche agli odierni convenuti e per l'omesso invito alla stipula della convenzione assistita;
3) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato;
4) in via principale e nel merito, rigettare la domanda essendo il sinistro avvenuto per fatto e colpa del sig. per non aver rispettato Persona_1
le norme del codice della strada e quelle di comune prudenza e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. negare e/o diminuire il risarcimento in ragione della gravità della colpa che verrà riconosciuta;
5) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo al conducente del veicolo non assicurato, accertare le rispettive responsabilità graduando le colpe in funzione della ripartizione interna della responsabilità; 6) in via ulteriormente subordinata e sul quantum, rigettare tutte le avverse richieste in quanto generiche, eccessive, illegittime,
inammissibili, non in causalità e, comunque, non provate (...); 7) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea,
limitare il risarcimento ai soli danni che risulteranno effettivamente provati e riconducibili al sinistro, sempre e comunque entro i limiti del massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro che rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Compagnia per i fatti di causa;
(...) 9) con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio".
All'udienza del 12.01.2022, a seguito della dichiarazione del procuratore concernente la morte di avvenuta in data 20.08.2021, il processo è Persona_1
stato interrotto.
Con ricorso per la riassunzione del processo depositato in data 31.03.2022 [...]
ha avanzatoParte_1 , in proprio e nella qualità di erede di Persona_1 و
richiesta di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo interrotto.
Controparte_1 in data 05.05.2022Con decreto del 14.04.2022, notificato alla unitamente al relativo ricorso, è stata fissata per la prosecuzione l'udienza del
06.07.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione la Controparte_1 ha rispetto all'atto di dedotto il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 riassunzione e, in particolare, alla domanda dalla stessa avanzata nella sua qualità di erede di Persona_1 ("la sig.ra Parte_1 dichiara di agire nella qualità di erede, oltre che in proprio, senza tuttavia fornire alcuna prova di detta qualità", cfr.
pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione di Controparte_1
[...] . Con note di trattazione scritta per l'udienza del 12.10.2022 la Controparte_1
ha avanzato richiesta di declaratoria di estinzione del presente processo, stante la mancata tempestiva notifica del ricorso per la riassunzione del processo interrotto nei confronti di tutte le parti, anche di quelle contumaci ("Atteso che la notifica del ricorso in riassunzione deve essere eseguita nei confronti di tutte le parti (...) e che la necessità
- relativamente alla sig.ra (proprietaria del veicolo e, dunque, Controparte_2
litisconsorte necessario) – di procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c. era cosa nota sin dal giugno/luglio 2021 la richiesta di rinnovazione ex adverso formulata dovrà essere necessariamente disattesa ed il giudizio dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c. (...) non avendo controparte tempestivamente riassunto il giudizio nei confronti di tutte le parti nel termine di tre mesi", cfr. pp.
3-4 delle note di trattazione scritta per l'udienza del
12.10.2022 di Controparte_1
All'udienza del 12.10.2022, ritenuta non necessaria la notifica del ricorso per la riassunzione del processo interrotto anche nei confronti delle parti contumaci, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Parte_1 ha formulato leCon memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, accertare il nesso di causalità tra la condotta colposa del convenuto [...] CP_3 e l'evento morte che, dopo pluriennale agonia, ha colpito [...]
,Persona_1 nesso che deve rinvenirsi, senza soluzione di continuità, nella condotta illustrata nella narrativa dell'atto di citazione datato 31 maggio 2021; dichiarare per in ordine ai danni patiti dall'effetto la responsabilità del convenuto Controparte_3
sig. Persona_1 e dalla sig.ra Parte_1 peril sinistro del 09 ottobre Controparte_32014 meglio descritto in atti e per l'effetto condannare in solido quale impresa designata per il Lazio Controparte_2 e Controparte_4
Parte_1 in proprio e n.q. di erede dal F.G.V.S., al risarcimento, in favore di di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che verranno di Persona_1
accertati in corso di giudizio a seguito dell'espletanda istruttoria nella misura indicata nella parte motiva dell'atto di citazione datato 31 maggio 2021, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ivi compreso il danno da ritardato adempimento, oltre alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto Avv. Andrea Ingenito in quanto antistatario".
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. la Controparte_1 ha eccepito
Parte_1 per la prima volta con l'inammissibilità della richiesta avanzata da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. relativa all'accertamento del nesso di causalità
Controparte_3 e l'evento morte di Persona_1tra la condotta di guida di , così
formulando una domanda nuova. La compagnia assicuratrice ha eccepito tale inammissibilità anche sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra domanda originaria e domanda riproposta in sede di riassunzione del processo interrotto, deducendo la rilevanza della questione in esame altresì rispetto alla richiesta declaratoria di estinzione del presente processo per omessa notifica del ricorso per la riassunzione nei confronti delle parti contumaci, “atteso che la notifica dell'atto di riassunzione nei confronti del contumace è condizione essenziale ai fini della regolare riassunzione (prosecuzione) del giudizio, in particolare, ogni qualvolta si configuri un radicale mutamento e, certamente, non può essere diversamente intesa l'attuale richiesta di accertamento del nesso causale tra morte e sinistro per la responsabilità del CP_3 (cfr. pag. 3 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di Controparte_1
[...] . Nel corso del giudizio, per quanto di rilievo ai fini della decisione:
1) sono state espletate CC.TT.UU. medico-legali sulle persone di Parte_1
"quest'ultima solo su base documentale, depositate in data e di Persona_1
07.02.2024 (quesiti formulati con provvedimento del 29.04.2023 e all'udienza del
06.07.2023);
2) è stata assunta prova testimoniale di Testimone_1 la quale, dopo avere dichiarato di non essere parente di alcuna delle parti e di essere disinteressata alla lite,
ha così risposto sui capitoli di prova articolati da parte attrice:
cap. a) ["Risponde al vero che il giorno 09.10.2014, in Località AM di RN
(LT), si è verificato il sinistro automobilistico che ha coinvolto il motoveicolo Honda
SH 150 targ. DC43894, condotto dal sig. e l'autoveicolo Daewoo Persona_1
OS, targ. BE570KJ condotto dal sig. il quale, percorrendo la Controparte_3
strada provinciale Via Genio Civile con direzione dalla strada regionale Nettunense
alla strada regionale NT, ha effettuato una svolta a sinistra all'altezza dell'incrocio con Via Callas ed è venuto a collisione nella corsia di marcia ove condotto il motociclo dal sig. Persona_1 che proveniva dalla direzione opposta ovvero da Via NT?"]: "Io ero ferma allo stop di Via Callas e avevo la visuale su
Via Genio Civile. Ho visto il motorino che proveniva dalla NT e la macchina ha svoltato a sinistra improvvisamente per andare a parcheggiare verso il bar. Il ragazzo in motorino ha provato a frenare, ma non ci è riuscito ed è finito sotto il paraurti del muso della macchina, mezzo incastrato sotto";
cap. b) ["Risponde al vero che il conducente del motociclo, il sig. Persona_1
indossava il casco al momento dell'urto?"]: "Non me lo ricordo. Forse l'ho dichiarato all'epoca ma non me lo ricordo" (cfr. verbale di udienza del 07.03.2024). Con note di trattazione scritta per l'udienza del 14.05.2025 Parte_1 ha
così precisato le sue conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, accertare il nesso di causalità tra la condotta colposa del Controparte_3 e l'evento morte che, dopo pluriennale agonia, ha colpitoconvenuto
Persona_1 nesso che deve rinvenirsi, senza soluzione di continuità, nella condotta tenuta in occasione del sinistro avvenuto il giorno 09.10.2014 in località
AM di RN (LT) ed illustrata nella narrativa dell'atto di citazione datato 31
maggio 2021; dichiarare per l'effetto la responsabilità esclusiva del convenuto [...]
in ordine ai danni patiti dal sig. e dalla sig.ra CP_3 Persona_1 [...]
Parte_1 per il sinistro del 09 ottobre 2014 meglio descritto in atti e per l'effetto condannare in solido Controparte_3 Controparte_2 e Controparte_4
[...] in persona del legale rapp.te pro tempore, quale impresa designata per il Lazio
dal F.G.V.S., al risarcimento in favore di
,sia in proprio che n.q. Parte_1 Persona_1 deceduto in corso di causa, di tutti i danni patrimoniali di erede di
,
e non patrimoniali che sono risultati non contestati dai convenuti e/o accertati in corso di adempimento, oltre alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto Avv. Andrea Ingenito in quanto antistatario" (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni allegato alle note di trattazione scritta di Parte_1 per l'udienza del 14.05.2025).
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 14.05.2025 la Controparte_1
ha così precisato le sue conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria, istanza, azione e deduzione: (...) 2) in via pregiudiziale,
previa revoca dell'ordinanza del 12.10.2022, accertare e dichiarare l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3) in via preliminare, di accertare e dichiarare, per tutte i motivi addotti nella narrativa del presente atto, l'inammissibilità della domanda svolta dall'istante in sede di prima memoria ex art. 183, VI c. c.p.c. nella parte in cui chiede l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento morte del Persona_1 ed il sinistro di riferimento in ragione della responsabilità del convenuto 4) in via preliminare, accertare CP_3
e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda per omessa prova circa l'invio della lettera di diffida e messa in mora alla SA ed, allo stato, anche agli odierni convenuti e per l'omesso invito alla stipula della convenzione assistita;
5)
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra nella qualità di erede del sig. Parte_1 Persona_1 0,
comunque, rigettare la domanda spiegata in tale qualità per difetto di prova;
6) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato;
7) in via principale e nel merito, rigettare la domanda essendo il sinistro avvenuto per fatto e colpa del sig. per non aver rispettato le norme del codice della Persona_1
strada e quelle di comune prudenza e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. negare e/o diminuire il risarcimento in ragione della gravità della colpa che verrà
riconosciuta ; 8) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo al conducente del veicolo non assicurato, accertare le rispettive responsabilità graduando le colpe in funzione della ripartizione interna della responsabilità; 9) in via ulteriormente subordinata e sul quantum, rigettare tutte le avverse richieste in quanto generiche, eccessive, illegittime, inammissibili, non in causalità e, comunque, non provate per i motivi tutti dedotti;
10) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea,
limitare il risarcimento ai soli danni che risulteranno effettivamente provati e riconducibili al sinistro tenendo, altresì, conto della premorienza, sempre e comunque entro i limiti del massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro che rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Compagnia per i fatti di causa;
11) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio" (cfr. note di trattazione scritta di per l'udienza del 14.05.2025).Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.05.2025 con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con comparsa conclusionale Parte_1 ha avanzato richiesta di risarcimento dei danni iure hereditario e iure proprio conseguenti alla morte del marito a seguito delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa. InPersona_1
particolare:
a. danni iure hereditario: - danno biologico temporaneo (“il danno in questione va liquidato con gli ordinari criteri di liquidazione del danno biologico temporaneo, opportunamente adeguati alle circostanze del caso specifico. In base alle Tabelle del
Tribunale di Roma 2025, il punto base di I.T.T. è di euro 130,25, moltiplicato per 2.477
giorni, assomma ad € 322.629,25", cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale di [...] Parte_1 ()); danno da "lucida agonia" ("Il danno in oggetto si reputa quindi
-
valutabile in via equitativa (...), unitariamente, nel doppio (o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia) dell'importo massimo (€ 130,25 pro die) previsto dalle
Tabelle del Tribunale di Roma, considerato che, se è vero che non si tratti di soggetto di giovane età (...), è però vero che le particolari sofferenze del de cuius si sono prolungate per un periodo assai lungo (dal 09.10.2014 al 20.08.2021 ben 2.477
-
giorni, assai più dei 360 giorni riconosciuti dal collegio peritale) e sono consistite in gravi sofferenze fisiche (documentate attraverso le cartelle cliniche dei vari ricoveri prodotte agli atti e ritenute dal CTU connesse ad un'invalidità del 90%) (...). In sintesi, si chiede liquidarsi complessivamente l'importo di € 967.887,75 per il danno biologico temporaneo e il danno da "lucida agonia""", cfr. pag. 12 della comparsa conclusionale di Parte_1 );
b. danni iure proprio: - danno non patrimoniale da morte del congiunto ("Il criterio di liquidazione standard (...) va individuato nella liquidazione con le Tabelle del
Tribunale di Roma;
successivamente l'importo ottenuto attraverso il suddetto criterio potrà/dovrà essere accompagnato dalle variazioni (la cosiddetta personalizzazione) in base alla specificità del caso concreto (...) con l'importo per danno non patrimoniale da morte del congiunto che assomma (...) a € 461.968,00”, cfr. pp. 14-15 della comparsa conclusionale di Parte_1 (); - danno biologico da morte (“Per tale voce di danno si chiede che l'On.le Tribunale adito liquidi in favore della sig.ra l'importo di € 12.970,43 oltre danno morale nella misura di 1/3 (€Parte_1
4.323,04) - totale generale: € 17.293,47 sulla base delle Tabelle per le micropermanenti (€ 947,30 per punto base) oltre alla spesa di € 200,00 - in atti - per consulenza neuropsichiatrica datata 10.03.2022", cfr. pag. 16 della comparsa Parte_1 ); - danni materiali al motoveicolo e spese medicheconclusionale di
e di assistenza sostenute. Parte_1 ha rettificato la quantificazione delCon memoria di replica danno biologico da morte indicata nella comparsa conclusionale ("Per tale voce di danno si chiede pertanto che l'On.le Tribunale adito liquidi in favore della sig.ra l'importo di € 13.190,87 oltre danno morale nella misura di 1/3 (€ Parte 1
4.396,52) totale generale: € 17.787,39 sulla base delle Tabelle per le micropermanenti (€ 963,40 per punto base)", cfr. pag. 1 della memoria di replica di Parte_1 ).
2. In ordine alla legittimazione attiva in capo a Parte_1
con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione e La Controparte_1
nei propri scritti difensivi successivi, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di rispetto all'atto di riassunzione e, in particolare, alla domanda dallaParte_1
stessa avanzata nella sua qualità di erede di Persona_1 ("la sig.ra Parte_1
dichiara di agire nella qualità di erede, oltre che in proprio, senza tuttavia fornire alcuna prova di detta qualità", cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione di Controparte_1
Al riguardo, giova richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di legittimazione alla riassunzione da parte di un soggetto che dichiari di agire nella sua qualità di erede: "Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius", (...), dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare di quale tipo di successione si sia trattato e senza indicare in che modo sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione,
in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (Sez. 3, Sentenza n. 14081 del 01/07/2005, Rv. 582927 - 01) (...). A tal proposito deve darsi continuità al seguente principio di diritto. In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso,
da parte del coniuge (...) anche in assenza di spendita della qualità di erede può
costituire, in relazione all'oggetto del giudizio e alle altre circostanze processuali,
accettazione tacita dell'eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c., rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio ex art. 299 c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 12780 del 02/09/2003,
Rv. 566470-01, nello stesso senso Cass. civ. n. 9672/1999)" (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
ord. n. 18294 del 04.07.2024, così in motivazione;
nello stesso senso: Cass. Civ., Sez.
III, sent. n. 14081 del 01.07.2005).
Le superiori considerazioni debbono essere integralmente condivise e fatte proprie nella presente sede senza ulteriori motivazioni, non avendo le parti nel presente procedimento proposto argomenti di segno contrario in punto di diritto.
Nella specie, Parte_1 ha prodotto certificato anagrafico dal quale risulta che la stessa aveva contratto matrimonio con Persona_1 in data 10.04.1999
(cfr. all. 9 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di Parte_1
ha dimostrato il rapporto di coniugio con il de Pertanto, poiché Parte_1
cuius, deve ritenersi che la stessa - da considerarsi, in ogni caso, chiamata all'eredità,
quale che sia il tipo di successione posto in essere nella specie – abbia, per il tramite
-
dell'atto di riassunzione del presente processo, comunque tacitamente accettato l'eredità in questione, dovendosi conseguentemente ritenersi dimostrata la sua legittimazione alla riassunzione, nonché, più in particolare, la sua legittimazione rispetto alla domanda dalla stessa avanzata nella qualità di erede di Persona_1
3. In ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione del processo riassunto La Controparte_1 con note di trattazione scritta per l'udienza del 12.10.2022
e nei propri scritti difensivi successivi, ha avanzato richiesta di declaratoria di estinzione del presente processo, stante la mancata tempestiva notifica del ricorso per la riassunzione del processo interrotto nei confronti di tutte le parti, anche di quelle contumaci ("Atteso che la notifica del ricorso in riassunzione deve essere eseguita nei confronti di tutte le parti (...) e che la necessità – relativamente alla sig.ra- CP_2 [...] (proprietaria del veicolo e, dunque, litisconsorte necessario) - di procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c. era cosa nota sin dal giugno/luglio 2021 la richiesta di rinnovazione ex adverso formulata dovrà essere necessariamente disattesa ed il giudizio dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c. (...) non avendo controparte tempestivamente riassunto il giudizio nei confronti di tutte le parti nel termine di tre mesi", cfr. pp.
3-4 delle note di trattazione scritta per l'udienza del 12.10.2022 di
Controparte_1
Al riguardo, giova richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione dell'atto riassuntivo del processo alle parti, in particolare nei confronti di quelle non costituite: "Risulta infatti univoco e consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, secondo cui, in tema di riassunzione del processo in presenza di una parte rimasta contumace,
l'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuta la sua sospensione o interruzione, deve essere notificato soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta appunto la notificazione al contumace (Cass. 23/05/2003, n. 8162; Cass. 03/09/1998, n. 8728;
Cass. 12/03/1994, n. 2389; Cass. 05/03/1987, n. 2315; Cass. 28/05/1984, n. 3262;
Cass. 06/06/1981, n. 3654; Cass. 24/07/1975, n. 2897; Cass. 16/06/1972, n. 1898;
Cass. 14/10/1969, n. 3304; Cass. 07/08/1967, n. 2098)" (Cass. Civ., Sez. I, sent. n.
26800 del 12.09.2022, così in motivazione).
Pertanto, nella specie, poiché nel momento in cui è sopravvenuta l'interruzione del processo, in data 12.01.2022, i convenuti aiControparte_3 e Controparte_2 quali è stato ritualmente notificato l'originario atto di citazione ai sensi dell'art. 143
c.p.c. (cfr. deposito di Parte_1 del 22.07.2022), sono rimasti contumaci,
deve ritenersi non necessaria la notificazione dell'atto riassuntivo anche nei confronti di questi ultimi.
Non ostano alla conclusione che precede gli argomenti di segno contrario proposti in punto di diritto dalla ("Secondo consolidato orientamento diControparte_1
legittimità, l'atto riassuntivo deve essere notificato al contumace quando la riassunzione viene operata dagli eredi a seguito della morte della parte processuale poiché tale ipotesi configura un radicale mutamento della preesistente situazione processuale (...) in tal caso, la parte contumace potrebbe avere un interesse nuovo e distinto a fare valere nei confronti di nuovi soggetti - costituitisi, a seguito della riassunzione, in luogo della parte originaria, seppure nella stessa situazione sostanziale e processuale ragioni che non fossero opponibili (...) alla parte
―
originaria", cfr. pp.
4-5 della comparsa conclusionale di Controparte_1
,
dovendosi condividere nella presente sede le considerazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità richiamata innanzi, che di tali argomenti tengono conto: "Non ignora il
Collegio che alcune decisioni di questa Suprema Corte, in tempi più recenti, hanno affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.,
si deve desumere che, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba essere edotto dell'istanza per la prosecuzione del giudizio, mediante la relativa notificazione, giacché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare alla lite, non consente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale deve avere notizia, rimanendone altrimenti leso il suo diritto di difesa (Cass.
24/05/2018, n. 13015; Cass. 24/06/2011, n. 13981; Cass. 16/03/2004, n. 5341; Cass.
10/04/2000, n. 4523). La circostanza che l'art. 125, ultimo comma, disp. att. c.p.c., a proposito dell'atto processuale con il quale il processo è riassunto, afferma testualmente che «La comparsa è notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente», non significa tuttavia che l'atto di riassunzione della causa, alla luce del dato normativo surrichiamato,
debba sempre essere notificato anche alla parte rimasta personalmente contumace. Ciò deve avvenire invece solo in caso del verificarsi di circostanze che comportino un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, mentre tale non è la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi degli originari ricorrenti in quanto non vi è dubbio che questi ultimi subentrano ai loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui essi si trovavano senza alcuna sostanziale modifica delle domande ed eccezioni proposte e senza possibilità di mutare in alcun modo la causa petendi o il petitum e pertanto non vi è motivo per il quale il contumace debba essere edotto dell'istanza per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del de cuius, né del resto il ricorrente ha spiegato in alcun modo quali eventuali eccezioni avrebbe inteso far valere" (Cass.
Civ., Sez. I, sent. n. 26800 del 12.09.2022, così in motivazione).
Pertanto, nella specie, dovendosi escludere, in ragione della giurisprudenza di legittimità richiamata innanzi, che la prosecuzione del giudizio da parte di [...] Parte_1 oltre che in proprio anche nella sua qualità di erede di Persona_1 و
_comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale - tenuto conto, peraltro, che quest'ultima è altresì originaria parte attrice del processo interrotto non vi è motivo per il quale si debba ritenere necessaria la notificazione dell'atto riassuntivo anche nei confronti delle parti contumaci, né, del resto, la compagnia assicuratrice costituita, nel formulare la richiesta in esame, ha illustrato specificamente quali eventuali eccezioni avrebbero potuto fare valere Controparte_3 e CP_2
[...] rispetto alla presente situazione processuale.
4. In ordine alla dedotta mutatio libelli a seguito della riassunzione del processo interrotto da parte di
[...]
con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e nei propri scritti Controparte_5
difensivi successivi, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta avanzata da [...] Parte_1 per la prima volta con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. relativa
all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta di guida di Controparte_3 e l'evento morte di secondo quanto dedotto dallaPersona_1 trattandosi
compagnia assicuratrice – di domanda nuova.
Al riguardo, giova richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di domande nuove e domande modificate: "La vera differenza tra le domande
"nuove" implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi,
bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità
espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. Ed inoltre, come pure rilevato, se si trattasse di modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria. D'altro canto, una modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima) risulta logicamente comprensibile siccome situata all'esito dell'udienza di comparizione, cioè una udienza in cui non è ancora sostanzialmente iniziata la trattazione della causa, non è intervenuta l'ammissione di mezzi di prova, e quindi una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo (a differenza delle modifiche ammissibili, prima delle riforme degli anni novanta, perfino in appello) (...). È perciò da ritenersi che il legislatore abbia scelto proprio questo momento per consentire,
prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti (rispetto ai quali, come già sottolineato, è addirittura previsto un triplo ordine di termini) al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale (...). Ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto (per la quale, come già precisato, neppure sarebbe necessaria un'apposita previsione e addirittura la concessione di termini e
"controtermini") significherebbe infatti, contro la lettera e la logica della norma,
costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale eventualmente anche grazie allo sviluppo dell'udienza di comparizione - a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi,
per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività
e risorse) dinanzi ad un altro giudice il quale dovrà conoscere della medesima vicenda,
sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente: sulla
"giustizia" sostanziale della decisione (posto che essa può essere meglio assicurata se sono veicolati nel medesimo processo tutti i vari aspetti e le possibili ricadute della medesima vicenda sostanziale ed "esistenziale", evitando di fornire al giudice la conoscenza di una realtà sostanziale artificiosamente frammentata con l'effetto di determinarne una visione parziale); sul rischio di giudicati contrastanti;
sulla ragionevole durata dei processi, valore costituzionale da perseguire anche nell'attività
di interpretazione delle norme processuali da parte del giudice. Peraltro, una interpretazione come quella in questa sede proposta, che vede la possibilità di una modifica della domanda iniziale anche con riguardo agli elementi identificativi oggettivi della stessa, non espone al rischio di trasformare il processo in un “tram"
da prendere al volo caricandolo di tutte le possibili ed eventualmente eterogenee ragioni di lite nei confronti di una determinata controparte, se si considera che, oltre a rimanere ovviamente immutato rispetto alla domanda originaria l'elemento identificativo soggettivo delle personae, la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo,
ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per
"alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. Né l'interpretazione proposta rischia di allungare i tempi del processo nel quale la modifica della domanda interviene, posto che: la domanda “modificata" sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa;
la modifica interviene pur sempre nella fase iniziale del giudizio di primo grado, prima dell'ammissione delle prove;
la modifica- quale ne sia la portata - non potrebbe giammai comportare tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183 c.p.c. laddove prevede che il giudice, su richiesta delle parti, concede una serie di termini predeterminati, anche in ipotesi di mera precisazione ovvero di modificazione intesa nei più ristretti limiti finora ammessi in linea di principio dalla giurisprudenza di legittimità. E neppure può
ritenersi che una simile interpretazione della portata della modificazione ammessa possa "sorprendere" la controparte ovvero mortificarne le potenzialità difensive perché: l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio;
la parte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente, sicché non si trova rispetto ad essa come dinanzi alla domanda iniziale;
alla suddetta parte è in ogni caso assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio” (cfr. S.U., sent. n.
12310 del 15.06.2015, così in motivazione;
nello stesso senso: Cass. Civ., Sez. II, ord.
n. 23975 del 06.09.2024).
Parte_1Nella specie, la domanda formulata da per la prima volta con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e successivamente meglio articolata con comparsa conclusionale deve ritenersi ammissibile, poiché come osservato dalla
giurisprudenza di legittimità richiamata innanzi - comunque collegata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo (ed in relazione alla quale controparte è stata citata in giudizio), avendo ad oggetto l'accertamento sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di guida di Controparte_3 tenuta dallo stesso in occasione del sinistro stradale occorso in data 09.10.2014 in località
AM di RN, e l'evento morte di Persona_1 وavvenuto qualche anno dopo la verificazione del sinistro in questione. Invero, riguardando la domanda, oltre che l'accertamento del nesso di causalità in questione, anche tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito– dell'evento morte di avvenuto nelle more del presente processo, laPersona_1
stessa così come modificata - risulta essere più rispondente agli interessi di [...]
,Parte_1 soggetto cha ha riassunto il giudizio, non essendo più esigibili le pretese originariamente avanzate dalle parti attrici correlate alle sole lesioni patite dalla vittima primaria del sinistro in conseguenza dello stesso.
Si tratta, dunque, di pretese diverse (fatta eccezione per la domanda di risarcimento dei danni materiali al motoveicolo, nonché quella relativa alle spese mediche e di assistenza sostenute, rimaste immutate), che però non si aggiungono a quelle iniziali,
ma le sostituiscono, e si pongono, pertanto, rispetto a queste in un rapporto di alternatività, come descritto nella giurisprudenza di legittimità richiamata innanzi con riguardo all'ammissibilità delle domande modificate.
Inoltre, poiché la domanda in questione è stata formulata con memoria ex art. 183,
co. 6, n. 1 c.p.c., deve ritenersi che tale modifica sia intervenuta pur sempre nella fase iniziale del giudizio, laddove lo stesso art. 183, co. 6, c.p.c. prevede espressamente, su richiesta delle parti, la concessione di una serie di termini predeterminati per l'ipotesi di modificazione della domanda, proprio al fine di garantire un congruo termine alla controparte per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.
Per tale ragione, non osta alla conclusione che precede quanto dedotto dalla compagnia assicuratrice in ordine all'inammissibilità della domanda avanzata da per la prima volta con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1c.p.c. anche Parte_1
in virtù della violazione del principio di corrispondenza tra domanda originaria e domanda riproposta in sede di riassunzione del processo interrotto ("rileva l'inammissibilità della stessa (anche sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra domanda originaria e domanda riproposta in sede di riassunzione)", cfr. pag. 1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di Controparte_1
[...] tenuto conto che l'interruzione in questione è avvenuta in un momento antecedente alla concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. menzionati innanzi,
in occasione dei quali deve ritenersi ammissibile la modificazione della domanda secondo i principi della giurisprudenza di legittimità richiamati innanzi, anche nell'ipotesi in cui tale modificazione avvenga a seguito della riassunzione del processo interrotto.
Né osta alla conclusione che precede quanto dedotto rispetto alla rilevanza della questione in esame con riguardo alla richiesta declaratoria di estinzione del presente processo stante l'omessa notifica del ricorso per la riassunzione nei confronti delle parti contumaci ("atteso che la notifica dell'atto di riassunzione nei confronti del contumace
è condizione essenziale ai fini della regolare riassunzione (prosecuzione) del giudizio,
in particolare, ogni qualvolta si configuri un radicale mutamento e, certamente, non può essere diversamente intesa l'attuale richiesta di accertamento del nesso causale CP_3 cfr. pag. 3 della memoria extra morte e sinistro per la responsabilità del art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di Controparte_1 , non potendosi, quindi, ritenere, per tutte le ragioni esposte innanzi, che si configuri nella specie un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, né della vicenda sostanziale originariamente dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.
5. In ordine al dedotto difetto di prova dell'invio della messa in mora alla SA,
dell'attivazione della negoziazione assistita, nonché rispetto alla prescrizione del diritto e all'omesso deposito dei documenti richiamati nell'atto di citazione La Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta e nei propri scritti difensivi successivi, ha dedotto l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda stante il difetto di prova dell'invio della messa in mora alla SA ("ed, allo stato degli atti, anche nei confronti dei convenuti", cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta di e dell'attivazione della negoziazione assistita,Controparte_1
nonché la prescrizione del diritto vantato, atteso che “vi è stato un decreto di archiviazione del procedimento penale in data 13/10/2015 (...) avverso il quale non vi
è stata opposizione all'archiviazione” e che “non risultano lettere interruttive se non la notifica di una citazione (...) in data 11/07/2019 di un giudizio poi dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c." (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta di [...]
CP_1
Nella specie, Parte_1 ha prodotto richiesta di risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, indirizzata alla quale impresa designata,Controparte_1
nonché alla SA - F.G.V.S., in conformità di quanto previsto dall'art. 287 del
Codice delle assicurazioni private (cfr. all. 4 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di Parte_1 ), risultando perciò infondata la relativa eccezione di improponibilità e/o inammissibilità della domanda per difetto di prova circa l'invio della messa in mora in questione.
Risulta altresì infondata l'eccezione di improponibilità e/o inammissibilità della domanda stante il difetto di prova dell'attivazione della negoziazione assistita, tenuto ha prodotto invito alla stipula di taleconto, da un lato, che Parte_1
convenzione rivolto alla (cfr. all. 8 alla memoria ex art. 183, co. Controparte_1 Parte_1 ), e che, dall'altro lato, per quanto concerne la 6, n. 2 c.p.c. di mancata prova circa l'invio di tale invito anche alle altri parti nulla è stato specificamente eccepito entro la prima udienza, secondo quanto previsto a pena di decadenza dall'art. 3 del D.L. n. 132/2014, avendo la compagnia assicuratrice costituitasi in giudizio sollevato tale eccezione solo con comparsa conclusionale (“la negoziazione (...) non è indirizzata a tutte le parti ovvero nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo, come pure del VS e di SA (...) ma alla sola
Controparte_1 cfr. pag. 8 della comparsa conclusionale di وو
Controparte_1 و
Con riguardo, poi, all'infondatezza dell'eccezione concernente la prescrizione del diritto vantato, la stessa discende dell'applicabilità al caso di specie di quanto previsto dall'art. 2947, co. 3, c.c., secondo cui "in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”, nonché dagli atti interruttivi prodotti da datati Parte_1
,
03.03.2017, 11.11.2020 e 12.11.2020 (cfr., rispettivamente, all. 5, 6 e 7 alla memoria ex art. 183, co. 6,n. 2 c.p.c. di Parte_1 ), nonché dalla citazione del
11.07.2019 in altro giudizio per il medesimo sinistro prodotta dalla compagnia assicuratrice (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
,[...] la quale peraltro - nulla ha specificamente eccepito né in ordine al termine di prescrizione operante (se quello di cui al comma 2 o al comma 3 del citato articolo
2947 c.c.), né rispetto agli atti interruttivi in questione, limitandosi a dedurre genericamente la non utilità della documentazione prodotta in giudizio ("non potendosi all'uopo ritenere utile la documentazione da essa prodotta con la memoria istruttoria"
(cfr. pag. 8 della comparsa conclusionale di Controparte_1
Non osta alla conclusione che precede quanto altresì dedotto dalla Controparte_1
[...] in ordine alla prescrizione in questione, segnatamente con riguardo al fatto che
"vi è stato un decreto di archiviazione del procedimento penale in data 13/10/2015 (...) avverso il quale non vi è stata opposizione all'archiviazione" (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 9dovendosi condividere nella presente sede peraltro, senza ulteriori motivazioni, non avendo le parti nel procedimento odierno proposto argomenti di segno contrario in punto di diritto - le considerazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui: “nel caso di fatto illecito, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l'attività prodromica alla sua adozione, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 c.c. o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito (Sez. 3 Ordinanza n. 6858 del 20/03/2018; Sez. 3 -, Sentenza n. 29641 ",
del 12/12/2017). (Cass. Sez. 3, 20/03/2018 n. 6858; Cass. Sez. 3, 12/12/2017 n. 29641)"
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25438 del 29.08.2023, così in motivazione).
Infine, risulta altresì infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda dedotta
Controparte_1 in conseguenza dell'omesso deposito dei documenti dalla richiamati nell'atto introduttivo in concomitanza con lo stesso ("tale carenza allegatoria crea un grave nocumento alla comparente che non può esaminare e vagliare l'avversa documentazione", cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta di tenuto conto che non vi è alcuna previsione in talControparte_1
,
senso e che, in ogni caso, tale documentazione mancante è stata poi ritualmente depositata in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. da Parte_1
6. In ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro stradale L'art. 2054, co. 2, c.c. prescrive che: "Nel caso di scontro tra veicoli si presume,
fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
In tema, la pacifica giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "Nell'ipotesi di scontro tra veicoli, la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 c.c. non è superata per il solo fatto che il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti" (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 2005 del 23.01.2023), di tal che occorre indagare se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta con prova che può essere diretta (cfr. ad esempio, in tema, ex plurimis;
Cass. Civ., Sez. VI, n. 4130 del 16.02.2017, che ha chiarito come: "In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli,
la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto"; cfr. nella giurisprudenza più risalente: Cass. Civ., Sez. III, n. 1384 del 14.02.1997) o indiretta,
tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr. in tema: Cass. Civ., Sez. III, n. 9550 del
22.04.2009).
Le superiori considerazioni debbono essere integralmente condivise e fatte proprie nella presente sede senza ulteriori motivazioni, non avendo le parti nel procedimento odierno proposto argomenti di segno contrario in punto di diritto. Nella specie, appaiono di rilievo ai fini della decisione i seguenti elementi:
i. la relazione redatta dalle autorità intervenute sul posto, ove si legge: "i veicoli coinvolti nel sinistro sono: veicolo A, autoveicolo EW targato BE570KJ condotto
Controparte_3 ; veicolo B, motoveicolo tipo scooter Honda sh 150 targato da
(...). Il veicolo A percorreva la Via Sp Genio DC43894 condotto da Persona_1
Civile (strada provinciale, in centro abitato, con una sola corsia di marcia per ogni senso, asfaltata in buone condizioni) direzione di marcia dalla Sr Nettunense verso Sr
NT (...), e giunto in corrispondenza di Via Callas (strada comunale a senso unico in uscita verso Via Sp Genio Civile, come da segnaletica verticale e orizzontale presente e ben visibile) effettuava manovra di svolta a sinistra verso Via Callas con l'intento di parcheggiare nello spazio esistente tra gli edifici e la carreggiata (...). Da
quanto si è accertato il veicolo B nel vano tentativo di evitare l'impatto effettuava una repentina frenata, nella sua corsia di marcia (...), e dai segni di scarrocciamento lasciati sull'asfalto si evince che lo scooter cadeva a terra (...) e il centauro, in caduta,
colpiva con il corpo (soprattutto il viso) la parte frontale del veicolo (paraurti); non sono state evidenziate abrasioni tali, sull'autovettura, da poter ritenere una collisione tra lo scooter e l'autovettura, comunque nel caso contrario di modesta entità (...). Si
provvedeva al ritiro della patente di guida del conducente dell'autovettura EW
Controparte_3 (...) si accertava, per quanto riguarda il conducente OS sig.
- del veicolo "A", la violazione dell'art. 145 commi 2 e 10 del C.d.S., Controparte_3
e la violazione dell'art. 143 comma 11 in quanto invadeva lo spazio destinato all'opposto senso di marcia (...). Si ipotizza che la condotta tenuta dal conducente del veicolo "B" sia in violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 in quantoPersona_1
non adeguava particolarmente la velocità in modo da non costituire pericolo nell'attraversamento di un centro abitato, in prossimità di un luogo frequentato da fanciulli indicato da apposito cartello", nonché lo schizzo planimetrico alla stessa allegato (cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta);
ii. la dichiarazione resa alle autorità intervenute nell'immediatezza del sinistro dallo conducente dell'autoveicolo EW OS tg. BE570KJ:stesso Controparte_3
"Stavo percorrendo Via Genio Civile, provenivo dalla rotatoria della scuola AM
di carne, avevo inserito l'indicatore di direzione verso sx per parcheggiare per poter andare al Pt_2 all'altezza di Via Callas. Tengo a precisare che l'autovettura (...)
che proveniva in senso contrario al mio si fermava per farmi passare, all'improvviso sopraggiungeva una moto-scooter che cercava di frenare ma non ha potuto evitare l'impatto" (cfr. all. 3 all'atto di citazione;
all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta);
iii. la dichiarazione resa da Testimone_2 alle autorità in data 29.10.2014,
qualche giorno dopo la verificazione del sinistro, concernente la condotta di guida di
وconducente del motoveicolo Honda SH 150 tg. DC43894: “Il Persona_1
giorno 09/10/2014, alle ore 17.00 circa, mi trovavo nei pressi del Bar Rosi, in Via del
Genio Civile, località AM di RN (...) proveniva un motociclista a velocità
sostenuta (...). Il motociclista, probabilmente, si è accorto in ritardo delle due autovetture ferme davanti, ha cominciato a frenare, a sbandare e quindi cadere su un fianco, senza che alcuno lo avesse toccato. Purtroppo il motociclista, cadendo sul fianco, proseguiva la sua corsa determinata dalla spinta d'inerzia, schivava fortunosamente le (...) vetture davanti, e finiva la sua corsa (...) poco dopo le strisce pedonali, davanti alla vettura posizionata in senso opposto" (cfr. all. 3 all'atto di citazione;
all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta); iv. la testimonianza resa da Testimone_1 nel corso dell'istruttoria rispetto alla dinamica del sinistro in esame ("Io ero ferma allo stop di Via Callas e avevo la visuale su Via Genio Civile. Ho visto il motorino che proveniva dalla NT e la macchina ha svoltato a sinistra improvvisamente per andare a parcheggiare verso il bar. Il ragazzo in motorino ha provato a frenare, ma non ci è riuscito ed è finito sotto il paraurti del muso della macchina, mezzo incastrato sotto", cfr. verbale di udienza del
07.03.2024).
Dunque, si evince da tali elementi che:
- peraltro, per sua stessa i. il conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro ammissione (cfr. dichiarazione di Controparte_3 all. 3 all'atto di citazione e all. 5
alla comparsa di costituzione e risposta), oltre che alla luce di quanto emerge dalla relazione redatta dalle autorità intervenute sul posto richiamata innanzi e dallo schizzo planimetrico allegato alla stessa aveva effettuato una manovra di svolta in direzione di una strada a senso unico, contromano, ove era, pertanto, per il medesimo vietato l'accesso, come da segnaletica ivi presente;
ii. il conducente del motoveicolo, per parte sua, accortosi della manovra di svolta dell'autoveicolo antagonista, ha frenato nel tentativo di evitare l'impatto, ma – poiché
verosimilmente non aveva adeguato la propria condotta di guida allo stato dei luoghi
(prossimità a un'intersezione, a ridosso delle strisce pedonali, in un centro abitato e nei pressi di una scuola come emerge dalla relazione redatta dalle autorità intervenute sul posto, all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta)-aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto a terra, finendo per colpire con il viso il paraurti dell'autoveicolo in questione. Le richiamate circostanze consentono di affermare che né l'autoveicolo, né il motoveicolo hanno tenuto una condotta di guida esente da colpa nella causazione del sinistro in esame.
Non osta alla considerazione che precede quanto dedotto con comparsa di costituzione e risposta dalla Controparte_1 segnatamente con riguardo al fatto che il conducente del motoveicolo sia caduto a terra senza che nessuno lo avesse toccato ("In primis è opportuno evidenziare che non vi è stato alcuno scontro tra i veicoli e ciò in quanto il centauro, in caduta, colpiva con il corpo (soprattutto il viso)
la parte frontale del veicolo (paraurti); non sono stati evidenziati abrasioni tali,
sull'autovettura, da poter ritenere una collisione tra lo scooter e l'autovettura", cfr.
pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 tenuto conto "
che quest'ultimo ha perso il controllo del mezzo proprio perché ha tentato, per il tramite di una frenata repentina, di evitare l'impatto con l'autoveicolo che stava ponendo in essere una manovra non consentita, e che, pertanto, il sinistro in esame – sebbene non originato direttamente da uno scontro tra veicoli si è verificato, in ogni caso, in
conseguenza delle condotte di guida tenute dall'autoveicolo e dal motoveicolo in esso coinvolti.
Per quanto concerne, poi, quanto dedotto con comparsa di costituzione e risposta dalla con riguardo al fatto che il motoveicolo stesse procedendoControparte_1
a velocità elevata ("Il comportamento del Persona_1 (...) assume un rilievo causale,
in quanto la circostanza oggettiva di circolare ad una velocità comunque eccessiva", cfr.pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
,sebbene tale circostanza non emerga in maniera incontrovertibile dagli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria svolta, discendendo la stessa da un'ipotesi formulata dalle autorità intervenute sul posto e riportata nella relazione da queste redatta ("Si ipotizza che la sia in violazionecondotta tenuta dal conducente del veicolo "B" Persona_1
dell'art. 141 commi 3 e 8 in quanto non adeguava particolarmente la velocità in modo da non costituire pericolo nell'attraversamento di un centro abitato, in prossimità di un luogo frequentato da fanciulli indicato da apposito cartello", cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), nonché dalla valutazione espressa da Testimone_2
con la propria dichiarazione qualche giorno dopo la verificazione del sinistro
[...]
in esame ("proveniva un motociclista a velocità sostenuta", cfr. all. 3 all'atto di citazione;
all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), deve ritenersi che, in ogni caso, l'apporto causale del motoveicolo nella causazione di tale sinistro discenda dalla condotta di guida complessivamente tenuta da non avendo egli Persona_1 و
comunque adeguato il proprio comportamento allo stato dei luoghi ove si è verificato l'incidente trattandosi, come evidenziato innanzi, di un'intersezione, a ridosso delle strisce pedonali, in un centro abitato e nei pressi di una scuola - peraltro, non solo in termini di velocità, bensì anche rispetto al grado di attenzione che il conducente avrebbe dovuto prestare nel percorrere quel tratto di strada, tenuto altresì conto che,
nonostante la manovra effettuata dall'autoveicolo antagonista di svoltare contromano in direzione di Via Callas fosse scarsamente prevedibile, poiché chiaramente vietata dalla segnaletica ivi presente, era comunque possibile che dalla strada in questione potessero provenire dei veicoli in uscita su Via Genio Civile.
Ai fini della ripartizione della responsabilità tra i veicoli menzionati innanzi nella causazione del sinistro in esame deve valutarsi come maggiormente incidente l'apporto derivato dalla condotta di guida del conducente dell'autoveicolo, tenuto conto che quest'ultimo al quale, peraltro, è stata ritirata la patente di guida – ha posto in essere una manovra di svolta in direzione di in una strada a senso unico, contromano, sebbene vi fosse apposita segnaletica a vietarla, e che, per fare ciò, ha altresì invaso la corsia destinata all'opposto senso di marcia.
Non osta alla considerazione che precede quanto dedotto con comparsa di costituzione e risposta dalla Controparte_1 segnatamente con riguardo al fatto che il conducente dell'autoveicolo avesse azionato l'indicatore di direzione, che gli altri veicoli ivi presenti si fossero fermati per consentirgli di porre in essere la manovra in questione, e che tale manovra non sia stata portata a termine da quest'ultimo (" [...]
(...) inseriva l'indicatore di direzione sinistro al fine di parcheggiare (...), CP_3
alcune vetture provenienti dal senso opposto di marcia si fermavano per consentire la svolta (...), il CP_3 (...) si è prontamente fermato e non ha portato a termine la manovra (del resto il veicolo convenuto come si evince dai rilievi planimetrici allegati al rapporto, ha ancora la ruota posteriore destra nella propria corsia di marcia); se il CP_3 avesse tagliato la strada come sostenuto da parte attrice, vi sarebbe stato un urto sulla parte laterale destra del veicolo mentre il Persona_1 è
finito con il proprio viso contro il paraurti anteriore", cfr. pp.
7-12 della comparsa di costituzione e risposta di tenuto conto di quanto segue:Controparte_1
i. per quanto concerne il fatto che il conducente dell'autoveicolo convenuto avesse azionato l'indicatore di direzione, tale circostanza che, peraltro, discende esclusivamente dalla dichiarazione resa dallo stesso Controparte_3
nell'immediatezza del sinistro e non trova nessun altro riscontro probatorio nell'istruttoria svolta - non facoltizzerebbe, in ogni caso, la manovra dallo stesso posta in essere, da intendersi comunque vietata per le ragioni richiamate innanzi;
ii. per quanto concerne il fatto che gli altri veicoli ivi presenti si fossero fermati per consentire al conducente dell'autoveicolo di porre in essere la manovra in questione,
tale circostanza, comunque, non ha escluso o ridotto il pericolo derivante dalla stessa per gli altri utenti di quel tratto di strada, nell'ipotesi in cui questi ultimi non fossero riusciti, per tempo, ad adeguare la propria condotta di guida alla manovra non consentita posta in essere dall'odierno convenuto, come del resto verosimilmente accaduto nel caso di specie con riguardo al motoveicolo coinvolto nel sinistro, che –
-
diversamente dagli altri veicoli ivi presenti non è riuscito ad avvistare
tempestivamente l'autoveicolo condotto da Controparte_3
iii. per quanto concerne il fatto che tale manovra non sia stata portata a termine dal conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro, tale circostanza non ha, in ogni caso, inciso sull'apporto causale derivato dalla condotta di guida di quest'ultimo rispetto alla causazione del sinistro, tenuto conto che l'invasione della corsia destinata all'opposto senso di marcia, per quanto solamente parziale, era stata di per sé
sufficiente a cagionare l'incidente in esame secondo la dinamica accertata innanzi.
Con riguardo, poi, all'apporto causale del conducente del motoveicolo nella causazione di tale sinistro, lo stesso deve stimarsi in misura minore rispetto a quello dell'autoveicolo antagonista, tenuto conto che l'incidente è stato originato dalla manovra non consentita posta in essere da Controparte_3 – da ritenersi, peraltro,
scarsamente prevedibile, poiché chiaramente vietata dalla segnaletica ivi presente e
non appena accortosi della presenza dell'autoveicolo in che Persona_1 و
questione, per parte sua ha frenato al fine di cercare di evitare l'impatto.
Non osta alla considerazione che precede quanto dedotto con comparsa di costituzione e risposta dalla Controparte_1 rispetto alla inidoneità alla guida di وin ragione del fatto che quest'ultimo, al momento del sinistro, era Persona_1
affetto da "residua epilessia in terapia cronica con NA e RE (cfr. pag. 13
della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 tenuto conto:
i. che la compagnia assicuratrice al riguardo si è limitata a produrre una relazione clinica attestante la patologia in questione (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta di non anche una qualsivoglia valutazione da parteControparte_1
,
degli organi a ciò preposti dalla normativa di settore circa l'effettiva incidenza della patologia in questione sull'idoneità o meno alla guida del conducente del motoveicolo;
ii. che, per converso, nel rapporto di incidente stradale viene indicata la titolarità da parte di della patente di guida B, valida fino al 07.03.2017 Persona_1
,(...) patente cat. B n° NumeroD_1 rilasciata il 16 settembre (" Persona_1
2013 dalla IT CO, valida fino al 07.03.2017", cfr. all. 3 all'atto di citazione;
all. 5
alla comparsa di costituzione e risposta);
iii. di quanto specificamente osservato sul punto dai nominati Consulenti nel corso dell'istruttoria svolta ("Al di là del dato anamnestico relativo alla profilassi anticomiziale, riportato nella relazione clinica dell'Ospedale "S. Camillo", non emergono in cartella ulteriori dati relativi a patologie pregresse sotto il profilo neurologico e/o psichico. Nel verbale del sinistro del 9.10.2014 del Corpo della Polizia
Locale del Comune di Aprilia è riportato come il Sig. Persona_1 fosse titolare di
patente B n. NumeroD_1 lasciata dalla IT CO il 16.9.2013 (ovvero un anno prima del sinistro) e valida fino al 7.3 2017. Sulla base di tale documento, essendo il rinnovo previsto a distanza di quattro anni (2013-2017) è verosimile che il Sig. Persona_1
fosse stato riconosciuto idoneo alla guida, previo periodico controllo da parte della commissione medica locale che - secondo la normativa in materia all'epoca vigente - dopo aver acquisito certificazione emessa da specialista, formulava un giudizio circa la durata del periodo di idoneità (...). Sulla base di tale riscontro, quindi, è verosimile ritenere che, anche a fronte di una profilassi anticomiziale (NA più Tegretol)
per pregressa asportazione (17 anni prima del sinistro) di un microangioma cerebrale,
il paziente fosse titolare di patente di guida di tipo B (speciale) e come tale in condizioni di idoneità alla guida", cfr. pp. 22-26 della C.T.U. espletata, solo su base documentale, sulla persona di depositata in data 07.02.2024), lePersona_1
,
cui valutazioni si intendono condividere poiché motivate con argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
Né osta a tale considerazione quanto dedotto con comparsa di costituzione e risposta dalla Controparte_1 rispetto al mancato utilizzo o, comunque, non corretto
("il casco del centauro
-utilizzo del casco di protezione da parte di Persona_1
è stato trovato adagiato sullo scooter con parte della visiera infranta", cfr. pag. 14
della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 tenuto conto: و
i. che al riguardo la compagnia assicuratrice non ha fornito alcuna prova, sebbene tale onere gravasse sulla stessa;
ii. di quanto specificamente osservato sul punto dai nominati Consulenti nel corso dell'istruttoria svolta ("Occorre premettere che non è dato conoscere la tipologia e le caratteristiche del casco indossato dal periziato al momento del sinistro, né se lo stesso fosse stato regolarmente allacciato, né ancora se il casco abbia riportato rotture o deformazioni in particolari punti (...). Circa le riportate lesioni, si evidenzia una esclusiva gravissima lesività cranio-encefalica, in assenza di lesioni traumatiche di rilievo in altre sedi corporee, ovvero a carico del rachide, del torace, del bacino e degli arti (...). Prevalgono, quindi, nettamente gli aspetti lesivi a carico del cranio e del massiccio facciale (...). Ciò significa che, in tutta probabilità, l'impatto ad elevata energia cinetica abbia concentrato gli effetti lesivi a livello del volto e del cranio (…..).
Nel determinismo di siffatta lesività encefalica, dunque, un ruolo essenziale è
rappresentato dalla particolare intensità dell'insulto traumatico concussivo che, in ragione proprio della vis lesiva particolarmente elevata e della localizzazione prevalentemente maxillo-facciale, risulta scarsamente influenzata dalla presenza o meno del casco. Conferma di ciò è evidentemente data dalla presenza di fratture solo del massiccio facciale ma non del cranio;
queste ultime si sarebbero viceversa probabilmente riscontrate – attesa la dinamica del sinistro e la lesività riportata, in caso di mancato uso del casco. Nel caso in esame, quindi, l'estensione e la localizzazione delle lesioni riportate (...) consente di ritenere prevalente, nel determinismo del danno encefalico l'azione di un vigoroso scuotimento del capo conseguente ad impatto di elevatissima entità. In tale ottica, sempre secondo criterio di probabilità, è possibile ritenere le suddette lesioni compatibili con l'uso del casco di tipologia non integrale", cfr. pp. 16-18 della C.T.U. espletata, solo su base documentale, sulla persona di Persona_1 depositata in data 07.02.2024),
ritenendosi di doversi condividere, anche rispetto alla circostanza in questione, le valutazioni espresse da questi ultimi, anch'esse motivate con argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi richiamati innanzi, deve stimarsi nell'80%
l'apporto causale dell'autoveicolo EW OS tg. BE570KJ condotto da [...]
rispetto alla causazione del sinistro in esame, e nel restante 20% l'apporto CP_3
causale del motoveicolo Honda SH 150 tg. DC43894 condotto da Persona_1
7. In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni iure hereditario avanzata da
Parte_1
Parte_1 con comparsa conclusionale, ha avanzato richiesta di risarcimento dei danni iure hereditario conseguenti alla morte del marito [...] Persona_1 a seguito delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa, consistiti nel danno biologico temporaneo e nel cd. danno da “lucida agonia” (“nel caso in cui la morte della vittima di lesioni - causata dalle lesioni stesse (...) non sia immediata,
-
ma sopraggiunga dopo un certo periodo di tempo (...) fa sì che la vittima acquisti e trasmetta agli eredi il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti nell'arco di tempo che va tra il ferimento e la morte" (cfr. pag. 7 della comparsa conclusionale di Parte_1 ).
Ora appare utile rammentare che alla lesione all'integrità psicofisica determinata da sinistro consegue un'alterazione peggiorativa delle condizioni del soggetto,
inquadrabile nel concetto di “malattia". Si tratta di uno stato transeunte, destinato a cessare alternativamente: a) all'esito del periodo di convalescenza, con la guarigione,
ossia con il ripristino delle condizioni di salute anteriori o comunque senza reliquati invalidanti;
b) con la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute (invalidità permanente); c) con la perdita totale della capacità biologica del soggetto conseguente al decesso (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/11/2019, n.29492, in parte motiva).
Quando lo stato di malattia si conclude per via del decesso della vittima, i diritti legati al risarcimento del danno subito si trasmettono jure hereditatis.
Al riguardo, giova richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danni non patrimoniali trasmissibili agli eredi della persona che non muoia immediatamente: “La persona che, ferita, sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale. Questo danno può
teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è
costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale (...). Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute):-) ha fondamento medico legale;
-) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; - ) sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, invece: -) non ha fondamento medico legale;
-) consiste in un moto dell'animo; -) sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole. Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente (...). Quanto al danno biologico temporaneo, per potersene predicare l'esistenza sarà necessario che la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, perché solo un tempo apprezzabile consente quell'accertabilità
medico legale" che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo.
Normalmente tale "lasso apprezzabile di tempo" dovrà essere superiore alle 24 ore,
giacché come accennato è il "giorno" l'unità di misura medico legale della invalidità
temporanea; ma in astratto non potrebbe escludersi a priori l'apprezzabilità del danno in esame anche per periodi inferiori (...) una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane (...). La vittima di lesioni che, a causa di esse, deceda dopo una sopravvivenza quodam tempore, può poi patire, come accennato, un pregiudizio non patrimoniale di tipo diverso: la sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire. Questa sofferenza potrà essere multiforme, e potrà consistere nel provare ad esempio la paura della morte;
l'agonia provocata dalle lesioni;
il dispiacere di lasciar sole le persone care;
la disperazione per dover abbandonare le gioie della vita;
il tormento di non sapere chi
si prenderà cura dei propri familiari, e così via (...). L'esistenza stessa (...) del pregiudizio in esame, al contrario del danno alla salute, presuppone che la vittima sia cosciente. Se la vittima non sia consapevole della fine imminente, infatti, non è
nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa. In questa seconda ipotesi, poiché il danno risarcibile è rappresentato (...) da una sensazione dolorosa, la durata della sopravvivenza non è un elemento costitutivo del danno, né
incide necessariamente sulla sua gravità (...). In conclusione: (...) - ) il danno da invalidità temporanea patito da chi sopravviva quodam tempore ad una lesione personale mortale è un danno biologico, da accertare con gli ordinari criteri della medicina legale. Di norma, esso sarà dovuto se la sopravvivenza supera le 24 ore, ed andrà comunque liquidato avendo riguardo alle specificità del caso concreto;
- ) la sofferenza patita da chi, cosciente e consapevole, percepisca la morte imminente, è un danno non patrimoniale, da accertare con gli ordinari mezzi di prova, e da liquidare in via equitativa avendo riguardo alle specificità del caso concreto" (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, ord. n. 18056 del 05.07.2019, così in motivazione).
7.1 Danno biologico
Nella specie, i consulenti all'esito delle indagini condotte- hanno fornito le proprie considerazioni in ordine alle condizioni di Persona_1 nel periodo fra il sinistro e il decesso: "A seguito del sinistro occorsogli in data 9.10.2014, il Sig.
ha riportato un gravissimo trauma cranio-facciale con focolai Persona_1
contusivo-emorragici encefalici multipli, frattura delle pareti dei seni mascellari con emosinus, frattura del condilo mandibolare e della branca montante sinistra e branca montante destra, stato di coma, insufficienza respiratoria post-traumatica. Nel tempo si è stabilizzato un quadro di tetraparesi ad evoluzione spastica (maggiore all'emisoma di destra), con impossibilità alla stazione eretta, incapacità alla deglutizione
(necessità di PEG per l'alimentazione), vescica neurologica (catetere a permanenza)
nell'ambito di una sindrome psicorganica involutiva con condizione di allettamento cronico e necessità di assistenza continuativa, con ripetute flogosi delle vie respiratorie ed episodi recidivanti di insufficienza respiratoria acuta su cronica,
necessitanti di alcuni periodi di ricovero in ambito ospedaliero (...) Sulla base dei descritti postumi, si ritiene di poter quantificare i suddetti esiti traumatici in termini di invalidità permanente sino al decesso occorso in data 20.8.2021 pari al 90% (novanta per cento)" cfr. pagg. 14-15 C.T.U. a firma dott.sse Persona_3 e Persona_4
[...] depositata il 07.02.2024).
Le considerazioni dei consulenti in ordine tanto alla sussistenza del nesso causale fra il sinistro e il decesso, quanto in ordine alle patologie da questi sofferte nelle more meritano integrale condivisione nella presente sede essendo le stesse scevre da vizi logici e di motivazione.
Tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza innanzi richiamata, non possono invece essere invece fatte proprie nella presente sede le considerazioni in ordine al tempo di malattia posto che come detto- questa si è conclusa col decesso di tal che tutto il periodo intercorso fra il sinistro e il decesso va considerato come inabilità
temporanea.
Tenuto conto delle condizioni di assoluta gravità delle conseguenze innanzi descritte e tali da indurre i consulenti a stimare nell'ordine del 90% l'invalidità permanente
(significativi, al riguardo, l'insufficienza respiratoria cronica post-traumatica con necessità di tracheostomia a permanenza e di assistenza ventilatoria, nonché il grave deficit della funzione deglutitoria con necessità di peg per l'alimentazione) il grado di inabilità temporanea va indicato nella misura del 100% posto che in tutto l'arco temporale di malattia (id est 2.508 giorni) a Persona_1 è stato di fatto preclusa la possibilità di svolgere una vita in autonomia.
Sempre per le considerazioni innanzi espresse quanto al mancato consolidarsi dei postumi della malattia, nessuna voce di danno può essere invece riconosciuta per l'invalidità permanente.
Per la liquidazione di tale danno deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal
Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una "operazione di natura sostanzialmente ricognitiva".
Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico
(secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato)
che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Ciò posto, in applicazione delle citate tabelle, il danno l'inabilità temporanea appare equamente liquidabile in euro 326.667,00 (130,25 x 2.508).
7.2 Danno da lucida agonia
Con riguardo, poi, al cd. danno da "lucida agonia" - specificamente dedotto da con comparsa conclusionale ("Nella fattispecie, questo turbamento Parte_1
ha generato l'agonia provocata dalle lesioni, la paura della morte e, si deve presumere, il dolore di lasciar sola la moglie ed il tormento di non sapere chi si prenderà cura di lei. Ora, la prova che la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente sta nel drammatico peggioramento delle condizioni di salute e nei comportamenti che indicano una chiara consapevolezza della situazione, come reazioni di panico e tentativo disperati di sopravvivere a seguito delle ripetute flogosi delle vie respiratorie con episodi recidivanti di insufficienza respiratoria acuta su cronica (...). La vittima, come provato dall'imponente documentazione allegata, ha patito indicibili sofferenze a seguito del sinistro per cui è
causa, tanto sotto il profilo fisico quanto sotto quello morale e psichico per avere acquisito progressiva consapevolezza del continuo peggioramento delle condizioni di salute e della morte imminente", cfr. pp. 10-11 della comparsa conclusionale di Parte_1 ) - deve ritenersi che la prova circa la sussistenza dello stesso discenda, in via presuntiva, dalla documentazione medica prodotta in giudizio (cfr. all.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di [...]
Parte_1 ), nonché dalle risultanze della C.T.U. espletata aventi ad oggetto i postumi permanenti riportati da ("Sulla base della documentazione in atti èPersona_1
possibile precisare che al sinistro del 9.10.2014 sia conseguito, a danno del Sig.
, il seguente quadro esitale: tetraplegia con Persona_1 grave compromissione delle funzioni statico-posturali e motorie globali, impossibilità alla stazione eretta e deambulatoria, sindrome psicorganica post-traumatica, epilessia post-malacica, deficit cognitivo-comportamentali e grave compromissione (fino all'abolizione) delle funzioni autonome con necessità di assistenza continua, grave deficit della funzione deglutitoria (necessità di peg per l'alimentazione) e ritenzione urinaria per vescica neurogena (necessità di catetere con sacca raccogliurina) ed esiti algo-disfunzionali di fratture plurime dei seni mascellari, delle arcate mandibolari e della testa del perone destro (trattate in maniera conservativa), oltre ad esiti cicatriziali del volto (in corrispondenza della regione mandibolare). • insufficienza respiratoria cronica post-traumatica con necessità di tracheostomia a permanenza e di assistenza ventilatoria. • grave deficit della funzione deglutitoria con necessità di peg per l'alimentazione • vescica neurologica inemendabile con catetere a permanenza. ⚫esiti algo-disfunzionali di frattura traumatica dei seni mascellari e del condilo mandibolare e della branca montante sinistra e destra. ⚫esiti di frattura testa del perone destro con lesione legamentosa., cfr. pp. 19-20 cfr. C.T.U. cit.), dalle quali può ricavarsi che il medesimo in ragione dell'entità delle lesioni riportate fosse
cosciente e consapevole della propria morte imminente non risultando diagnosticati deficit cognitivi.
Ritenuti sussistenti i danni in questione per le ragioni menzionate innanzi, per quanto concerne la complessiva liquidazione, in via equitativa, degli stessi, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di commisurazione della componente del danno biologico terminale all'invalidità temporanea assoluta e valutazione della componente morale del danno non patrimoniale in questione mediante
personalizzazione, la quale ha osservato quanto segue: "Il danno subito dalla vittima,
nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" وووو (cfr. Cass.,
Sez. Lavoro, ord. n. 17577 del 28.06.2019, così in massima ufficiale;
nello stesso senso, più di recente, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4658 del 21.02.2024: "Secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero,
atteso l'esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n.
15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n. 17577 del 2019)".
Nella specie, la gravità delle lesioni riportate che hanno costretto la vita di [...] Persona_1 a uno stato di dipendenza da macchinari medici e con costante esigenza di assistenza per l'espletamento di tutte le attività biologiche base della persona inducono a stimare massimo il dolore da questi provato per la propria condizione, da liquidarsi -
quindi nella misura pari all'importo giornaliero indicato nelle tabelle di Roma per l'inabilità assoluta. Quale importo per il risarcimento del danno cd. da “lucida agonia"
spettante a iure hereditario va liquidato quindi, in via equitativa,Parte_1
l'importo di euro 326.667,00 (importo giornaliero di € 130,25 previsto dalle tabelle del
Tribunale di Roma per l'anno 2025 con riguardo all'invalidità temporanea al 100% per i 2.508 giorni di agonia).
Non osta alla considerazione che precede quanto dedotto con memoria di replica segnatamente con riguardo al fatto che la consapevolezzadalla Controparte_1 di Persona_1 circa la propria morte imminente si debba ritenere esclusa in ragione del lungo lasso di tempo, pari a circa sette anni a partire dal sinistro occorso,
dopo il quale si era verificato l'evento morte (“Controparte asserisce il diritto ad ottenere il ristoro del cd. danno terminale e/o da lucida agonia ma dimentica che l'evento morte si è verificato dopo ben sette anni dal sinistro, perciò l'esclusione di tale posta è intrinseca al dato fattuale (...) atteso che, in un lasso tanto lungo, è indubbio che il Persona_1 abbia potuto attendere ad una sopravvivenza così da smentire la forzata lettura della consapevolezza del decesso offerta dall'istante", cfr.
Controparte_1 atteso che tale circostanza pp.
7-9 della memoria di replica di non esclude di per sé la consapevolezza in questione, tenuto conto, in particolare,
dell'entità e dell'intensità delle lesioni riportate da quest'ultimo (significativi, al riguardo, l'insufficienza respiratoria cronica post-traumatica con necessità di tracheostomia a permanenza e di assistenza ventilatoria, nonché il grave deficit della funzione deglutitoria con necessità di peg per l'alimentazione dallo stesso patiti), tali da fare ritenere l'approssimarsi dell'exitus in qualsiasi momento, unitamente al fatto che le condizioni di salute in cui versava per l'intero lasso di tempo Persona_1
in questione, non sono mai migliorate.
Pertanto, il risarcimento dei danni iure hereditario da liquidarsi in favore di [...] Parte_1 tenuto conto dell'apporto causale di Persona_1 nella causazione
,
del sinistro per cui è causa, stimato nel 20%, va quantificato nella somma di €
522.667,20, ossia: euro 130,25 (ITA 100%) x 2508 (giorni fra il sinistro e il decesso),
prodotto da moltiplicarsi per due (per il danno biologico e il danno da lucida agonia),
e da decurtarsi del 20% in ragione del concorso di Persona_1 nella causazione del danno.
8. In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni iure proprio avanzata da
Parte_1
,con comparsa conclusionale, ha altresì avanzato richiesta di
[...]
risarcimento dei danni iure proprio conseguenti alla morte del marito [...] Persona_1 a seguito delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa, consistiti nel danno non patrimoniale da morte del congiunto ("dalla morte di un prossimo congiunto
(...) deriva quell'insanabile dolore provocato dalla mancanza della persona cara, con le conseguenze che tale perdita produce su abitudini e stili di vita dei sopravvissuti,
oltre che dei benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto,
nonché per il pregiudizio alla vita sessuale come nel caso che ci occupa ovvero di perdita del coniuge (...). Nella stima del danno (...) da uccisione del sig. [...] Persona_1 si dovrà tenere conto: a) che il defunto aveva 46 anni;
b) che il coniuge superstite aveva 47 anni all'epoca dell'incidente; c) che erano coniugi, erano conviventi, avevano un nucleo familiare composto esclusivamente da loro due", cfr.
pp. 13-14 della comparsa conclusionale di Parte_1 ), nel danno biologico da morte ("si suole parlare di danno biologico da morte (...) anche per designare il danno alla salute subito dai congiunti di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito", cfr. pag. 15 della comparsa conclusionale di ), nonché nei Parte_1
danni materiali al motoveicolo e nelle spese mediche e di assistenza sostenute
("l'attrice ha subito danno emergente (...) relativo al motoveicolo danneggiato e alle spese mediche e di assistenza sostenute", cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale di
Parte_1
8.1. Sul danno da perdita del rapporto parentale
Il danno da perdita del rapporto parentale viene individuato nel turbamento psichico soggettivo legato allo sconvolgimento dell'esistenza dato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita derivati dalla perdita del congiunto (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, sent. n. 16992 del 20.08.2015).
Ai fini della risarcibilità di tale danno si deve tenere conto della tipologia del rapporto parentale, tenuto conto del fatto che al rapporto parentale stretto è possibile attribuire presuntivamente una sofferenza di carattere morale per la perdita del congiunto sulla base del fatto notorio, corrispondendo ad una progressiva attenuazione del rapporto parentale un incremento del relativo onere probatorio a carico del danneggiato in ordine all'esistenza in concreto di rapporti costanti con il familiare defunto, la cui perdita abbia determinato il turbamento che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è volto a compensare (in argomento, cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, ord. n. 5769 del 04.03.2024, che ha chiarito come: "questa Corte ha affermato e reiteratamente ribadito il principio secondo il quale la morte di una persona
-
causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass.
15/02/2018, n. 3767; Cass. 15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n. 25541
e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253); dando continuità a questo principio - e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. 17/01/2018, n. 901) – può osservarsi che la presunzione iuris tantum
(che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino,
dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)
derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare", così in motivazione).
La superiore impostazione in ordine al riparto dell'onere probatorio offerta dalla giurisprudenza di legittimità è costante e viene condivisa integralmente nella presente sede, perché tiene conto della profonda valenza affettiva che il nucleo familiare assume nella società.
Nel caso di specie, con riguardo all'aspetto interiore del danno risarcibile derivante dalla perdita del rapporto parentale (cd. sofferenza morale), la morte di [...] Persona_1 causata dal sinistro in esame fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una coniuge della vittima conseguente sofferenza morale in capo a Parte_1
,
(come da certificato anagrafico di matrimonio sub all. 9 alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di Parte_1 ), tenuto conto che la compagnia assicuratrice costituita non ha fornito la prova contraria dell'indifferenza affettiva tra gli stessi e che, anzi, nella relazione medico-legale a firma del dott. Persona_5
,
datata 21.07.2017, prodotta in giudizio da si fa espresso riferimento Parte_1
all'affettività in questione ("L'affettività nei confronti del proprio familiare appare estremamente sensibile e orientata con eccessiva preoccupazione per i bisogni manifesti o meno del marito", cfr. all. 22 alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n.
2 c.p.c. di ).Parte_1
Con riguardo, invece, all'aspetto esteriore del danno risarcibile in questione (c.d.
danno dinamico-relazionale), l'effettività, la consistenza e l'intensità della relazione affettiva sono desumibili dalla convivenza, alla data del decesso, di Parte_1
― circostanza, questa, non contestata dalla compagnia col marito Persona_1 assicuratrice costituita nonché anche dalle relazioni medico-legali e specialistiche
-
prodotte in giudizio da quest'ultima, aventi ad oggetto, oltre al periodo in cui la medesima assisteva il congiunto, anche quello successivo al decesso del marito. In
particolare, nella relazione specialistica a firma del dott. Persona_6 datata
01.02.2022, viene riportato quanto segue: "La pz. è seguita da oltre 5 anni, a causa di progressiva insorgenza di sintomatologia caratterizzata da (...) insonnia intermedia
(...), marcata astenia, instabilità emotiva, forte decremento delle performance mentali,
sentimenti di inadeguatezza e di svalutazione, calo della libido, inappetenza. Tale
sintomatologia si è venuta a sviluppare a seguito di un sinistro stradale (...) ove il marito riportò esiti clinici gravissimi (...) con necessità di assistenza continuativa. Tali
esiti ne hanno poi determinato l'exitus (...) con aggravamento marcato delle condizioni psicopatologiche" (cfr. all. 21 alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n.
2 c.p.c. di ), e nella relazione medico-legale a firma del dott. Parte_1
datata 23.03.2022, si legge: "Successivamente ai richiamatiPersona_7
disagi e situazioni particolarmente stressanti (vedi necessità di assistenza continuativa al marito gravemente offeso dall'incidente stradale (...) e culminati nell'exitus dello stesso a seguito di verosimili complicazioni post-traumatiche, si è instaurata e stabilizzata una sintomatologia caratterizzata da sensazione d'inutilità, frustrazione,
ansia reattivo-situazionale (...), alterazioni ritmo sonno-veglia, turbe della cenestesi relazionale e affettiva, con incidenza sul comportamento e le abitudini quotidiane,
episodi di ritiro sociale, perdita dell'autostima, inanizione e compromissione della sfera relazionale, con incidenza sui rapporti famigliari, e sovvertimento dell'equilibrio fisio-psichico e della personalità" (cfr. all. 20 alla memoria istruttoria ex art. 183, co.
6, n. 2 c.p.c. di Parte_1
In ordine alla liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età
della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità
del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella" (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26300 del 29.09.2021,
così in massima ufficiale;
più di recente, nello stesso senso: Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
5948 del 28.02.2023).
Sin dal 2007 le tabelle per la liquidazione del danno da cd. perdita del rapporto parentale in uso presso il Tribunale di Roma contemplano la valutazione degli indicati elementi.
Anche nella relazione al sistema tabellare delle stesse nella loro versione aggiornata si può riscontrare come siano presi in considerazione cinque fattori di influenza del risarcimento e segnatamente: quanto al rapporto di parentela deve presumersi che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto;
quanto all'età del congiunto deve presumersi che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
quanto all'età della vittima deve stimarsi ragionevole ritenere che il danno sia tanto maggiore quanto minore è l'età della vittima;
quanto all'eventuale rapporto di convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite deve correlarsi la convivenza ad una costante frequentazione tra vittima e congiunto che rende il danno maggiormente rilevante;
quanto alla presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi deve ritenersi il danno da perdita di congiunto maggiore ove il superstite rimanga solo, mentre è presumibilmente più facilmente sopportabile in presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
I parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma
appaiono idonei a garantire adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come "regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”, prendendo in considerazione molteplici circostanze idonee ad incidere in concreto sul rapporto parentale e sulle ricadute della relativa lesione o perdita.
Per la quantificazione le indicate tabelle dell'ufficio fanno ricorso ad un sistema di calcolo fondato su un modello “a punto", essendo il risarcimento totale pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il
"valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale".
Tale importo è fissato al 2025, in via equitativa, nella somma di € 11.549,20
mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT
dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
Nella specie, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio da [...] Parte_1 (in particolare, in allegato alla sua memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., del certificato anagrafico di matrimonio sub all. 9, della relazione medico-
legale del dott. Persona_5 sub all. 22, della relazione specialistica del dott.
[...] Per_6 sub all. 21, nonché della relazione medico-legale del dott. [...] Persona_7 sub all. 20), e alla luce delle tabelle del Tribunale di Roma in uso presso
- per le ragioni innanzi indicate si stimano essere adeguata
-l'intestato ufficio che modalità di determinazione del danno appare equo il riconoscimento a quest'ultima di
29 punti complessivi, di cui: 20 punti per la relazione di parentela con il de cuius
(coniuge), 2,5 punti per l'età della vittima al momento del suo decesso (53 anni), 2,5
punti per l'età del congiunto al momento del decesso della vittima (54 anni), 4 punti per la convivenza tra il congiunto e il de cuius.
In difetto di prova circa l'assenza di altri familiari, il punteggio riconosciuto a non può essere aumentato ("il punteggio standard può essere Parte_1
aumentato se il superstite avente diritto al risarcimento non ha altri familiari conviventi. Si chiede pertanto che il risarcimento sia aumentato di 1/3", cfr. pag. 15
della comparsa conclusionale di Parte_1 ), né può applicarsi al caso di specie alcuna personalizzazione del danno in questione, come richiesta da quest'ultima
("successivamente l'importo ottenuto attraverso il suddetto criterio potrà/dovrà essere accompagnato dalle variazioni (la cosiddetta "personalizzazione") in base alla specificità del caso concreto", cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale di [...]
Parte_1 ), poiché non vi è prova circa la sussistenza nel caso di specie di elementi volti a dimostrare che il pregiudizio patito dalla medesima, conseguente alla perdita del congiunto, sia stato diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, tenuto conto che le tabelle del Tribunale di Roma in uso presso l'intestato ufficio - per le ragioni innanzi indicate si stimano essere di per sé adeguata modalità di determinazione del danno- derivante dalla perdita del rapporto parentale, sia con riguardo all'aspetto interiore dello stesso (c.d. sofferenza morale) sia rispetto al suo aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale).
Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale patito da Parte_1
appare equamente stimabile in € 334.926,80 (29 punti × € 11.549,20).
Tenuto conto del 20% di responsabilità ascrivibile allo stesso Persona_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, il danno in questione da liquidarsi in favore deve quantificarsi nella somma di € 267.941,44, ottenuta di Parte_1
sottraendo all'importo di € 334.926,80 quello di € 66.985,36, corrispondente al suo
20%.
8.2. Sul danno biologico da morte
Per quanto concerne l'accertamento circa la sussistenza del danno biologico da morte dedotto da Parte_1
,nonché la quantificazione della sua misura, va evidenziato che si condividono le risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel
-corso del giudizio sulla sua persona. Infatti, tali risultanze – le quali non sono state contestate dalle parti, né dalla stessa istante né dalla compagnia assicuratrice costituita
- risultano fondate sull'esame diretto della danneggiata e su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti, nonché motivate con argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
In particolare, i nominati Consulenti hanno espresso nell'elaborato peritale tale valutazione: "Sulla scorta degli accertamenti psichiatrici nella Sig.ra Parte_1
[...] è stato diagnosticato allo stato un disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso misti, secondo i criteri del DSM-5. Sotto il profilo del nesso causale, sussiste una correlazione cronologica tra tale vissuto esistenziale, correlato agli eventi per cui è causa, e l'insorgenza del disagio psichico strutturatosi in termini cronicità. Tale vissuto di disagio risulta, inoltre, quali-quantitativamente e modalmente idoneo a determinare, sempre sotto il profilo nessologico e di efficienza causale, il quadro psichico diagnosticato in sede specialistica. Tale disturbo psicopatologico è inquadrabile quale danno riflesso, ovvero cagionato a "vittima secondaria", congiunta o convivente della "vittima primaria", nonché come danno da lutto, atteso il decesso del coniuge occorso nel 2021, e risulta incidente sulla sfera individuale e relazionale della periziata. Sussiste, infine, un rapporto di proporzionalità tra la tipologia ed entità della reazione psichica riflessa e la gravità
del trauma patito dalla vittima primaria. Non risulta individuabile un periodo di invalidità temporanea. Detto quadro psicopatologico appare stabilizzato in termini di permanenza e configura, pertanto, una condizione di invalidità quale danno biologico permanente, quantificabile medico-legalmente in misura del 8% (otto per cento)
acquisendo come riferimento valutativo il baréme valutativo della SIMLA ("Linee
guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico" -
Guida SIMLA 2016)" (cfr. pp. 14-15 della C.T.U. medico-legale espletata sulla persona depositata in data 07.02.2024).di Parte_1
,
Dunque, deve ritenersi accertata la sussistenza del danno all'integrità psico-fisica subito dalla stessa quale conseguenza del decesso deldedotto da Parte_1 و
marito, in ragione della valutazione espressa dai nominati Consulenti circa l'esistenza del nesso di causalità tra l'exitus e il danno in questione ("Tale disturbo psicopatologico è inquadrabile quale (...) danno da lutto, atteso il decesso del coniuge occorso nel 2021, e risulta incidente sulla sfera individuale e relazionale della periziata", cfr. pag. 14 della C.T.U. medico-legale espletata sulla persona di [...] Parte_1 depositata in data 07.02.2024), costituito da un danno biologico nella "
misura dell'8%.
Per quanto concerne la quantificazione del danno in questione, si stima di prestare adesione alla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “trattandosi di lesioni di lieve entità comunque originate da un sinistro stradale (sebbene rispetto a una vittima secondaria dell'illecito), risulta applicabile al caso di specie quanto previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private, e, tenuto conto dell'aggiornamento degli importi in forza del D.M. 18.07.2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176
del 31.07.2025, nonché dell'età della danneggiata al momento del decesso della vittima primaria dell'illecito (54 anni), avendo l'istante specificamente dedotto tale danno quale danno biologico da morte ("Si suole parlare di danno biologico da morte (...)
anche per designare il danno alla salute subito dai congiunti di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito", cfr. pag. 15 della comparsa conclusionale di Parte_1 ), a tale danno corrisponde l'importo di € 12.624,39.
In difetto di prova circa la sussistenza del correlato danno morale, peraltro, solo genericamente dedotto da ("Per tale voce di danno si chiede che Parte_1
l'On.le Tribunale adito liquidi in favore della Sig.ra Parte_1 (...) danno morale nella misura di 1/3", cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale di [...]
Parte 1 ), null'altro è dovuto.
Pertanto, tenuto conto del 20% di responsabilità ascrivibile allo stesso [...] Persona_1 nella causazione del sinistro per cui è causa, il danno biologico da morte da liquidarsi in favore di deve quantificarsi nella somma di €Parte_1
10.099,52, ottenuta sottraendo all'importo di € 12.624,39 quello di € 2.524,87,
corrispondente al suo 20%. Inoltre, quanto alla richiesta di rimborso della spesa relativa a relazione neuropsichiatrica datata 10.03.2022 (“si chiede che l'On.le Tribunale adito liquidi in favore della Sig.ra (...) spesa di € 200,00 - in atti -per consulenzaParte_1
neuropsichiatrica datata 10.3.2022", cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale di Parte_1 ), non trattandosi di una vera e propria spesa medica, bensì di una relazione specialistica (cfr. all. 26 memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di ove si legge: "relazione neuropsichiatrica"), poiché dalla sola Parte_1 و
ricevuta versata in atti non è possibile individuare con precisione di quale relazione si tratti e, quindi, ricavarne la sua correlazione al presente giudizio, né tantomeno la sua utilità quale allegazione difensiva, non avendo al riguardo l'istante specificamente dedotto alcunché, tale richiesta non può trovare accoglimento.
8.3. Sul danno materiale al motoveicolo e sulle spese mediche e di assistenza
In ordine, inoltre, al dedotto danno materiale al motoveicolo ("Dal momento che trattavasi di motoveicolo del valore di € 2.000,00, e che i danni riportati dallo stesso a seguito dell'incidente avrebbero richiesto riparazioni superiori a tale valore, di modo da rendere la riparazione antieconomica, si chiede liquidare il danno al veicolo in € 2.000,00, oltre spese di rottamazione del medesimo (...) e di immatricolazione di nuovo motoveicolo. Per l'effetto si chiede di liquidare tale voce di danno in €
2.600,00", cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale di Parte_1 ), poiché
l'istante ha prodotto unicamente il certificato di rottamazione del mezzo in questione
(cfr. all. 27 alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di Parte_1 ),
dal quale non è possibile ricavare né il valore del veicolo né le spese eventualmente sostenute per la rottamazione dello stesso e per l'immatricolazione di un nuovo mezzo non essendovi, pertanto, alcuna prova del fatto che l'istante abbia effettivamente sostenuto tali spese e in che misura – nulla è dovuto rispetto a tale voce di danno.
Infine, nulla è dovuto altresì con riguardo alle dedotte spese mediche e di assistenza
("L'attrice ha subito danno emergente (...) relativo (...) alle spese mediche e di assistenza sostenute", cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale di [...]
Parte_1 ), poiché anche rispetto a tale voce di danno l'istante non ha prodotto alcuna documentazione atta a comprovare l'effettivo esborso e il suo ammontare.
9. Interessi e rivalutazione
Spetta a Parte_1 anche la liquidazione degli interessi e la rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Trattasi del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante, che è consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che― ove posseduta ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Il risarcimento di tale danno va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c.,
secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è
sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'istante,
se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT,
obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
La scelta del saggio applicabile non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice, posto che trattandosi di autonoma domanda - devono essere provati i
―
fatti costituitivi della stessa quali: "superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito" (Cassazione Civile, Sez. I,
10/05/2022, n. 14837).
In difetto di prova del maggior danno, il danno da lucro cessante appare equamente individuabile nel rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma ex art. 1224 c.c.
Trattandosi poi di danno cagionato da illecito civile cagionato dal sinistro stradale è
nella data del suo verificarsi che va identificato il fatto generatore del danno.
Inoltre, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria una volta liquidata assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c.
sulla somma complessiva come sopra liquidata.
10. In ordine al limite del massimale dedotto dalla compagnia designata dal
F.G.V.S.
Infine, la Controparte_1 quale compagnia designata dal F.G.V.S., ha dedotto la sussistenza, in ogni caso, del limite del massimale vigente all'epoca del sinistro ("si reitera la posizione della Compagnia nq. di impresa designata dal F.G.V.S. in ordine all'accettazione del contraddittorio e, cioè, che lo stesso è accettato nei soli limiti del massimale minimo vigente all'epoca del fatto (che rappresenta la massima esposizione della stessa)", cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale di Controparte_1
Al riguardo, poiché il massimale vigente all'epoca del sinistro, verificatosi il
09.10.2014, era di € 5.000.000,00 per i danni alle persone, a far data dall'11 giugno
2012, tenuto altresì conto che l'importo complessivo da liquidarsi, tale limite risulta rispettato nel caso di specie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda.
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese delle
CC.TT.UU. medico-legali espletate nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA che la responsabilità del sinistro stradale verificatosi in località AM CP_3di RN (LT), in data 09.10.2014, è ascrivibile nella misura dell'80% a conducente dell'autoveicolo EW OS tg. BE570KJ, e nella restante
[...]
misura del 20% a Persona_1 conducente del motoveicolo Honda SH
150 tg. DC43894;
CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno iure hereditario in favore di Parte_1 che liquida in complessivi €
522.667,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, in favore di Parte_1 "
che liquida in € 267.941,44, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché
interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico da morte, iure proprio, in favore di Parte_1
,che liquida in € 10.099,52, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
RIGETTA nel resto la domanda;
CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite
" che liquida in € 30.000,00, oltre spese in favore di Parte_1
generali, IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese delle CC.TT.UU. medico-legali espletate nel giudizio.
Così deciso in Roma, il 24.11.2025
II GIUDICE
IA De RD