Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 04/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 369/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Sciacca
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, nel procedimento portante il n° 369/2024, tra:
, NATA A SCIACCA (AG) IL 10/10/1947, C.F.: CP_1 C.F._1
Rappresentata e difesa: dall'Avv. MACALUSO ADELE
PARTE RICORRENTE/INTIMANTE
CONTRO
NATO A SCIACCA (AG) IL 22/05/1970, C.F.: Controparte_2
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. ROBERTO SALVATORE
PARTE RESISTENTE/INTIMATA avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo in data del 03/03/2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA POST UDIENZA EX ART. 127 TER C.P.C.
All'esito dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., giusto decreto di questo giudice regolarmente comunicato a mezzo PEC alle parti processuali costituite,
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite,
- preso atto delle richieste espressamente formulate dalle stesse,
PQM
Decide la causa come da sentenza con contestuale motivazione resa in calce alla presente ordinanza ex art. 127 ter c.p.c..
Sciacca, 03/03/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
03/03/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 369/2024 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A SCIACCA (AG) IL 10/10/1947, C.F.: CP_1 C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MACALUSO ADELE
PARTE RICORRENTE/INTIMANTE
CONTRO
NATO A SCIACCA (AG) IL 22/05/1970, C.F.: Controparte_2
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. ROBERTO SALVATORE
PARTE RESISTENTE/INTIMATA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Conclusioni di parte ricorrente:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER UDIENZA 02.01.2025
Conclusioni di parte resistente:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER UDIENZA 02.01.2025
IN FATTO
Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificata, chiedeva all'intestato Tribunale di convalidare CP_1
l'intimato sfratto per finita locazione in relazione all'appartamento sito in Sciacca nella Via
Giotto n.46, piano secondo, concesso in locazione in forza del contratto sottoscritto il
16.04.2012 che, rinnovatosi tacitamente per un duplice periodo di quattro anni, trovava la sua naturale scadenza contrattuale alla data del 31.03.2024.
Naturale scadenza contrattuale conseguente alla comunicazione di disdetta fatta pervenire a mezzo raccomandata a.r. nel rispetto del termine semestrale previsto per legge.
Nonostante la regolare disdetta comunicata, il conduttore si Controparte_2 costituiva in giudizio spiegando opposizione avverso l'intimato sfratto per finita locazione, eccependo l'inefficacia e l'invalidità della comunicata disdetta derivante dalla mancanza di apposita sottoscrizione da parte della locatrice.
Disposto il mutamento del rito ex artt. 667 – 426 c.p.c., venivano assegnati alle parti i termini per l'integrazione delle rispettive difese, nonché per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010.
Il conseguente procedimento di merito, per cui oggi è sentenza, stante l'esito negativo dell'esperita mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, veniva istruito per il tramite delle prove documentali e, quindi, veniva deciso per il tramite della presente sentenza con contestuale motivazione.
MOTIVI
Va preliminarmente evidenziato come il motivo del contendere non è affatto il dies ad quem di validità ed efficacia del contratto di locazione stipulato e concluso tra le parti, siccome rinnovatosi tacitamente per un duplice quadriennio.
Dies ad quem che appunto coincide con la data del 31 marzo 2024, secondo la prospettazione di parte locatrice/intimante, ovvero con la data del 31.03.2028 secondo la tesi difensiva di parte conduttrice/intimante che, come detto, ha eccepito l'invalidità e l'inefficacia della disdetta, fatta pervenire nel rispetto del termine semestrale precedente alla scadenza contrattuale, priva di sottoscrizione.
Orbene, è insegnamento della Suprema Corte, assolutamente condiviso da questo
Tribunale, quello per cui “La disdetta costituisce un atto negoziale, unilaterale e recettizio, concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo, la quale, al di fuori di forma scritta convenzionale
(art. 1352 cod. civ.), può indifferentemente essere comunicata per iscritto o verbalmente.
Dal principio di libertà di forma consegue che, qualora si controverta se la disdetta risulti validamente comunicata ed, in particolare, che non vi sia la certezza che essa provenga dal locatore per difetto di sottoscrizione, l'indagine da compiere deve essere diretta ad accertare con ogni mezzo se, sul piano della prova, la manifestazione negoziale, quale che sia il mezzo adoperato, abbia raggiunto lo scopo di far conoscere al conduttore l'intenzione inequivocabile del locatore di porre fine al contratto, senza che possa incidere la disciplina della scrittura private ex art. 2702 cod. civ. e la mancanza del requisito della sottoscrizione”
(Cass. n° 9916/1994).
Ed ancora “Il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli per
i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge “ad substantiam” (Cass. n° 22647/2017).
Ed infine, quello per cui nel caso di disdetta della volontà di non rinnovare il contratto di locazione “La sottoscrizione … costituisce mero strumento di riferibilità della comunicazione stessa … riferibilità che, mancando la sottoscrizione e in caso di contestazione, può essere tuttavia desunta da altri elementi e, comunque, provata con ogni mezzo … atteso che l'atto unilaterale recettizio … prodotto in giudizio dal ricorrente locatore nei confronti del conduttore, deve ritenersi, nella specie, valido ed efficace in ossequio all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata (pure in caso di forma scritta richiesta ad substantiam …), priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa (v., ex multis, Cass. 12/06/2006, n. 13548; Cass. 25/02/2004, n. 3810;
Cass. 11/03/2000 n. 2826) nel giudizio pendente nei confronti dell'altro contraente o, deve ritenersi in caso di atto unilaterale inter vivos e a contenuto patrimoniale (la cui disciplina è equiparata ex art. 1324 cod. civ., in quanto compatibile, a quella dei contratti), nei confronti del relativo destinatario se si tratta di atto recettizio (Cass. 11/03/2000 n. 2826; Cass.
16/05/2017, n. 12106; Cass. 22/01/2018, n. 1525)” (Cass. n° 17655/2019).
Nello specifico caso, parte conduttrice/opponente ha eccepito e contestato solamente la insussistenza della sottoscrizione da parte della locatrice/intimante, senza però eccepire o contestare la circostanza che la disdetta regolarmente ricevuta fosse stata effettivamente riferibile alla , il cui nominativo ed indirizzo risultano stampigliati nella CP_1
medesima disdetta, prodotta in giudizio e fatta propria dalla stessa locatrice/intimante.
La mera mancanza di sottoscrizione, pertanto, non inficia sic et simpliciter di invalidità ed inefficacia la disdetta per il tramite della quale è stata manifestata la volontà di non permettere l'ulteriore rinnovo tacito del contratto di locazione alla sua naturale scadenza del
31.03.2024, che va pertanto confermata quale data di effettiva scadenza del contratto di locazione non rinnovatosi ulteriormente per altro quadriennio.
Data, questa, a decorrere dalla quale il contratto di locazione era da ritenersi risolto per intervenuta manifestazione di volontà di diniego del rinnovo automatico dello stesso. Ai fini del predetto giudizio, infine, non posso rilevare le ulteriori motivazioni addotte dal conduttore a sostegno della spiegata opposizione, non spiegando effetto mirante alla declaratoria di invalidità ed inefficacia della disdetta e alla contestazione della data di effettiva cessazione del contratto di locazione concluso tra le parti.
Alla soccombenza, segue anche quella alle spese di lite che si liquidano in complessivi €
1.290,00 di cui € 90,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara risolto, alla naturale scadenza del 31.03.2024, il contratto di locazione avente ad oggetto l'appartamento sito in Sciacca nella Via Giotto n.46, piano secondo;
- condanna, all'esito e per l'effetto, il conduttore al rilascio Controparte_2 dell'appartamento sito in Sciacca nella Via Giotto n.46, piano secondo.
- condanna il conduttore alla refusione delle spese di lite, in favore Controparte_2 della locatrice , che si liquidano in complessivi € 1.290,00 di cui € 90,00 CP_1
per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 03/03/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.