Articolo 12 della Legge 16 marzo 1987, n. 118
Articolo 11Articolo 13
Versione
12 aprile 1987
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Versione
5 marzo 1992
Art. 12. 1. I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, possono presentare al Ministero per i beni culturali e ambientali domanda per l'insegnamento delle discipline relative ai corsi di cui agli articoli 10 e 11.
2. Il comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, formula terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola propone la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono designati nelle predette terne.
3. La nomina e' disposta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con (( Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica)) . L'incarico ha durata triennale.
Entrata in vigore il 5 marzo 1992
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