TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA PI ER, presso il Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3295/25 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Ciro Cipolletti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 7.03.2025 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 24.03.2023 la CP_1 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative alla pensione di inabilità ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 senza ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione richiesta;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per Per_1 ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta invalida grave (86%) senza però il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui
è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetta, tenuto tra l'altro conto che ella deambula con fatica con due bastoni non riuscendo a mantenere la stazione eretta autonomamente e/o prolungata e non è autonoma nei passaggi posturali.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono la sig.ra . I codici attribuiti alle singole patologie e le Pt_1 percentuali di invalidità riconosciute appaiono corretti, tenuto anche conto della documentazione medica acquisita agli atti.
In particolare, con riguardo all'apparato osteoarticolare, il ctu, all'esito della visita peritale, ha rilevato “Deambulazione autonoma con doppio appoggio, passaggi posturali autonomi.
Paziente in grado di mantenere la stazione eretta prolungata”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali essendo le contestazioni formulate in ricorso prive di adeguate argomentazione di carattere medico-scientifico.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. C.p.c. la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell' e si CP_1 liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone: Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NA PI ER
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA PI ER, presso il Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3295/25 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Ciro Cipolletti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 7.03.2025 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 24.03.2023 la CP_1 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative alla pensione di inabilità ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 senza ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione richiesta;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per Per_1 ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta invalida grave (86%) senza però il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui
è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetta, tenuto tra l'altro conto che ella deambula con fatica con due bastoni non riuscendo a mantenere la stazione eretta autonomamente e/o prolungata e non è autonoma nei passaggi posturali.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono la sig.ra . I codici attribuiti alle singole patologie e le Pt_1 percentuali di invalidità riconosciute appaiono corretti, tenuto anche conto della documentazione medica acquisita agli atti.
In particolare, con riguardo all'apparato osteoarticolare, il ctu, all'esito della visita peritale, ha rilevato “Deambulazione autonoma con doppio appoggio, passaggi posturali autonomi.
Paziente in grado di mantenere la stazione eretta prolungata”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali essendo le contestazioni formulate in ricorso prive di adeguate argomentazione di carattere medico-scientifico.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. C.p.c. la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell' e si CP_1 liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone: Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NA PI ER