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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
EC ANDREA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1258/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500003567000 I.C.I. 1999
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500003567000 I.C.I. 2000
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500003567000 I.C.I. 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982007000954017100 I.C.I. 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982007000954017100 I.C.I. 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982007000954017100 I.C.I. 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1713/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 04.07.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29880202500003567000, notificatale il 21.05.2025, unitamente e limitatamente alla cartella di pagamento n. 2982007000954017100, della quale eccepiva di non avere avuto mai notifica, per la complessiva somma di euro 10.311,28, comprensiva di sanzioni ed interessi.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'atto per decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, consistente nel presunto credito ICI per gli anni 1999-2000 e 2001. Tale conclusione resterebbe invariata anche qualora si provasse, circostanza che la ricorrente nega, la regolarità della notifica della cartella alla data del
25.01.2008, essendo decorsi oltre cinque anni in assenza di atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate- Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza: allegava copia della avvenuta notifica della cartella, ex art 139 c.p.c., in data
25.01.2008, nonché la successiva notifica di atti interruttivi, quali le intimazioni di pagamento, il 11.01.2018
e il 27.10.2023. Chiedeva quindi rigettarsi le eccezioni di prescrizione, dovendosi ritenere decennale la prescrizione conseguente al consolidamento della pretesa fiscale esposta in cartella e non tempestivamente impugnata.
Si costituiva altresì il Comune di Siracusa, eccependo la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda giudiziale, relativa ad atti successivi all'avviso di accertamento. All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Ricorrente_1 ha tempestivamente impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, nella quale sono indicati plurimi titoli esecutivi per debiti tributari, limitatamente al solo credito di 10.311,28 riveniente dalla cartella esattoriale n. 2982007000954017100, della quale eccepiva di non avere avuto ricevuto regolare notifica. Eccepiva specificamente la maturata prescrizione quinquennale del credito, trattandosi di debiti per ICI 1999-2000 e 2001.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione ha comprovato, in senso contrario alla prospettazione della ricorrente, che la cartella n. 982007000954017100 le era stata notificata a mani proprie il 25.01.2008 e non era stata dunque impugnata, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria del Comune di Siracusa. Ha inoltre allegato due distinte intimazioni di pagamento, notificate alla ricorrente in data 11.01.2018 e in data 27.10.2023.
Ritiene il Collegio che il credito tributario per imposta ICI esposto nella menzionata cartella deve dichiararsi prescritto.
Premesso che l'imposta comunale sugli immobili (ICI) soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata (vedi Cass. Civ. ord n.
13683 del 03.07.2020), la questione decisiva ai fini dell'odierno giudizio si incentra sulla verifica del tempo decorso tra la notifica della cartella non impugnata, avvenuta il 25.01.2008, e quella dei successivi atti interruttivi, dai quali decorre nuovo termine quinquennale.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato due intimazioni di pagamento, la prima delle quali notificata a Ricorrente_1 in data 11.01.2018, oltre il decorso del termine quinquennale. Secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di IMU, ai fini della tempestività dell'interruzione del decorso del termine di prescrizione occorre che l'atto interruttivo giunga nella sfera di conoscenza del debitore entro il detto termine- così Cass
Civ ord 33681 del 16.11.2022.
Il ricorso deve dunque trovare accoglimento, con conseguente annullamento del preavviso di fermo amministrativo limitatamente al debito tributario di cui alla cartella n. 982007000954017100.
Le spese seguono la soccombenza ex art 15 del Dlgs 546/92, ed in considerazione del valore della controversia si liquidano in euro 1500,00 a carico di ADER, dovendosi invece compensare le spese per il
Comune di Siracusa, estraneo al tema decisorio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05 accoglie in parte il ricorso, come da motivazione, e condanna l'ADER alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro
1.500,00. Compensa le spese di giudizio nei riguardi del Comune di Siracusa. Siracusa, 28.11.2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
EC ANDREA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1258/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500003567000 I.C.I. 1999
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500003567000 I.C.I. 2000
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500003567000 I.C.I. 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982007000954017100 I.C.I. 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982007000954017100 I.C.I. 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982007000954017100 I.C.I. 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1713/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 04.07.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29880202500003567000, notificatale il 21.05.2025, unitamente e limitatamente alla cartella di pagamento n. 2982007000954017100, della quale eccepiva di non avere avuto mai notifica, per la complessiva somma di euro 10.311,28, comprensiva di sanzioni ed interessi.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'atto per decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, consistente nel presunto credito ICI per gli anni 1999-2000 e 2001. Tale conclusione resterebbe invariata anche qualora si provasse, circostanza che la ricorrente nega, la regolarità della notifica della cartella alla data del
25.01.2008, essendo decorsi oltre cinque anni in assenza di atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate- Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza: allegava copia della avvenuta notifica della cartella, ex art 139 c.p.c., in data
25.01.2008, nonché la successiva notifica di atti interruttivi, quali le intimazioni di pagamento, il 11.01.2018
e il 27.10.2023. Chiedeva quindi rigettarsi le eccezioni di prescrizione, dovendosi ritenere decennale la prescrizione conseguente al consolidamento della pretesa fiscale esposta in cartella e non tempestivamente impugnata.
Si costituiva altresì il Comune di Siracusa, eccependo la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda giudiziale, relativa ad atti successivi all'avviso di accertamento. All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Ricorrente_1 ha tempestivamente impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, nella quale sono indicati plurimi titoli esecutivi per debiti tributari, limitatamente al solo credito di 10.311,28 riveniente dalla cartella esattoriale n. 2982007000954017100, della quale eccepiva di non avere avuto ricevuto regolare notifica. Eccepiva specificamente la maturata prescrizione quinquennale del credito, trattandosi di debiti per ICI 1999-2000 e 2001.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione ha comprovato, in senso contrario alla prospettazione della ricorrente, che la cartella n. 982007000954017100 le era stata notificata a mani proprie il 25.01.2008 e non era stata dunque impugnata, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria del Comune di Siracusa. Ha inoltre allegato due distinte intimazioni di pagamento, notificate alla ricorrente in data 11.01.2018 e in data 27.10.2023.
Ritiene il Collegio che il credito tributario per imposta ICI esposto nella menzionata cartella deve dichiararsi prescritto.
Premesso che l'imposta comunale sugli immobili (ICI) soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata (vedi Cass. Civ. ord n.
13683 del 03.07.2020), la questione decisiva ai fini dell'odierno giudizio si incentra sulla verifica del tempo decorso tra la notifica della cartella non impugnata, avvenuta il 25.01.2008, e quella dei successivi atti interruttivi, dai quali decorre nuovo termine quinquennale.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato due intimazioni di pagamento, la prima delle quali notificata a Ricorrente_1 in data 11.01.2018, oltre il decorso del termine quinquennale. Secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di IMU, ai fini della tempestività dell'interruzione del decorso del termine di prescrizione occorre che l'atto interruttivo giunga nella sfera di conoscenza del debitore entro il detto termine- così Cass
Civ ord 33681 del 16.11.2022.
Il ricorso deve dunque trovare accoglimento, con conseguente annullamento del preavviso di fermo amministrativo limitatamente al debito tributario di cui alla cartella n. 982007000954017100.
Le spese seguono la soccombenza ex art 15 del Dlgs 546/92, ed in considerazione del valore della controversia si liquidano in euro 1500,00 a carico di ADER, dovendosi invece compensare le spese per il
Comune di Siracusa, estraneo al tema decisorio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05 accoglie in parte il ricorso, come da motivazione, e condanna l'ADER alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro
1.500,00. Compensa le spese di giudizio nei riguardi del Comune di Siracusa. Siracusa, 28.11.2025