Articolo 76 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 75Articolo 77
Versione
20 settembre 1975
Art. 76.
L' articolo 197 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 197 - Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. - Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprieta' individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonche' sugli altri beni di lui".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975