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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/08/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1617/2022 r.g.a.c. avente ad oggetto servitù
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...] al n. 56 (C.F. ) rappresentata e difesa – in virtù di C.F._1 procura in atti - dall'avvocato Guido Ciccarelli ed elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE
E
nato il [...] a [...] ed ivi domiciliato alla Strada Controparte_1
Statale per Agerola n. 56, (C.F.: , nata il C.F._2 Parte_2
05.04.1972 a Castellammare di Stabia (NA) e domiciliata in Gragnano (NA) alla Strada Statale per
Agerola n. 56, (C.F. , nato il [...] a C.F._3 Parte_3
Gragnano (NA), ivi domiciliato alla Strada Statale per Agerola n. 56, (C.F. ), C.F._4
nata il [...] a [...] e domiciliata in Gragnano (NA) alla Parte_4
Strada Statale per Agerola n. 56, (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in C.F._5
Santa Maria la Carità (NA) alla via Scafati n.11 presso lo studio dell'avv. Enrico Mariconda (dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025,
DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 11.3.2022, conveniva in giudizio Parte_1
, e chiedendo di Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 accertare e dichiarare che sul viale di sua proprietà – identificato al catasto partita 7334 foglio 13 particella 753 – non insiste alcun diritto di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei convenuti;
conseguentemente ordinare la cessazione del passaggio di questi ultimi su detto viale;
con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario. L'attrice premetteva di essere proprietaria di un immobile sito in Gragnano alla via Strada Statale 366
n.56, in passato adibito ad albergo e che detto immobile confina con fondo rustico (p.lla 17 e 144, entrambi folio 13), acquistato dalla sig.ra ed oggi di proprietà dei suoi aventi causa;
che Persona_1 gli attuali proprietari, provenendo dalla Strada Statale, per giungere nel loro fondo attraversavano sia a piedi che con veicoli un viale di sua esclusiva proprietà, indicato in catasto alla partita 7334, folio
13, p.lla 753 e che tale passaggio avveniva senza titolo, non essendo i convenuti titolari di alcuna servitù di passaggio. L'attrice deduceva altresì, di aver esperito tentativo di mediazione, senza ottenere alcun effetto, stante l'assenza di essi convenuti e, sulla base di tali premesse, chiedeva di disporsi la cessazione della turbativa in atti e dichiararsi la “libertà” del proprio viale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.05.2022 si costituivano tempestivamente in giudizio , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e i quai impugnavano e contestavano integralmente il contenuto del libello introduttivo Parte_4 in quanto destituito di fondamento tanto in fatto quanto in diritto, così come impugnavano l'avversa documentazione prodotta.
In particolare, i convenuti, preliminarmente, eccepivano l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, previsto ex art. 5 d.lgs 28/2010, in quanto, l'istanza di mediazione avanzata dall'attrice aveva un oggetto ed un valore diverso rispetto a quelli interessanti il presente giudizio;
ancora in via preliminare, eccepivano la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 - 164 c.p.c., in quanto affetto da insanabile genericità sotto il profilo dell'editio actionis e sempre, in via preliminare, ma in via gradata, eccepivano la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, III co., n.2 c.p.c., in quanto carente della indicazione del codice fiscale dei soggetti convenuti in giudizio.
Nel merito, le parti convenute contestavano l'assoluta infondatezza della domanda introduttiva sulla scorta della reale ricostruzione degli eventi storici e delle relazioni giuridiche e di fatto involgenti le parti per cui oggi è causa;
eccepivano che da sempre essi deducenti ed ancor prima i loro danti causa, sigg.ri e , avevano esercitato in modo pacifico, continuo ed Persona_1 Parte_3 ininterrotto da circa 100 anni, la servitù di passaggio, sia a piedi che carrabile, sul viale riportato alla partita 7334, folio 13, p.lla 753, asseritamente di proprietà esclusiva di essa attrice (non avendo la stessa provato nulla in merito ai sensi di legge), e tanto per raggiungere il fondo sito in Gragnano alla
Strada Statale 366 n.56 (dapprima condotto in fitto sin dagli anni '20 del secolo scorso e poi acquistato dalla sig.ra in data 14.03.2003). Persona_1
Sicché, concludevano chiedendo, di rigettare la domanda introduttiva in quanto sprovvista di fondamento tanto in fatto quanto in diritto, stante l'acquisto ad usucapionem da parte dei convenuti della servitù di passaggio sul viale sito in Gragnano alla Strada Statale 366 n.56, indicato in catasto alla partita 7334, folio 13, p.lla 753, come da eccezione riconvenzionale spiegata;
con vittoria di spese e competenze del giudizio in favore del procuratore antistatari.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 07.04.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., veniva riservava la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questioni Preliminari.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, previsto ex art.5 d.lgs 28/2010, sollevata dai convenuti sul rilievo che “da una semplice lettura della istanza di mediazione avanzata dall'attrice può evincersi che detta procedura aveva un oggetto ed un valore diverso rispetto a quelli interessanti il presente giudizio”.
L'eccezione va disattesa.
La condizione di procedibilità del previo tentativo obbligatorio di mediazione si può dire realizzata quando i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale siano gli stessi enunciati nella domanda di mediazione, non essendo di contro necessaria una perfetta simmetria tra il contenuto dell'istanza di mediazione e la domanda giudiziale.
Nella fattispecie, nell'ambito del procedimento di mediazione, la signora aveva chiesto ai Pt_1 convenuti di conciliare la lite avente ad oggetto il passaggio sulla stradina in questione e sul presupposto che quest'ultima non fosse gravata da alcuna servitù di passaggio, e dunque i fatti posti a base della tentata mediazione coincidono con la causa petendi dell'azione, qualificabile come actio negatoria servitutis, introdotta con la presente lite (cfr istanza di mediazione depositata in data
29.07.2022).
Parimenti vanno rigettate le preliminari eccezioni di nullità dell'atto di citazione per difetto dell'editio actionis e per la mancata indicazione del codice fiscale dei convenuti.
La nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, 4° comma c.p.c. per vizi attinenti alla editio actionis si produce solo laddove la determinazione della cosa che forma oggetto della domanda (petitum) ovvero l'esposizione dei fatti che ne costituiscono le ragioni (causa pretendi) sia stata del tutto omessa o risulti assolutamente incerta.
Ciò posto si evidenzia ancora che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 8077/2012, nonché Cass. Civ. sent. n.
14552/2008, n. 11751/2013, n. 1681/2015), ai fini dell'individuazione tanto del petitum quanto della causa petendi, occorre aver riguardo al contenuto complessivo dell'atto di citazione, desunto non solo dal corpo dell'atto medesimo bensì anche dalle indicazioni inserite nei documenti ad esso allegati, i quali ne costituiscono pertanto parte integrante, purché specificamente indicati ai sensi dell'art. 163,3. comma n. 5 c.p.c. (cfr. sul punto Cass. Civ., sent. n. 3363/2019). In tal senso, non si richiede la trascrizione delle risultanze di tali documenti direttamente nel corpo della citazione.
L'atto di citazione può dunque ritenersi nullo nel solo caso in cui, anche all'esito di siffatta valutazione complessiva, non sia stato possibile identificare l'oggetto della domanda o le circostanze di fatto che ne costituiscono le ragioni.
L'applicazione di tali principi al caso di specie consente di escludere la nullità dell'atto introduttivo del giudizio in quanto questo, alla luce di un esame complessivo, deve ritenersi sufficientemente specifico, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, avendo l'attrice spiegata un actio negatoria servitutis volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza sul fondo di sua proprietà, sito in Gragnano ed identificato al catasto partita 7334 foglio 13 particella 753, di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore del fondo dei convenuti, e questi ultimi hanno avuto modo di esplicare una puntuale difesa di merito, sollevando anche un'eccezione riconvenzionale di usucapione.
La mancata indicazione nell'atto di citazione del codice fiscale dei convenuti integra poi una mera irregolarità, non essendovi incertezza sull'identità delle parti (cfr Cassazione civile sez. un.,
28/02/2024, n.5303).
Merito
La domanda è infondata e non può accogliersi per le ragioni di seguito indicate.
Giova premettere che come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda
(tali potendo essere tanto meri fatti o fatti-diritto, quanto altri diritti, come per l'appunto il diritto di proprietà) ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto
(Cass., Sez. U, 16/2/2016, n. 2951).
Ciò comporta che, la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte, mentre il convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla, esercitando quella che può definirsi come una mera difesa in quanto tesa a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto, senza contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto, rilevabili solo mediante eccezione da proporre, quando è da intendere in senso stretto, entro i termini di decadenza di cui all'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. Nel caso di specie, l'attrice ha agito al fine di fare accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio in capo agli attori, assumendo di essere titolare della strada oggetto del contestato passaggio, con la conseguenza che, alla stregua delle sue deduzioni, sussiste la sua legittimazione a proporre l'azione volta a far accertare e dichiarare che sul viale di sua proprietà – così identificato al catasto partita
7334 f 13 part. 753 – non insiste alcun diritto di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei convenuti, restando la fondatezza di tale deduzione regolata dalla sua dimostrazione nel merito.
Posto che detta azione va qualificata in termini di actio negatoria servitutis ex art. 949 cod. civ. è, dunque, alla relativa disciplina che occorre far riferimento al fine di accertare gli oneri probatori delle parti anche sulla questione in esame.
Orbene, come già affermato dalla Suprema Corte, le azioni reali a difesa della proprietà, rientranti nel paradigma delle azioni negatorie previsto dall'art. 949 cod. civ., non hanno il significato ristretto di azioni tendenti solo ad evitare l'esercizio di una vera e propria servitù sul fondo dell'attore, bensì quello più ampio di azioni tendenti a far dichiarare l'inesistenza di un qualsiasi diritto che altri vantino sul fondo, oltreché a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo e a far cessare una turbativa o molestia altrui sul fondo medesimo (Cass., Sez. 2, 5/9/1970, n. 1218), in quanto tendono alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n.
24028; Cass., Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120; Cass., Sez. 2, 17/2/1965, n. 262), sempre che vi sia l'essenziale presupposto della sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo l'azione essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (Cass., Sez. 2, 22/6/2011, n. 13710).
Ciò comporta che l'actio negatoria servitutis, in quanto finalizzata a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso, possa essere esercitata anche contro colui che vanti un preteso diritto configurabile come ius in re aliena o contro chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell'azione pur non avendone il possesso (Cass., Sez. 2,
23/1/2009, n. 1778).
La legittimazione processuale attiva compete, invece, non soltanto al proprietario, ma anche al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo servente diverso da quello di proprietà, mentre ai titolari di altri diritti personali può riconoscersi soltanto un interesse di fatto che consente loro d'intervenire volontariamente in giudizio per sostenere le ragioni di una delle parti ex art. 105, comma secondo cod. proc. civ. (vedi Cass., Sez. 2, 15/5/2018, n. 11823; Cass., Sez. 2, 12/8/2002, n. 12169 con riguardo all'enfiteusi; Cass., Sez. 2, 23/10/1991, n. 11222).
Poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte -, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n. 24028; Cass., Sez. 2, 22/03/2001,
n. 4120).
E' altrettanto vero che l'accertamento sulla titolarità della proprietà o di altro diritto reale, ancorché non rigoroso, deve pur sempre essere svolto, soprattutto se, come nella specie, vi sia contestazione sul punto.
Nel caso in esame, infatti, sin dalla comparsa di costituzione in giudizio i convenuti hanno dedotto che essi stessi “ed ancor prima i loro danti causa, sigg.ri e , come Persona_1 Parte_3 sarà agevolmente provato nel corso del giudizio sia a mezzo documenti sia a mezzo testi, esercitano in modo pacifico, continuo ed ininterrotto da circa 100 anni, la servitù di passaggio, sia a piedi che carrabile, sul viale riportato alla partita 7334, folio 13, p.lla 753, asseritamente di proprietà esclusiva di essa attrice (non avendo la stessa provato nulla in merito ai sensi di legge), e tanto per raggiungere il fondo sito in Gragnano alla Strada Statale 366 n.56 (dapprima condotto in fitto sin dagli anni '20 del secolo scorso e poi acquistato dalla sig.ra in data 14.03.2003)”, sollevando Persona_1 un'eccezione riconvenzionale di usucapione;
in sede di terza memoria ex art. 183 VI comma cpc hanno poi evidenziato che parte attrice aveva mancato di fornire prova della sua legittimazione attiva, stanti il petitum e la causa petendi del presente giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Ebbene la signora non ha assolto al proprio onere di fornire la prova, anche presuntiva, di Pt_1 essere proprietaria del terreno oggetto della spiegata actio negatoria.
Come innanzi rilevato, avendo i convenuti contestato tale presupposto, l'attrice aveva l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente ed anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni (Cass. n. 803 del 2022; Cass. n. 472 del
2017; Cass. n. 21851 del 2014; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 2838 del 1999), trattandosi di fatto costitutivo della domanda le prove a sostegno dello stesso andavano articolate e prodotte al più entro il termine della seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. (in base al disposto di cui al comma VI dell'art.183 c.p.c., applicabile ratione temporis, “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria).
Invece la ha prodotto la documentazione, nell'assunto attestante il suo diritto di proprietà, Pt_1 solo con la terza memoria depositata in data 17.10.2022, oltre il termine previsto per la produzione di documenti aventi valore di prova di diretta, sicchè come eccepito dai convenuti, la predetta documentazione in quanto prodotta oltre il termine perentorio all'uopo previsto è inutilizzabile ai fini della decisione (i tre termini di cui all'art. 183 cpc sono stati concessi con ordinanza depositata in data 29.06.2022).
Ne discende che non avendo l'attrice fornito la prova, neanche in via presuntiva, del suo titolo di proprietà la domanda va disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, (scaglione di riferimento per le cause da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00, valore indeterminabile basso), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite che determina Parte_1 nella complessiva somma di euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
155, IVA e CpA, come per legge, con attribuzione al difensore antistatario
Torre Annunziata, 05.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1617/2022 r.g.a.c. avente ad oggetto servitù
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...] al n. 56 (C.F. ) rappresentata e difesa – in virtù di C.F._1 procura in atti - dall'avvocato Guido Ciccarelli ed elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE
E
nato il [...] a [...] ed ivi domiciliato alla Strada Controparte_1
Statale per Agerola n. 56, (C.F.: , nata il C.F._2 Parte_2
05.04.1972 a Castellammare di Stabia (NA) e domiciliata in Gragnano (NA) alla Strada Statale per
Agerola n. 56, (C.F. , nato il [...] a C.F._3 Parte_3
Gragnano (NA), ivi domiciliato alla Strada Statale per Agerola n. 56, (C.F. ), C.F._4
nata il [...] a [...] e domiciliata in Gragnano (NA) alla Parte_4
Strada Statale per Agerola n. 56, (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in C.F._5
Santa Maria la Carità (NA) alla via Scafati n.11 presso lo studio dell'avv. Enrico Mariconda (dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025,
DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 11.3.2022, conveniva in giudizio Parte_1
, e chiedendo di Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 accertare e dichiarare che sul viale di sua proprietà – identificato al catasto partita 7334 foglio 13 particella 753 – non insiste alcun diritto di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei convenuti;
conseguentemente ordinare la cessazione del passaggio di questi ultimi su detto viale;
con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario. L'attrice premetteva di essere proprietaria di un immobile sito in Gragnano alla via Strada Statale 366
n.56, in passato adibito ad albergo e che detto immobile confina con fondo rustico (p.lla 17 e 144, entrambi folio 13), acquistato dalla sig.ra ed oggi di proprietà dei suoi aventi causa;
che Persona_1 gli attuali proprietari, provenendo dalla Strada Statale, per giungere nel loro fondo attraversavano sia a piedi che con veicoli un viale di sua esclusiva proprietà, indicato in catasto alla partita 7334, folio
13, p.lla 753 e che tale passaggio avveniva senza titolo, non essendo i convenuti titolari di alcuna servitù di passaggio. L'attrice deduceva altresì, di aver esperito tentativo di mediazione, senza ottenere alcun effetto, stante l'assenza di essi convenuti e, sulla base di tali premesse, chiedeva di disporsi la cessazione della turbativa in atti e dichiararsi la “libertà” del proprio viale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.05.2022 si costituivano tempestivamente in giudizio , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e i quai impugnavano e contestavano integralmente il contenuto del libello introduttivo Parte_4 in quanto destituito di fondamento tanto in fatto quanto in diritto, così come impugnavano l'avversa documentazione prodotta.
In particolare, i convenuti, preliminarmente, eccepivano l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, previsto ex art. 5 d.lgs 28/2010, in quanto, l'istanza di mediazione avanzata dall'attrice aveva un oggetto ed un valore diverso rispetto a quelli interessanti il presente giudizio;
ancora in via preliminare, eccepivano la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 - 164 c.p.c., in quanto affetto da insanabile genericità sotto il profilo dell'editio actionis e sempre, in via preliminare, ma in via gradata, eccepivano la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, III co., n.2 c.p.c., in quanto carente della indicazione del codice fiscale dei soggetti convenuti in giudizio.
Nel merito, le parti convenute contestavano l'assoluta infondatezza della domanda introduttiva sulla scorta della reale ricostruzione degli eventi storici e delle relazioni giuridiche e di fatto involgenti le parti per cui oggi è causa;
eccepivano che da sempre essi deducenti ed ancor prima i loro danti causa, sigg.ri e , avevano esercitato in modo pacifico, continuo ed Persona_1 Parte_3 ininterrotto da circa 100 anni, la servitù di passaggio, sia a piedi che carrabile, sul viale riportato alla partita 7334, folio 13, p.lla 753, asseritamente di proprietà esclusiva di essa attrice (non avendo la stessa provato nulla in merito ai sensi di legge), e tanto per raggiungere il fondo sito in Gragnano alla
Strada Statale 366 n.56 (dapprima condotto in fitto sin dagli anni '20 del secolo scorso e poi acquistato dalla sig.ra in data 14.03.2003). Persona_1
Sicché, concludevano chiedendo, di rigettare la domanda introduttiva in quanto sprovvista di fondamento tanto in fatto quanto in diritto, stante l'acquisto ad usucapionem da parte dei convenuti della servitù di passaggio sul viale sito in Gragnano alla Strada Statale 366 n.56, indicato in catasto alla partita 7334, folio 13, p.lla 753, come da eccezione riconvenzionale spiegata;
con vittoria di spese e competenze del giudizio in favore del procuratore antistatari.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 07.04.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., veniva riservava la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questioni Preliminari.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, previsto ex art.5 d.lgs 28/2010, sollevata dai convenuti sul rilievo che “da una semplice lettura della istanza di mediazione avanzata dall'attrice può evincersi che detta procedura aveva un oggetto ed un valore diverso rispetto a quelli interessanti il presente giudizio”.
L'eccezione va disattesa.
La condizione di procedibilità del previo tentativo obbligatorio di mediazione si può dire realizzata quando i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale siano gli stessi enunciati nella domanda di mediazione, non essendo di contro necessaria una perfetta simmetria tra il contenuto dell'istanza di mediazione e la domanda giudiziale.
Nella fattispecie, nell'ambito del procedimento di mediazione, la signora aveva chiesto ai Pt_1 convenuti di conciliare la lite avente ad oggetto il passaggio sulla stradina in questione e sul presupposto che quest'ultima non fosse gravata da alcuna servitù di passaggio, e dunque i fatti posti a base della tentata mediazione coincidono con la causa petendi dell'azione, qualificabile come actio negatoria servitutis, introdotta con la presente lite (cfr istanza di mediazione depositata in data
29.07.2022).
Parimenti vanno rigettate le preliminari eccezioni di nullità dell'atto di citazione per difetto dell'editio actionis e per la mancata indicazione del codice fiscale dei convenuti.
La nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, 4° comma c.p.c. per vizi attinenti alla editio actionis si produce solo laddove la determinazione della cosa che forma oggetto della domanda (petitum) ovvero l'esposizione dei fatti che ne costituiscono le ragioni (causa pretendi) sia stata del tutto omessa o risulti assolutamente incerta.
Ciò posto si evidenzia ancora che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 8077/2012, nonché Cass. Civ. sent. n.
14552/2008, n. 11751/2013, n. 1681/2015), ai fini dell'individuazione tanto del petitum quanto della causa petendi, occorre aver riguardo al contenuto complessivo dell'atto di citazione, desunto non solo dal corpo dell'atto medesimo bensì anche dalle indicazioni inserite nei documenti ad esso allegati, i quali ne costituiscono pertanto parte integrante, purché specificamente indicati ai sensi dell'art. 163,3. comma n. 5 c.p.c. (cfr. sul punto Cass. Civ., sent. n. 3363/2019). In tal senso, non si richiede la trascrizione delle risultanze di tali documenti direttamente nel corpo della citazione.
L'atto di citazione può dunque ritenersi nullo nel solo caso in cui, anche all'esito di siffatta valutazione complessiva, non sia stato possibile identificare l'oggetto della domanda o le circostanze di fatto che ne costituiscono le ragioni.
L'applicazione di tali principi al caso di specie consente di escludere la nullità dell'atto introduttivo del giudizio in quanto questo, alla luce di un esame complessivo, deve ritenersi sufficientemente specifico, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, avendo l'attrice spiegata un actio negatoria servitutis volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza sul fondo di sua proprietà, sito in Gragnano ed identificato al catasto partita 7334 foglio 13 particella 753, di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore del fondo dei convenuti, e questi ultimi hanno avuto modo di esplicare una puntuale difesa di merito, sollevando anche un'eccezione riconvenzionale di usucapione.
La mancata indicazione nell'atto di citazione del codice fiscale dei convenuti integra poi una mera irregolarità, non essendovi incertezza sull'identità delle parti (cfr Cassazione civile sez. un.,
28/02/2024, n.5303).
Merito
La domanda è infondata e non può accogliersi per le ragioni di seguito indicate.
Giova premettere che come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda
(tali potendo essere tanto meri fatti o fatti-diritto, quanto altri diritti, come per l'appunto il diritto di proprietà) ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto
(Cass., Sez. U, 16/2/2016, n. 2951).
Ciò comporta che, la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte, mentre il convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla, esercitando quella che può definirsi come una mera difesa in quanto tesa a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto, senza contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto, rilevabili solo mediante eccezione da proporre, quando è da intendere in senso stretto, entro i termini di decadenza di cui all'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. Nel caso di specie, l'attrice ha agito al fine di fare accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio in capo agli attori, assumendo di essere titolare della strada oggetto del contestato passaggio, con la conseguenza che, alla stregua delle sue deduzioni, sussiste la sua legittimazione a proporre l'azione volta a far accertare e dichiarare che sul viale di sua proprietà – così identificato al catasto partita
7334 f 13 part. 753 – non insiste alcun diritto di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei convenuti, restando la fondatezza di tale deduzione regolata dalla sua dimostrazione nel merito.
Posto che detta azione va qualificata in termini di actio negatoria servitutis ex art. 949 cod. civ. è, dunque, alla relativa disciplina che occorre far riferimento al fine di accertare gli oneri probatori delle parti anche sulla questione in esame.
Orbene, come già affermato dalla Suprema Corte, le azioni reali a difesa della proprietà, rientranti nel paradigma delle azioni negatorie previsto dall'art. 949 cod. civ., non hanno il significato ristretto di azioni tendenti solo ad evitare l'esercizio di una vera e propria servitù sul fondo dell'attore, bensì quello più ampio di azioni tendenti a far dichiarare l'inesistenza di un qualsiasi diritto che altri vantino sul fondo, oltreché a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo e a far cessare una turbativa o molestia altrui sul fondo medesimo (Cass., Sez. 2, 5/9/1970, n. 1218), in quanto tendono alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n.
24028; Cass., Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120; Cass., Sez. 2, 17/2/1965, n. 262), sempre che vi sia l'essenziale presupposto della sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo l'azione essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (Cass., Sez. 2, 22/6/2011, n. 13710).
Ciò comporta che l'actio negatoria servitutis, in quanto finalizzata a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso, possa essere esercitata anche contro colui che vanti un preteso diritto configurabile come ius in re aliena o contro chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell'azione pur non avendone il possesso (Cass., Sez. 2,
23/1/2009, n. 1778).
La legittimazione processuale attiva compete, invece, non soltanto al proprietario, ma anche al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo servente diverso da quello di proprietà, mentre ai titolari di altri diritti personali può riconoscersi soltanto un interesse di fatto che consente loro d'intervenire volontariamente in giudizio per sostenere le ragioni di una delle parti ex art. 105, comma secondo cod. proc. civ. (vedi Cass., Sez. 2, 15/5/2018, n. 11823; Cass., Sez. 2, 12/8/2002, n. 12169 con riguardo all'enfiteusi; Cass., Sez. 2, 23/10/1991, n. 11222).
Poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte -, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n. 24028; Cass., Sez. 2, 22/03/2001,
n. 4120).
E' altrettanto vero che l'accertamento sulla titolarità della proprietà o di altro diritto reale, ancorché non rigoroso, deve pur sempre essere svolto, soprattutto se, come nella specie, vi sia contestazione sul punto.
Nel caso in esame, infatti, sin dalla comparsa di costituzione in giudizio i convenuti hanno dedotto che essi stessi “ed ancor prima i loro danti causa, sigg.ri e , come Persona_1 Parte_3 sarà agevolmente provato nel corso del giudizio sia a mezzo documenti sia a mezzo testi, esercitano in modo pacifico, continuo ed ininterrotto da circa 100 anni, la servitù di passaggio, sia a piedi che carrabile, sul viale riportato alla partita 7334, folio 13, p.lla 753, asseritamente di proprietà esclusiva di essa attrice (non avendo la stessa provato nulla in merito ai sensi di legge), e tanto per raggiungere il fondo sito in Gragnano alla Strada Statale 366 n.56 (dapprima condotto in fitto sin dagli anni '20 del secolo scorso e poi acquistato dalla sig.ra in data 14.03.2003)”, sollevando Persona_1 un'eccezione riconvenzionale di usucapione;
in sede di terza memoria ex art. 183 VI comma cpc hanno poi evidenziato che parte attrice aveva mancato di fornire prova della sua legittimazione attiva, stanti il petitum e la causa petendi del presente giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Ebbene la signora non ha assolto al proprio onere di fornire la prova, anche presuntiva, di Pt_1 essere proprietaria del terreno oggetto della spiegata actio negatoria.
Come innanzi rilevato, avendo i convenuti contestato tale presupposto, l'attrice aveva l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente ed anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni (Cass. n. 803 del 2022; Cass. n. 472 del
2017; Cass. n. 21851 del 2014; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 2838 del 1999), trattandosi di fatto costitutivo della domanda le prove a sostegno dello stesso andavano articolate e prodotte al più entro il termine della seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. (in base al disposto di cui al comma VI dell'art.183 c.p.c., applicabile ratione temporis, “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria).
Invece la ha prodotto la documentazione, nell'assunto attestante il suo diritto di proprietà, Pt_1 solo con la terza memoria depositata in data 17.10.2022, oltre il termine previsto per la produzione di documenti aventi valore di prova di diretta, sicchè come eccepito dai convenuti, la predetta documentazione in quanto prodotta oltre il termine perentorio all'uopo previsto è inutilizzabile ai fini della decisione (i tre termini di cui all'art. 183 cpc sono stati concessi con ordinanza depositata in data 29.06.2022).
Ne discende che non avendo l'attrice fornito la prova, neanche in via presuntiva, del suo titolo di proprietà la domanda va disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, (scaglione di riferimento per le cause da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00, valore indeterminabile basso), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite che determina Parte_1 nella complessiva somma di euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
155, IVA e CpA, come per legge, con attribuzione al difensore antistatario
Torre Annunziata, 05.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Barbato