Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00492/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2155 del 2025, proposto da
Rosso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Tigano e Letterio Donato, con domicilio digitale eletto ai sensi dell'art. 25 c.p.a. presso gli indirizzi PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it e leliodonato@pec.giuffre.it;
contro
Comune di Sant'Agata Militello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aurelio Rundo Sotera, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Sant’Agata Militello, via Liotta n. 94 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti a firma del Responsabile dell’Area VI Edilizia Privata – Pianificazione urbanistica del Comune di S. Agata di Militello:
1) nota prot. n. 22057 del 26.6.2025;
2) nota prot. n. 28749 del 26.8.2025;
3) nota prot. n. 31530 del 18.9.2025 (recante data 16.9.2025);
4) di ogni altro atto connesso, antecedente o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Agata Militello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AN IU ON AT e uditi i difensori della società ricorrente e del Comune resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 25 settembre 2025 e depositato in data 20 ottobre 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
La società ricorrente, a mezzo del proprio tecnico, in data 23 aprile 2025 ha presentato una segnalazione certificata d’inizio attività (SC) iscritta al protocollo del Comune di S. Agata di Militello al n. 13796; la SC aveva ad oggetto un immobile sito in via Asmara, di remota costruzione (1957/1958), censito al catasto fabbricati foglio n. 6 map. 58 con destinazione d’uso commerciale, la cui superficie è pari a mq. 1807, con una volumetria di mc. 9000 ed un solo piano.
Tale immobile era già stato oggetto di D.I.A. prot. n. 11001 del 20 aprile 2007 e successiva variante prot. n. 4801 del 14 febbraio 2008, come autofficina e centro vendita autoricambi, ove la parte destinata al commercio raggiungeva complessivamente mq. 137,53.
Gli interventi previsti nella SC del 2025 consistono in “ Lavori di ristrutturazione, recupero funzionale e adeguamento opificio da destinare ad attività commerciale ” e riguardano un’area mista comprendente attività commerciali, residenze e uffici, già urbanizzata con edilizia di tipo commerciale, anche di grandi dimensioni.
Senonché, con nota prot. n. 22057 del 26 giugno 2025, l’Ufficio Tecnico del Comune resistente ha rappresentato di non potere “accettare” la proposta progettuale di cui alla SC de qua affermandone il contrasto con l’art. 69 delle N.T.A. del P.R.G. comunale, in quanto trattandosi di zona D2 sarebbe stata necessaria una previa variante allo strumento urbanistico.
La nota comunale sopra citata è stata riscontrata dal tecnico incaricato dalla società ricorrente (nota prot. n. 27157 del 6 agosto 2025), il quale ha fatto rilevare, in sintesi: la decadenza dei vincoli di PRG fin dal 1998; l’assenza di contrasto con il piano di urbanistica commerciale, approvato il 28 aprile 2004 (delib. n. 60/C.S.), nel quale la zona di sedime del fabbricato ricade in zona CD – Zona Residenziale Commerciale; che il progetto prevede solo il recupero e l’adeguamento funzionale dell’opificio già in parte destinato ad attività commerciale e centro di revisione (con accesso al pubblico); che l’intervento non comporta modifiche alla sagoma del fabbricato esistente, eccettuata la trasformazione di qualche apertura per creare l’aerazione e l’accessibilità necessaria, con marginale intervento programmato nel piazzale (ripristino di parcheggi necessari al rispetto degli standard urbanistici, realizzazione di zone d’ombra naturali e illuminazione); che i parcheggi hanno una metratura pari a circa 1.366 mq come corte di proprietà esclusiva e una superficie catastale di 1.707 mq; che il terreno destinato a parcheggio rimarrà tale per sempre e senza vincolo alcuno, ancorché di pertinenza dell’attività commerciale; infine, si evidenziava l’erroneo richiamo dell’art. 69 delle N.T.A. del P.R.G., precisando che la collocazione dell’immobile in “Zona CD – Residenziale Commerciale” del piano di urbanistica commerciale, approvato con delibera commissariale n. 60/C.S. del 28 aprile 2004, confermava la vocazione commerciale dell’area, già attorniata da edifici residenziali e attività di vendita.
Con la detta nota prot. n. 27157 del 6 agosto 2025, inoltre, è stato chiesto il rilascio dell’attestazione relativa alla formazione del silenzio-assenso, per decorso il termine di 30 giorni di cui all’art. 19, comma 3 e 6- bis , della legge n. 241/1990 e all’art. 23- ter d.P.R. n. 380/2001, in quanto il provvedimento ostativo era stato adottato una volta che il titolo abilitativo si era consolidato.
Con nota prot. n. 28749 del 26 agosto 2025, le proposte osservazioni e deduzioni sono state riscontrate negativamente dall’Amministrazione comunale, nei termini che seguono:
- l’intervento proposto sarebbe un “ Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante ” disciplinato dall’art. 23- ter d.P.R. 380/2001; vi sarebbe contrasto con l’art. 10 della legge reg. n. 37/1985;
- il mancato accoglimento della SC prot. n. 13796/2025 è stato il frutto di apposita istruttoria da cui era emerso che il vigente P.R.G. destina l’area in cui insiste l’immobile a zona D2 (“ industrie e magazzini ”) che riguardano le parti di territorio già impegnate e destinate a stabilimenti industriali non inquinanti, depositi, magazzini, materiali per l’edilizia, ect., compresi gli uffici per il funzionamento delle aziende e gli alloggi per il personale di direzione e di custodia e, pertanto, con destinazione non compatibile con l’intervento progettuale proposto;
- il piano di urbanistica commerciale, risalente al 2004, “ risulta abbondantemente scaduto ” e il progetto mancherebbe, inoltre, “ di documentazione obbligatoria per la realizzazione di nuova costruzione come l’Attestazione del professionista dell’avvenuto pagamento dei corrispettivi ” nonché del pagamento del conguaglio del contributo di concessione e dei diritti di istruttoria;
- infine, non si sarebbe formato il silenzio assenso in ragione della incompletezza documentale e della difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia, “ ai vari strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali nonché alle varie norme di settore ”, come previsto dall’art. 23- ter del d.P.R. n. 380/2001.
Con nota prot. n. 30969 del 15 settembre 2025 la società ricorrente ha fatto osservare, per mezzo del proprio legale, in sintesi, che ai sensi dell’art. 26 della Legge reg. n. 16/2016 e s.m.i. - norma di applicazione generale e derogatoria, estesa a tutte le costruzioni anteriori al 1976 e non limitata a specifiche zone - i cambi di destinazione d’uso sono sempre consentiti, senza necessità di variante urbanistica, per gli immobili realizzati anteriormente al 1976, purché non si determini incremento di volumetria, come nel caso di specie, e che dunque l’Amministrazione non aveva titolo per opporre alcun diniego.
Con nota prot. n. 31530 del 18 settembre 2025 (datata 16 settembre 2025), tuttavia, l’Ufficio comunale ha rappresentato che la nuova destinazione d’uso dell’immobile “ richiede l’impegno di aree di pertinenza maggiori rispetto alla prevista quantità degli standard urbanistici ”, invocando all’uopo il comma 1- ter dell’art. 26 della Legge reg. n. 16/2016; inoltre, quanto alla continuità di destinazione d’uso, la nota ha evidenziato che l’ultima pratica edilizia riferita all’immobile è una D.I.A. prot. n. 11001 del 2007 avente ad oggetto “ Recupero estetico e funzionale locali post-vendita di Via Asmara ” (in realtà, vi è una variante con D.I.A. del 2008), che i locali sono destinati ad officina meccanica, centro revisioni e centro autoricambi e sarebbe trascurabile la presenza di un locale di mq. 21,64 destinato a vendita ricambi all’interno di un immobile della superficie complessiva pari a mq.1.767,83, non connotandolo come destinato ad uso commerciale.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la società ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Sant'Agata Militello chiedendo il rigetto delle domande proposte e la conferma della legittimità degli atti impugnati.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, il difensore della parte ricorrente ha rappresentato la disponibilità a rinunciare all'istanza cautelare al fine di una rapida definizione della controversia; dunque, è stata fissata l’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026.
1.3. La parte ricorrente, in vista della celebrazione dell’udienza pubblica, ha depositato documenti e memoria; il Comune resistente ha depositato replica.
1.4. All’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026, presenti i difensori della società ricorrente e del Comune resistente, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con unico articolato motivi di gravame la società ricorrente ha dedotto i vizi di Sviamento di potere ed illogicità manifesta; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; violazione dei principi del contraddittorio ai sensi degli artt. 3, 6, 7 , 8, 10 lett. b), 19 l.n. 241/1990; violazione ed errata applicazione di legge con riferimento: all’art. 69 N.T.A. al P.R.G. comunale; all’art. 23ter d.p.r. n. 380/2001; all’art. 10 l.r. n. 37/1985; alla l.r. n. 16/2016 e all’art. 47 d.p.r. n. 445/2000.
Per la deducente, in sintesi, il primo elemento che appare evidente ictu oculi è la confusione ingenerata dai riscontri dell’Ufficio (prima la nota prot. n. 22057 del 26 giugno 2025; poi, la nota prot. n. 28749 del 26 agosto 2025; infine, la nota prot. n. 31530 del 18 settembre 2025), che hanno dato vita ad una vera e propria “fattispecie a formazione progressiva” o forse “a geometria variabile”, che dimostra - anche in ragione della espressa ammissione di non avere effettuato una reale attività istruttoria - la violazione delle regole procedimentali, le quali impongono un contraddittorio ispirato al clare loqui , consentendo alla parte istante di comprendere, in modo definitivo, i rilievi critici formulati.
Per la società ricorrente vi è, dunque, a prescindere dai singoli rilievi che saranno proposti di seguito, un’insufficienza intrinseca nei riscontri operati dall’Amministrazione comunale resistente, che sembra più impegnata a trovare motivi atti a giustificare il diniego opposto alla SC e alla formazione del silenzio-assenso, anziché ad agevolare lo svolgimento delle attività commerciali ed imprenditoriali; ciò giustifica, per l’esponente, le censure inerenti allo sviamento, all’illogicità, alla violazione delle regole procedimentali in termini di clare loqui nel contraddittorio interno al procedimento, alla motivazione dei ripetuti dinieghi (con motivazioni, sovente, nuove e differenti da quelle precedentemente riscontrate), al mancato effettivo riscontro delle osservazioni proposte dalla parte.
Inoltre, rispetto alle singole questioni poste dall’Ufficio comunale nei suoi plurimi riscontri, la società ricorrente ha osservato quanto segue:
- ai sensi dell’art. 19, comma 6- bis , della legge n. 241/1990 il termine di 60 gg. posto dal precedente comma 3 per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività è ridotto a 30 giorni; non vi è dubbio che la nota del 26 giugno 2025 superi persino i 60 gg. dalla presentazione della SC (23 aprile 2025);
- ai sensi dell’art. 23- ter del d.P.R. n. 380/2001, trascorsi i 30 gg. senza motivato diniego la SC si intende assentita, con relativa maturazione, dunque, del silenzio-assenso;
- ai sensi dell’art. 23- ter del d.P.R. n. 380/2001 “ sono sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1 lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) …, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia… ”;
- l’art. 69 delle N.T.A. al P.R.G. non vieta l’insediamento di attività commerciali in zona D2, in quanto ha ad oggetto solo la nuova edificazione, previa approvazione di piani particolareggiati o lottizzazione convenzionata, diversamente da quanto è in specie; inoltre, l’immobile ricade nella zona CD (residenziale/commerciale) del PUC 2004, ove è consentito l’insediamento di esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e attività terziarie, in coerenza con la pianificazione commerciale comunale, in un’ottica di promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale;
- riguardo alla continuità d’uso pregressa, è fuor di dubbio che l’immobile ospitasse attività commerciali: l’argomento contrario è fuori fuoco perché contrastante con precisi dati di fatto, compresa la sua risalenza al 1957/1958 (dato, peraltro, incontestato);
- riguardo all’impatto dell’attività prevista, questa non prevede modificazioni di sagoma e di volumetria, anzi procede al recupero dell’immobile e dell’area circostante, compreso il piazzale esterno destinato a parcheggio senza aumento di cubatura e senza modifica alcuna delle aree pertinenziali;
- l’art. 26 della Legge reg. n. 16/2016 supera la questione di fondo posta dall’Amministrazione comunale resistente, anche considerando i successivi commi 1- bis e 1- ter (quest’ultimo, emerso solo nel riscontro del 18 settembre 2025 e mai prima evidenziato): in specie, vi è una risistemazione del volume esistente (ma non un aumento) e il recupero dell’area pertinenziale strettamente funzionale (il parcheggio del centro commerciale); inoltre, non è necessaria alcuna variante urbanistica, che, invece, l’Ufficio richiede affermando apoditticamente che siano impegnate aree di pertinenza maggiori di quelle previste dagli standard urbanistici tenuto conto della nuova destinazione d’uso dell’immobile. Per l’esponente, ribadito che non vi è una nuova destinazione dell’immobile (essendo questo già adibito al commercio), l’affermazione secondo la quale vi sia l’impegno di altre aree eccedenti gli standard urbanistici deve essere corredata da specifiche indicazioni di come si realizzi tali effetto ed in ragione di quale intervento tra quelli programmati, sì da rendere intellegibile e confutabile l’argomento utilizzato, posto che nella SC, al contrario, sono state fornite tutte le informazioni utili e/o necessarie circa la sistemazione e la funzionalizzazione dell’area pertinenziale posta al servizio dell’attività commerciale e lasciata a disposizione della collettività.
2. Il Comune di Sant'Agata Militello ha contrastato i motivi di ricorso articolati e le domande proposte dalla società ricorrente.
3. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.
3.1. In via preliminare, il Collegio rileva che la segnalazione certificata di inizio attività (SC) presentata dalla società ricorrente (prot. n. 13796 del 23 aprile 2025) - in quanto alternativa al permesso di costruire - è sottratta al regime ordinariamente previsto dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Invero, con l’art. 5, comma 2, lett. c), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il Legislatore ha stabilito che « Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire […]».
Orbene, la non applicabilità dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni determina che, decorsi i trenta giorni, l’Amministrazione conserva il potere di agire per inibire ed eventualmente rimuovere gli effetti della segnalazione, a prescindere dalle condizioni previste dall’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; d’altra parte, la disciplina che consente la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, costituendo una deroga al regime ordinario, deve essere interpretata in modo rigoroso, senza che sia possibile procedere ad un’interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg., sez. giur., 11 giugno 2021, n. 525).
Ne discende l’infondatezza della contestata violazione, da parte del Comune resistente, del termine per adottare il divieto.
3.2. Ritiene il Collegio, inoltre, che non appare viziato il modus procedendi del Comune resistente, che ha espresso le ragioni ostative alla realizzabilità dell’intervento in questione in via “progressiva”, con le avversate note prot. n. 22057 del 26 giugno 2025, prot. n. 28749 del 26 agosto 2025 e prot. n. 31530 del 18 settembre 2025, opponendo nuove argomentazioni contrarie alla luce dei rilievi critici via via articolati in sede procedimentale dalla società ricorrente.
La questione che si pone è, quindi, quella della verifica della fondatezza o meno - nei circoscritti limiti definiti dall’impianto censorio - delle rationes decidendi opposte dal Comune resistente.
3.3. Deve essere a questo punto richiamata la disciplina vigente nel territorio regionale in punto di “ cambi di destinazione d'uso ”, disciplina racchiusa nell’art. 26 della legge reg. Sic. 10 agosto 2016 n. 16 (che si riporta di seguito, nella versione vigente ratione temporis ):
“ 1. Sono ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva artigianale ovvero commerciale, e di servizi a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti.
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione, limitatamente al recupero, anche parziale, del volume edilizio esistente e all'area di pertinenza strettamente funzionale così come prevista dalle normative di settore per la nuova destinazione d'uso dell'immobile.
1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 aventi natura derogatoria sugli strumenti urbanistici, nei limiti di quanto previsto dal predetto comma 1, rendono sempre possibile il cambio di destinazione d'uso senza variante urbanistica salvo il ricorso alla variante urbanistica nel caso di interventi che richiedono l'impegno di aree di pertinenza, maggiori rispetto alla prevista quantità degli standard urbanistici, per la nuova destinazione d'uso dell'immobile.
1 quater. Fatti salvi i requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, lo svolgimento delle attività ivi individuate come "affittacamere" e "case ed appartamenti per vacanza" sono svolte senza alcun cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari e appartamenti che possiedono le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione mantenendo il vincolo di destinazione d'uso per un periodo di almeno 5 anni ”.
La disposizione in esame è ritenuta “ di generalissima applicazione e di natura derogatoria, chiaramente finalizzata a dare impulso ai settori turistico e commerciale (nonché a quello dei servizi, per effetto della modifica introdotta dall’articolo 55 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19) ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 4 marzo 2021, n. 755).
Inoltre, è stato osservato che la ratio della disposizione, è “ quella di agevolare la realizzazione di strutture ricettive, commerciali e destinate ad ospitare servizi, in deroga alla disciplina ordinaria, ossia prescindendo dalla destinazione impressa dallo strumento urbanistico […]” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 25 ottobre 2024, n. 3474 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Ne discende che il diniego fondato sulla ragione ostativa frapposta dal Comune resistente con la nota prot. n. 22057 del 26 giugno 2025 (ragione che riposa, in sintesi, sull’asserito contrasto urbanistico dell’intervento de quo : art. 69 delle N.T.A. P.R.G.) al pari del richiamo all’art. 10 della legge reg. Sic., 10 agosto 1987, n. 35 nonché alla destinazione di zona nella nota prot. 28749 del 26 agosto 2025 - a prescindere dalla verifica dell’esistenza di un contrasto urbanistico o meno - si rivela illegittimo alla luce del superiore quadro normativo, consentendo la norma di cui all’art. 26 della legge reg. Sic. 10 agosto 2016 n. 16 per il mutamento di destinazione d’uso - alle condizioni ivi stabilite - di prescindere dalla destinazione impressa dallo strumento urbanistico.
Orbene, nel caso in esame, non è stato contestato dal Comune resistente né il presupposto della risalenza della costruzione (realizzazione precedente l’anno 1976) né l’alterazione ai volumi già realizzati; nell’ultima nota prot. 31530 del 18 settembre 2025, la ragione ostativa è stata individuata dal Comune resistente nella necessità - per la nuova destinazione d’uso dell’immobile – di “ impegno di aree di pertinenza, maggiori rispetto alla prevista quantità degli standard urbanistici ”.
Tale argomentazione è tuttavia viziata per difetto di motivazione, come fondatamente contestato dalla società ricorrente.
Ed invero, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Cost. (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 13 ottobre 2025, n. 7993; Cons. Stato, sez. I, 9 giugno 2025, n. 553; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 5 febbraio 2026, n. 2199).
Era pertanto necessario che l’Amministrazione comunale specificasse - rappresentando dati ed elementi di natura tecnica, in considerazione della materia de qua - le specifiche ragioni che imponevano il ricorso alla variante urbanistica (per l'impegno di aree di pertinenza, maggiori rispetto alla prevista quantità degli standard urbanistici, per la nuova destinazione d'uso dell'immobile).
La carenza di motivazione appare risaltare in misura ancor più significativa a fronte della produzione da parte della società ricorrente - in corso di causa - di una relazione di parte nella quale sono state delineate le ragioni tecniche per le quali non sarebbe necessario impegnare aree ulteriori rispetto alla pertinenza strettamente funzionale, relazione rispetto alla quale nessun pregnante elemento tecnico di segno contrario è stato opposto dal Comune resistente.
Per la ragione sopra evidenziata (difetto di motivazione), dunque, l’ultima nota prot. 31530 del 18 settembre 2025 si rivela illegittima.
3.4. Le residue ragioni sfavorevoli opposte dall’Amministrazione comunale resistente nella impugnata nota prot. n. 28749 del 26 agosto 2025, si rivelano prive di base alla luce della fondata critica della società ricorrente di carenza di istruttoria:
a) la mancanza di attestazione del professionista dell’avvenuto pagamento dei corrispettivi non può di per sé costituire motivo ostativo di diniego di rilascio del titolo, in difetto di idonea istruttoria, posto che - ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge reg. Sic. 6 agosto 2021 n. 23 - il rilascio dei titoli abilitativi e di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, è subordinato al pagamento delle spettanze per le prestazioni professionali svolte “ concordate nel contratto, o atto equipollente ”, dovendo pertanto l’Amministrazione comunale approfondire il rapporto giuridico fra le parti private prima di opporre il diniego.
Il Collegio intende evidenziare, invero che - in disparte i dubbi di ortodossia costituzionale della norma regionale che sembra prima facie correlare in modo irragionevole il rilascio di titoli o atti di assenso in materia edilizia (afferenti al rapporto verticale tra privato e Amministrazione) all’adempimento delle prestazioni contrattuali (concernenti i rapporti privatistici fra committente e professionista) - dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 si ricava un principio di carattere generale, in base al quale l’Autorità amministrativa, lungi dall’arroccarsi su posizioni puramente formalistiche, deve assumere nei confronti del privato una condotta ispirata a buona fede e collaborazione, ad esempio invitando il soggetto interessato a provvedere alle necessarie integrazioni documentali (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 4 aprile 2023, n. 2110);
b) parimenti, la carente allegazione di certificazioni e attestazioni di pagamento dovute (conguaglio del contributo di concessione e diritti di istruttoria) non è idonea ad impedire il rilascio del titolo edilizio, che prescinde dalla corresponsione degli oneri economici e che, quindi, non può avere alcun impatto sui presupposti sostanziali a fondamento del titolo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 14 gennaio 2025, n. 107).
Anche in relazione a questo punto, va comunque ribadito quanto detto sopra, in relazione al principio generale ricavabile dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. cit. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 4 aprile 2023, n. 2110).
Rileva infine il Collegio che “ l’assenza di documentazione attestante il rispetto degli standard urbanistici (parcheggi e viabilità) ” (cfr. pag. 2 della memoria di costituzione del Comune resistente; cfr. anche pag. 1 della replica), costituisce una inammissibile integrazione postuma della motivazione (tramite scritti difensivi: cfr. Cons. Stato, sez. II, 4 febbraio 2025, n. 877), oltre a rivelarsi argomentazione priva di base, posto che nella citata nota prot. 31530 del 18 settembre 2025 è stata opposta - sia pure con motivazione carente: cfr. supra - la ragione dell’“ impegno di aree di pertinenza, maggiori rispetto alla prevista quantità degli standard urbanistici ”, ragione che presuppone l’analisi di un corredo documentale completo ed esaustivo.
4. In conclusione, previo assorbimento dei restanti motivi di gravame, il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini sopra specificati, con conseguente annullamento dei provvedimenti avversati (nota prot. n. 22057 del 26 giugno 2025, nota prot. n. 28749 del 26 agosto 2025 e nota prot. n. 31530 del 18 settembre 2025).
Sono espressamente fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
5. La natura interpretativa delle questioni agitate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato, a carico dell’Amministrazione comunale resistente a favore della società ricorrente (posto che, nel processo amministrativo, l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per un importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare: cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1531; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 16 maggio 2024, n. 3194).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini in motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN NE, Presidente
AN IU ON AT, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IU ON AT | AG NN NE |
IL SEGRETARIO