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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione lavoro
N.R.G. 6065/2021
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to GAUDIO VINCENZO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti BAUER CP_1 P.IVA_1
RAIMUND/ANDRIULLI ANTONIO ) VIA C.F._2
GOLFO DI TARANTO, 7/D 74121 TARANTO;
resistente
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 agosto 2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla erogazione (inutilmente richiesta in sede amministrativa con domanda del 24 febbraio 2021) dell'assegno per il nucleo familiare dal 2018 in poi, sulla pensione in godimento, e conseguentemente condannare l' al CP_1 pagamento nella misura di legge dei relativi importi, oltre accessori di legge e spese.
Si è costituito l' deducendo la decadenza dall'azione giudiziale CP_1
e l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle
“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr.
CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° Pt_2 Pt_2
3367).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione, in ordine al della
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a
[...]
. 28 MAGGIO 2014 N° 12002). CP_2
*****
Pag. 2 di 5 Il ricorso risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L'assegno al nucleo familiare è stato istituito con l'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n.153. Si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
In particolare, la disciplina dettata dal citato art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, ha rinviato, al terzo comma del medesimo articolo, per quanto non previsto, alle disposizioni del T.U. sugli assegni familiari, approvato con il d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 e, dunque, ha lasciato in vigore la disciplina preesistente per quello che riguarda i presupposti oggettivi e le modalità di erogazione della prestazione, la quale assume a parametro, per il riconoscimento del diritto, il reddito familiare.
Pertanto il requisito reddituale appare essere un criterio costitutivo del diritto, e quindi della domanda di riconoscimento dell'assegno.
Altresì la composizione del nucleo familiare è dirimente per stabilire la sussistenza e l'importo dell'assegno, atteso che esso è unico e va rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare.
Il reddito del nucleo familiare ai fini dell'erogazione dell'assegno è formato dalla somma dei singoli redditi dei componenti il nucleo familiare con riferimento all'anno solare antecedente rispetto a quello per cui è presentata la domanda.
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare (in tal senso Cass. 17 aprile 2014, n. 8973).
Pag. 3 di 5 In applicazione dei principi generali secondo i quali incombe su chi affermi il diritto ad una prestazione l'onere di provarne i fatti costitutivi (art. 2697 cod. civ.), qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare occorre provare la sussistenza delle condizioni per il suo riconoscimento, ovvero la presenza di un nucleo familiare, la presenza di limiti reddituali e assenza di altro trattamento di famiglia.
Orbene, deve darsi atti che il ricorrente ha dedotto ma non ha allegato al ricorso e, successivamente, pur a fronte delle specifiche allegazioni e produzioni documentali dell' , non ha formulato CP_1 nessuna precisazione e non ha depositato, alcuna documentazione idonea a dimostrare le condizioni socio- economiche necessarie ai fini della prestazione richiesta, con particolare riferimento ai redditi percepiti negli anni richiesti dal proprio nucleo familiare.
E, nonostante il giudice abbia autorizzato, a richiesta, la produzione di certificazione attestante i redditi relativi agli anni di riferimento, parte ricorrente non vi ha provveduto.
La domanda, pertanto, alla stregua di quanto sinora esposto, deve essere rigettata.
°°°°°°°°°°
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269
(conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli
Pag. 4 di 5 estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 31 gennaio 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
DOTT.SSA VIVIANA DI PALMA
Pag. 5 di 5
Sezione lavoro
N.R.G. 6065/2021
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to GAUDIO VINCENZO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti BAUER CP_1 P.IVA_1
RAIMUND/ANDRIULLI ANTONIO ) VIA C.F._2
GOLFO DI TARANTO, 7/D 74121 TARANTO;
resistente
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 agosto 2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla erogazione (inutilmente richiesta in sede amministrativa con domanda del 24 febbraio 2021) dell'assegno per il nucleo familiare dal 2018 in poi, sulla pensione in godimento, e conseguentemente condannare l' al CP_1 pagamento nella misura di legge dei relativi importi, oltre accessori di legge e spese.
Si è costituito l' deducendo la decadenza dall'azione giudiziale CP_1
e l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle
“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr.
CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° Pt_2 Pt_2
3367).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione, in ordine al della
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a
[...]
. 28 MAGGIO 2014 N° 12002). CP_2
*****
Pag. 2 di 5 Il ricorso risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L'assegno al nucleo familiare è stato istituito con l'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n.153. Si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
In particolare, la disciplina dettata dal citato art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, ha rinviato, al terzo comma del medesimo articolo, per quanto non previsto, alle disposizioni del T.U. sugli assegni familiari, approvato con il d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 e, dunque, ha lasciato in vigore la disciplina preesistente per quello che riguarda i presupposti oggettivi e le modalità di erogazione della prestazione, la quale assume a parametro, per il riconoscimento del diritto, il reddito familiare.
Pertanto il requisito reddituale appare essere un criterio costitutivo del diritto, e quindi della domanda di riconoscimento dell'assegno.
Altresì la composizione del nucleo familiare è dirimente per stabilire la sussistenza e l'importo dell'assegno, atteso che esso è unico e va rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare.
Il reddito del nucleo familiare ai fini dell'erogazione dell'assegno è formato dalla somma dei singoli redditi dei componenti il nucleo familiare con riferimento all'anno solare antecedente rispetto a quello per cui è presentata la domanda.
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare (in tal senso Cass. 17 aprile 2014, n. 8973).
Pag. 3 di 5 In applicazione dei principi generali secondo i quali incombe su chi affermi il diritto ad una prestazione l'onere di provarne i fatti costitutivi (art. 2697 cod. civ.), qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare occorre provare la sussistenza delle condizioni per il suo riconoscimento, ovvero la presenza di un nucleo familiare, la presenza di limiti reddituali e assenza di altro trattamento di famiglia.
Orbene, deve darsi atti che il ricorrente ha dedotto ma non ha allegato al ricorso e, successivamente, pur a fronte delle specifiche allegazioni e produzioni documentali dell' , non ha formulato CP_1 nessuna precisazione e non ha depositato, alcuna documentazione idonea a dimostrare le condizioni socio- economiche necessarie ai fini della prestazione richiesta, con particolare riferimento ai redditi percepiti negli anni richiesti dal proprio nucleo familiare.
E, nonostante il giudice abbia autorizzato, a richiesta, la produzione di certificazione attestante i redditi relativi agli anni di riferimento, parte ricorrente non vi ha provveduto.
La domanda, pertanto, alla stregua di quanto sinora esposto, deve essere rigettata.
°°°°°°°°°°
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269
(conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli
Pag. 4 di 5 estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 31 gennaio 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
DOTT.SSA VIVIANA DI PALMA
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