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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 622/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3616/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via A. Olivetti N.7 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665883255 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18549/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 3616/25, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso avviso di accertamento n. 166588/3255, notificato in data 9/12/2024, relativo ad un presunto omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019per un importo totale di € 4.036,00.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per violazione del giudicato racchiuso nella decisione della CTP di Napoli n. 277/46/08 del 26/05/08 confermata con sentenza della CTR di Napoli n. 64/8/10 del 8/3/2010 e Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 24147 del 28/12/2012.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni chiedendo di essere estromessa dal processo per difetto di legittimazione passiva.
La Municipia spa e la Resistente_1 srl, si sono costituite in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato ed allegando la visura catastale nella quale si evince la rendita catastale rideterminata in € 777,27.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente l'infondatezza del ricorso, in quanto, sia Municipia spa che la Resistente_1 srl hanno correttamente dimostrato che le sentenze citate dal ricorrente risultano valide dal 26/10/2003 al 16/12/2008 in quanto successivamente il ricorrente ha presentato un DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni del 16/12/2008 pratica n, NA1106353 in atti dal 16/12/2008 che ha correttamente variato la rendita catastale da € 271,14 in
€ 777,27.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per rigettare il ricorso perché infondato.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di CI che liquida in euro 300 oltre iva e cpa se dovuti
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3616/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via A. Olivetti N.7 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665883255 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18549/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 3616/25, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso avviso di accertamento n. 166588/3255, notificato in data 9/12/2024, relativo ad un presunto omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019per un importo totale di € 4.036,00.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per violazione del giudicato racchiuso nella decisione della CTP di Napoli n. 277/46/08 del 26/05/08 confermata con sentenza della CTR di Napoli n. 64/8/10 del 8/3/2010 e Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 24147 del 28/12/2012.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni chiedendo di essere estromessa dal processo per difetto di legittimazione passiva.
La Municipia spa e la Resistente_1 srl, si sono costituite in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato ed allegando la visura catastale nella quale si evince la rendita catastale rideterminata in € 777,27.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente l'infondatezza del ricorso, in quanto, sia Municipia spa che la Resistente_1 srl hanno correttamente dimostrato che le sentenze citate dal ricorrente risultano valide dal 26/10/2003 al 16/12/2008 in quanto successivamente il ricorrente ha presentato un DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni del 16/12/2008 pratica n, NA1106353 in atti dal 16/12/2008 che ha correttamente variato la rendita catastale da € 271,14 in
€ 777,27.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per rigettare il ricorso perché infondato.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di CI che liquida in euro 300 oltre iva e cpa se dovuti