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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2032/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15959/2025 depositato il 21/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249047880845000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130144348944000 IMP.SOST.CONTR 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021831730000 IMP.SOST.CONTR. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140423114407000 IMP.SOST.CONTR. 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2172/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Indirizzo_1
, C.F. CF_Ricorrente_1, elett.te dom.to in Ischia alla Trav. G.B. Vico n. 38, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
AD e AE PI in persona dei rispettivi legali rapp.ti avente per oggetto impugnativa avverso Intimazioni di pagamento:
- n. 07120249047880845000 dell'importo complessivo di € 1.738,43, relativo alla cartella esattoriale n.07120130144348944000 riguardante il presunto omesso pagamento di Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2010 Ente impositore
Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Napoli 1 asseritamente notificata il 05.09.2014;
- n. 07120259021831730000 dell'importo complessivo di € 2.245,05, relativo alla cartella esattoriale n. 07120140423114407000 riguardante il presunto omesso pagamento di Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2011 Ente impositore
Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Napoli 1 asseritamente notificata il 13.02.2015;
notificate rispettivamente in data 23.6.2025 e 18.7.2025.
i motivi della impugnativa erano i seguenti: mancata notifica atti prodromici, omessa motivazione , difetto di forma, prescrizione
Parte ricorrente concludeva all'adita Corte di dichiarare nulli, invalidi, illegittimi, inefficaci e non produttivi di effetti gli atti impugnati, o quantomeno annullarli o revocarli per insussistenza della pretesa tributaria e per la intervenuta decadenza e prescrizione, con condanna del Concessionario del Servizio e dell'Ente
Impositore, alle spese della presente procedura, con attribuzione al procuratore che se ne dichiarava antistatario.
Si costituivano AE PI e DE che chiedevano il rigetto del ricorso Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente dà atto della procedibilità del ricorso ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ex artt 21, 22
e dlgs 546/1992 ): invero parte ricorrente ha prodotto in atti i due atti impugnati rispettivamente pervenuti al contribuente in data 23.6.2025 e 18.7.2025 ; il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dagli Uffici convenuti in data 12.9.2025 , quindi depositato in data 21.9.2025 presso la Segreteria della Corte con formalizzazione della costituzione di parte ricorrente .
Sempre preliminarmente la Corte osserva che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte è ammissibile il ricorso cumulativo , contro due atti distinti , come nella fattispecie de qua, tanto più che i motivi di doglianza sono gli stessi
Passando al merito in primo luogo si ritiene che sia ammissibile la impugnativa avverso l'atto di intimazione di pagamento.
Invero gli atti di intimazione al pagamento rappresentano il primo atto della procedura di esecuzione forzata posta in essere dall'Agente della RI ai sensi degli artt. 49 ss dpr 602/73, a fronte del contestato mancato pagamento di cartella di pagamento previamente notificata al contribuente .
Pertanto l'interesse alla impugnativa dell'intimazione di pagamento è correlato e finalizzato alla impugnativa della relativa cartella di pagamento sottostante a detta intimazione , pur non rientrando questo ultimo nell'espresso novero dell'art. 19 dlgs 546/1992 tra gli a atti che possono formare oggetto del giudizio di opposizione.( cfr. CTP Roma sent. N. 15857/2014; Cass. Civ. 30.10.2012 n. 18642). Inoltre dall'atto di intimazione di pagamento derivano conseguenze nella sfera giuridica del contribuente ( es. sanzioni, interessi ) che incidono concretamente nella sfera di interessi dello stesso
Infine si osserva che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr Cass 8.2.2006 n.2796,
Cass.30.7.2002 n.11227 ; Cass.11/11/2003 n.16875 ) poiché la cartella di pagamento va necessariamente preventivamente notificata al contribuente, in quanto presupposto giuridico ovvero il titolo in base al quale si procede all'esecuzione forzata , nella ipotesi di eventuale mancata o viziata notifica, l'unico atto che può essere impugnato successivamente alla cartella è appunto l'atto di intimazione di pagamento. In particolare secondo il principio di diritto richiamato dalle decisioni della Suprema Corte il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le motivazioni della intimazione anche al fine di effettuare controllo sulla correttezza e legittimità della stessa .
Inoltre la Suprema Corte rileva che la mancata notifica della cartella di pagamento come atto prodromico dell'intimazione di pagamento implica vizio proprio di tale ultimo atto , come tale deducibile al Concessionario emittente .
Pertanto alla luce di tali considerazioni l'intimazione di pagamento se non preceduto dalla notifica della cartella è affetta da nullità. Ebbene per il caso di specie parte ricorrente ha inteso impugnare in uno alle intimazioni de qua , i relativi atti prodromici e cioè:
1) cartella esattoriale n.07120130144348944000 riguardante il presunto omesso pagamento di Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2010 Ente impositore Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Napoli 1;
2) cartella esattoriale n. 07120140423114407000 riguardante il presunto omesso pagamento di Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2011 Ente impositore Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Napoli 1
L'ufficio convenuto, in particolare l'ente concessionario alla riscossione , ha comprovato di aver notificato alla ricorrente con riferimento alla imposta in oggetto :
la cartella di pagamento n. 07120130144348944000 in data 05.09.2014 ex art. 140 cpc quindi per irreperibilità relativa;
la cartella di pagamento 07120140423114407000 che risulta essere stata notificata in data 13.02.2015 a mani proprie del destinatario.
Quanto alla notifica per irreperibilità relativa la Corte evidenzia che la Corte di Cassazione ( cfr ORDINANZA
DEL 17/04/2024 N. 10356/5) si è pronunciata sulle modalità di notifica degli atti tributari nel caso di irreperibilità relativa o assoluta del destinatario, rigettando il ricorso di un contribuente che lamentava la mancata notifica di un atto impositivo.
La Suprema Corte, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali ( cfr Cass. 6788/2017), ha ricordato che il procedimento di notifica in caso di c.d. irreperibilità relativa prevede che la notificazione degli atti tributari impositivi debba essere eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. solo nel caso in cui sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto. Diversamente, il giudice di legittimità ha ribadito che la notificazione degli atti tributari debba essere eseguita ai sensi dell'art. 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta).
Nella fattispecie in esame la notificazione è stata regolarmente eseguita nei confronti del destinatario poiché
l'operatore notificante , accertata l'irreperibilità relativa e l'effettiva residenza del destinatario, assolti gli incombenti di rito , come evidenziato in relata , ha inviato allo stesso regolare raccomandata come riportato in relata , la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, come documentato in atti
Accertata dunque la ritualità delle notifiche degli atti prodromici va verificato il maturarsi o meno del termine prescrizionale , come eccepito d parte ricorrente.
In punto di diritto si osserva, in merito alle caratteristiche della imposta de qua , che l'art. 27 del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 (manovra estiva 2011), convertito in Legge n. 111 del 15 luglio 2011, ed, infine, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cd. contribuenti minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, soltanto alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.
In particolare l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 del 20% prevede una riduzione al 5%”, intendendo
, così, favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro. Il termine prescrizionale ex art 2946 cc è decennale attesa la natura del tributo de quo.
Sul punto va altresì tenuto presente che l'art. 68 del DL18/2020 (Normativa COVID) ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza legati all'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni e poiché la citata disposizione richiama l'articolo 12 del D.lgs. 159/2015, ne consegue la proroga dei termini almeno «per un corrispondente periodo di tempo» (articolo 12, comma 1 e 2, D.Lgs.
159/2015).
Con nota l'Ifel ha precisato l'applicabilità sia del primo che del secondo comma del citato articolo 12, in sintesi: il primo comma prevede, per le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022 ma per le quali i relativi termini di decadenza erano pendenti nel periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 e il 31.8.2021, la proroga dei relativi termini di decadenza di 542 giorni.
Risulta pertanto evidente che la notifica dell'atto impugnato il 23.6.2025 e 18.7.2025 , attesa la sospensione de qua , conteggiati i citati 542 gg rispetto alle indicate date di notifica ( 5.9.2014 e 13.2.2015) ha interrotto idoneamente il decorso del termine prescrizionale rispetto alle contestate annualità
Le doglianze di parte ricorrente sono dunque destituite di fondamento
Il ricorso va rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI
ENTRAMBI GLI UFFICI COSTITUITI CHE LIQUIDA COMPLESSIVAMENTE IN EURO 600,00 OLTRE
ONERI COME PER LEGGE.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15959/2025 depositato il 21/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249047880845000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130144348944000 IMP.SOST.CONTR 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021831730000 IMP.SOST.CONTR. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140423114407000 IMP.SOST.CONTR. 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2172/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Indirizzo_1
, C.F. CF_Ricorrente_1, elett.te dom.to in Ischia alla Trav. G.B. Vico n. 38, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
AD e AE PI in persona dei rispettivi legali rapp.ti avente per oggetto impugnativa avverso Intimazioni di pagamento:
- n. 07120249047880845000 dell'importo complessivo di € 1.738,43, relativo alla cartella esattoriale n.07120130144348944000 riguardante il presunto omesso pagamento di Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2010 Ente impositore
Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Napoli 1 asseritamente notificata il 05.09.2014;
- n. 07120259021831730000 dell'importo complessivo di € 2.245,05, relativo alla cartella esattoriale n. 07120140423114407000 riguardante il presunto omesso pagamento di Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2011 Ente impositore
Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Napoli 1 asseritamente notificata il 13.02.2015;
notificate rispettivamente in data 23.6.2025 e 18.7.2025.
i motivi della impugnativa erano i seguenti: mancata notifica atti prodromici, omessa motivazione , difetto di forma, prescrizione
Parte ricorrente concludeva all'adita Corte di dichiarare nulli, invalidi, illegittimi, inefficaci e non produttivi di effetti gli atti impugnati, o quantomeno annullarli o revocarli per insussistenza della pretesa tributaria e per la intervenuta decadenza e prescrizione, con condanna del Concessionario del Servizio e dell'Ente
Impositore, alle spese della presente procedura, con attribuzione al procuratore che se ne dichiarava antistatario.
Si costituivano AE PI e DE che chiedevano il rigetto del ricorso Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente dà atto della procedibilità del ricorso ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ex artt 21, 22
e dlgs 546/1992 ): invero parte ricorrente ha prodotto in atti i due atti impugnati rispettivamente pervenuti al contribuente in data 23.6.2025 e 18.7.2025 ; il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dagli Uffici convenuti in data 12.9.2025 , quindi depositato in data 21.9.2025 presso la Segreteria della Corte con formalizzazione della costituzione di parte ricorrente .
Sempre preliminarmente la Corte osserva che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte è ammissibile il ricorso cumulativo , contro due atti distinti , come nella fattispecie de qua, tanto più che i motivi di doglianza sono gli stessi
Passando al merito in primo luogo si ritiene che sia ammissibile la impugnativa avverso l'atto di intimazione di pagamento.
Invero gli atti di intimazione al pagamento rappresentano il primo atto della procedura di esecuzione forzata posta in essere dall'Agente della RI ai sensi degli artt. 49 ss dpr 602/73, a fronte del contestato mancato pagamento di cartella di pagamento previamente notificata al contribuente .
Pertanto l'interesse alla impugnativa dell'intimazione di pagamento è correlato e finalizzato alla impugnativa della relativa cartella di pagamento sottostante a detta intimazione , pur non rientrando questo ultimo nell'espresso novero dell'art. 19 dlgs 546/1992 tra gli a atti che possono formare oggetto del giudizio di opposizione.( cfr. CTP Roma sent. N. 15857/2014; Cass. Civ. 30.10.2012 n. 18642). Inoltre dall'atto di intimazione di pagamento derivano conseguenze nella sfera giuridica del contribuente ( es. sanzioni, interessi ) che incidono concretamente nella sfera di interessi dello stesso
Infine si osserva che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr Cass 8.2.2006 n.2796,
Cass.30.7.2002 n.11227 ; Cass.11/11/2003 n.16875 ) poiché la cartella di pagamento va necessariamente preventivamente notificata al contribuente, in quanto presupposto giuridico ovvero il titolo in base al quale si procede all'esecuzione forzata , nella ipotesi di eventuale mancata o viziata notifica, l'unico atto che può essere impugnato successivamente alla cartella è appunto l'atto di intimazione di pagamento. In particolare secondo il principio di diritto richiamato dalle decisioni della Suprema Corte il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le motivazioni della intimazione anche al fine di effettuare controllo sulla correttezza e legittimità della stessa .
Inoltre la Suprema Corte rileva che la mancata notifica della cartella di pagamento come atto prodromico dell'intimazione di pagamento implica vizio proprio di tale ultimo atto , come tale deducibile al Concessionario emittente .
Pertanto alla luce di tali considerazioni l'intimazione di pagamento se non preceduto dalla notifica della cartella è affetta da nullità. Ebbene per il caso di specie parte ricorrente ha inteso impugnare in uno alle intimazioni de qua , i relativi atti prodromici e cioè:
1) cartella esattoriale n.07120130144348944000 riguardante il presunto omesso pagamento di Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2010 Ente impositore Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Napoli 1;
2) cartella esattoriale n. 07120140423114407000 riguardante il presunto omesso pagamento di Imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2011 Ente impositore Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Napoli 1
L'ufficio convenuto, in particolare l'ente concessionario alla riscossione , ha comprovato di aver notificato alla ricorrente con riferimento alla imposta in oggetto :
la cartella di pagamento n. 07120130144348944000 in data 05.09.2014 ex art. 140 cpc quindi per irreperibilità relativa;
la cartella di pagamento 07120140423114407000 che risulta essere stata notificata in data 13.02.2015 a mani proprie del destinatario.
Quanto alla notifica per irreperibilità relativa la Corte evidenzia che la Corte di Cassazione ( cfr ORDINANZA
DEL 17/04/2024 N. 10356/5) si è pronunciata sulle modalità di notifica degli atti tributari nel caso di irreperibilità relativa o assoluta del destinatario, rigettando il ricorso di un contribuente che lamentava la mancata notifica di un atto impositivo.
La Suprema Corte, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali ( cfr Cass. 6788/2017), ha ricordato che il procedimento di notifica in caso di c.d. irreperibilità relativa prevede che la notificazione degli atti tributari impositivi debba essere eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. solo nel caso in cui sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto. Diversamente, il giudice di legittimità ha ribadito che la notificazione degli atti tributari debba essere eseguita ai sensi dell'art. 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta).
Nella fattispecie in esame la notificazione è stata regolarmente eseguita nei confronti del destinatario poiché
l'operatore notificante , accertata l'irreperibilità relativa e l'effettiva residenza del destinatario, assolti gli incombenti di rito , come evidenziato in relata , ha inviato allo stesso regolare raccomandata come riportato in relata , la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, come documentato in atti
Accertata dunque la ritualità delle notifiche degli atti prodromici va verificato il maturarsi o meno del termine prescrizionale , come eccepito d parte ricorrente.
In punto di diritto si osserva, in merito alle caratteristiche della imposta de qua , che l'art. 27 del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 (manovra estiva 2011), convertito in Legge n. 111 del 15 luglio 2011, ed, infine, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cd. contribuenti minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, soltanto alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.
In particolare l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 del 20% prevede una riduzione al 5%”, intendendo
, così, favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro. Il termine prescrizionale ex art 2946 cc è decennale attesa la natura del tributo de quo.
Sul punto va altresì tenuto presente che l'art. 68 del DL18/2020 (Normativa COVID) ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza legati all'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni e poiché la citata disposizione richiama l'articolo 12 del D.lgs. 159/2015, ne consegue la proroga dei termini almeno «per un corrispondente periodo di tempo» (articolo 12, comma 1 e 2, D.Lgs.
159/2015).
Con nota l'Ifel ha precisato l'applicabilità sia del primo che del secondo comma del citato articolo 12, in sintesi: il primo comma prevede, per le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022 ma per le quali i relativi termini di decadenza erano pendenti nel periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 e il 31.8.2021, la proroga dei relativi termini di decadenza di 542 giorni.
Risulta pertanto evidente che la notifica dell'atto impugnato il 23.6.2025 e 18.7.2025 , attesa la sospensione de qua , conteggiati i citati 542 gg rispetto alle indicate date di notifica ( 5.9.2014 e 13.2.2015) ha interrotto idoneamente il decorso del termine prescrizionale rispetto alle contestate annualità
Le doglianze di parte ricorrente sono dunque destituite di fondamento
Il ricorso va rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI
ENTRAMBI GLI UFFICI COSTITUITI CHE LIQUIDA COMPLESSIVAMENTE IN EURO 600,00 OLTRE
ONERI COME PER LEGGE.