TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/07/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1143/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE In composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1143 /2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del
14.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in CA (FR) via G. Parte_1
De Bosis n. 21, presso lo studio dell'avv. Pacitti Miria, che la rappresenta e difende, come da procura in atti e nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_2
CA viale Dante n. 121, presso lo studio dell'Avv. Pascarella Luigi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 14.07.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.05.2025, i ricorrenti – premesso che in data 20.07.2021 hanno contratto matrimonio concordatario in CA (FR); che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(il 10.02.1992) e (il 23.12.1997); che, con decreto di omologa n. 4428 dell'11.03.2019 del Per_2
Tribunale di CA, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi non si sono riconciliati ed è venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) assegnazione della casa coniugale al sig. ; 2) ciascun coniuge provvederà al proprio Pt_2 mantenimento, stante l'indipendenza economica di entrambi;
3) il sig. si impegna Parte_2 ad acquistare la quota pari ad ½ della casa in comproprietà con la sig.ra , quota di ½ che Parte_1 quest'ultima si impegna a cedere, sita in CA (FR), via Mulattiera Savella n. 7, frazione Caira, distinta al catasto al foglio 18 particella 154 sub. 7, valutata per l'intero € 50.000,00, corrispondendo pertanto la somma di € 25.000,00, con stipula del rogito notarile presso lo studio del Notar
[...]
in CA entro 30 giorni dalla pronuncia di divorzio. Il sig. si farà carico altresì Per_3 Pt_2 delle spese e competenze del rogito.
2. Il Tribunale, letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del 14 luglio 2025, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da decreto di omologa del Tribunale di CA n. 4428 dell'11/13 marzo 2019) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Le condizioni cordate dai coniugi appaiono rispondenti agli interessi delle parti e della prole. Ricorrono, pertanto, le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di CA-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.07.1991 in CA ( FR) tra le parti, come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
CA (FR) al n. 13, parte I, dell'anno 1991, Serie /, alle condizioni di cui al ricorso e confermate all'udienza del 14.07.2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente (Dott.ssa Francesca Di Giorno ) (Dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE In composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1143 /2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del
14.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in CA (FR) via G. Parte_1
De Bosis n. 21, presso lo studio dell'avv. Pacitti Miria, che la rappresenta e difende, come da procura in atti e nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_2
CA viale Dante n. 121, presso lo studio dell'Avv. Pascarella Luigi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 14.07.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.05.2025, i ricorrenti – premesso che in data 20.07.2021 hanno contratto matrimonio concordatario in CA (FR); che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(il 10.02.1992) e (il 23.12.1997); che, con decreto di omologa n. 4428 dell'11.03.2019 del Per_2
Tribunale di CA, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi non si sono riconciliati ed è venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) assegnazione della casa coniugale al sig. ; 2) ciascun coniuge provvederà al proprio Pt_2 mantenimento, stante l'indipendenza economica di entrambi;
3) il sig. si impegna Parte_2 ad acquistare la quota pari ad ½ della casa in comproprietà con la sig.ra , quota di ½ che Parte_1 quest'ultima si impegna a cedere, sita in CA (FR), via Mulattiera Savella n. 7, frazione Caira, distinta al catasto al foglio 18 particella 154 sub. 7, valutata per l'intero € 50.000,00, corrispondendo pertanto la somma di € 25.000,00, con stipula del rogito notarile presso lo studio del Notar
[...]
in CA entro 30 giorni dalla pronuncia di divorzio. Il sig. si farà carico altresì Per_3 Pt_2 delle spese e competenze del rogito.
2. Il Tribunale, letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del 14 luglio 2025, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da decreto di omologa del Tribunale di CA n. 4428 dell'11/13 marzo 2019) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Le condizioni cordate dai coniugi appaiono rispondenti agli interessi delle parti e della prole. Ricorrono, pertanto, le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di CA-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.07.1991 in CA ( FR) tra le parti, come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
CA (FR) al n. 13, parte I, dell'anno 1991, Serie /, alle condizioni di cui al ricorso e confermate all'udienza del 14.07.2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente (Dott.ssa Francesca Di Giorno ) (Dott. Virgilio Notari)