Articolo 32 della Legge 1 dicembre 1986, n. 879
Articolo 31Articolo 33
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21 dicembre 1986
Art. 32. 1. E' autorizzata la vendita a trattativa privata, anche con contratti separati, in favore del comune di Ancona del compendio di proprieta' dello Stato denominato piazza d'Armi.
2. Il prezzo viene determinato dall'Ufficio tecnico erariale.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1986
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