Art. 32. 1. E' autorizzata la vendita a trattativa privata, anche con contratti separati, in favore del comune di Ancona del compendio di proprieta' dello Stato denominato piazza d'Armi.
2. Il prezzo viene determinato dall'Ufficio tecnico erariale.
2. Il prezzo viene determinato dall'Ufficio tecnico erariale.