Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2025, proposto dai sigg.ri NT IA EL e OV CU, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Maria CU, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Budoni, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Francesca Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Calcio Budoni, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 0017002 del 15.12.2025 a firma del Responsabile del Settore Lavori pubblici e Tutela del Paesaggio, che nega il diritto di accesso agli atti dei ricorrenti di cui all’istanza n. 0014307 del 21.10.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti all’ostensione dei documenti richiesti con la sopracitata istanza di accesso agli atti e successivi solleciti, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere alla consegna della documentazione richiesta, in particolare della Convenzione di gestione attualmente in essere, ovvero, in caso di inesistenza o introvabilità degli atti richiesti di attestarlo formalmente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Budoni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. CA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- i ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per avere accesso all’« atto di convenzione o di affidamento attualmente in essere e relativo all’affidamento in uso dell’impianto sportivo comunale "Pasquale Pinna" » del Comune di Budoni, esponendo di avere presentato istanza di accesso al Comune, rimasta in parte qua inevasa;
- l’istanza presentata al Comune è motivata in ragione del fatto che gli istanti, proprietari dell’area e del complesso immobiliare – ubicati in Budoni, via Nazionale 256 e via Europa – direttamente confinanti con l’impianto sportivo comunale in questione, intendono tutelarsi a fronte della “ continua e pericolosa caduta di palloni all’interno della proprietà […] , con conseguente disturbo alla quiete, pericolo per l’incolumità di persone e cose, danno alle aree verdi e alle pertinenze ” e della “ sistematica ed illegittima introduzione di soggetti terzi non autorizzati nella proprietà privata […] , a ogni ora del giorno e della notte, al fine di recuperare i palloni ”, intrusioni che, “ oltre a causare danni materiali alla recinzione, costituiscono una grave violazione anche per la privacy e la sicurezza degli ospiti che vi soggiornano ”;
- il Comune si è costituito per resistere, eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto “ l’istanza di accesso difettava sin dall’origine, di tutti i requisiti per il suo accoglimento, non essendo stata dedotta dai ricorrenti una specifica posizione giuridica o interesse soggettivo concreto ed attuale legittimante l’accesso così come richiesto dalla disciplina ordinaria ”;
Considerato che il Comune, in data 24 febbraio 2026, ha depositato una nota diretta al legale dei ricorrenti, nella quale si rappresenta (a conferma di quanto già comunicato in precedenza) che, “ in esito alle approfondite ricerche disposte da questo Ufficio, la Convenzione di cui ha chiesto l’accesso non è stata rinvenuta e che pertanto essa non risulta detenuta da questo ente, essendo, ad oggi irreperibile ”;
Ritenuto:
- che si possa prescindere dall’eccezione processuale sollevata dal Comune in quanto il ricorso non può trovare accoglimento nel merito, essendo emerso – come chiarito dal Comune da ultimo nella nota depositata il 24.2.2026 – che la Convenzione oggetto dell’istanza di accesso non risulta allo stato reperibile agli atti dell’Ente, ciò in ossequio al brocardo latino ad impossibilia nemo tenetur (v. T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 1222 del 29.12.2025; id., Sez. II, n. 890 del 13.10.2025; v. anche T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 1167 del 13.12.2025 e n. 1158 dell’11.12.2025);
- che, in altri termini, questo Collegio non possa che prendere atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione circa l’irreperibilità, nei propri archivi, del documento oggetto dell’istanza originariamente formulata, non essendo “ consentito al giudice – per evidenti motivi di ragionevolezza – imporre l’esibizione di atti e documenti di cui la p.a. dichiari, sulla base di circostanze oggettive e specifiche e, lo si ripete, sotto la propria responsabilità, di non essere in possesso. Tanto, alla luce del principio “ ad impossibilia nemo tenetur ”, del quale la giurisprudenza stessa fa applicazione in materia. Del resto, non si può imporre alla p.a. la prova del fatto negativo della non detenzione di documenti ” (T.A.R. Sardegna n. 949/2023; ex multis , T.A.R. Sardegna n. 129/2025 e la giurisprudenza ivi indicata);
- che, in definitiva, il ricorso debba essere respinto;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio, tenuto conto del complesso della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
CA MA, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA MA | IT RU |
IL SEGRETARIO