TAR Latina, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 250
TAR
Decreto cautelare 31 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 10 giugno 2025
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TAR
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva della società conduttrice

    La corte ha ritenuto che il destinatario dell'ordine di demolizione è chi ha la disponibilità dell'opera, anche solo giuridica, indipendentemente dalla sua realizzazione. La società conduttrice aveva la disponibilità dell'immobile e le difformità le erano imputabili, come attestato da una perizia del 2022.

  • Rigettato
    Erronea e contraddittoria motivazione, travisamento dei fatti, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, insussistenza di titolo abilitativo, mancata valutazione del permesso in sanatoria.

    Le difformità sono analiticamente descritte nella relazione tecnica richiamata nell'ordinanza. La sussistenza degli abusi è confermata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente stessa. Il cambio di destinazione d'uso non è 'funzionale' ma comporta opere stabili (strutture metalliche, tensostrutture). Gli interventi sono stati realizzati in assenza di autorizzazione sismica e nulla osta paesaggistico, per i quali non è prevista sanatoria postuma. Il permesso in sanatoria del 2008 riguardava solo una parte limitata dell'edificio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, violazione di norme UE e Costituzionali, violazione legge 241/90, assenza di leale collaborazione, violazione legittimo affidamento, mancato esercizio potere in autotutela.

    L'accertamento degli abusi in una perizia non indica tolleranza ma la necessità di oneri di demolizione. L'amministrazione ha intimato il divieto di prosecuzione dell'attività. L'ordine di demolizione, anche se tardivo, è un atto vincolato e non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse. Non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione attiva della società fallita

    La sentenza dichiarativa di fallimento comporta la perdita della capacità di stare in giudizio in capo al fallito, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. La curatela non ha impugnato l'ordinanza, indicando una scelta difensiva ponderata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 250
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 250
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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