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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1216/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2568/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - - 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 227 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.2.2024, notificato in pari data al Comune di Trebisacce e alla SO.GE.R.T. S.p.A,, Ricorrente_1 impugnava dinanzi questa Corte l'avviso di accertamento n. 227 del 27.11.2023, ricevuto il 20.12.2023 relativo all'Imposta Municipale Unica per l'anno 2018, con il quale gli veniva richiesto il pagamento -a titolo di differenza di imposta, interessi e accessori- della somma pari a complessivi €.478,46.
Deduceva il ricorrente:
1) l'"inesistenza dell'atto esecutivo per inesistenza della notificazione", dovendo ritenersi esclusa la notifica diretta dell'avviso di accertamento esecutivo a mezzo raccomandata postale, essendo prevista la forma solenne di cui all'art. 137 c.p.c,
2) la nullità dell'atto impugnato per carenza di legittimazione del firmatario;
3) l'inesistenza dell'atto impugnato per assenza della firma autografa del funzionario responsabile, in quanto il semplice richiamo all'art.1, comma 87, della legge 549/95 non soddisfaceva la normativa citata;
4) l'illegittimità dell'operato del Comune difetto di motivazione, ossia per violazione dell''art. 11 del D.L.vo n°
504/92 e dell'art. 3 della Legge n. 241/90, atteso che l'art. 11 del D.lgs. citato "pone l'obbligo a carico del
Comune di indicare negli avvisi di accertamento i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati", elementi non emergenti dalla lettura dell'atto opposto, non recante alcuna indicazione dei criteri adottati, né elementi circa il procedimento logico giuridico applicato per la determinazione della somma richiesta.
Concludeva chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, a questa Corte di:
1) dichiarare inesistente l'atto impugnato per come espresso in narrativa;
2) dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia l'atto impugnato per violazione dell'art.1, comma 792 e seguenti, della legge 160/2019;
in via principale e nel merito di voler:
3) annullare l'atto impugnato per violazione dell'art.11 del D.lgs.504/1992 e art.3 legge 241/90;
4) condannare il Comune al pagamento delle spese e competenze processuali, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
5) valutare l'opportunità di rimettere gli atti alla Corte dei Conti, attesa la carenza dei requisiti professionali da parte del firmatario a stampa.
Il Comune di Trebisacce, nel costituirsi con controdeduzioni depositate il 19.3.2025, contestava la fondatezza dei motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese ed onorari.
La SO.GE.R.T. S.p.A., con controdeduzioni del 19.3.2025 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'estromissione dal giudizio, precisando di svolgere esclusivamente l'attività di riscossione coattiva per conto del Comune di Trebisacce, di non aver emesso l'atto impugnato e di non conoscere le ragioni per le quali l'odierno ricorrente le avesse notificato il ricorso, atteso che l'atto promanava esclusivamente dal Comune di Trebisacce.
Con memorie illustrative del 2.4.2025 il ricorrente in via pregiudiziale evidenziava che la controversia era stata acquisita in modo non corretto dalla Segreteria, atteso che:
- il ricorso era stato proposto esclusivamente nei confronti del Comune di Trebisacce ed era stato erroneamente acquisito sia contro il predetto Comune, nei confronti della SO.GE.R.T. S.p.A; -l'esame del fascicolo processuale evidenziava che la SO.GE.R.T. non era “parte interessata”; -la “procura ad litem” era invalida in quanto non conteneva alcuna indicazione del fascicolo processuale;
chiedeva, infine, di voler ordinare l'espunzione dalle parti processuali della SO.GE.R.T. S.p.A.
Nel ribadire quanto esposto in ricorso circa l'inesistenza dell'atto impugnato per assenza della firma autografa, atteso che la “firma a stampa” non era supportata dagli elementi prescritti dalla norma, il ricorrente eccepiva la mancata tempestiva costituzione della parte resistente, la quale non aveva inteso espletare alcuna attività processuale sebbene il ricorso le fosse stato notificato il 14.2.2024 mediante invio a mezzo pec e che a norma dell'art. 23 del D.lgs. 546/1992 la "parte resistente deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla data in cui è stato notificato il ricorso", costituzione che nel caso in esame doveva avvenire entro il
14.4.2024, sicché doveva ritenersi che l'ente impositore non avesse addotto alcuna prova in giudizio della pretesa tributaria.
Nel riportarsi alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, chiedeva la condanna del Comune al pagamento delle spese e competenze processuali, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
All'udienza camerale del 15.4.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, conseguentemente rigettato.
Preliminarmente -con riferimento all'eccezione con la quale parte ricorrente con memorie illustrative del
2.4.2025 ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio della resistente in violazione del termine, previsto dall'art. 23 del D.lgs. 546/1992, norma secondo la quale la "parte resistente deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla data in cui è stato notificato il ricorso", con conseguente inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla resistente- si osserva che la Suprema Corte di Cassazione ha al riguardo chiarito che: "Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs.
n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt.
24 e 32 del detto decreto" (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2585 del 30/1/2019 -Rv. 652371-, che richiama
Cass, Sez.5, Sentenza n. 6734 del 2.4.2015 -Rv. 635139-, secondo la quale alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi, per tutte, Cass. n. 18962/2005):"In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546, art. 24 e 32, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 58" cfr. Sez. 5, Sentenza n. 6734 del 2/4/2015 -Rv.
635139).
Pertanto, risulta pienamente legittima la produzione documentale effettuata dal Comune di Trebisacce.
Nel merito, devono essere disattesi tutti i motivi formulati dal ricorrente.
Avuto riguardo al primo motivo di ricorso -con il quale si sostiene la "inesistenza dell'atto esecutivo per inesistenza della notificazione" dovendo ritenersi esclusa la notifica diretta dell'avviso di accertamento esecutivo a mezzo raccomandata postale ed essendo prevista la forma solenne di cui all'art. 137 c.p.c.- si osserva che -come é stato correttamente dedotto dal Comune di Trebisacce- la norma di cui all'art. 1, co.
161 della Legge n. 296/2006 prevede: "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato . Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".
Inoltre, come rilevato dall'Ente resistente, sul punto si é recentemente pronunciata la Suprema Corte, affermando che: “…Il motivo, incentrato sull'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento "in quanto effettuata in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e degli artt. 137 c.p.c. e ss. perché effettuata da un soggetto non autorizzato dall'ufficio", ovvero tramite un agente postale e non da un messo notificatore speciale, è manifestamente infondato e va rigettato….”, in tal modo confermando il consolidato orientamento secondo cui deve ritenersi regolare la notifica al contribuente dell'avviso di accertamento impoesattivo effettuata a mezzo posta (cfr. Cassaz. civile sez. VI Sentenza n. 23435 del 27.7.2022).
Del pari infondati i restanti motivi di ricorso con i quali si eccepisce l'inesistenza dell'atto opposto ex art. 21 septies e/o 21 octies della legge n. 241/1990 per carenza di legittimazione del firmatario, nonché per assenza della firma autografa del funzionario responsabile, atteso che la Legge n. 147/2013 al comma 692 (Legge di Stabilità 2014), prevede che i comuni designano un funzionario responsabile per la IU (Imposta Unica
Comunale), attribuendogli tutti i poteri gestionali, organizzativi e di rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo, funzionario che sottoscrive i provvedimenti, gestisce le attività e rappresenta il comune nelle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; inoltre, sul punto, si evidenzia che l'atto impugnato contiene il richiamo all'art. 1, comma 87 della Legge n. 549/1995 e le seguenti precisazioni secondo cui "l'atto é stato generato da sistemi informatici automatizzati ... la firma autografa é stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del tributo", in concreto indicato nella persona del "FUNZIONARIO RESPONSABILE" Nominativo_2.
Pertanto, nella fattispecie in esame l'atto -a firma del predetto funzionario responsabile della IU designato dal Comune di Trebisacce, con delibera di G.C. n. 181 del 21/10/2020 (pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e, quindi, conoscibile dai contribuenti)- deve ritenersi pienamente legittimo.
Deve, parimenti essere rigettato il motivo concernente l'asserita illegittimità dell'operato del Comune per difetto di motivazione, ossia per violazione dell''art. 11 del D.L.vo n° 504/92 e dell'art. 3 della Legge n. 241/90, in quanto l'avviso impugnato contiene tutti gli elementi atti ad identificare la pretesa fiscale, in conformità a quanto dispone l'art. 11 D. Lgs. 504/92. Com'è noto l'Imu è un tributo di natura patrimoniale che considera come base imponibile il valore del bene immobile. Nell'atto di accertamento in esame sono indicati l'anno d'imposta, l'ente impositore, i dati catastali dell'immobile, la rendita catastale, l'aliquota applicata, la percentuale di possesso, l'imponibile IMU, le sanzioni, gli interessi, la violazione commessa. Nello stesso sono richiamate la normativa di settore, il regolamento comunale emanato ex art. 52, D. Lgs. 446/1997; la delibera con cui sono state approvate le aliquote Imu per l'anno 2018.
Inoltre, le relative aliquote IMU sono state approvate con delibera di C.C. n. 11 del 29/03/2018, sicché l'avviso di accertamento opposto risulta legittimamente motivato con il richiamo ai suddetti atti, mettendo in tal modo il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
Come é stato evidenziato dal Comune resistente, la Suprema Corte con principio consolidato recentemente riaffermato ha chiarito che: “Le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili” (cfr.
Cassazione civile sez. trib., 20.5.2022).
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, si rileva, altresì, che -come è stato evidenziato dal Comune resistente- la firma autografa in calce all'avviso può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
In applicazione del criterio della soccombenza va disposta la condanna del ricorrente al pagamento nei confronti delle parti resistenti delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Al riguardo deve rilevarsi che il Comune di Trebisacce si é costituito tramite Funzionario, pertanto, alle spese liquidate in favore del predetto Comune deve essere applicata una riduzione pari al 20 per cento (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sez. 1, Sentenza del 13.5.2025, n. 3564/2025 secondo cui "Nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, ha diritto alle rimborso delle spese processuali, che devono essere liquidate sulla base dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti , cfr. in senso conforme Cass. n. 1019 del 2024 e Cass. n. 27634 del
2021).
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza, sezione sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1, nei confronti del Comune Trebisacce in persona del l.r. p.t., con ricorso in data 8.2.2024 e nei confronti della "SO.GE.R.T. S.p.A.", tramite notifica a titolo di diffida, avverso l'accertamento esecutivo n. 227 del 27.11.2023, così provvede:
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Trebisacce e della società "SO.GE.R.T.
S.p.A." delle spese del giudizio, che liquida in favore di ciascuna delle parti resistenti in misura pari a complessivi € 1.200,00, oltre accessori se dovuti come per legge, con riduzione del 20% da applicarsi alla liquidazione disposta in favore del Comune di Trebisacce.
Cosenza, 15.4.2025. Il Giudice estensore
MA IL FE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2568/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - - 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 227 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.2.2024, notificato in pari data al Comune di Trebisacce e alla SO.GE.R.T. S.p.A,, Ricorrente_1 impugnava dinanzi questa Corte l'avviso di accertamento n. 227 del 27.11.2023, ricevuto il 20.12.2023 relativo all'Imposta Municipale Unica per l'anno 2018, con il quale gli veniva richiesto il pagamento -a titolo di differenza di imposta, interessi e accessori- della somma pari a complessivi €.478,46.
Deduceva il ricorrente:
1) l'"inesistenza dell'atto esecutivo per inesistenza della notificazione", dovendo ritenersi esclusa la notifica diretta dell'avviso di accertamento esecutivo a mezzo raccomandata postale, essendo prevista la forma solenne di cui all'art. 137 c.p.c,
2) la nullità dell'atto impugnato per carenza di legittimazione del firmatario;
3) l'inesistenza dell'atto impugnato per assenza della firma autografa del funzionario responsabile, in quanto il semplice richiamo all'art.1, comma 87, della legge 549/95 non soddisfaceva la normativa citata;
4) l'illegittimità dell'operato del Comune difetto di motivazione, ossia per violazione dell''art. 11 del D.L.vo n°
504/92 e dell'art. 3 della Legge n. 241/90, atteso che l'art. 11 del D.lgs. citato "pone l'obbligo a carico del
Comune di indicare negli avvisi di accertamento i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati", elementi non emergenti dalla lettura dell'atto opposto, non recante alcuna indicazione dei criteri adottati, né elementi circa il procedimento logico giuridico applicato per la determinazione della somma richiesta.
Concludeva chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, a questa Corte di:
1) dichiarare inesistente l'atto impugnato per come espresso in narrativa;
2) dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia l'atto impugnato per violazione dell'art.1, comma 792 e seguenti, della legge 160/2019;
in via principale e nel merito di voler:
3) annullare l'atto impugnato per violazione dell'art.11 del D.lgs.504/1992 e art.3 legge 241/90;
4) condannare il Comune al pagamento delle spese e competenze processuali, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
5) valutare l'opportunità di rimettere gli atti alla Corte dei Conti, attesa la carenza dei requisiti professionali da parte del firmatario a stampa.
Il Comune di Trebisacce, nel costituirsi con controdeduzioni depositate il 19.3.2025, contestava la fondatezza dei motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese ed onorari.
La SO.GE.R.T. S.p.A., con controdeduzioni del 19.3.2025 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'estromissione dal giudizio, precisando di svolgere esclusivamente l'attività di riscossione coattiva per conto del Comune di Trebisacce, di non aver emesso l'atto impugnato e di non conoscere le ragioni per le quali l'odierno ricorrente le avesse notificato il ricorso, atteso che l'atto promanava esclusivamente dal Comune di Trebisacce.
Con memorie illustrative del 2.4.2025 il ricorrente in via pregiudiziale evidenziava che la controversia era stata acquisita in modo non corretto dalla Segreteria, atteso che:
- il ricorso era stato proposto esclusivamente nei confronti del Comune di Trebisacce ed era stato erroneamente acquisito sia contro il predetto Comune, nei confronti della SO.GE.R.T. S.p.A; -l'esame del fascicolo processuale evidenziava che la SO.GE.R.T. non era “parte interessata”; -la “procura ad litem” era invalida in quanto non conteneva alcuna indicazione del fascicolo processuale;
chiedeva, infine, di voler ordinare l'espunzione dalle parti processuali della SO.GE.R.T. S.p.A.
Nel ribadire quanto esposto in ricorso circa l'inesistenza dell'atto impugnato per assenza della firma autografa, atteso che la “firma a stampa” non era supportata dagli elementi prescritti dalla norma, il ricorrente eccepiva la mancata tempestiva costituzione della parte resistente, la quale non aveva inteso espletare alcuna attività processuale sebbene il ricorso le fosse stato notificato il 14.2.2024 mediante invio a mezzo pec e che a norma dell'art. 23 del D.lgs. 546/1992 la "parte resistente deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla data in cui è stato notificato il ricorso", costituzione che nel caso in esame doveva avvenire entro il
14.4.2024, sicché doveva ritenersi che l'ente impositore non avesse addotto alcuna prova in giudizio della pretesa tributaria.
Nel riportarsi alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, chiedeva la condanna del Comune al pagamento delle spese e competenze processuali, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
All'udienza camerale del 15.4.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, conseguentemente rigettato.
Preliminarmente -con riferimento all'eccezione con la quale parte ricorrente con memorie illustrative del
2.4.2025 ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio della resistente in violazione del termine, previsto dall'art. 23 del D.lgs. 546/1992, norma secondo la quale la "parte resistente deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla data in cui è stato notificato il ricorso", con conseguente inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla resistente- si osserva che la Suprema Corte di Cassazione ha al riguardo chiarito che: "Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs.
n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt.
24 e 32 del detto decreto" (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2585 del 30/1/2019 -Rv. 652371-, che richiama
Cass, Sez.5, Sentenza n. 6734 del 2.4.2015 -Rv. 635139-, secondo la quale alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi, per tutte, Cass. n. 18962/2005):"In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546, art. 24 e 32, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 58" cfr. Sez. 5, Sentenza n. 6734 del 2/4/2015 -Rv.
635139).
Pertanto, risulta pienamente legittima la produzione documentale effettuata dal Comune di Trebisacce.
Nel merito, devono essere disattesi tutti i motivi formulati dal ricorrente.
Avuto riguardo al primo motivo di ricorso -con il quale si sostiene la "inesistenza dell'atto esecutivo per inesistenza della notificazione" dovendo ritenersi esclusa la notifica diretta dell'avviso di accertamento esecutivo a mezzo raccomandata postale ed essendo prevista la forma solenne di cui all'art. 137 c.p.c.- si osserva che -come é stato correttamente dedotto dal Comune di Trebisacce- la norma di cui all'art. 1, co.
161 della Legge n. 296/2006 prevede: "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato . Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".
Inoltre, come rilevato dall'Ente resistente, sul punto si é recentemente pronunciata la Suprema Corte, affermando che: “…Il motivo, incentrato sull'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento "in quanto effettuata in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e degli artt. 137 c.p.c. e ss. perché effettuata da un soggetto non autorizzato dall'ufficio", ovvero tramite un agente postale e non da un messo notificatore speciale, è manifestamente infondato e va rigettato….”, in tal modo confermando il consolidato orientamento secondo cui deve ritenersi regolare la notifica al contribuente dell'avviso di accertamento impoesattivo effettuata a mezzo posta (cfr. Cassaz. civile sez. VI Sentenza n. 23435 del 27.7.2022).
Del pari infondati i restanti motivi di ricorso con i quali si eccepisce l'inesistenza dell'atto opposto ex art. 21 septies e/o 21 octies della legge n. 241/1990 per carenza di legittimazione del firmatario, nonché per assenza della firma autografa del funzionario responsabile, atteso che la Legge n. 147/2013 al comma 692 (Legge di Stabilità 2014), prevede che i comuni designano un funzionario responsabile per la IU (Imposta Unica
Comunale), attribuendogli tutti i poteri gestionali, organizzativi e di rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo, funzionario che sottoscrive i provvedimenti, gestisce le attività e rappresenta il comune nelle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; inoltre, sul punto, si evidenzia che l'atto impugnato contiene il richiamo all'art. 1, comma 87 della Legge n. 549/1995 e le seguenti precisazioni secondo cui "l'atto é stato generato da sistemi informatici automatizzati ... la firma autografa é stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del tributo", in concreto indicato nella persona del "FUNZIONARIO RESPONSABILE" Nominativo_2.
Pertanto, nella fattispecie in esame l'atto -a firma del predetto funzionario responsabile della IU designato dal Comune di Trebisacce, con delibera di G.C. n. 181 del 21/10/2020 (pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e, quindi, conoscibile dai contribuenti)- deve ritenersi pienamente legittimo.
Deve, parimenti essere rigettato il motivo concernente l'asserita illegittimità dell'operato del Comune per difetto di motivazione, ossia per violazione dell''art. 11 del D.L.vo n° 504/92 e dell'art. 3 della Legge n. 241/90, in quanto l'avviso impugnato contiene tutti gli elementi atti ad identificare la pretesa fiscale, in conformità a quanto dispone l'art. 11 D. Lgs. 504/92. Com'è noto l'Imu è un tributo di natura patrimoniale che considera come base imponibile il valore del bene immobile. Nell'atto di accertamento in esame sono indicati l'anno d'imposta, l'ente impositore, i dati catastali dell'immobile, la rendita catastale, l'aliquota applicata, la percentuale di possesso, l'imponibile IMU, le sanzioni, gli interessi, la violazione commessa. Nello stesso sono richiamate la normativa di settore, il regolamento comunale emanato ex art. 52, D. Lgs. 446/1997; la delibera con cui sono state approvate le aliquote Imu per l'anno 2018.
Inoltre, le relative aliquote IMU sono state approvate con delibera di C.C. n. 11 del 29/03/2018, sicché l'avviso di accertamento opposto risulta legittimamente motivato con il richiamo ai suddetti atti, mettendo in tal modo il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
Come é stato evidenziato dal Comune resistente, la Suprema Corte con principio consolidato recentemente riaffermato ha chiarito che: “Le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili” (cfr.
Cassazione civile sez. trib., 20.5.2022).
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, si rileva, altresì, che -come è stato evidenziato dal Comune resistente- la firma autografa in calce all'avviso può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
In applicazione del criterio della soccombenza va disposta la condanna del ricorrente al pagamento nei confronti delle parti resistenti delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Al riguardo deve rilevarsi che il Comune di Trebisacce si é costituito tramite Funzionario, pertanto, alle spese liquidate in favore del predetto Comune deve essere applicata una riduzione pari al 20 per cento (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sez. 1, Sentenza del 13.5.2025, n. 3564/2025 secondo cui "Nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, ha diritto alle rimborso delle spese processuali, che devono essere liquidate sulla base dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti , cfr. in senso conforme Cass. n. 1019 del 2024 e Cass. n. 27634 del
2021).
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza, sezione sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1, nei confronti del Comune Trebisacce in persona del l.r. p.t., con ricorso in data 8.2.2024 e nei confronti della "SO.GE.R.T. S.p.A.", tramite notifica a titolo di diffida, avverso l'accertamento esecutivo n. 227 del 27.11.2023, così provvede:
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Trebisacce e della società "SO.GE.R.T.
S.p.A." delle spese del giudizio, che liquida in favore di ciascuna delle parti resistenti in misura pari a complessivi € 1.200,00, oltre accessori se dovuti come per legge, con riduzione del 20% da applicarsi alla liquidazione disposta in favore del Comune di Trebisacce.
Cosenza, 15.4.2025. Il Giudice estensore
MA IL FE