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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 965/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PORCELLI MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PORCELLI MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SUCCI ANTONELLA e dell'avv. COSTANTINO LAURA ( ), elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico C.F._3 presso il difensore avv. SUCCI ANTONELLA
CONVENUTO/I
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 29 gennaio 2025
pagina 1 di 2
IN FATTO
Con ricorso parte ricorrente domandava la pronunzia della separazione personale delle condizioni contestualmente precisate.
Costituendosi il resistente concludeva come da relativa memoria.
Emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa, all'udienza del 29 gennaio 2025 innanzi al Presidente Relatore, era discussa oralmente e quindi rimessa al collegio per la decisione non definitiva sullo stato.
IN DIRITTO
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione ed alla luce della loro condotta processuale ed extra processuale, si dà risultare avvalorata l'irrimediabilità della crisi coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda sullo stato con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo del giudizio e con riserva di liquidazione delle spese al definitivo.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la separazione personale tra le parti, unite in matrimonio in
Nettuno il 23 ottobre 2021; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nettuno di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 2021 Parte II Serie A n° 45); rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
riserva la liquidazione delle spese al definitivo.
LATINA, 30/01/2025
Il Presidente Estensore
dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 965/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PORCELLI MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PORCELLI MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SUCCI ANTONELLA e dell'avv. COSTANTINO LAURA ( ), elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico C.F._3 presso il difensore avv. SUCCI ANTONELLA
CONVENUTO/I
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 29 gennaio 2025
pagina 1 di 2
IN FATTO
Con ricorso parte ricorrente domandava la pronunzia della separazione personale delle condizioni contestualmente precisate.
Costituendosi il resistente concludeva come da relativa memoria.
Emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa, all'udienza del 29 gennaio 2025 innanzi al Presidente Relatore, era discussa oralmente e quindi rimessa al collegio per la decisione non definitiva sullo stato.
IN DIRITTO
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione ed alla luce della loro condotta processuale ed extra processuale, si dà risultare avvalorata l'irrimediabilità della crisi coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda sullo stato con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo del giudizio e con riserva di liquidazione delle spese al definitivo.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia la separazione personale tra le parti, unite in matrimonio in
Nettuno il 23 ottobre 2021; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nettuno di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 2021 Parte II Serie A n° 45); rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
riserva la liquidazione delle spese al definitivo.
LATINA, 30/01/2025
Il Presidente Estensore
dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 2 di 2