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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 21.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4211 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1
EN presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via
Irno n. 43;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE - OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.7.2025 , ex Parte_1
segretario comunale del e nell'ultimo periodo, per Controparte_1
convenzione del col Comune , anche del Controparte_1 Parte_2 [...]
, lamentando il parziale pagamento della retribuzione di posizione e Parte_3
del galleggiamento e la mancata riliquidazione della retribuzione di risultato per gli anni 2019, 2020 e 2021, chiedeva la condanna dell'ormai ex datore di lavoro al pagamento di dette spettanze che provveda anche a quantificare distintamente.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il sceglieva di Controparte_1
non costituirsi in giudizio restando contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto per l'assorbente Pt_1
e preminente rilievo della promessa di pagamento e del riconoscimento del debito operati da parte convenuta (si vedano i documenti allegati al ricorso nonché - più recenti - alle note di trattazione scritta per l'odierna udienza).
E invero, la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ed altresì la ricognizione di debito, non costituiscono fonti autonome di obbligazione, ma rappresentano una mera astrazione processuale della causa debendi ciò determinando una
relevatio ab onere probandi, ovvero una dispensa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale per il beneficiario della ricognizione di debito (Cass. Civ. n. 23285 del 28.8.2024).
Più precisamente, il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto che si presume esistente fino a prova contraria senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché
presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è
estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n. 34733).
Orbene, nel caso di specie nessuna contestazione di tal specie è stata sollevata dal che neppure - lo si ripete - si è costituito in Controparte_1
giudizio. Ecco, allora, che senza necessità di addentrarsi in più complessi accertamenti,
può ritenersi fondata la pretesa creditoria del ricorrente.
Analogamente sempre in base ai documenti agli atti gli importi appaiono corretti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico dell'ente comunale convenuto.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso in esame complessivamente scaglione da 26.001,00 € a 52.000,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto dell'ammissione di parte convenuta impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4211 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da nei confronti del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., così provvede: Controparte_1 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento Controparte_1
in favore del della somma di € 10.275,52 a titolo di Parte_1
galleggiamento per il periodo da novembre 2019 ad aprile 2022, della somma di € 15.622,81 a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2022 e 2023 e della somma di € 546,64 a titolo di riliquidazione della retribuzione di risultato per gli anni 2019, 2020 e 2021 oltre accessori di legge dalla maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.689,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 21.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 21.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4211 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1
EN presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via
Irno n. 43;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE - OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.7.2025 , ex Parte_1
segretario comunale del e nell'ultimo periodo, per Controparte_1
convenzione del col Comune , anche del Controparte_1 Parte_2 [...]
, lamentando il parziale pagamento della retribuzione di posizione e Parte_3
del galleggiamento e la mancata riliquidazione della retribuzione di risultato per gli anni 2019, 2020 e 2021, chiedeva la condanna dell'ormai ex datore di lavoro al pagamento di dette spettanze che provveda anche a quantificare distintamente.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il sceglieva di Controparte_1
non costituirsi in giudizio restando contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto per l'assorbente Pt_1
e preminente rilievo della promessa di pagamento e del riconoscimento del debito operati da parte convenuta (si vedano i documenti allegati al ricorso nonché - più recenti - alle note di trattazione scritta per l'odierna udienza).
E invero, la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ed altresì la ricognizione di debito, non costituiscono fonti autonome di obbligazione, ma rappresentano una mera astrazione processuale della causa debendi ciò determinando una
relevatio ab onere probandi, ovvero una dispensa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale per il beneficiario della ricognizione di debito (Cass. Civ. n. 23285 del 28.8.2024).
Più precisamente, il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto che si presume esistente fino a prova contraria senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché
presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è
estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n. 34733).
Orbene, nel caso di specie nessuna contestazione di tal specie è stata sollevata dal che neppure - lo si ripete - si è costituito in Controparte_1
giudizio. Ecco, allora, che senza necessità di addentrarsi in più complessi accertamenti,
può ritenersi fondata la pretesa creditoria del ricorrente.
Analogamente sempre in base ai documenti agli atti gli importi appaiono corretti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico dell'ente comunale convenuto.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso in esame complessivamente scaglione da 26.001,00 € a 52.000,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto dell'ammissione di parte convenuta impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4211 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da nei confronti del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., così provvede: Controparte_1 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento Controparte_1
in favore del della somma di € 10.275,52 a titolo di Parte_1
galleggiamento per il periodo da novembre 2019 ad aprile 2022, della somma di € 15.622,81 a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2022 e 2023 e della somma di € 546,64 a titolo di riliquidazione della retribuzione di risultato per gli anni 2019, 2020 e 2021 oltre accessori di legge dalla maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.689,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 21.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro