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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/09/2024, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 6621/2019 avente ad oggetto “Mutuo”
TRA
– in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., corrente in San Parte_1
Tammaro alla Via Capece Scondito n. 31 (P.I.: ), rapp.to e difeso dall'Avv. Vittorio P.IVA_1
Sibillo
- Attore –
E
in persona del legale rappresentante PT , rappresentata e difesa, anche in via Controparte_1 disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto ,Marco Pesenti , prof. Christian Romeo;
, (e del Foro di Milano, giusta procura generale Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) Persona_1
, i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio presso lo studio dell'avv.
Valerio Basile sito in Giugliano in Campania (Na), via Marchesella n. 180;
- Convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato unitamente al pedissequo provvedimento di fissazione udienza in data 11 maggio 2020, la
[...]
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Santa Parte_2 CP_1
Maria Capua Vetere, censurando talune irregolarità in relazione ai rapporti di conto corrente n.
10772145 (acceso in data 16 febbraio 2007 ed estinto in data 29 dicembre 2009) e conto anticipi n.
10804974 (acceso, anch'esso, in data 16 febbraio 2007 ed estinto in data 4 dicembre 2009). La medesima deduceva, in particolare, l'illegittima applicazione da parte della di interessi CP_5 ultralegali, anatocistici e usurari, nonché di commissioni di massimo scoperto e spese, oltre all'illegittimo esercizio del c.d. ius variandi chiedeva, quindi, la restituzione di tutte le somme, a suo dire, indebitamente percepite dall'istituto di credito, previa ammissione, in via istruttoria, di una consulenza tecnica d'ufficio sui rapporti oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 giugno 2020, si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie ed eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese restitutorie. All'esito della prima udienza (celebrata in data 28 aprile 2021) veniva disposto il mutamento del rito e in seguito, con ordinanza del 23 febbraio 2021, venivano concessi i termini ex art. 183, comma VI,
c.p.c. Le parti provvedevano al deposito delle rispettive memorie e all'esito della successiva udienza, celebrata in data 5 ottobre 2021, il Giudice si riservava. Con ordinanza del 19 novembre 2021, resa a scioglimento della riserva precedentemente assunta, la controversia veniva differita per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 21 maggio 2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L' eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca va respinta. L'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., è soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946
c.c. (non quella breve quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., applicabile solo allorché sia pattuita una corresponsione periodica degli interessi a scadenza annuale o inferiore autonomamente rispetto alla somma capitale, C.C. 802/1999, e non quando la relativa obbligazione sia accessoria all'obbligazione principale, C.C. 4939/1997), decorrente dalla chiusura definitiva del conto (cfr. Corte di Cassazione
2262/1984, Corte Appello Lecce 22.10.2001, Tribunale Mantova 21.1.2005), atteso che il contratto di conto corrente bancario è un contratto unitario, che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché i singoli addebitamenti ed accreditamenti determinano solo variazioni quantitative e solo con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti tra le parti. Sul tema è, inoltre, intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite (n. 24418 del 2.12.2010), secondo la quale il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Le Corte di Cassazione, con tale pronuncia ha, quindi, distinto le rimesse "ripristinatorie" da quelle "solutorie" in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca. Ebbene, sono "ripristinatori" gli accrediti eseguiti in un rapporto per cui esiste un affidamento bancario, nei limiti del fido concesso, sono, invece, solutori gli accrediti in conto eseguiti in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso. La Corte di Cassazione, anche con successiva pronuncia n. 24418/2010, ha precisato che per le rimesse ripristinatorie la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto, così consentendo al cliente l'azione di ripetizione prima del decorso di dieci anni dalla chiusura del rapporto, mentre per le rimesse solutorie a decorrere da ogni singolo addebito ritenuto illegittimo, ovvero da ogni singola operazione contabilizzata in estratto conto.
La Corte ha, inoltre, stabilito la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti in costanza di rapporto, in quanto il rapporto di conto corrente è un contratto di durata e non si esaurisce in un'unica operazione. Così argomento la Corte nella pronuncia citata n. 4518 del 26.2.2014 “i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate. Nella specie non è stata mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale”. Pertanto, grava sulla banca l'onere di allegare e dimostrare la eccepita natura solutoria. La giurisprudenza è uniforme nel sostenere che grava sulla parte che eccepisce la relativa eccezione l'onere di dimostrare la natura solutoria delle rimesse. Si segnala sul punto la recente sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 19.11.2014, che ha statuito che “i versamenti eseguiti su conto corrente affidato in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, che corrisponde allo schema causale tipico del contratto;
mentre la diversa funzione solutoria dei singoli versamenti o di alcuni di essi deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni.
Nello specifico deve rilevarsi che la era gravata dall'onere di dimostrare l'esistenza di CP_5 versamenti aventi natura solutoria, provando il limite degli affidamenti concessi e individuando i singoli versamenti oltre detti limiti, e come tale qualificabili come pagamenti e non come ripristino della provvista. Ed invece l'appellante neppure in sede di precisazione ha ritenuto di precisare le operazioni che dovevano ritenersi solutorie, in relazione alle quali si sarebbero giustificati nuovi conteggi che tenessero conto del termine di prescrizione con decorrenza dalle singole operazioni”
(cfr. anche Tribunale di Alessandria, sentenza del 21.2.2015; Corte di Appello di Milano, sent. del
20.2.2013, Corte d'Appello di Lecce, sent. del 19.2.2013; Tribunale di Taranto, sent. del 27.6.2012). Secondo l'orientamento prevalente, quindi, la prescrizione deve essere eccepita in modo preciso, con l'indicazione e la prova dei versamenti che abbiano avuto una funzione solutoria. Diversamente, invece, l'eccezione non è da considerarsi ritualmente portata e la presrizione, quindi, deve decorrere dalla data di chiusura del rapporto.
Ebbene, nel caso di specie i rapporti con la si sono chiusi, conto corrente n. 10772145 (acceso CP_5 in data 16 febbraio 2007 ed estinto in data 29 dicembre 2009) e conto anticipi n. 10804974 (acceso, anch'esso, in data 16 febbraio 2007 ed estinto in data 4 dicembre 2009) e la prescrizione risulta interrotta dalla messa in mora del 21.7.2018.
Venendo al merito reputa il Tribunale che la domanda attorea sia rimasta sfornita di prova pur sulla medesima incombente in guisa da imporne il rigetto.
Parte attrice ha infatti domandato la ricostruzione dei saldi contabili dei rapporti in essere con la convenuta con conseguente restituzione a titolo di indebito degli importo asseritamente non CP_5 dovuti, in guisa che così ricostruita la domanda attorea su di essa grava l'onere della prova a sostegno della domanda ex art. 2697 c.c..
Sul punto infatti – e solo su tale aspetto – deve farsi propria la considerazione svolta dal ctu quale premessa della attività peritale svolta ossia che vi era ed è un'insufficienza della documentazione a quantificare un saldo credibile. L'onere probatorio deve essere assolto mediante la produzione dei contratti e degli estratti conto completi relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione d'interessi anatocistici e/o usurari e/o di altre remunerazioni, commissioni e spese eventualmente non dovute. Infatti, come affermato dalla Corte di Appello di Milano, l'onere probatorio viene assolto dagli attori in ripetizione solo nel caso gli attori producano “non già i meri riassunti scalari trimestrali- bensì i più completi estratti conto analitici, in quanto per l'appunto documenti contabili analitici idonei a certificare in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie” (Corte Appello Milano
1.03.2018, n. 1122, in termini: Corte di Appello Venezia Sentenza 9.3.2018 n. 575).
La rideterminazione del saldo non può essere approssimativa o fondata su elementi presuntivi, atteso che “l'invocata rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere sulla base di dati Repert. n. 2068/2022 del 22/11/2022 contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi” (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 21597 del 20.9.2013; in tal senso anche Cass. civ., sez. I, 13.10.2016, n.
20693). Tale principio - peraltro direttamente desumibile e derivante dall'applicazione dei generali criteri di ripartizione dell'onere della prova che sono alla base dell'intero processo civile - è stato da ultimo ribadito anche dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 4372 del 22.2.2018, nella quale si evidenzia che il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto. In altri termini,
l'attore, secondo i comuni canoni sanciti dall'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto e deve versare agli atti del processo tutta la documentazione utile a consentire di accertare correttamente l'ammontare della azionata pretesa restitutoria, peraltro, già inviata dall'istituto di credito al correntista (Cass.
7.05.15 n. 9201 cit., che richiama sul punto
Cass. 23229/2004; Cass. 9099/2012). Infatti, con recente sentenza, Cass., sez. I, 8 luglio 2021, n.
19566 (a cui sono seguite le ancor più recenti Cass, n. 41427 del 23.12.2021; e Corte d'Appello di
Firenze n. 1821/2021), la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla i tal CP_5 guisa, non sono sufficienti gli estratti conto scalari, in quanto rappresentanti unicamente i conteggi degli interessi attivi e passivi, non consentendo l'individuazione delle operazioni determinanti le annotazioni degli interessi e la ricostruzione di tutti i movimenti effettuati, nell'arco temporale attenzionato. Ciò senza soluzione di continuità con quanto recentemente statuito dalla Corte di
Cassazione; segnatamente che la “mancanza degli estratti conto non consente di verificare se gli interessi del trimestre precedente siano stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre ovvero se siano stati per qualche ragione stornati, così come preclude di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, con la conseguenza che non avrebbero più prodotto a loro volta interessi. La produzione degli estratti “scalari” non consente nemmeno di accertare se nei periodi successivi ad ogni liquidazione trimestrale il saldo contabile sia ritornato attivo, magari anche per un solo giorno, sì da interrompere il flusso anatocistico. Del resto, il correntista che agisce giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo deve farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201;
Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; da ultimo Cass. n. 11543/19).
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere terza sezione civile, in persona del
GOT, Dr Carmela Sorgente definitivamente pronunziando ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede
Rigetta la domanda.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale, nonché accessori di legge.
Così deciso in Santa Maria CV, data deposito.
Il Giudice
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 6621/2019 avente ad oggetto “Mutuo”
TRA
– in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., corrente in San Parte_1
Tammaro alla Via Capece Scondito n. 31 (P.I.: ), rapp.to e difeso dall'Avv. Vittorio P.IVA_1
Sibillo
- Attore –
E
in persona del legale rappresentante PT , rappresentata e difesa, anche in via Controparte_1 disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto ,Marco Pesenti , prof. Christian Romeo;
, (e del Foro di Milano, giusta procura generale Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) Persona_1
, i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio presso lo studio dell'avv.
Valerio Basile sito in Giugliano in Campania (Na), via Marchesella n. 180;
- Convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato unitamente al pedissequo provvedimento di fissazione udienza in data 11 maggio 2020, la
[...]
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Santa Parte_2 CP_1
Maria Capua Vetere, censurando talune irregolarità in relazione ai rapporti di conto corrente n.
10772145 (acceso in data 16 febbraio 2007 ed estinto in data 29 dicembre 2009) e conto anticipi n.
10804974 (acceso, anch'esso, in data 16 febbraio 2007 ed estinto in data 4 dicembre 2009). La medesima deduceva, in particolare, l'illegittima applicazione da parte della di interessi CP_5 ultralegali, anatocistici e usurari, nonché di commissioni di massimo scoperto e spese, oltre all'illegittimo esercizio del c.d. ius variandi chiedeva, quindi, la restituzione di tutte le somme, a suo dire, indebitamente percepite dall'istituto di credito, previa ammissione, in via istruttoria, di una consulenza tecnica d'ufficio sui rapporti oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 giugno 2020, si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie ed eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese restitutorie. All'esito della prima udienza (celebrata in data 28 aprile 2021) veniva disposto il mutamento del rito e in seguito, con ordinanza del 23 febbraio 2021, venivano concessi i termini ex art. 183, comma VI,
c.p.c. Le parti provvedevano al deposito delle rispettive memorie e all'esito della successiva udienza, celebrata in data 5 ottobre 2021, il Giudice si riservava. Con ordinanza del 19 novembre 2021, resa a scioglimento della riserva precedentemente assunta, la controversia veniva differita per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 21 maggio 2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L' eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca va respinta. L'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., è soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946
c.c. (non quella breve quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., applicabile solo allorché sia pattuita una corresponsione periodica degli interessi a scadenza annuale o inferiore autonomamente rispetto alla somma capitale, C.C. 802/1999, e non quando la relativa obbligazione sia accessoria all'obbligazione principale, C.C. 4939/1997), decorrente dalla chiusura definitiva del conto (cfr. Corte di Cassazione
2262/1984, Corte Appello Lecce 22.10.2001, Tribunale Mantova 21.1.2005), atteso che il contratto di conto corrente bancario è un contratto unitario, che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché i singoli addebitamenti ed accreditamenti determinano solo variazioni quantitative e solo con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti tra le parti. Sul tema è, inoltre, intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite (n. 24418 del 2.12.2010), secondo la quale il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Le Corte di Cassazione, con tale pronuncia ha, quindi, distinto le rimesse "ripristinatorie" da quelle "solutorie" in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca. Ebbene, sono "ripristinatori" gli accrediti eseguiti in un rapporto per cui esiste un affidamento bancario, nei limiti del fido concesso, sono, invece, solutori gli accrediti in conto eseguiti in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso. La Corte di Cassazione, anche con successiva pronuncia n. 24418/2010, ha precisato che per le rimesse ripristinatorie la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto, così consentendo al cliente l'azione di ripetizione prima del decorso di dieci anni dalla chiusura del rapporto, mentre per le rimesse solutorie a decorrere da ogni singolo addebito ritenuto illegittimo, ovvero da ogni singola operazione contabilizzata in estratto conto.
La Corte ha, inoltre, stabilito la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti in costanza di rapporto, in quanto il rapporto di conto corrente è un contratto di durata e non si esaurisce in un'unica operazione. Così argomento la Corte nella pronuncia citata n. 4518 del 26.2.2014 “i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate. Nella specie non è stata mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale”. Pertanto, grava sulla banca l'onere di allegare e dimostrare la eccepita natura solutoria. La giurisprudenza è uniforme nel sostenere che grava sulla parte che eccepisce la relativa eccezione l'onere di dimostrare la natura solutoria delle rimesse. Si segnala sul punto la recente sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 19.11.2014, che ha statuito che “i versamenti eseguiti su conto corrente affidato in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, che corrisponde allo schema causale tipico del contratto;
mentre la diversa funzione solutoria dei singoli versamenti o di alcuni di essi deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni.
Nello specifico deve rilevarsi che la era gravata dall'onere di dimostrare l'esistenza di CP_5 versamenti aventi natura solutoria, provando il limite degli affidamenti concessi e individuando i singoli versamenti oltre detti limiti, e come tale qualificabili come pagamenti e non come ripristino della provvista. Ed invece l'appellante neppure in sede di precisazione ha ritenuto di precisare le operazioni che dovevano ritenersi solutorie, in relazione alle quali si sarebbero giustificati nuovi conteggi che tenessero conto del termine di prescrizione con decorrenza dalle singole operazioni”
(cfr. anche Tribunale di Alessandria, sentenza del 21.2.2015; Corte di Appello di Milano, sent. del
20.2.2013, Corte d'Appello di Lecce, sent. del 19.2.2013; Tribunale di Taranto, sent. del 27.6.2012). Secondo l'orientamento prevalente, quindi, la prescrizione deve essere eccepita in modo preciso, con l'indicazione e la prova dei versamenti che abbiano avuto una funzione solutoria. Diversamente, invece, l'eccezione non è da considerarsi ritualmente portata e la presrizione, quindi, deve decorrere dalla data di chiusura del rapporto.
Ebbene, nel caso di specie i rapporti con la si sono chiusi, conto corrente n. 10772145 (acceso CP_5 in data 16 febbraio 2007 ed estinto in data 29 dicembre 2009) e conto anticipi n. 10804974 (acceso, anch'esso, in data 16 febbraio 2007 ed estinto in data 4 dicembre 2009) e la prescrizione risulta interrotta dalla messa in mora del 21.7.2018.
Venendo al merito reputa il Tribunale che la domanda attorea sia rimasta sfornita di prova pur sulla medesima incombente in guisa da imporne il rigetto.
Parte attrice ha infatti domandato la ricostruzione dei saldi contabili dei rapporti in essere con la convenuta con conseguente restituzione a titolo di indebito degli importo asseritamente non CP_5 dovuti, in guisa che così ricostruita la domanda attorea su di essa grava l'onere della prova a sostegno della domanda ex art. 2697 c.c..
Sul punto infatti – e solo su tale aspetto – deve farsi propria la considerazione svolta dal ctu quale premessa della attività peritale svolta ossia che vi era ed è un'insufficienza della documentazione a quantificare un saldo credibile. L'onere probatorio deve essere assolto mediante la produzione dei contratti e degli estratti conto completi relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione d'interessi anatocistici e/o usurari e/o di altre remunerazioni, commissioni e spese eventualmente non dovute. Infatti, come affermato dalla Corte di Appello di Milano, l'onere probatorio viene assolto dagli attori in ripetizione solo nel caso gli attori producano “non già i meri riassunti scalari trimestrali- bensì i più completi estratti conto analitici, in quanto per l'appunto documenti contabili analitici idonei a certificare in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie” (Corte Appello Milano
1.03.2018, n. 1122, in termini: Corte di Appello Venezia Sentenza 9.3.2018 n. 575).
La rideterminazione del saldo non può essere approssimativa o fondata su elementi presuntivi, atteso che “l'invocata rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere sulla base di dati Repert. n. 2068/2022 del 22/11/2022 contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi” (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 21597 del 20.9.2013; in tal senso anche Cass. civ., sez. I, 13.10.2016, n.
20693). Tale principio - peraltro direttamente desumibile e derivante dall'applicazione dei generali criteri di ripartizione dell'onere della prova che sono alla base dell'intero processo civile - è stato da ultimo ribadito anche dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 4372 del 22.2.2018, nella quale si evidenzia che il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto. In altri termini,
l'attore, secondo i comuni canoni sanciti dall'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto e deve versare agli atti del processo tutta la documentazione utile a consentire di accertare correttamente l'ammontare della azionata pretesa restitutoria, peraltro, già inviata dall'istituto di credito al correntista (Cass.
7.05.15 n. 9201 cit., che richiama sul punto
Cass. 23229/2004; Cass. 9099/2012). Infatti, con recente sentenza, Cass., sez. I, 8 luglio 2021, n.
19566 (a cui sono seguite le ancor più recenti Cass, n. 41427 del 23.12.2021; e Corte d'Appello di
Firenze n. 1821/2021), la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla i tal CP_5 guisa, non sono sufficienti gli estratti conto scalari, in quanto rappresentanti unicamente i conteggi degli interessi attivi e passivi, non consentendo l'individuazione delle operazioni determinanti le annotazioni degli interessi e la ricostruzione di tutti i movimenti effettuati, nell'arco temporale attenzionato. Ciò senza soluzione di continuità con quanto recentemente statuito dalla Corte di
Cassazione; segnatamente che la “mancanza degli estratti conto non consente di verificare se gli interessi del trimestre precedente siano stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre ovvero se siano stati per qualche ragione stornati, così come preclude di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, con la conseguenza che non avrebbero più prodotto a loro volta interessi. La produzione degli estratti “scalari” non consente nemmeno di accertare se nei periodi successivi ad ogni liquidazione trimestrale il saldo contabile sia ritornato attivo, magari anche per un solo giorno, sì da interrompere il flusso anatocistico. Del resto, il correntista che agisce giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo deve farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201;
Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; da ultimo Cass. n. 11543/19).
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere terza sezione civile, in persona del
GOT, Dr Carmela Sorgente definitivamente pronunziando ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede
Rigetta la domanda.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale, nonché accessori di legge.
Così deciso in Santa Maria CV, data deposito.
Il Giudice
GOP dott.ssa Carmela Sorgente