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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 865/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
AR ON, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4567/2022 depositato il 01/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_5 Sas Di Ricorrente_2 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 107/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 1 e pubblicata il 12/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021A1963 DOGANE-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.107/2022, depositata il 12-1-2022, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_5 Sas di Ricorrente_2 Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'avviso di pagamento e di accertamento notificatole dall'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Caserta, con il quale veniva accertato e richiesto il pagamento dell'accisa in misura di €.107.724,26.
Aveva, quindi osservato che, integrato il contraddittorio nei confronti dei soci, era infondato il motivo di ricorso concernente il difetto del contraddittorio, atteso che la contribuente era stata posta in condizioni di difendersi in sede amministrativa e di depositare memorie e documenti (come affermato anche in ricorso); neppure aveva chiarito quali fossero le circostanze e le ragioni ulteriori che avrebbe potuto opporre in sede endoprocedimentale;
che anche il motivo di merito era privo di fondamento;
a fronte della contestazione di una pluralità di irregolarità, analiticamente riportate nel PVC di constatazione, per le quali si era proceduto all'adozione dell'impugnato avviso di pagamento teso al recupero di imposta evasa per €.107.724,26 (la ricezione, nel periodo dal 10.05 al 16.05.2016, di un rilevante quantitativo di olio da gas denaturato uso agricolo omettendone la registrazione contabile e/o presa in carico unitamente ad una considerevole serie di operazioni di annullamento di DAS, ancorché gli stessi recassero la sottoscrizione dell'esemplare tre del documento da parte del destinatario, attestante la concreta consegna e ricezione del prodotto da parte del destinatario, nonché una serie di registrazione di operazioni e documentazione nei registri di contabilizzazione del gasolio per autotrazione anziché in quelli specifici per il gasolio uso agricolo) le giustificazioni -solo verbali- addotte dalla società contribuente non erano state ritenute persuasive. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 5.000,00
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente premettendo che con l'avviso di accertamento erano state formulate le seguenti contestazioni: a) presunta omessa registrazione e/o la presa in carico del prodotto energetico della transazione commerciale avente ad oggetto Kg. 158,422 (pari a Lt.
190.000) di olio da gas denaturato uso agricolo con il deposito commerciale Società_2 s.r.l., per un'evasione di imposta (accisa) pari ad € 91.498,68, in violazione dell'art. 40, comma 1 lettera C) del D.Lgs. nr. 505/199; b) presunto illegittimo annullamento di alcuni DAS;
c) presunta mancata emissione di DAS, in violazione dell'art. 40 comma 1. Lett c) D. Lgs. 505/1995 per aver emesso una serie di Das relativi ad operazioni di estrazione di olio da gas denaturati uso agricolo e proceduto alla loro annotazione nei registri di contabilizzazione del gasolio per autotrazione anziché in quelli specifici per gasolio uso agricolo, con applicazione di un regime Iva diverso;
dagli accertamenti era emerso che i destinatari del prodotto – identificato in fattura come gasolio agricolo - non erano autorizzati dall'ufficio UMA a ricevere tale tipologia di prodotto;
detti accertamenti avrebbero riguardato n.9 forniture.
Aveva quindi lamentato l'erroneità della sentenza, rilevando, quanto alla contestazione sub a) che dalla documentazione prodotta in primo grado ne emergeva l'infondatezza; con riguardo alle altre contestazioni,
l'appellante affermava di aver chiarito quali DAS erano stati annullati dalla stessa e quali annullati direttamente per un'anomalia riconducibile al sistema stesso;
il semplice annullamento automatico di un DAS era indicativo di un'anomalia del sistema. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, ovvero, in subordine per l'annullamento della sanzione per il rilevo sub a) e per la riduzione al minimo delle sanzioni per i rilievi sub b) e c); con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Dogane di Caserta, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Con ordinanza n.1797/20023 depositata il 29-6-2023 (udienza del 27-6-2023) la Corte aveva rinviato il giudizio pendendo trattative di bonario componimento.
In data 9-12-2023 parte appellante aveva depositato memoria integrativa e motivi aggiunti, nonché la sentenza del Tribunale penale di S. Maria Capua Vetere del 7-11-2023 (depositata il 22-11-2023) con la quale Ricorrente_2 Ricorrente_1 era stato assolto dal reato di cui agli artt.81 cpv. c.p. e 40 re 47 D.L.vo 504/1995, limitatamente al rilievo sub a) perché il fatto non sussiste e condannato per gli altri rilievi;
nonché perizia di stima da cui sarebbe dovuta mergere l'assoluta modestia delle contestazioni di cui ai rilievi sub b) e c) rispetto alla compressiva attività aziendale.
Con ordinanza n.2952/2023, depositata il 13-12-2023 (udienza 12-12-2023) la Corte aveva rinviato la causa per consentire alla ricorrente di meglio articolare il collegamento difensivo tra processo penale e processo tributario, nonché di tentare una definizione conciliativa con l'agenzia delle dogane.
In data 5-2-2024 parte ricorrente aveva depositato ulteriori memorie illustrative.
Ancora, con ordinanza n.1596/2024 depositata il 2-7-2024 (udienza 2-7-2024) la Corte aveva rinviato la causa pendendo trattative di bonario componimento. In data 14-4-2025 parte ricorrente aveva depositato il dispositivo della sentenza della Corte di appello di
Napoli che assolveva Ricorrente_2 Ricorrente_1 da tutte le restanti contestazioni perché il fatto non sussiste.
Con ordinanza n.917/2025 depositata il 18-4-2025 (udienza 15-4-2025) la Corte aveva rinviato la causa per attendere l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Napoli di cui al dispositivo depositato.
In data 29-7-2025 parte ricorrente aveva depositato la motivazione della sentenza di assoluzione con attestazione del passaggio in giudicato.
All'odierna udienza sono comparsi il difensore della parte appellante e il rappresentante dell'Ufficio appellato che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
1) Quanto al rilievo sub a) della contestazione deve osservarsi che con sentenza penale di primo grado passata in cosa giudicata era stata accertata l'assoluta insussistenza della condotta attribuita alla società ricorrente. Il G.M. aveva osservato che a seguito di un'indagine coordinata dalla procura di Taranto, Ricorrente_2 Ricorrente_1 era convocato dalla G.d.F. affinché chiarisse i rapporti commerciali della sua azienda con il Società_2 s.r.l.; in quella sede gli erano contestati una serie di acquisti di gasolio (quelli stessi per cui oggi è processo) da detta società e il Ricorrente_2, nell'immediatezza, li aveva disconosciuti, affermando di ignorare anche l'esistenza di tale fornitore;
il giorno successivo aveva presentato denuncia, nella quale evidenziava di non aver mai ricevuto il carburante attestato dalle fatture e dai DAS, compilati all'evidenza dalla ditta fornitrice falsificando i dati del presunto acquirente in quanto i timbri e la firma apposti per ricevuta erano palesemente contraffatti;
quanto denunciato, era confermato, dal verbalizzante Sirica, che aveva ribadito che le indagini avevano fatto emergere che il gasolio ad uso agricolo era formalmente indirizzato a determinati distributori (spesso all'oscuro di tutto), mentre sostanzialmente era 'dirottato' verso altre destinazioni, così come avvenuto con la ditta rappresentata da Ricorrente_2 Ricorrente_1, tanto che la sua audizione ini quel procedimento non era stato altro che una conferma dell'ipotesi investigativa. Aveva quindi concluso che quanto al rilievo sub 1 di cui p.v.c. Ricorrente_2 Ricorrente_1 era stato vittima di un piano criminale ordito per sottrarre il gasolio al pagamento delle imposte, con la conseguenza che nessuna responsabilità poteva essergli addebitata. Di qui l'assoluzione da detta contestazione.
L'assoluzione in sede penale -con sentenza passata in cosa giudicata- con la formula più ampia per essersi accertato che l'imputato era stato vittima di una truffa e che giammai aveva posto in essere le condotte contestate, esclude in radice la possibilità di ritenere fondata la contestazione formulata, per lo stesso fatto, in sede amministrativa.
2) Con riferimento alle ulteriori contestazioni per cui vi era stata condanna nel giudizio penale di primo grado
(rilievi di cui ai nn.
2-19 dell'atto impugnato), come si è detto in narrativa, in sede penale, con la sentenza n.9818/2025, pronunziata il 9-4-2025 e depositata il 24-4-2025, passata in cosa giudicata, la Corte di Appello di Napoli aveva assolto con la formula il fatto non sussiste Ricorrente_2 Ricorrente_1 da tutte le imputazioni.
La Corte di appello aveva rilevato che le anomalie evidenziate dal giudice di primo grado non erano univocamente sintomatiche della cessione di gasolio per uso agricolo per finalità differenti (cioè, autotrazione), con conseguente applicazione della tassazione agevolata prevista per le cessioni di gasolio ad uso agricolo: a) il fatto che vi fossero state consegne di gasolio per uso agricolo a varie imprese, seguite dall'annullamento a penna del DAS, ma confermate dalla contabilizzazione dell'acquisto da parte del destinatario (rilievi dal n.1 al n.8) non dimostrava la destinazione del carburante ad uso diverso rispetto a quello agricolo;
del resto, non era contestato che le cessioni fossero avvenute in favore di imprese prive dei requisiti per accedere all'aliquota agevolata prevista per l'acquisto di gasolio destinato ad uso agricolo;
b) con riguardo alle cessioni di gasolio per uso agricolo ad imprese che non avevano i requisiti per accedere all'aliquota agevolata, registrate in contabilità dagli acquirenti come approvvigionamenti di gasolio per autotrazione (rilievi dal n.9 al n.15), le indicazioni riportate sui DAS e sulle fatture paiono frutto di errori di compilazione;
sui DAS relativi a queste operazioni era riportata la sigla GN (tipica del gasolio per autotrazione) in luogo della sigla GA (tipica del gasolio per uso agricolo); inoltre, l'i.v.a. riportata sulle fatture era al 22 % e non 10% (come avrebbe dovuto essere se si fosse trattato di gasolio per uso agricolo) e gli acquirenti registravano gli acquisti come approvvigionamenti di gasolio per autotrazione e, quindi, non realizzavano alcun vantaggio sul piano fiscale;
si sarebbe dovuto ipotizzare che l'imputato avesse venduto gasolio agricolo spacciandolo per gasolio per autotrazione, incassando dagli acquirenti la maggiore imposta e trattenendo l'eccedenza, anziché versarla allo Stato, ma - a tacere del fatto che si trattava di una prospettiva estranea all'imputazione- essa risultava contraddetta dall'indicazione sui DAS e sulle fatture della vendita di gasolio agricolo, leggerezza incompatibile con l'ipotesi di una truffa in danno degli acquirenti, in quanto li avrebbe messi sull'avviso circa l'effettiva natura della merce acquistata;
l'unica prospettiva plausibile, quindi, resta quella dell'errore nella compilazione dei documenti;
c) la correzione a penna a ribasso del quantitativo riportato originariamente nel DAS (rilievi n° 16 e 17) potrebbe al più essere sintomatica di una vendita "a nero", ma è invece priva di specificità rispetto all'ipotesi della destinazione del gasolio per uso agricolo all'autotrazione ordinaria;
d) quanto alla deficienza del gasolio stivato oltre la percentuale del 10 % del calo consentito (rilievi n° 18 e 19), andava considerato che non era chiaro quale sforamento vi fosse stato rispetto al limite;
che non vi era prova di una gestione d'impresa orientata all'evasione fiscale;
che le anomalie innanzi indicate, comunque di numero minimo rispetto al complesso delle operazioni commerciali realizzare dalla società, erano compatibili con la commissione di errori nella compilazione dei documenti fiscali, per cui non poteva affermarsi con certezza che il superamento del limite in questione fosse frutto di un comportamento doloso e non di una svista nella quantificazione delle giacenze.
Orbene, pur volendo ritenere -secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte (ad esempio, sentenze n.3800/2025 e n.21594/2025)- che l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1 del d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai "fatti materiali oggetto di valutazione" - si riferisce, in base a un'interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio, deve osservarsi che le argomentazioni del giudice penale non sono contrastate -nel caso di specie- da alcun elemento di segno contrario idoneo a svalutarle;
l'Ufficio, dal canto suo, nulla ha replicato a dette argomentazioni, eventualmente chiarendo le ragioni per le quali esse sarebbero insufficienti a contrastare la pretesa in sede tributaria.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado, l'atto impugnato va integralmente annullato.
La circostanza che le sentenze penali di assoluzione siano intervenute dopo la sentenza di primo grado giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
AR ON, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4567/2022 depositato il 01/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_5 Sas Di Ricorrente_2 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 107/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 1 e pubblicata il 12/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021A1963 DOGANE-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.107/2022, depositata il 12-1-2022, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_5 Sas di Ricorrente_2 Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'avviso di pagamento e di accertamento notificatole dall'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Caserta, con il quale veniva accertato e richiesto il pagamento dell'accisa in misura di €.107.724,26.
Aveva, quindi osservato che, integrato il contraddittorio nei confronti dei soci, era infondato il motivo di ricorso concernente il difetto del contraddittorio, atteso che la contribuente era stata posta in condizioni di difendersi in sede amministrativa e di depositare memorie e documenti (come affermato anche in ricorso); neppure aveva chiarito quali fossero le circostanze e le ragioni ulteriori che avrebbe potuto opporre in sede endoprocedimentale;
che anche il motivo di merito era privo di fondamento;
a fronte della contestazione di una pluralità di irregolarità, analiticamente riportate nel PVC di constatazione, per le quali si era proceduto all'adozione dell'impugnato avviso di pagamento teso al recupero di imposta evasa per €.107.724,26 (la ricezione, nel periodo dal 10.05 al 16.05.2016, di un rilevante quantitativo di olio da gas denaturato uso agricolo omettendone la registrazione contabile e/o presa in carico unitamente ad una considerevole serie di operazioni di annullamento di DAS, ancorché gli stessi recassero la sottoscrizione dell'esemplare tre del documento da parte del destinatario, attestante la concreta consegna e ricezione del prodotto da parte del destinatario, nonché una serie di registrazione di operazioni e documentazione nei registri di contabilizzazione del gasolio per autotrazione anziché in quelli specifici per il gasolio uso agricolo) le giustificazioni -solo verbali- addotte dalla società contribuente non erano state ritenute persuasive. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 5.000,00
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente premettendo che con l'avviso di accertamento erano state formulate le seguenti contestazioni: a) presunta omessa registrazione e/o la presa in carico del prodotto energetico della transazione commerciale avente ad oggetto Kg. 158,422 (pari a Lt.
190.000) di olio da gas denaturato uso agricolo con il deposito commerciale Società_2 s.r.l., per un'evasione di imposta (accisa) pari ad € 91.498,68, in violazione dell'art. 40, comma 1 lettera C) del D.Lgs. nr. 505/199; b) presunto illegittimo annullamento di alcuni DAS;
c) presunta mancata emissione di DAS, in violazione dell'art. 40 comma 1. Lett c) D. Lgs. 505/1995 per aver emesso una serie di Das relativi ad operazioni di estrazione di olio da gas denaturati uso agricolo e proceduto alla loro annotazione nei registri di contabilizzazione del gasolio per autotrazione anziché in quelli specifici per gasolio uso agricolo, con applicazione di un regime Iva diverso;
dagli accertamenti era emerso che i destinatari del prodotto – identificato in fattura come gasolio agricolo - non erano autorizzati dall'ufficio UMA a ricevere tale tipologia di prodotto;
detti accertamenti avrebbero riguardato n.9 forniture.
Aveva quindi lamentato l'erroneità della sentenza, rilevando, quanto alla contestazione sub a) che dalla documentazione prodotta in primo grado ne emergeva l'infondatezza; con riguardo alle altre contestazioni,
l'appellante affermava di aver chiarito quali DAS erano stati annullati dalla stessa e quali annullati direttamente per un'anomalia riconducibile al sistema stesso;
il semplice annullamento automatico di un DAS era indicativo di un'anomalia del sistema. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, ovvero, in subordine per l'annullamento della sanzione per il rilevo sub a) e per la riduzione al minimo delle sanzioni per i rilievi sub b) e c); con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Dogane di Caserta, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Con ordinanza n.1797/20023 depositata il 29-6-2023 (udienza del 27-6-2023) la Corte aveva rinviato il giudizio pendendo trattative di bonario componimento.
In data 9-12-2023 parte appellante aveva depositato memoria integrativa e motivi aggiunti, nonché la sentenza del Tribunale penale di S. Maria Capua Vetere del 7-11-2023 (depositata il 22-11-2023) con la quale Ricorrente_2 Ricorrente_1 era stato assolto dal reato di cui agli artt.81 cpv. c.p. e 40 re 47 D.L.vo 504/1995, limitatamente al rilievo sub a) perché il fatto non sussiste e condannato per gli altri rilievi;
nonché perizia di stima da cui sarebbe dovuta mergere l'assoluta modestia delle contestazioni di cui ai rilievi sub b) e c) rispetto alla compressiva attività aziendale.
Con ordinanza n.2952/2023, depositata il 13-12-2023 (udienza 12-12-2023) la Corte aveva rinviato la causa per consentire alla ricorrente di meglio articolare il collegamento difensivo tra processo penale e processo tributario, nonché di tentare una definizione conciliativa con l'agenzia delle dogane.
In data 5-2-2024 parte ricorrente aveva depositato ulteriori memorie illustrative.
Ancora, con ordinanza n.1596/2024 depositata il 2-7-2024 (udienza 2-7-2024) la Corte aveva rinviato la causa pendendo trattative di bonario componimento. In data 14-4-2025 parte ricorrente aveva depositato il dispositivo della sentenza della Corte di appello di
Napoli che assolveva Ricorrente_2 Ricorrente_1 da tutte le restanti contestazioni perché il fatto non sussiste.
Con ordinanza n.917/2025 depositata il 18-4-2025 (udienza 15-4-2025) la Corte aveva rinviato la causa per attendere l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Napoli di cui al dispositivo depositato.
In data 29-7-2025 parte ricorrente aveva depositato la motivazione della sentenza di assoluzione con attestazione del passaggio in giudicato.
All'odierna udienza sono comparsi il difensore della parte appellante e il rappresentante dell'Ufficio appellato che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
1) Quanto al rilievo sub a) della contestazione deve osservarsi che con sentenza penale di primo grado passata in cosa giudicata era stata accertata l'assoluta insussistenza della condotta attribuita alla società ricorrente. Il G.M. aveva osservato che a seguito di un'indagine coordinata dalla procura di Taranto, Ricorrente_2 Ricorrente_1 era convocato dalla G.d.F. affinché chiarisse i rapporti commerciali della sua azienda con il Società_2 s.r.l.; in quella sede gli erano contestati una serie di acquisti di gasolio (quelli stessi per cui oggi è processo) da detta società e il Ricorrente_2, nell'immediatezza, li aveva disconosciuti, affermando di ignorare anche l'esistenza di tale fornitore;
il giorno successivo aveva presentato denuncia, nella quale evidenziava di non aver mai ricevuto il carburante attestato dalle fatture e dai DAS, compilati all'evidenza dalla ditta fornitrice falsificando i dati del presunto acquirente in quanto i timbri e la firma apposti per ricevuta erano palesemente contraffatti;
quanto denunciato, era confermato, dal verbalizzante Sirica, che aveva ribadito che le indagini avevano fatto emergere che il gasolio ad uso agricolo era formalmente indirizzato a determinati distributori (spesso all'oscuro di tutto), mentre sostanzialmente era 'dirottato' verso altre destinazioni, così come avvenuto con la ditta rappresentata da Ricorrente_2 Ricorrente_1, tanto che la sua audizione ini quel procedimento non era stato altro che una conferma dell'ipotesi investigativa. Aveva quindi concluso che quanto al rilievo sub 1 di cui p.v.c. Ricorrente_2 Ricorrente_1 era stato vittima di un piano criminale ordito per sottrarre il gasolio al pagamento delle imposte, con la conseguenza che nessuna responsabilità poteva essergli addebitata. Di qui l'assoluzione da detta contestazione.
L'assoluzione in sede penale -con sentenza passata in cosa giudicata- con la formula più ampia per essersi accertato che l'imputato era stato vittima di una truffa e che giammai aveva posto in essere le condotte contestate, esclude in radice la possibilità di ritenere fondata la contestazione formulata, per lo stesso fatto, in sede amministrativa.
2) Con riferimento alle ulteriori contestazioni per cui vi era stata condanna nel giudizio penale di primo grado
(rilievi di cui ai nn.
2-19 dell'atto impugnato), come si è detto in narrativa, in sede penale, con la sentenza n.9818/2025, pronunziata il 9-4-2025 e depositata il 24-4-2025, passata in cosa giudicata, la Corte di Appello di Napoli aveva assolto con la formula il fatto non sussiste Ricorrente_2 Ricorrente_1 da tutte le imputazioni.
La Corte di appello aveva rilevato che le anomalie evidenziate dal giudice di primo grado non erano univocamente sintomatiche della cessione di gasolio per uso agricolo per finalità differenti (cioè, autotrazione), con conseguente applicazione della tassazione agevolata prevista per le cessioni di gasolio ad uso agricolo: a) il fatto che vi fossero state consegne di gasolio per uso agricolo a varie imprese, seguite dall'annullamento a penna del DAS, ma confermate dalla contabilizzazione dell'acquisto da parte del destinatario (rilievi dal n.1 al n.8) non dimostrava la destinazione del carburante ad uso diverso rispetto a quello agricolo;
del resto, non era contestato che le cessioni fossero avvenute in favore di imprese prive dei requisiti per accedere all'aliquota agevolata prevista per l'acquisto di gasolio destinato ad uso agricolo;
b) con riguardo alle cessioni di gasolio per uso agricolo ad imprese che non avevano i requisiti per accedere all'aliquota agevolata, registrate in contabilità dagli acquirenti come approvvigionamenti di gasolio per autotrazione (rilievi dal n.9 al n.15), le indicazioni riportate sui DAS e sulle fatture paiono frutto di errori di compilazione;
sui DAS relativi a queste operazioni era riportata la sigla GN (tipica del gasolio per autotrazione) in luogo della sigla GA (tipica del gasolio per uso agricolo); inoltre, l'i.v.a. riportata sulle fatture era al 22 % e non 10% (come avrebbe dovuto essere se si fosse trattato di gasolio per uso agricolo) e gli acquirenti registravano gli acquisti come approvvigionamenti di gasolio per autotrazione e, quindi, non realizzavano alcun vantaggio sul piano fiscale;
si sarebbe dovuto ipotizzare che l'imputato avesse venduto gasolio agricolo spacciandolo per gasolio per autotrazione, incassando dagli acquirenti la maggiore imposta e trattenendo l'eccedenza, anziché versarla allo Stato, ma - a tacere del fatto che si trattava di una prospettiva estranea all'imputazione- essa risultava contraddetta dall'indicazione sui DAS e sulle fatture della vendita di gasolio agricolo, leggerezza incompatibile con l'ipotesi di una truffa in danno degli acquirenti, in quanto li avrebbe messi sull'avviso circa l'effettiva natura della merce acquistata;
l'unica prospettiva plausibile, quindi, resta quella dell'errore nella compilazione dei documenti;
c) la correzione a penna a ribasso del quantitativo riportato originariamente nel DAS (rilievi n° 16 e 17) potrebbe al più essere sintomatica di una vendita "a nero", ma è invece priva di specificità rispetto all'ipotesi della destinazione del gasolio per uso agricolo all'autotrazione ordinaria;
d) quanto alla deficienza del gasolio stivato oltre la percentuale del 10 % del calo consentito (rilievi n° 18 e 19), andava considerato che non era chiaro quale sforamento vi fosse stato rispetto al limite;
che non vi era prova di una gestione d'impresa orientata all'evasione fiscale;
che le anomalie innanzi indicate, comunque di numero minimo rispetto al complesso delle operazioni commerciali realizzare dalla società, erano compatibili con la commissione di errori nella compilazione dei documenti fiscali, per cui non poteva affermarsi con certezza che il superamento del limite in questione fosse frutto di un comportamento doloso e non di una svista nella quantificazione delle giacenze.
Orbene, pur volendo ritenere -secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte (ad esempio, sentenze n.3800/2025 e n.21594/2025)- che l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1 del d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai "fatti materiali oggetto di valutazione" - si riferisce, in base a un'interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio, deve osservarsi che le argomentazioni del giudice penale non sono contrastate -nel caso di specie- da alcun elemento di segno contrario idoneo a svalutarle;
l'Ufficio, dal canto suo, nulla ha replicato a dette argomentazioni, eventualmente chiarendo le ragioni per le quali esse sarebbero insufficienti a contrastare la pretesa in sede tributaria.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado, l'atto impugnato va integralmente annullato.
La circostanza che le sentenze penali di assoluzione siano intervenute dopo la sentenza di primo grado giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.