Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2025, proposto da
AQ SS, rappresentata e difesa dagli avvocati Quirino Mescia e SI D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, n. 395/2025, depositata in data 19.6.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 379/2025, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 150/2022 il 19.6.2025 presso la sede legale del Ministero dell'Istruzione, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda della Prof.ssa SS AQ, accertando il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024\2025 e conseguentemente condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, dell'importo di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa SI De AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente, con la richiesta di passaggio in decisione depositata in data 11 febbraio 2026, ha rappresentato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il giudicato è stato eseguito dall’Amministrazione con accredito dell’importo sulla carta elettronica del docente;
- la circostanza non è stata contestata dalla resistente;
- sulla scorta di ciò, la ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite;
- all’udienza camerale del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che l’avvenuta esecuzione del giudicato e l’integrale soddisfazione della pretesa azionata determinino la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese del giudizio vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo, con la precisazione che la liquidazione tiene conto del fatto che, seppur successivamente alla presentazione del ricorso, quest’ultima ha adempiuto, evitando ulteriori aggravi di spesa e di attività giudiziaria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 600,00 (seicento/00), oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM IG, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
SI De AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De AT | Renata EM IG |
IL SEGRETARIO