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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 989/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promosso da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Coviello, giusta procura alle liti rilasciata C.F._1 in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Canicattì, e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]s.n.c. (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Assennato giusta procura alle liti C.F._2 rilasciata in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.4.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori concludevano insistendo nell'accoglimento del ricorso con la modifica di cui alla dichiarazione a firma delle parti del 17.4.2025.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 22.8.2015 in Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2015, n. 152, parte II, serie A, vol. 1, deve essere accolta.
Deve, innanzi tutto, evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento, contestualmente proposto, di separazione consensuale poi definito con sentenza di questo Tribunale resa in data 15-16.11.2024, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, confermando la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale è nato un figlio, il 21.1.2018, Persona_1 rispetto alla quale le parti hanno concordato condizioni di affidamento e di mantenimento in linea con l'interesse del predetto, atteso che le stesse hanno previsto, tra l'altro, l'affidamento condiviso tra i genitori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, stabilendo i periodi in cui il figlio potrà stare con il padre anche nei fine settimana, nel rispetto delle esigenze della minore, con onere del padre, titolare di adeguati redditi da lavoro, di corrispondere alla madre la somma mensile di € 400,00, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e con l'Assegno Unico ripartito in parti uguali tra i genitori, avendo anche le parti concordato, quale modifica rispetto alle previsioni della separazione, che la casa familiare rimarrà assegnata al padre, atteso che la madre si è trasferita presso altra abitazione sita sempre in San Cataldo.
Per il resto, il Tribunale può prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22 agosto 2015 in Caltanissetta, tra e , come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2015, parte II, serie A, n. 152, vol. 1.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 12.6.2024, con la modifica di cui all'atto in data 17.4.2025, depositato il 17.4.2025 e il 22.4.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 989/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promosso da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Coviello, giusta procura alle liti rilasciata C.F._1 in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Canicattì, e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]s.n.c. (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Assennato giusta procura alle liti C.F._2 rilasciata in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.4.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori concludevano insistendo nell'accoglimento del ricorso con la modifica di cui alla dichiarazione a firma delle parti del 17.4.2025.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 22.8.2015 in Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2015, n. 152, parte II, serie A, vol. 1, deve essere accolta.
Deve, innanzi tutto, evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento, contestualmente proposto, di separazione consensuale poi definito con sentenza di questo Tribunale resa in data 15-16.11.2024, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, confermando la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale è nato un figlio, il 21.1.2018, Persona_1 rispetto alla quale le parti hanno concordato condizioni di affidamento e di mantenimento in linea con l'interesse del predetto, atteso che le stesse hanno previsto, tra l'altro, l'affidamento condiviso tra i genitori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, stabilendo i periodi in cui il figlio potrà stare con il padre anche nei fine settimana, nel rispetto delle esigenze della minore, con onere del padre, titolare di adeguati redditi da lavoro, di corrispondere alla madre la somma mensile di € 400,00, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e con l'Assegno Unico ripartito in parti uguali tra i genitori, avendo anche le parti concordato, quale modifica rispetto alle previsioni della separazione, che la casa familiare rimarrà assegnata al padre, atteso che la madre si è trasferita presso altra abitazione sita sempre in San Cataldo.
Per il resto, il Tribunale può prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22 agosto 2015 in Caltanissetta, tra e , come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2015, parte II, serie A, n. 152, vol. 1.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 12.6.2024, con la modifica di cui all'atto in data 17.4.2025, depositato il 17.4.2025 e il 22.4.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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