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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice relatore Dott. Mario Farina
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6712 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
Parte 1 cf:
, Codice Fiscale 1 nato in [...]
il 03.06.1979 e residente in [...], elettivamente domiciliato in
Roma alla Via Boezio n. 45 presso lo Studio dell'Avv. Gemma Poppa, che la rappresenta e difende per procura speciale posta in calce al ricorso,
Ricorrente
contro CP 1 nata a [...] il [...], C.F: Codice Fiscale 2
Convenuto -contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI: Nell'interesse di parte ricorrente: " Voglia, contrariis rejectis, accertare e dichiarare lo
Scioglimento del Matrimonio contratto dalle parti in Roma il 17.010.2020 ed ordinando all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza nei Registri dello Stato
Civile."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024, Parte 1 AK ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con CP 1 in Roma il 17 ottobre 2010.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto che dall'unione non sono nati figli;
che, con sentenza n. 5547/2013 pronunciata il 1° febbraio 2013 dal Tribunale Ordinario di Roma, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che già dal 2011 le parti avevano interrotto la convivenza senza successiva riconciliazione;
che sin da tale data ciascun coniuge ha provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
***
All'udienza di prima comparizione e trattazione è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato "Confermo il contenuto del ricorso. la convivenza non è mai ripresa. Dal matrimonio non sono nati figli. In sede di separazione non è stato previsto alcun contributo reciproco di mantenimento. Io vivo e lavoro a Fiumicino. La CP_1 vive a Selargius.
durante la convivenza la CP 1 lavorava con me in ristorante. Non esiste alcun bene mobile o immobile in comune. Il matrimonio è durato solo 3 anni. Domando solo la pronuncia del divorzio"
Il Giudice visto l'art. 473 bis 22 c.p.c. nulla ha disposto in assenza di domande e dichiarata la contumacia della resistente, a seguito di discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione."
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
24.10.2024), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte 1 e CP_1
****
Le spese del procedimento devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 17.10.2010 tra
[...]
nato in [...] il [...] e Parte 1 CP 1
[...] nata a [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di
Cagliari di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 241, parte I);
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 24.09.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice relatore Dott. Mario Farina
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6712 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
Parte 1 cf:
, Codice Fiscale 1 nato in [...]
il 03.06.1979 e residente in [...], elettivamente domiciliato in
Roma alla Via Boezio n. 45 presso lo Studio dell'Avv. Gemma Poppa, che la rappresenta e difende per procura speciale posta in calce al ricorso,
Ricorrente
contro CP 1 nata a [...] il [...], C.F: Codice Fiscale 2
Convenuto -contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI: Nell'interesse di parte ricorrente: " Voglia, contrariis rejectis, accertare e dichiarare lo
Scioglimento del Matrimonio contratto dalle parti in Roma il 17.010.2020 ed ordinando all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza nei Registri dello Stato
Civile."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024, Parte 1 AK ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con CP 1 in Roma il 17 ottobre 2010.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto che dall'unione non sono nati figli;
che, con sentenza n. 5547/2013 pronunciata il 1° febbraio 2013 dal Tribunale Ordinario di Roma, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che già dal 2011 le parti avevano interrotto la convivenza senza successiva riconciliazione;
che sin da tale data ciascun coniuge ha provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
***
All'udienza di prima comparizione e trattazione è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato "Confermo il contenuto del ricorso. la convivenza non è mai ripresa. Dal matrimonio non sono nati figli. In sede di separazione non è stato previsto alcun contributo reciproco di mantenimento. Io vivo e lavoro a Fiumicino. La CP_1 vive a Selargius.
durante la convivenza la CP 1 lavorava con me in ristorante. Non esiste alcun bene mobile o immobile in comune. Il matrimonio è durato solo 3 anni. Domando solo la pronuncia del divorzio"
Il Giudice visto l'art. 473 bis 22 c.p.c. nulla ha disposto in assenza di domande e dichiarata la contumacia della resistente, a seguito di discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione."
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
24.10.2024), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte 1 e CP_1
****
Le spese del procedimento devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 17.10.2010 tra
[...]
nato in [...] il [...] e Parte 1 CP 1
[...] nata a [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di
Cagliari di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 241, parte I);
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 24.09.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti