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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/08/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2790/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2790/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12.04.2022 e vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Guido Simonetti del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Venezia-Mestre, via G. Pepe 20;
-attrice- contro
, Controparte_1
, Controparte_2
-convenuti contumaci- E in persona del l.r.p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Mauro del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Matteo Tasca in Venezia Mestre, via Caneve 77;
-convenuta costituita- avente ad oggetto: lesione personale;
conclusioni: come da istanze di conclusioni depositate in vista del termine del 13.06.2024; per i seguenti motivi della decisione in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, , dedotto di essere rimasta Parte_1 gravemente lesionata alla gamba destra in seguito al sinistro occorso ai suoi danni il 7.04.2017 - allorquando, mentre si trovava a percorrere, in sella al proprio velocipede, via Corso del Popolo con direzione Piazza XXVII Ottobre in Venezia-Mestre, in particolare giunta all'altezza del civico 51 al fine di attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali per recarsi presso il Liceo Classico Franchetti, dopo aver affrontato l'attraversamento della prima semicarreggiata approfittando della precedenza di cortesia dell'autovettura condotta da ed essersi fermata sulla linea di mezzeria poggiando i piedi CP_4 Pt_2 per terra, lasciato passare un primo veicolo che non si fermava a concederle la precedenza, veniva urtata violentemente mentre si trovava in posizione statica dal veicolo Fiat Panda targato EW 719 NS, condotto da , di proprietà di ed assicurato con Controparte_1 Controparte_2 [...]
che percorreva Corso del Popolo in direzione Venezia-Marghera, così andando a Controparte_3 collidere con l'autovettura condotta dal signor ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Pt_2
Tribunale e (rispettivamente quale conducente e responsabile Controparte_1 Controparte_2 civile proprietario dell'auto antagonista) e la compagnia assicuratrice al fine di Controparte_5 sentire accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro CP_1
pagina1 di 5 (per non averle concesso la precedenza quale pedone giacché aveva, seppur in sella alla propria bicicletta, i piedi fermi per terra) e, per l'effetto, sentirli condannare in solido al pagamento a suo favore della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (spese sanitarie;
inabilità lavorativa da casalinga;
perdita della capacità di guadagno come dipendente;
spese di assistenza legale nella trattativa ante causam con la Compagnia;
spese di ripristino del velocipede;
spese per viaggi per sottoporsi a cure) e non patrimoniali (danno biologico adeguatamente personalizzato in ragione della singolarità delle lesioni subìte e della giovane età del danneggiato) patiti in conseguenza del sinistro, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese di lite.
Mentre e sono rimasti contumaci in giudizio, con Controparte_1 Controparte_2 comparsa di risposta si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice Controparte_3 chiedendo il rigetto della pretesa attorea in ragione della sua indeterminatezza delle voci di danno lamentate e della sua infondatezza (la avendo evidentemente ripreso improvvisamente -e Pt_1 colpevolmente- la propria marcia sulla sua bici, dunque un veicolo, sull'attraversamento pedonale per completare l'attraversamento della carreggiata senza avvedersi del sopraggiungere della CP_6 doveva concedere la precedenza-, a quel punto impossibilitata a fermare in tempo il proprio veicolo ancorché marciante a velocità moderata).
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi indicate, il procedimento, considerato il rifiuto della parte attrice alla proposta conciliativa del Giudice formulata ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza d.d. 8.03.2024 (la quale, accettata dalla Compagnia assicuratrice, prevedeva il pagamento a favore dell'attrice di € 22.000 oltre spese di lite), è stato istruito mediante l'effettuazione di una c.t.u. medico legale sulla persona della attrice danneggiata a cura della dott.ssa e l'espletamento della prova orale offerta dalle parti in relazione ai capitoli di prova Testimone_1 ammessi. Le parti hanno dunque precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 13.03.2025 ove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
La causa passa ora in decisione.
La domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata, nei termini di seguito indicati. La dinamica del sinistro e la responsabilità. La dinamica della collisione descritta dall'attrice non è verosimile. Non appare logicamente possibile, né invero l'attrice risulta averlo specificamente allegato, che l'autovettura condotta dalla di proprietà del , assicurato per la r.c.a. da CP_7 CP_2 CP_3 abbia travolto la mentre la stessa si trovava in posizione statica con i Controparte_3 Pt_1 piedi per terra, ancorché in sella alla sua bicicletta, sulla linea di mezzeria, a cavallo tra le due corsie in opposto senso di marcia. Una dinamica di questo genere, in effetti, avrebbe necessariamente comportato una vera e propria invasione dell'altra corsia (in senso di marcia opposto) da parte della con CP_1 inevitabili danni ai veicoli provenienti dalla corsia nell'opposto senso di marcia, ciò che, tuttavia, non risulta da alcun elemento probatorio acquisito in atti e nemmeno emerge dalle allegazioni dell'attrice. In assenza di testimoni oculari dell'urto, la tipologia di lesione alla gamba destra dell'attrice e la posizione statica della bicicletta dopo l'urto nonché la tipologia di danni alla vettura riscontrati nella sua parte anteriore sinistra (non già sulla fiancata), oltre alla circostanza per cui l'attrice aveva già attraversato l'altra semicarreggiata pedalando (v. teste “lei ha attraversato la mia Tes_2 semicarreggiata pedalando”), suggeriscono che, ragionevolmente, la collisione sia intervenuta quando la , lungi dal rimanere in posizione statica, aveva repentinamente ripreso l'attraversamento in Pt_1
pagina2 di 5 sella alla sua bicicletta, verosimilmente non avvedendosi della sopraggiungente auto condotta dalla
In tale contesto, nel quale -giova segnalarlo- è rimasta priva di puntuali censure la velocità CP_1 di marcia della non appare nemmeno possibile che la , nell'atto CP_1 Pt_1 dell'attraversamento in sella alla propria bicicletta, avesse acquisito una “precedenza di fatto” giacché altrimenti, considerato il largo anticipo della manovra e l'assenza di alcun pericolo per gli utenti della strada implicante la c.d. “precedenza di fatto”, non vi sarebbe stata alcuna collisione tra i veicoli. Ora, mentre la condotta di guida del proprio veicolo della ciclista -non assimilabile in Pt_1 alcun modo a quella di un pedone, ella trovandosi in sella alla propria bicicletta, presumibilmente pedalando- risulta criticabile sia per omessa concessione della precedenza ai veicoli in transito su quel tratto di strada (inconferente rilevandosi il concetto di precedenza di fatto per i motivi sopra dedotti) sia per omessa discesa dalla bicicletta e trasporto della stessa a mano in fase di attraversamento sulle strisce pedonali (altrimenti non essendo consentito per il ciclista l'attraversamento in pedalata), per altro verso, la condotta di guida della risulta criticabile unicamente per l'omessa riduzione della propria CP_1 velocità di marcia in corrispondenza dell'attraversamento pedonale in questione in cui era evidente, tanto più in condizioni di perfetta visibilità, la presenza di una ciclista intenta all'attraversamento. Sussistono dunque i presupposti per riconoscere un concorso di responsabilità tra le parti coinvolte nel sinistro, con attribuzione all'attrice di una quota di responsabilità pari al 60% e alla convenuta una quota di responsabilità pari al 40%. CP_1
La liquidazione del danno non patrimoniale a favore dell'attrice. Il Tribunale osserva come dalla CTU medico-legale espletata dalla dott.ssa Testimone_1 sulla persona della danneggiata si evince: i) che la stessa, a seguito del sinistro, ha riportato “frattura biossea scomposta al terzo distale della gamba destra”; le lesioni descritte, accertate sia clinicamente che strumentalmente, risultano casualmente compatibili con la descrizione del sinistro sopra effettuata;
ii) che ciò ha determinato un danno biologico temporaneo di giorni 195 così suddivisibile: invalidità temporanea biologica in forma totale di 15 giorni;
invalidità temporanea biologica al 75% di 60 giorni;
invalidità temporanea biologica al 50% di ulteriori 60 giorni;
invalidità temporanea biologica al 25% di ulteriori 60 giorni;
iii) che ciò ha altresì determinato un danno biologico permanente pari al 10%; iv) che il livello di sofferenza fisica è stato medio nel corso del periodo di malattia, lieve-medio nel cronico, in ragione dei postumi residuati;
v) che la spese sanitarie conseguenza del sinistro sono ammontate complessivamente ad € 5.260,23 comprensivi della spesa per la consulenza tecnica di parte. Il Tribunale non ritiene di doversi discostare da tali conclusioni peritali, in quanto logicamente e congruamente motivate. Ai fini della liquidazione equitativa, si ritiene di fare applicazione, quale parametro di riferimento, dei criteri di di liquidazione di cui alla Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, essa dovendosi ritenere direttamente applicabile in tutti i casi in cui il giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. Non osta a ciò la circostanza che il sinistro si sia verificato anteriormente all'entrata in vigore della novella, né che la Tabella Unica Nazionale preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quello della tabella del Tribunale di Milano, perché l'equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima (sul punto anche Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990).
pagina3 di 5 Ebbene, alla luce della predetta tabella, il danno biologico risarcibile a , tenuto Parte_1 conto della sua età (51 anni) al momento del sinistro, della durata della malattia e dell'entità delle lesioni subite, va liquidata, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di € 19.645,23 in moneta attuale. In ragione della sofferenza fisica patita nel cronico e dell'entità della lesione patia, sussistono i presupposti per il riconoscimento in via presuntiva di un danno morale correlato nella percentuale minima del 21% prevista dai valori tabellari e ammontante ad € 3.161. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere liquidato in € 7.540,26 sempre in applicazione delle summenzionate. Devono essere altresì riconosciute all'attrice le spese sanitarie ritenute pertinenti e congrue ammontano ad € 5.260,23 e le spese di consulenza medico legale di parte pari ad € 610. Ne consegue che, in assenza di eccezionali conseguenze pregiudizievoli idonee al riconoscimento della personalizzazione del danno, il danno non patrimoniale complessivamente ed astrattamente liquidabile a favore dell'attrice ammonta dunque ad € 37.181,22 all'attualità. In ragione della quota di responsabilità ascritta all'attrice ne consegue il riconoscimento alla e a carico dei convenuti in solido della somma pari ad € 14.872,40 a titolo di risarcimento del Pt_1 danno non patrimoniale. In aggiunta alla somma sopra liquidata devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (7.04.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo. La liquidazione del danno patrimoniale a favore dell'attrice. Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica di casalinga asseritamente patito dall'attrice è indimostrato atteso che la stessa ha allegato di essersi avvalsa dell'aiuto Pt_1 gratuito di familiari e conoscenti per il disbrigo degli incombenti domestici quotidiani durante la malattia, dunque senza aver sostenuto spese per collaboratori domestici. Parimenti, non risulta adeguatamente dimostrata dall'attrice, all'epoca dei fatti dipendente a tempo indeterminato presso (ciò che peraltro si pone in condizione di irrimediabile Parte_3 contrasto con l'affermazione di attività casalinga) la perdita della capacità di guadagno (asseritamente consistente nella solo parziale percezione dei premi di produttività lavorativa per gli anni 2017 e 2018 a causa delle assenze per malattia) in ragione dello stato di malattia successivo al sinistro: dal doc. 20
pagina4 di 5 attoreo prodotto emerge in effetti che la ha ricevuto il premio di produttività tanto per il 2017 Pt_1 che per il 2018. Ancora, le spese “per viaggi e varie”, in mancanza di prova dei relativi pagamenti e del nesso causale con il sinistro, non possono essere riconosciute a favore dell'attrice. Infine, non possono in alcun modo essere poste a carico delle parti convenute le spese di assistenza legale sostenute dall'attrice nel procedimento penale a carico della per la CP_1 costituzione di parte civile (poi revocata): tanto la costituzione di parte civile che la sua revoca rappresentano il frutto di scelte discrezionali dell'attrice, la quale ben avrebbe potuto unicamente agire solo in sede civile. Per converso, ferma la percentuale del 40%, devono essere riconosciute a favore dell'attrice le spese (pari ad € 2.295) di assistenza stragiudiziale civile per l'istruttoria e la trattativa con la compagnia assicuratrice in quanto afferenti ad attività necessaria (ancorché non determinante il pagamento di alcuna somma, nemmeno a titolo di acconto) e le spese (pari ad € 119) per la riparazione del velocipede danneggiatosi in seguito al sinistro. Ne consegue che, in ragione della quota di responsabilità ascritta all'attrice pari al 60%, il riconoscimento alla e a carico dei convenuti in solido della somma pari ad € 965,60 a titolo di Pt_1 risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi dal pagamento al saldo effettivo.
Le spese di lite.
In ragione dell'accertamento della prevalente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, dell'accoglimento della sua domanda risarcitoria in termini quantitativamente decisamente più bassi rispetto a quelli richiesti, del rifiuto dell'attrice alla proposta conciliativa formulata dal GI nel corso del giudizio e a lei più favorevole rispetto all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per la totale compensazione delle spese di lite. Gli oneri di CTU medico-legale come liquidati in atti vanno posti integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi del CTU, e nel rapporto interno, in parti uguali tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. Accerta e dichiara la quota di responsabilità pari al 40% in capo ad e la quota Controparte_1 di responsabilità pari al 60% in capo a nella produzione del sinistro stradale oggetto di Parte_1 causa;
2. Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 14.872,40 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
3. Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 965,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. Pone gli oneri di CTU medico-legale integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi del CTU e, nel rapporto interno tra le parti, in parti uguali tra loro. Così deciso in Venezia il 27.08.2025. Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2790/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12.04.2022 e vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Guido Simonetti del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Venezia-Mestre, via G. Pepe 20;
-attrice- contro
, Controparte_1
, Controparte_2
-convenuti contumaci- E in persona del l.r.p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Mauro del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Matteo Tasca in Venezia Mestre, via Caneve 77;
-convenuta costituita- avente ad oggetto: lesione personale;
conclusioni: come da istanze di conclusioni depositate in vista del termine del 13.06.2024; per i seguenti motivi della decisione in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, , dedotto di essere rimasta Parte_1 gravemente lesionata alla gamba destra in seguito al sinistro occorso ai suoi danni il 7.04.2017 - allorquando, mentre si trovava a percorrere, in sella al proprio velocipede, via Corso del Popolo con direzione Piazza XXVII Ottobre in Venezia-Mestre, in particolare giunta all'altezza del civico 51 al fine di attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali per recarsi presso il Liceo Classico Franchetti, dopo aver affrontato l'attraversamento della prima semicarreggiata approfittando della precedenza di cortesia dell'autovettura condotta da ed essersi fermata sulla linea di mezzeria poggiando i piedi CP_4 Pt_2 per terra, lasciato passare un primo veicolo che non si fermava a concederle la precedenza, veniva urtata violentemente mentre si trovava in posizione statica dal veicolo Fiat Panda targato EW 719 NS, condotto da , di proprietà di ed assicurato con Controparte_1 Controparte_2 [...]
che percorreva Corso del Popolo in direzione Venezia-Marghera, così andando a Controparte_3 collidere con l'autovettura condotta dal signor ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Pt_2
Tribunale e (rispettivamente quale conducente e responsabile Controparte_1 Controparte_2 civile proprietario dell'auto antagonista) e la compagnia assicuratrice al fine di Controparte_5 sentire accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro CP_1
pagina1 di 5 (per non averle concesso la precedenza quale pedone giacché aveva, seppur in sella alla propria bicicletta, i piedi fermi per terra) e, per l'effetto, sentirli condannare in solido al pagamento a suo favore della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (spese sanitarie;
inabilità lavorativa da casalinga;
perdita della capacità di guadagno come dipendente;
spese di assistenza legale nella trattativa ante causam con la Compagnia;
spese di ripristino del velocipede;
spese per viaggi per sottoporsi a cure) e non patrimoniali (danno biologico adeguatamente personalizzato in ragione della singolarità delle lesioni subìte e della giovane età del danneggiato) patiti in conseguenza del sinistro, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese di lite.
Mentre e sono rimasti contumaci in giudizio, con Controparte_1 Controparte_2 comparsa di risposta si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice Controparte_3 chiedendo il rigetto della pretesa attorea in ragione della sua indeterminatezza delle voci di danno lamentate e della sua infondatezza (la avendo evidentemente ripreso improvvisamente -e Pt_1 colpevolmente- la propria marcia sulla sua bici, dunque un veicolo, sull'attraversamento pedonale per completare l'attraversamento della carreggiata senza avvedersi del sopraggiungere della CP_6 doveva concedere la precedenza-, a quel punto impossibilitata a fermare in tempo il proprio veicolo ancorché marciante a velocità moderata).
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi indicate, il procedimento, considerato il rifiuto della parte attrice alla proposta conciliativa del Giudice formulata ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza d.d. 8.03.2024 (la quale, accettata dalla Compagnia assicuratrice, prevedeva il pagamento a favore dell'attrice di € 22.000 oltre spese di lite), è stato istruito mediante l'effettuazione di una c.t.u. medico legale sulla persona della attrice danneggiata a cura della dott.ssa e l'espletamento della prova orale offerta dalle parti in relazione ai capitoli di prova Testimone_1 ammessi. Le parti hanno dunque precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 13.03.2025 ove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
La causa passa ora in decisione.
La domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata, nei termini di seguito indicati. La dinamica del sinistro e la responsabilità. La dinamica della collisione descritta dall'attrice non è verosimile. Non appare logicamente possibile, né invero l'attrice risulta averlo specificamente allegato, che l'autovettura condotta dalla di proprietà del , assicurato per la r.c.a. da CP_7 CP_2 CP_3 abbia travolto la mentre la stessa si trovava in posizione statica con i Controparte_3 Pt_1 piedi per terra, ancorché in sella alla sua bicicletta, sulla linea di mezzeria, a cavallo tra le due corsie in opposto senso di marcia. Una dinamica di questo genere, in effetti, avrebbe necessariamente comportato una vera e propria invasione dell'altra corsia (in senso di marcia opposto) da parte della con CP_1 inevitabili danni ai veicoli provenienti dalla corsia nell'opposto senso di marcia, ciò che, tuttavia, non risulta da alcun elemento probatorio acquisito in atti e nemmeno emerge dalle allegazioni dell'attrice. In assenza di testimoni oculari dell'urto, la tipologia di lesione alla gamba destra dell'attrice e la posizione statica della bicicletta dopo l'urto nonché la tipologia di danni alla vettura riscontrati nella sua parte anteriore sinistra (non già sulla fiancata), oltre alla circostanza per cui l'attrice aveva già attraversato l'altra semicarreggiata pedalando (v. teste “lei ha attraversato la mia Tes_2 semicarreggiata pedalando”), suggeriscono che, ragionevolmente, la collisione sia intervenuta quando la , lungi dal rimanere in posizione statica, aveva repentinamente ripreso l'attraversamento in Pt_1
pagina2 di 5 sella alla sua bicicletta, verosimilmente non avvedendosi della sopraggiungente auto condotta dalla
In tale contesto, nel quale -giova segnalarlo- è rimasta priva di puntuali censure la velocità CP_1 di marcia della non appare nemmeno possibile che la , nell'atto CP_1 Pt_1 dell'attraversamento in sella alla propria bicicletta, avesse acquisito una “precedenza di fatto” giacché altrimenti, considerato il largo anticipo della manovra e l'assenza di alcun pericolo per gli utenti della strada implicante la c.d. “precedenza di fatto”, non vi sarebbe stata alcuna collisione tra i veicoli. Ora, mentre la condotta di guida del proprio veicolo della ciclista -non assimilabile in Pt_1 alcun modo a quella di un pedone, ella trovandosi in sella alla propria bicicletta, presumibilmente pedalando- risulta criticabile sia per omessa concessione della precedenza ai veicoli in transito su quel tratto di strada (inconferente rilevandosi il concetto di precedenza di fatto per i motivi sopra dedotti) sia per omessa discesa dalla bicicletta e trasporto della stessa a mano in fase di attraversamento sulle strisce pedonali (altrimenti non essendo consentito per il ciclista l'attraversamento in pedalata), per altro verso, la condotta di guida della risulta criticabile unicamente per l'omessa riduzione della propria CP_1 velocità di marcia in corrispondenza dell'attraversamento pedonale in questione in cui era evidente, tanto più in condizioni di perfetta visibilità, la presenza di una ciclista intenta all'attraversamento. Sussistono dunque i presupposti per riconoscere un concorso di responsabilità tra le parti coinvolte nel sinistro, con attribuzione all'attrice di una quota di responsabilità pari al 60% e alla convenuta una quota di responsabilità pari al 40%. CP_1
La liquidazione del danno non patrimoniale a favore dell'attrice. Il Tribunale osserva come dalla CTU medico-legale espletata dalla dott.ssa Testimone_1 sulla persona della danneggiata si evince: i) che la stessa, a seguito del sinistro, ha riportato “frattura biossea scomposta al terzo distale della gamba destra”; le lesioni descritte, accertate sia clinicamente che strumentalmente, risultano casualmente compatibili con la descrizione del sinistro sopra effettuata;
ii) che ciò ha determinato un danno biologico temporaneo di giorni 195 così suddivisibile: invalidità temporanea biologica in forma totale di 15 giorni;
invalidità temporanea biologica al 75% di 60 giorni;
invalidità temporanea biologica al 50% di ulteriori 60 giorni;
invalidità temporanea biologica al 25% di ulteriori 60 giorni;
iii) che ciò ha altresì determinato un danno biologico permanente pari al 10%; iv) che il livello di sofferenza fisica è stato medio nel corso del periodo di malattia, lieve-medio nel cronico, in ragione dei postumi residuati;
v) che la spese sanitarie conseguenza del sinistro sono ammontate complessivamente ad € 5.260,23 comprensivi della spesa per la consulenza tecnica di parte. Il Tribunale non ritiene di doversi discostare da tali conclusioni peritali, in quanto logicamente e congruamente motivate. Ai fini della liquidazione equitativa, si ritiene di fare applicazione, quale parametro di riferimento, dei criteri di di liquidazione di cui alla Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, essa dovendosi ritenere direttamente applicabile in tutti i casi in cui il giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. Non osta a ciò la circostanza che il sinistro si sia verificato anteriormente all'entrata in vigore della novella, né che la Tabella Unica Nazionale preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quello della tabella del Tribunale di Milano, perché l'equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima (sul punto anche Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990).
pagina3 di 5 Ebbene, alla luce della predetta tabella, il danno biologico risarcibile a , tenuto Parte_1 conto della sua età (51 anni) al momento del sinistro, della durata della malattia e dell'entità delle lesioni subite, va liquidata, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di € 19.645,23 in moneta attuale. In ragione della sofferenza fisica patita nel cronico e dell'entità della lesione patia, sussistono i presupposti per il riconoscimento in via presuntiva di un danno morale correlato nella percentuale minima del 21% prevista dai valori tabellari e ammontante ad € 3.161. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere liquidato in € 7.540,26 sempre in applicazione delle summenzionate. Devono essere altresì riconosciute all'attrice le spese sanitarie ritenute pertinenti e congrue ammontano ad € 5.260,23 e le spese di consulenza medico legale di parte pari ad € 610. Ne consegue che, in assenza di eccezionali conseguenze pregiudizievoli idonee al riconoscimento della personalizzazione del danno, il danno non patrimoniale complessivamente ed astrattamente liquidabile a favore dell'attrice ammonta dunque ad € 37.181,22 all'attualità. In ragione della quota di responsabilità ascritta all'attrice ne consegue il riconoscimento alla e a carico dei convenuti in solido della somma pari ad € 14.872,40 a titolo di risarcimento del Pt_1 danno non patrimoniale. In aggiunta alla somma sopra liquidata devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (7.04.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo. La liquidazione del danno patrimoniale a favore dell'attrice. Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica di casalinga asseritamente patito dall'attrice è indimostrato atteso che la stessa ha allegato di essersi avvalsa dell'aiuto Pt_1 gratuito di familiari e conoscenti per il disbrigo degli incombenti domestici quotidiani durante la malattia, dunque senza aver sostenuto spese per collaboratori domestici. Parimenti, non risulta adeguatamente dimostrata dall'attrice, all'epoca dei fatti dipendente a tempo indeterminato presso (ciò che peraltro si pone in condizione di irrimediabile Parte_3 contrasto con l'affermazione di attività casalinga) la perdita della capacità di guadagno (asseritamente consistente nella solo parziale percezione dei premi di produttività lavorativa per gli anni 2017 e 2018 a causa delle assenze per malattia) in ragione dello stato di malattia successivo al sinistro: dal doc. 20
pagina4 di 5 attoreo prodotto emerge in effetti che la ha ricevuto il premio di produttività tanto per il 2017 Pt_1 che per il 2018. Ancora, le spese “per viaggi e varie”, in mancanza di prova dei relativi pagamenti e del nesso causale con il sinistro, non possono essere riconosciute a favore dell'attrice. Infine, non possono in alcun modo essere poste a carico delle parti convenute le spese di assistenza legale sostenute dall'attrice nel procedimento penale a carico della per la CP_1 costituzione di parte civile (poi revocata): tanto la costituzione di parte civile che la sua revoca rappresentano il frutto di scelte discrezionali dell'attrice, la quale ben avrebbe potuto unicamente agire solo in sede civile. Per converso, ferma la percentuale del 40%, devono essere riconosciute a favore dell'attrice le spese (pari ad € 2.295) di assistenza stragiudiziale civile per l'istruttoria e la trattativa con la compagnia assicuratrice in quanto afferenti ad attività necessaria (ancorché non determinante il pagamento di alcuna somma, nemmeno a titolo di acconto) e le spese (pari ad € 119) per la riparazione del velocipede danneggiatosi in seguito al sinistro. Ne consegue che, in ragione della quota di responsabilità ascritta all'attrice pari al 60%, il riconoscimento alla e a carico dei convenuti in solido della somma pari ad € 965,60 a titolo di Pt_1 risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi dal pagamento al saldo effettivo.
Le spese di lite.
In ragione dell'accertamento della prevalente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, dell'accoglimento della sua domanda risarcitoria in termini quantitativamente decisamente più bassi rispetto a quelli richiesti, del rifiuto dell'attrice alla proposta conciliativa formulata dal GI nel corso del giudizio e a lei più favorevole rispetto all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per la totale compensazione delle spese di lite. Gli oneri di CTU medico-legale come liquidati in atti vanno posti integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi del CTU, e nel rapporto interno, in parti uguali tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. Accerta e dichiara la quota di responsabilità pari al 40% in capo ad e la quota Controparte_1 di responsabilità pari al 60% in capo a nella produzione del sinistro stradale oggetto di Parte_1 causa;
2. Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 14.872,40 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
3. Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 965,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. Pone gli oneri di CTU medico-legale integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi del CTU e, nel rapporto interno tra le parti, in parti uguali tra loro. Così deciso in Venezia il 27.08.2025. Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
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