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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/07/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 555 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 17/6/2025;
TRA
, nata in Brasile, il [...], in [...] e in qualità di Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore , nato in [...], il Persona_1
18/08/2017 e della figlia minore , nata in [...], il [...], altresì Persona_2 rappresentati da nato in Brasile, il [...], in [...] padre esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale;
, nato in [...], il CP_1 Parte_3
2/04/1990, il quale agisce in proprio nonché in qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore , nata in [...], il [...], anche Persona_3 rappresentata da , nata in [...], il [...], quale Parte_4 madre esercente la responsabilità genitoriale;
, nato in [...], il Parte_5
31/01/1991, tutti elettivamente domiciliati in Roma (RM), alla Via Salaria, n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Mignacca, che li rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente al ricorso,
Parte ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata ex lege a Trieste, Controparte_2
Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste,
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica, SEDE, in data 8/5/2025, che ha apposto il proprio visto in data 9/5/2025 OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sintetica esposizione delle vicende processuali.
Con ricorso depositato in data 6/2/2024, gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale nei confronti del , al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al Controparte_2 riconoscimento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Il , regolarmente notificato non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne deve essere Controparte_2 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante deposito di documentazione ed è stata discussa all'udienza del
10/4/2025, al cui esito il Giudice, rilevato che non era stata data comunicazione del ricorso al Pubblico
Ministero, ha dato mandato alla cancelleria in tal senso e ha fissato l'udienza di discussione per la data del 17/6/2024, sostituendola con note scritte ex art 127-ter c.p.c., al cui esito ha trattenuto la causa in decisione ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
B. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
B.1. Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Pertanto, chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva
(Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
Quanto all'individuazione del primo presupposto, vi è prova in atti che sia nato nel Parte_6
Comune di Brugnera (PN) il giorno 11 agosto del 1843. Sebbene tale data sia antecedente all'unità d'Italia
e il predetto territorio, all'epoca, non facesse parte del Regno di Sardegna, espressioni statali che hanno preceduto l'odierna Repubblica italiana, egli ha acquisito la cittadinanza italiana in considerazione dell'art. 24 dello Statuto Albertino e delle norme sulla cittadinanza contenute nell'art. 1 c.c. del 1865, applicabili al territorio di provenienza del ricorrente a far data dall'annessione avvenuta in data
27/10/1866.
In particolare, la documentazione depositata consente di accertare che risiedesse nel Parte_6 territorio nazionale alla predetta data, come desumibile dai documenti relativi alla celebrazione matrimoniale, avvenuta in data 18/11/1866 (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente).
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano, il predetto , al primo Parte_6 discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo , in qualità di primo discendente dell'avo Persona_4 italiano, nato in [...], in data [...], trova applicazione, ai fini che qui interessano, la disciplina di cui all'art. 4 cod. civ. 1865: “È cittadino il figlio di padre cittadino”.
Tale previsione normativa risulta integrata dalla fattispecie concreta allegata e provata in giudizio, in quanto è nato da e, in tale data, il padre non aveva perso la qualità di Persona_4 Parte_6 cittadino italiano (cfr. doc. n. 27 di parte ricorrente).
B.
2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Con riguardo alla continuità della trasmissione, secondo presupposto richiesto dalla norma, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. doc. da n. 7 a n. 26 di parte ricorrente) comprova la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei seguenti termini:
i) , nato in [...] in data [...] fu figlio di e di ii) Persona_4 Parte_6 Per_5
, nato in [...] in data [...], fu figlio del predetto e Persona_6 Persona_4 Persona_7
iii) , nata in [...] in data [...], e , nata in [...] il Controparte_3 Controparte_4
29/6/1963, furono figlie del predetto e;
iv) Persona_6 Persona_8 [...]
, nato in [...] il [...], è figlio di;
v) Parte_7 Controparte_3 [...]
, nata in [...] il [...], è figlia del predetto;
vi) Persona_3 Parte_7
, nata in [...] il [...], e , nato in [...] il Parte_1 Parte_5
31/1/1991 sono figli della predetta;
vii) nato in [...] Controparte_4 Persona_1 il 18/8/2017, e nata in [...] il [...] sono figli della predetta Persona_2 Parte_1
.
[...] B.3. Passando agli elementi impeditivi, modificativi ed estintivi della fattispecie, occorre prendere posizione sulla previsione del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a
L. 91/1992, relativi alle cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Tali aspetti, oltre a non essere stati oggetto di specifica eccezione di controparte, la quale è rimasta contumace nel presente giudizio, non sono emersi aliunde, ossia dai documenti depositati agli atti dai ricorrenti, comprovanti, di contro, che , avo italiano comune ai predetti, non abbia Parte_6 perduto la cittadinanza per effetto della c.d. “grande naturalizzazione” operata dallo Stato brasiliano con il decreto n. 58 del 1889 (cfr. doc. n. 27).
Non può, pertanto, aver operato rispetto all'avo italiano l'art. 11 c.c. del 1865, che prevedeva la perdita della cittadinanza «da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in un paese estero».
Tale fattispecie non può, poi, aver operato nei confronti di , già nato alla data della Persona_4 naturalizzazione, poiché, in quanto minorenne, egli non ha potuto porre in essere l'attività volta alla chiara ed espressa rinuncia alla cittadinanza italiana richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, infatti, giova rammentare come la corte di legittimità abbia avuto modo di precisare che:
«L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cosiddetta «grande naturalizzazione» degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, ciò perché, secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano» (cfr. Cass., Sez.
I, 16/5/2024, n. 13585).
Non può, poi, riputarsi inverata nel caso di specie la fattispecie di cui all'art. 6 c.c. del 1865, a mente del quale «il figlio nato in [...] paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento,
è riputato straniero», sia perché non ha mai perduto la cittadinanza italiana, sia perché Parte_6 il figlio è nato prima della c.d. grande naturalizzazione. Per_4
Inoltre, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
C. La discendenza per linea materna.
Nel caso di specie la trasmissione dello status civitatis per linea materna si è avuto per i passaggi di cui ai precedenti punti iv), vi) e vii) rispettivamente concernenti la posizione di Parte_7 , figlio di;
e , figli di
[...] Controparte_3 Parte_1 Parte_5
; e figli di . Controparte_4 Persona_1 Persona_2 Parte_1
Anche in tale ipotesi deve aversi riguardo alla legge vigente al momento dell'acquisto della cittadinanza, ossia al tempo della nascita dei citati ricorrenti e, pertanto, considerato che Parte_7 [...]
Per_
, , considerata anche per la sua qualità di madre di e Parte_7 Parte_1 Persona_2
nonché sono nati prima dell'entrata in vigore della l. n. 91/1992, occorre
[...] Parte_5 analizzare la previsione normativa di cui alla l. n. 555/1912.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame, senza dover vagliare il profilo dell'applicazione retroattiva delle pronunce citate, posto che i matrimoni di e , nonché la nascita dei summenzionati Controparte_3 CP_4 Controparte_4 ricorrenti, rispettivamente verificatisi in data 2/04/1990, 27/11/1987, 31/1/1991, 18/8/2017 e 15/10/2019, costituiscono vicende fattuali avvenute in epoca successiva all'entrata in vigore della costituzione italiana.
D. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, si dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
E. Spese di lite. Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili e ciò in ragione della complessa interpretazione delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 555/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) di chiara la contumacia del;
Controparte_2
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
, , ;
[...] Persona_1 Persona_2 [...]
, , Parte_7 Persona_3 [...]
, al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
Parte_5
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_2 civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) spese di lite compensate.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Trieste, 17/7/2025
Il Giudice dott. Andrea D'Alessio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 555 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 17/6/2025;
TRA
, nata in Brasile, il [...], in [...] e in qualità di Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore , nato in [...], il Persona_1
18/08/2017 e della figlia minore , nata in [...], il [...], altresì Persona_2 rappresentati da nato in Brasile, il [...], in [...] padre esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale;
, nato in [...], il CP_1 Parte_3
2/04/1990, il quale agisce in proprio nonché in qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore , nata in [...], il [...], anche Persona_3 rappresentata da , nata in [...], il [...], quale Parte_4 madre esercente la responsabilità genitoriale;
, nato in [...], il Parte_5
31/01/1991, tutti elettivamente domiciliati in Roma (RM), alla Via Salaria, n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Mignacca, che li rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente al ricorso,
Parte ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata ex lege a Trieste, Controparte_2
Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste,
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica, SEDE, in data 8/5/2025, che ha apposto il proprio visto in data 9/5/2025 OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sintetica esposizione delle vicende processuali.
Con ricorso depositato in data 6/2/2024, gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale nei confronti del , al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al Controparte_2 riconoscimento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Il , regolarmente notificato non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne deve essere Controparte_2 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante deposito di documentazione ed è stata discussa all'udienza del
10/4/2025, al cui esito il Giudice, rilevato che non era stata data comunicazione del ricorso al Pubblico
Ministero, ha dato mandato alla cancelleria in tal senso e ha fissato l'udienza di discussione per la data del 17/6/2024, sostituendola con note scritte ex art 127-ter c.p.c., al cui esito ha trattenuto la causa in decisione ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
B. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
B.1. Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Pertanto, chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva
(Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
Quanto all'individuazione del primo presupposto, vi è prova in atti che sia nato nel Parte_6
Comune di Brugnera (PN) il giorno 11 agosto del 1843. Sebbene tale data sia antecedente all'unità d'Italia
e il predetto territorio, all'epoca, non facesse parte del Regno di Sardegna, espressioni statali che hanno preceduto l'odierna Repubblica italiana, egli ha acquisito la cittadinanza italiana in considerazione dell'art. 24 dello Statuto Albertino e delle norme sulla cittadinanza contenute nell'art. 1 c.c. del 1865, applicabili al territorio di provenienza del ricorrente a far data dall'annessione avvenuta in data
27/10/1866.
In particolare, la documentazione depositata consente di accertare che risiedesse nel Parte_6 territorio nazionale alla predetta data, come desumibile dai documenti relativi alla celebrazione matrimoniale, avvenuta in data 18/11/1866 (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente).
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano, il predetto , al primo Parte_6 discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo , in qualità di primo discendente dell'avo Persona_4 italiano, nato in [...], in data [...], trova applicazione, ai fini che qui interessano, la disciplina di cui all'art. 4 cod. civ. 1865: “È cittadino il figlio di padre cittadino”.
Tale previsione normativa risulta integrata dalla fattispecie concreta allegata e provata in giudizio, in quanto è nato da e, in tale data, il padre non aveva perso la qualità di Persona_4 Parte_6 cittadino italiano (cfr. doc. n. 27 di parte ricorrente).
B.
2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Con riguardo alla continuità della trasmissione, secondo presupposto richiesto dalla norma, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. doc. da n. 7 a n. 26 di parte ricorrente) comprova la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei seguenti termini:
i) , nato in [...] in data [...] fu figlio di e di ii) Persona_4 Parte_6 Per_5
, nato in [...] in data [...], fu figlio del predetto e Persona_6 Persona_4 Persona_7
iii) , nata in [...] in data [...], e , nata in [...] il Controparte_3 Controparte_4
29/6/1963, furono figlie del predetto e;
iv) Persona_6 Persona_8 [...]
, nato in [...] il [...], è figlio di;
v) Parte_7 Controparte_3 [...]
, nata in [...] il [...], è figlia del predetto;
vi) Persona_3 Parte_7
, nata in [...] il [...], e , nato in [...] il Parte_1 Parte_5
31/1/1991 sono figli della predetta;
vii) nato in [...] Controparte_4 Persona_1 il 18/8/2017, e nata in [...] il [...] sono figli della predetta Persona_2 Parte_1
.
[...] B.3. Passando agli elementi impeditivi, modificativi ed estintivi della fattispecie, occorre prendere posizione sulla previsione del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a
L. 91/1992, relativi alle cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Tali aspetti, oltre a non essere stati oggetto di specifica eccezione di controparte, la quale è rimasta contumace nel presente giudizio, non sono emersi aliunde, ossia dai documenti depositati agli atti dai ricorrenti, comprovanti, di contro, che , avo italiano comune ai predetti, non abbia Parte_6 perduto la cittadinanza per effetto della c.d. “grande naturalizzazione” operata dallo Stato brasiliano con il decreto n. 58 del 1889 (cfr. doc. n. 27).
Non può, pertanto, aver operato rispetto all'avo italiano l'art. 11 c.c. del 1865, che prevedeva la perdita della cittadinanza «da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in un paese estero».
Tale fattispecie non può, poi, aver operato nei confronti di , già nato alla data della Persona_4 naturalizzazione, poiché, in quanto minorenne, egli non ha potuto porre in essere l'attività volta alla chiara ed espressa rinuncia alla cittadinanza italiana richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, infatti, giova rammentare come la corte di legittimità abbia avuto modo di precisare che:
«L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cosiddetta «grande naturalizzazione» degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, ciò perché, secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano» (cfr. Cass., Sez.
I, 16/5/2024, n. 13585).
Non può, poi, riputarsi inverata nel caso di specie la fattispecie di cui all'art. 6 c.c. del 1865, a mente del quale «il figlio nato in [...] paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento,
è riputato straniero», sia perché non ha mai perduto la cittadinanza italiana, sia perché Parte_6 il figlio è nato prima della c.d. grande naturalizzazione. Per_4
Inoltre, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
C. La discendenza per linea materna.
Nel caso di specie la trasmissione dello status civitatis per linea materna si è avuto per i passaggi di cui ai precedenti punti iv), vi) e vii) rispettivamente concernenti la posizione di Parte_7 , figlio di;
e , figli di
[...] Controparte_3 Parte_1 Parte_5
; e figli di . Controparte_4 Persona_1 Persona_2 Parte_1
Anche in tale ipotesi deve aversi riguardo alla legge vigente al momento dell'acquisto della cittadinanza, ossia al tempo della nascita dei citati ricorrenti e, pertanto, considerato che Parte_7 [...]
Per_
, , considerata anche per la sua qualità di madre di e Parte_7 Parte_1 Persona_2
nonché sono nati prima dell'entrata in vigore della l. n. 91/1992, occorre
[...] Parte_5 analizzare la previsione normativa di cui alla l. n. 555/1912.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame, senza dover vagliare il profilo dell'applicazione retroattiva delle pronunce citate, posto che i matrimoni di e , nonché la nascita dei summenzionati Controparte_3 CP_4 Controparte_4 ricorrenti, rispettivamente verificatisi in data 2/04/1990, 27/11/1987, 31/1/1991, 18/8/2017 e 15/10/2019, costituiscono vicende fattuali avvenute in epoca successiva all'entrata in vigore della costituzione italiana.
D. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, si dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
E. Spese di lite. Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili e ciò in ragione della complessa interpretazione delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 555/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) di chiara la contumacia del;
Controparte_2
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
, , ;
[...] Persona_1 Persona_2 [...]
, , Parte_7 Persona_3 [...]
, al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
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3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_2 civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) spese di lite compensate.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Trieste, 17/7/2025
Il Giudice dott. Andrea D'Alessio