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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 825/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 825/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
con sede in Ravenna, via Merenda n. 15 (P. IVA ), elettivamente domiciliata in Gela, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Maria Rita La Boria, che la rappresenta e difende;
- Opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gela, vico Controparte_1
Spinello n. 5 (P. IVA , elettivamente domiciliata in Gela, presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Laura Beatrice Caci, che la rappresenta e difende;
- Opposta -
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha promosso Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 126/2020, emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento n. r.g. 436/2020 e notificato il 25 marzo 2020, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 9.557,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, nonché delle spese del procedimento.
L'opponente, premettendo che la ingiungente in ragione di scrittura privata del CP_1
20 marzo 2019, si è obbligata a distaccare un proprio operaio specializzato, “il tubista” TE RI
IA, destinato all'impiego presso il cantiere inglese di Kemsley K3, dal 25 marzo 2019 al 30 aprile
2019, deduce:
1 - l'insussistenza del credito azionato, poiché la fattura emessa dalla convenuta, a titolo di corrispettivo per l'avvenuto distacco del lavoratore, pur potendo legittimare l'emissione del provvedimento monitorio, non è di per sé prova dell'effettiva debenza delle somme ivi riportate;
- l'errata quantificazione delle somme reclamate, stante la mancata indicazione dei criteri di calcolo, nonché in considerazione dell'abbandono del cantiere da parte del lavoratore in data 25 aprile
2019, quindi cinque giorni prima della scadenza contrattuale prevista;
- l'assenza, tra gli elementi del contratto di distacco di lavoratore, a differenza della somministrazione, dell'elemento del corrispettivo in favore del datore di lavoro distaccante, ai sensi della normativa settoriale dettata dal d.lgs. 276/2003, essendo stato concordato solo che le spese di vitto e alloggio fossero a carico del distaccatario;
- anche ove accertata l'esistenza di un credito in favore dell'opposta, la compensazione con quello maturato a titolo di ricaricamento del danno determinato dal lavoratore distaccato, il quale, nello svolgimento delle proprie mansioni, ha errato nella realizziamone del “condotto lato turbina”
(cfr. elenco difetti a pag. 4 dell'atto di citazione), danno quantificato in complessivi € 25.721,00.
Inoltre, in ragione del danno cagionato dal lavoratore, la ha spiegato Parte_2
domanda riconvenzionale chiedendo condannarsi la al pagamento della suddetta somma CP_1 ai sensi dell'art. 2049 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione. Segnatamente, ha rappresentato che il corrispettivo è stato specificamente pattuito al punto 11 del contratto di distacco e che lo stesso corrisponde alla retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo del distacco;
che, in aggiunta, verbalmente, è stato previsto il rimborso delle spese sostenute per il trasferimento del lavoratore presso il cantiere e una diaria di € 25 al giorno;
che la consapevolezza dell'opponente del credito azionato è dimostrata dalla richiesta della stessa del conteggio delle ore lavorate al fine di quantificare il corrispettivo dovuto;
che i danni lamentati dall'opponente, ove dimostrati, non possono essere addebitati alla datrice di lavoro, posto che la , come previsto nella Parte_1
scrittura privata ai punti 4 e 6, esercitava il potere direttivo sul lavoratore distaccato dunque avrebbe dovuto vigilare lei stessa sull'operato del lavoratore e comunicare alla distaccante il cattivo svolgimento della prestazione, circostanza mai verificatasi in corso di svolgimento della prestazione, ma per la prima volta l'8 maggio 2019, quindi mesi dopo la cessazione del distacco;
che il lavoratore ha lasciato il cantiere il 24 aprile 2019 solo a causa delle gravi mancanze dei mezzi che la
[...]
era tenuta a garantire per l'esecuzione del lavoro assegnato all'operaio distaccato. Parte_1
La causa è stata istruita dal precedente titolare del ruolo attraverso l'assunzione di prove documentali e testimoniali.
2 L'udienza del 7 maggio 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da note depositate e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (ordinanza del 6 giugno 2024), la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Sull'opposizione.
Devono ritenersi fondati i motivi di opposizione relativi all'insussistenza del credito azionato dalla società opposta.
In linea sistematica, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione (“in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito”, così Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1998 n. 8853).
A ciò va aggiunto come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ed in tale ambito la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U., 30.10.2001 n. 13533). Qundi, “La fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto” (così Cassazione civile sez. II,
04/10/2024, n.26048).
Quanto all'istituto del distacco del lavoratore, disciplinato dall'art. 30 del Decreto Legislativo
10 settembre 2003, n. 276, questo si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
3 E' stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'interesse del distaccante può essere di natura produttiva, commerciale ed amministrativa del distaccante, e non può coincidere con l'interesse lucrativo connesso alla mera somministrazione di lavoro. E' pertanto da escludersi che l'interesse del distaccante possa risiedere nella mera aspettativa di guadagno derivante al distaccante dalla fornitura di manodopera, poiché in tal caso si sarebbe in presenza di un'ipotesi di somministrazione irregolare.
Il distacco, infatti, integra un atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, e determina così una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 18 agosto
2004, n. 16165). Deve, dunque, escludersi la legittimità di un distacco fondato su una ragione meramente economica, che può essere tanto l'interesse ad un corrispettivo, quanto il solo interesse al risparmio del costo del lavoro. Avrebbe natura meramente economica un distacco che non si limitasse ad avere come effetto solo indiretto il rimborso del costo del lavoro, che costituisce prassi ricorrente e irrilevante ai fini della legittimità del distacco (cfr. Cass., Sez. Un., 13 aprile 1989, n. 1751), ma trovasse in tale esito la sua propria giustificazione.
Nella specie, è indiscusso tra le parti che tra le stesse è intercorso un contratto di distacco di lavoratore, mentre è controversa la spettanza o meno di un corrispettivo per la messa a disposizione del lavoratore presso la distaccataria.
Ebbene, in armonia con tali principi, deve escludersi la spettanza di una somma a titolo di remunerazione dell'avvenuto distacco del lavoratore della società opposta.
Come detto, infatti, nel distacco, a differenza della somministrazione di lavoro, è da escludersi la possibilità della distaccante di ottenere un guadagno dall'avvenuto distacco.
Non basta in tal senso che la clausola contrattuale contenuta al punto n. 11) della scrittura provata del 20 marzo 2019 (cfr. all. 5 della citazione), abbia previsto che “la società distaccataria si impegna alla corresponsione entro termini stabiliti dei corrispettivi pattuiti con la società distaccante”. Infatti, non c'è traccia in tale accordo, né in altro documento, dei “termini” indicanti i
“corrispettivi pattuiti”, sicché deve ritersi la stessa una mera clausola di stile e comunque improduttiva di effetti, in considerazione dell'evidente contrasto con l'istituto del distacco e la ratio ad esso sottesa.
Ciò rende irrilevante il contenuto della corrispondenza citata dall'opposta, che peraltro non prova di per sé la sussistenza del suddetto obbligo di pagamento di un compenso, rimanendo un dato neutro al richiesta rivolta dalla distaccataria alla distaccante di trasmettere il numero di ore di lavoro prestato dal dipendente.
Esclusa dunque la spettanza di un corrispettivo, va parimenti respinta la tesi dell'opposta secondo al quale la si sia impegnata a rimborsare quanto corrisposto al lavoratore a Parte_1 titolo di retribuzione. Infatti, al punto n. 12) dell'accodo è stato espressamente previsto che “la società
4 distaccante si impegna al pagamento degli emolumenti nonché di ogni contributo previdenziale ed assicurativo…”, così escludendo qualsiasi obbligo in tal senso della distaccataria.
Allo stesso modo è rimasta indimostrata la debenza di somme a titolo di diaria giornaliera di
€ 25, atteso che la nemmeno ha chiesto di provare l'intervenuto accordo verbale CP_1
integrativo, come affermato nella memoria di costituzione.
Da quanto precede, stante il carattere assorbente delle motivazioni espresse, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato.
3. Domanda riconvenzionale.
Non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
.
[...]
Giova premettere che nelle ipotesi di distacco del lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, permane in capo al distaccante il potere direttivo, che, tuttavia, può essere delegato al distaccatario (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav.,
25/11/2010, n.23933).
Tale ipotesi si è verificata nel caso in oggetto, avendo le parti previsto nella scrittura privata, al punto n. 4), che “alla società distaccataria viene espressamente attribuito potere direttivo nei confronti dei lavoratori distaccati affinché le prestazioni degli stessi possano essere integrate nella propria organizzazione produttiva”. Pertanto, era onere della distaccataria impartire correttamente le direttive al lavoratore distaccato e quindi, verificare la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.
L'assunto inadempimento del distaccato, quindi, non può essere imputato al distaccante, il quale, nel periodo di lavoro svolto presso la società utilizzatrice, non poteva impartire alcun comando al dipendente.
Peraltro, va osservato come, anche a voler ritenere la persistenza di la responsabilità in capo alla datrice di lavoro ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito del dipendente, il danno lamentato dalla non è stato dimostrato. Infatti, correttamente il precedente giudice istruttore non Parte_3
ha ammesso le prove orale formulate dell'opponente in quanto contenente espressioni palesemente valutative e generiche, facendosi ivi riferimento a una assunta realizzazione “errata e difettosa” del condotto realizzato dal lavoratore ovvero alla sua “cattiva esecuzione” (cfr. capp. 1, 7), senza specificare quale condotta avrebbe in concreto determinato i lamentati danni. Infine, vale sottolineare come non c'è prova nemmeno dell'effettivo esborso delle somme reclamate che l'opponente assume aver dovuto corrispondere per riparare ai danni cagionati dal lavoratore distaccato, atteso che la ha allegato un mero computo metrico, privo di valore probatorio in tal senso. Parte_1
4. Spese.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite devono compensarsi integralmente.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente;
compensa integralmente le spese di lite.
Gela, 3 gennaio 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 825/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
con sede in Ravenna, via Merenda n. 15 (P. IVA ), elettivamente domiciliata in Gela, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Maria Rita La Boria, che la rappresenta e difende;
- Opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gela, vico Controparte_1
Spinello n. 5 (P. IVA , elettivamente domiciliata in Gela, presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Laura Beatrice Caci, che la rappresenta e difende;
- Opposta -
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha promosso Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 126/2020, emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento n. r.g. 436/2020 e notificato il 25 marzo 2020, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 9.557,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, nonché delle spese del procedimento.
L'opponente, premettendo che la ingiungente in ragione di scrittura privata del CP_1
20 marzo 2019, si è obbligata a distaccare un proprio operaio specializzato, “il tubista” TE RI
IA, destinato all'impiego presso il cantiere inglese di Kemsley K3, dal 25 marzo 2019 al 30 aprile
2019, deduce:
1 - l'insussistenza del credito azionato, poiché la fattura emessa dalla convenuta, a titolo di corrispettivo per l'avvenuto distacco del lavoratore, pur potendo legittimare l'emissione del provvedimento monitorio, non è di per sé prova dell'effettiva debenza delle somme ivi riportate;
- l'errata quantificazione delle somme reclamate, stante la mancata indicazione dei criteri di calcolo, nonché in considerazione dell'abbandono del cantiere da parte del lavoratore in data 25 aprile
2019, quindi cinque giorni prima della scadenza contrattuale prevista;
- l'assenza, tra gli elementi del contratto di distacco di lavoratore, a differenza della somministrazione, dell'elemento del corrispettivo in favore del datore di lavoro distaccante, ai sensi della normativa settoriale dettata dal d.lgs. 276/2003, essendo stato concordato solo che le spese di vitto e alloggio fossero a carico del distaccatario;
- anche ove accertata l'esistenza di un credito in favore dell'opposta, la compensazione con quello maturato a titolo di ricaricamento del danno determinato dal lavoratore distaccato, il quale, nello svolgimento delle proprie mansioni, ha errato nella realizziamone del “condotto lato turbina”
(cfr. elenco difetti a pag. 4 dell'atto di citazione), danno quantificato in complessivi € 25.721,00.
Inoltre, in ragione del danno cagionato dal lavoratore, la ha spiegato Parte_2
domanda riconvenzionale chiedendo condannarsi la al pagamento della suddetta somma CP_1 ai sensi dell'art. 2049 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione. Segnatamente, ha rappresentato che il corrispettivo è stato specificamente pattuito al punto 11 del contratto di distacco e che lo stesso corrisponde alla retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo del distacco;
che, in aggiunta, verbalmente, è stato previsto il rimborso delle spese sostenute per il trasferimento del lavoratore presso il cantiere e una diaria di € 25 al giorno;
che la consapevolezza dell'opponente del credito azionato è dimostrata dalla richiesta della stessa del conteggio delle ore lavorate al fine di quantificare il corrispettivo dovuto;
che i danni lamentati dall'opponente, ove dimostrati, non possono essere addebitati alla datrice di lavoro, posto che la , come previsto nella Parte_1
scrittura privata ai punti 4 e 6, esercitava il potere direttivo sul lavoratore distaccato dunque avrebbe dovuto vigilare lei stessa sull'operato del lavoratore e comunicare alla distaccante il cattivo svolgimento della prestazione, circostanza mai verificatasi in corso di svolgimento della prestazione, ma per la prima volta l'8 maggio 2019, quindi mesi dopo la cessazione del distacco;
che il lavoratore ha lasciato il cantiere il 24 aprile 2019 solo a causa delle gravi mancanze dei mezzi che la
[...]
era tenuta a garantire per l'esecuzione del lavoro assegnato all'operaio distaccato. Parte_1
La causa è stata istruita dal precedente titolare del ruolo attraverso l'assunzione di prove documentali e testimoniali.
2 L'udienza del 7 maggio 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da note depositate e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (ordinanza del 6 giugno 2024), la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Sull'opposizione.
Devono ritenersi fondati i motivi di opposizione relativi all'insussistenza del credito azionato dalla società opposta.
In linea sistematica, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione (“in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito”, così Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1998 n. 8853).
A ciò va aggiunto come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ed in tale ambito la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U., 30.10.2001 n. 13533). Qundi, “La fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto” (così Cassazione civile sez. II,
04/10/2024, n.26048).
Quanto all'istituto del distacco del lavoratore, disciplinato dall'art. 30 del Decreto Legislativo
10 settembre 2003, n. 276, questo si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
3 E' stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'interesse del distaccante può essere di natura produttiva, commerciale ed amministrativa del distaccante, e non può coincidere con l'interesse lucrativo connesso alla mera somministrazione di lavoro. E' pertanto da escludersi che l'interesse del distaccante possa risiedere nella mera aspettativa di guadagno derivante al distaccante dalla fornitura di manodopera, poiché in tal caso si sarebbe in presenza di un'ipotesi di somministrazione irregolare.
Il distacco, infatti, integra un atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, e determina così una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 18 agosto
2004, n. 16165). Deve, dunque, escludersi la legittimità di un distacco fondato su una ragione meramente economica, che può essere tanto l'interesse ad un corrispettivo, quanto il solo interesse al risparmio del costo del lavoro. Avrebbe natura meramente economica un distacco che non si limitasse ad avere come effetto solo indiretto il rimborso del costo del lavoro, che costituisce prassi ricorrente e irrilevante ai fini della legittimità del distacco (cfr. Cass., Sez. Un., 13 aprile 1989, n. 1751), ma trovasse in tale esito la sua propria giustificazione.
Nella specie, è indiscusso tra le parti che tra le stesse è intercorso un contratto di distacco di lavoratore, mentre è controversa la spettanza o meno di un corrispettivo per la messa a disposizione del lavoratore presso la distaccataria.
Ebbene, in armonia con tali principi, deve escludersi la spettanza di una somma a titolo di remunerazione dell'avvenuto distacco del lavoratore della società opposta.
Come detto, infatti, nel distacco, a differenza della somministrazione di lavoro, è da escludersi la possibilità della distaccante di ottenere un guadagno dall'avvenuto distacco.
Non basta in tal senso che la clausola contrattuale contenuta al punto n. 11) della scrittura provata del 20 marzo 2019 (cfr. all. 5 della citazione), abbia previsto che “la società distaccataria si impegna alla corresponsione entro termini stabiliti dei corrispettivi pattuiti con la società distaccante”. Infatti, non c'è traccia in tale accordo, né in altro documento, dei “termini” indicanti i
“corrispettivi pattuiti”, sicché deve ritersi la stessa una mera clausola di stile e comunque improduttiva di effetti, in considerazione dell'evidente contrasto con l'istituto del distacco e la ratio ad esso sottesa.
Ciò rende irrilevante il contenuto della corrispondenza citata dall'opposta, che peraltro non prova di per sé la sussistenza del suddetto obbligo di pagamento di un compenso, rimanendo un dato neutro al richiesta rivolta dalla distaccataria alla distaccante di trasmettere il numero di ore di lavoro prestato dal dipendente.
Esclusa dunque la spettanza di un corrispettivo, va parimenti respinta la tesi dell'opposta secondo al quale la si sia impegnata a rimborsare quanto corrisposto al lavoratore a Parte_1 titolo di retribuzione. Infatti, al punto n. 12) dell'accodo è stato espressamente previsto che “la società
4 distaccante si impegna al pagamento degli emolumenti nonché di ogni contributo previdenziale ed assicurativo…”, così escludendo qualsiasi obbligo in tal senso della distaccataria.
Allo stesso modo è rimasta indimostrata la debenza di somme a titolo di diaria giornaliera di
€ 25, atteso che la nemmeno ha chiesto di provare l'intervenuto accordo verbale CP_1
integrativo, come affermato nella memoria di costituzione.
Da quanto precede, stante il carattere assorbente delle motivazioni espresse, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato.
3. Domanda riconvenzionale.
Non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
.
[...]
Giova premettere che nelle ipotesi di distacco del lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, permane in capo al distaccante il potere direttivo, che, tuttavia, può essere delegato al distaccatario (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav.,
25/11/2010, n.23933).
Tale ipotesi si è verificata nel caso in oggetto, avendo le parti previsto nella scrittura privata, al punto n. 4), che “alla società distaccataria viene espressamente attribuito potere direttivo nei confronti dei lavoratori distaccati affinché le prestazioni degli stessi possano essere integrate nella propria organizzazione produttiva”. Pertanto, era onere della distaccataria impartire correttamente le direttive al lavoratore distaccato e quindi, verificare la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.
L'assunto inadempimento del distaccato, quindi, non può essere imputato al distaccante, il quale, nel periodo di lavoro svolto presso la società utilizzatrice, non poteva impartire alcun comando al dipendente.
Peraltro, va osservato come, anche a voler ritenere la persistenza di la responsabilità in capo alla datrice di lavoro ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito del dipendente, il danno lamentato dalla non è stato dimostrato. Infatti, correttamente il precedente giudice istruttore non Parte_3
ha ammesso le prove orale formulate dell'opponente in quanto contenente espressioni palesemente valutative e generiche, facendosi ivi riferimento a una assunta realizzazione “errata e difettosa” del condotto realizzato dal lavoratore ovvero alla sua “cattiva esecuzione” (cfr. capp. 1, 7), senza specificare quale condotta avrebbe in concreto determinato i lamentati danni. Infine, vale sottolineare come non c'è prova nemmeno dell'effettivo esborso delle somme reclamate che l'opponente assume aver dovuto corrispondere per riparare ai danni cagionati dal lavoratore distaccato, atteso che la ha allegato un mero computo metrico, privo di valore probatorio in tal senso. Parte_1
4. Spese.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite devono compensarsi integralmente.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente;
compensa integralmente le spese di lite.
Gela, 3 gennaio 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
6