Art. 14.
E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
Ogni sezione e' composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, della sanita'; da un rappresentante dei Comuni designati dall'Associazione nazionale Comuni italiani; da due rappresentanti delle cooperative scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.
Della prima sezione fanno inoltre parte:
1) due rappresentanti dei produttori agricoli;
2) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;
3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.
Della seconda sezione fanno inoltre parte:
1) tre rappresentanti degli allevatori;
2) due rappresentanti dei commercianti di carni;
3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni.
Della terza sezione fanno inoltre parte:
1) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
2) tre rappresentanti dei produttori ittici;
3) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici;
4) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici.
I membri in rappresentanza delle categorie economiche sopraindicate per ciascuna sezione sono scelti su terne di persone designate, su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio, dalle organizzazioni nazionali di categoria.
La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per l'agricoltura e per le foreste, per la marina mercantile e per la sanita'.
Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio.
La Commissione si riunisce in seduta plenaria o per sezioni, sempre sotto la presidenza del Ministro per l'industria e per il commercio o del suo delegato.
La Commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla presente legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici che l'Amministrazione statale o gli Enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al loro esame.
A partecipare ai lavori della Commissione e delle sezioni possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare senza diritto di voto.
(3) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 12 aprile 1965, n. 410 ha disposto (con l'articolo unico) che "Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all' art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 , come modificato dal D.P.R. 27 luglio 1995, n. 398 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione centrale per il commercio all' ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici" di cui al presente articolo.
E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
Ogni sezione e' composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, della sanita'; da un rappresentante dei Comuni designati dall'Associazione nazionale Comuni italiani; da due rappresentanti delle cooperative scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.
Della prima sezione fanno inoltre parte:
1) due rappresentanti dei produttori agricoli;
2) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;
3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.
Della seconda sezione fanno inoltre parte:
1) tre rappresentanti degli allevatori;
2) due rappresentanti dei commercianti di carni;
3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni.
Della terza sezione fanno inoltre parte:
1) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
2) tre rappresentanti dei produttori ittici;
3) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici;
4) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici.
I membri in rappresentanza delle categorie economiche sopraindicate per ciascuna sezione sono scelti su terne di persone designate, su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio, dalle organizzazioni nazionali di categoria.
La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per l'agricoltura e per le foreste, per la marina mercantile e per la sanita'.
Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio.
La Commissione si riunisce in seduta plenaria o per sezioni, sempre sotto la presidenza del Ministro per l'industria e per il commercio o del suo delegato.
La Commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla presente legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici che l'Amministrazione statale o gli Enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al loro esame.
A partecipare ai lavori della Commissione e delle sezioni possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare senza diritto di voto.
(3) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 12 aprile 1965, n. 410 ha disposto (con l'articolo unico) che "Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all' art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 , come modificato dal D.P.R. 27 luglio 1995, n. 398 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione centrale per il commercio all' ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici" di cui al presente articolo.