Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1019/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
n. a Catania, il 3 aprile 1949 ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Spampinato
CONTRO
nata a [...] il [...], ( Controparte_1 C.F._2
), con gli avv.ti Sebastiano Grillo e Alessandro Munzone;
[...]
e
, nato a [...] il [...] ) e Controparte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...], ( ), Parte_2 C.F._4 con l'avv. Letizia La Rosa.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 22 ottobre 2024.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.).
1
Va premesso che l'atto di donazione per cui oggi è causa, avuto riguardo sia al suo tenore letterale, sia al suo contenuto complessivo, rileva come un unicum inscindibile e non come somma della donazione delle singole quote che fanno capo ai singoli comproprietari, per cui questi ultimi costituiscono un'unica parte complessa e le loro dichiarazioni si fondono in un'unica volontà negoziale (con riguardo alla compravendita, ma con affermazione di principio pianamente estensibile alla donazione vedasi sul punto Cass. n.
11986/1998).
La donazione è stata conclusa da due parti, delle quali l'una, la parte donante,
è una parte complessa, formata dai quattro comproprietari del bene costituenti un unico centro di interessi (sulla nozione di parte complessa v.
Cass. n. 265/1981).
Orbene, nel caso di contratto con parte complessa, cioè, formata da più soggetti costituenti un unico centro di interessi, nel quale l'oggetto del contratto riveste carattere di indivisibilità, “si configura la necessità che tutti costoro partecipino al giudizio promosso per ottenere la risoluzione del negozio, in quanto diretto a modificare, attraverso l'eliminazione del titolo contrattuale, la situazione plurisoggettiva inscindibile da esso disciplinata”
(Cass. n. 265/1981, già richiamata). Ancora si sottolinea che “qualora sia proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti, anche soltanto da un lato, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto il rapporto sostanziale, essendo comune
a più persone, non può sussistere nei confronti di alcuni soggetti interessati
e non sussistere nei confronti di altri, con la conseguenza che la decisione è inutiliter data, anche in sede d'appello, se non è emessa nei confronti di tutte le parti contraenti” (così Cass. n. 2925/1986, negli stessi termini Cass. n.
11049/1993, Cass. n. 27302/2005, Cass. n. 20346/2012 e Cass. n. 9042/2016;
v. anche Cass. n. 320/1998 e Cass. n. 2922/1974, secondo cui “la parte complessa, come unico centro di interesse, va considerata sia agli effetti negoziali che agli effetti processuali come unico soggetto, con conseguente necessità che il giudizio sull'esistenza, portata e nullità del negozio si svolga
2 nei confronti di entrambi i soggetti che compongono la parte complessa”; cfr. pure Cass. n. 208/1973 e Cass. n. 5041/1977; da ultimo, in termini, v.
Cassazione civile sez. II, 11/10/2024, n.26546).
Per la delibazione della domanda di risoluzione era dunque necessario che la sig.ra chiamasse in giudizio non soltanto gli altri figli e Pt_1 CP_2
come lei partecipanti alla donazione in veste di donanti, ma pure Pt_2
gli eredi del marito, , il quale a suo tempo partecipò pure al CP_3
contratto in veste di donante.
Ai sensi dell'art. 102 c. p. c. “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo./ Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”.
La norma citata non prevede espressamente l'ipotesi in cui il contraddittore necessario sia incerto, ma, dalle indicazioni che possono ritrarsi sul punto nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 14/09/2023,
n.26562), si desume che il giudice, piuttosto che rendere una pronunzia inutiliter data, debba dichiarare la inammissibilità della domanda.
Orbene, in questo processo, è pacifico che il sig. sia morto CP_3
prima della proposizione della domanda da parte della sig.ra (la Pt_1
morte del marito è prospettata nello stesso atto di citazione ed è stata confermata da ciascuno degli altri partecipanti al processo), ma nulla risulta prospettato in merito alle sorti della sua eredità.
Non sfugge a questo decidente che tutti le odierne parti del giudizio sono coloro cui l'eredità è devoluta per legge.
Sul punto va però giusto osservato che l'eredità oltre che delata deve essere pure accettata anche soltanto tacitamente: in questo processo, almeno fino alla cristallizzazione del thema decidendum, nessuna delle parti ha operato alcuna prospettazione sul punto.
La domanda di cui all'atto di citazione, sì come la domanda “trasversale” dispiegata in comparsa da parte dei sig.ri e va Controparte_2 Pt_2
3 dichiarata pertanto inammissibile per difetto di contraddittorio e per impossibilità di emettere ordine di integrazione ex art. 102 cit. a cagione dell'incertezza in ordine all'eredità di uno dei soggetti che compongono la parte complessa della donazione dal lato del donante.
Spese compensate in ragione delle difese di parte convenuta, tutte concentrate su ragioni di merito, nonché in ragione dello stretto legame familiare che corre tra i litiganti.
P.Q.M.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente decidendo nella causa iscritta in epigrafe, dichiara le domande inammissibili e compensa le spese di lite.
Catania 24 gennaio 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
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