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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/07/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 648/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 648/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MATTEO LAZZERINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MATTEO LAZZERINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 20.5.2025, agisce nei Parte_1
confronti del , presso il quale ha prestato Controparte_1
la propria attività lavorativa in qualità di docente ed espone che, dopo aver presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico 2025/2026 verso il Comune di Pistoia, parte resistente ha notificato la cancellazione della domanda, che la ricorrente ha proposto reclamo e, dopo aver fatto istanza per un tentativo facoltativo di conciliazione, parte datoriale non vi ha dato seguito, di fatto cancellando la domanda originaria presentata dalla ricorrente.
Ciò premesso, l'odierna ricorrente rileva che la convenuta non ha proprio preso in considerazione la domanda di mobilità presentata nei termini e secondo i requisiti previsti dall'art. 2, comma 6, lett. a) del CCNI;
che, anche laddove parte datoriale avesse individuato delle irregolarità o ambiguità nella compilazione della domanda, questa avrebbe dovuto attivarsi secondo l'istituto del c.d.
“soccorso istruttorio”, trattasi invero di attività non svolte nemmeno a seguito del reclamo e dell'istanza di tentativo di conciliazione proposta dalla ricorrente.
Sulla scia di tali apporti, la ricorrente conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo, in particolare, di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale con cui è stata disposta la cancellazione della domanda di mobilità avanzata per l'anno scolastico 2025/2026 verso il Comune di Pistoia, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla utile valutazione della propria domanda di mobilità ed infine di condannare parte datoriale alla utile valutazione della domanda di mobilità.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondato il ricorso presentato.
Assume in sintesi il che, in Controparte_1
particolare, fermo restando che la ricorrente versi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 6, lett. a) CCNI, in quanto madre di tre figli infrasedicenni, la domanda di mobilità non avrebbe rispettato gli altri requisiti dettati dall'ultimo capoverso della medesima norma e cioè la necessità di indicare come prima preferenza il
Comune oppure quella di indicare anche prima di detto Comune gli Istituti scolastici compresi in esso;
che l'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” non può essere attivato per modificare una scelta che dipende solo dalla volontà della ricorrente, bensì può essere attivato solo dinanzi ad errori materiali di immediata percezione da parte della P.A. durante la lettura del documento;
che
2 analogamente non sussiste alcun obbligo a carico della P. A. ad invitare la ricorrente al tentativo di conciliazione.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte – in data odierna.
Il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.
È necessario partire dal disposto dell''art. 2 c. 6 lett a) del CCNI, il quale
è formato da due periodi. Il primo stabilisce che “l'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. Il periodo successivo prevede che “la mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente”.
Ebbene, la ricorrente avrebbe indicato la preferenza per il comune di
Pistoia indicando il codice univoco G713 al rigo 21 della pagina 5 della domanda
(rigo che corrisponde al n. 9 delle preferenze espresse dalla richiedente) e indicando le prime tre preferenze su scuole del comune di Pistoia.
Ora, seppur vero che parte resistente riconosce che la ricorrente non avrebbe indicato esclusivamente i due codici puntuali (FIIS01100B e
ARIS019006) attinenti a due Istituti collocati in Comuni distinti da quello di
Pistoia, bensì avrebbe indicato solo il codice puntuale G713 riferito al CP_2
, si deve rilevare come la modalità di redazione della stessa contrasta con
[...]
l'art. 6 c. 3 del CCNI Mobilità 2025-2028.
L'art. 6 c. 3 del CCNI Mobilità del periodo 2025-2028, dopo aver indicato le categorie dei docenti esclusi dal vincolo di permanenza triennale nella prima sede, prevede che: I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche
3 comprese in essi.
Di conseguenza, le domande di mobilità in deroga al vincolo di permanenza previste possono quindi essere accolte solo se:
a) il codice sintetico del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento, venga indicato come prima preferenza;
b) ove il comune non sia indicato come prima preferenza, la relativa indicazione sia preceduta da quella di singole scuole tutte comprese nel comune stesso, senza soluzione di continuità (cd. principio dell'immanenza territoriale).
Nel caso di specie, la ricorrente ha violato tale prescrizione, in quanto:
a) a pagina 5 della domanda di mobilità, paragrafo preferenze, ha riportato il codice sintetico G713 del Comune di Pistoia alla nona preferenza, e non alla prima;
b) il comune di AG, indicato in posizione sei, precede il comune di
Pistoia;
c) inoltre, anche ipotizzando che le scuole in posizione 1,2,3,4,5 e 7 si trovassero in Comune di Pistoia, l'indicazione del comune di AG in posizione sei ha determinato la interruzione della continuità delle preferenze al comune di ricongiungimento di Pistoia.
Orbene, sulla scorta di quanto fin qui illustrato si evince come la preliminare eccezione di parte resistente deve essere pertanto respinta;
ciò in quanto tale omissione è imputabile esclusivamente ad una scelta della ricorrente.
Venendo alla seconda eccezione, anch'essa deve essere respinta, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'Istituto del c.d.
“soccorso istruttorio” non può servire per modificare e rovesciare sulla P. A.
l'esito di una scelta che, errata o giusta che sia, dipende esclusivamente dalla volontà della ricorrente ed invece trova applicazione solo ed esclusivamente in presenza di errori materiali di immediata percezione da parte della P.A. alla lettura del documento.
Sul punto è fondamentale richiamare il principio di auto-responsabilità, inteso quale limite del soccorso istruttorio, secondo il quale in materia di concorsi pubblici, ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali
4 errori commessi nella presentazione della documentazione, il quale quindi non può essere attivato in linea generale quando il privato ha commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione (Cfr. Consiglio di
Stato sez. V, 02/01/2024, n.28; Consiglio di Stato n. 9609 del 08 novembre
2023; Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019 n. 1148; Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96).
Il c.d. soccorso istruttorio ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere. I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non si tratta di documentazione irregolare o carente, bensì “di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla P.A. (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 03/05/2023, n.7565).
Ebbene, l'invito all'integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando.
Infatti, l'errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che, secondo un criterio di normalità, può essere percepito o rilevato "ictu oculi", dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque.
Orbene, nel caso di specie la scelta del di AG prima di quello CP_2
di Pistoia non risponde ad un errore materiale, bensì ad una precisa scelta di redazione della domanda in conformità alle esigenze della ricorrente e dunque non ne possono essere stravolte le conseguenze.
Infine, per richiamare la terza eccezione sollevata si sottolinea come analogamente non sussiste alcun obbligo della P.A. di invitare la ricorrente al tentativo di conciliazione, ciò in quanto, in base all'art. 135 c. 4 CCNI 2007,
l'onere di attivare la conciliazione gravava parimenti su entrambe le parti e non
5 solo su parte datoriale come sostenuto dalla ricorrente.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere respinto.
Deve altresì essere confermata la statuizione delle spese contenuta nell'ordinanza cartolare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento, ulteriormente ridotti per essersi il resistente avvalso CP_1
della rappresentanza tecnica di Funzionari.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONFERMA l'ordinanza cautelare del 4.6.2025, anche in punto di spese;
3. CONDANNA al pagamento – in favore del Parte_1 CP_1
resistente– delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 22/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 648/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MATTEO LAZZERINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MATTEO LAZZERINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 20.5.2025, agisce nei Parte_1
confronti del , presso il quale ha prestato Controparte_1
la propria attività lavorativa in qualità di docente ed espone che, dopo aver presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico 2025/2026 verso il Comune di Pistoia, parte resistente ha notificato la cancellazione della domanda, che la ricorrente ha proposto reclamo e, dopo aver fatto istanza per un tentativo facoltativo di conciliazione, parte datoriale non vi ha dato seguito, di fatto cancellando la domanda originaria presentata dalla ricorrente.
Ciò premesso, l'odierna ricorrente rileva che la convenuta non ha proprio preso in considerazione la domanda di mobilità presentata nei termini e secondo i requisiti previsti dall'art. 2, comma 6, lett. a) del CCNI;
che, anche laddove parte datoriale avesse individuato delle irregolarità o ambiguità nella compilazione della domanda, questa avrebbe dovuto attivarsi secondo l'istituto del c.d.
“soccorso istruttorio”, trattasi invero di attività non svolte nemmeno a seguito del reclamo e dell'istanza di tentativo di conciliazione proposta dalla ricorrente.
Sulla scia di tali apporti, la ricorrente conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo, in particolare, di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale con cui è stata disposta la cancellazione della domanda di mobilità avanzata per l'anno scolastico 2025/2026 verso il Comune di Pistoia, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla utile valutazione della propria domanda di mobilità ed infine di condannare parte datoriale alla utile valutazione della domanda di mobilità.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondato il ricorso presentato.
Assume in sintesi il che, in Controparte_1
particolare, fermo restando che la ricorrente versi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 6, lett. a) CCNI, in quanto madre di tre figli infrasedicenni, la domanda di mobilità non avrebbe rispettato gli altri requisiti dettati dall'ultimo capoverso della medesima norma e cioè la necessità di indicare come prima preferenza il
Comune oppure quella di indicare anche prima di detto Comune gli Istituti scolastici compresi in esso;
che l'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” non può essere attivato per modificare una scelta che dipende solo dalla volontà della ricorrente, bensì può essere attivato solo dinanzi ad errori materiali di immediata percezione da parte della P.A. durante la lettura del documento;
che
2 analogamente non sussiste alcun obbligo a carico della P. A. ad invitare la ricorrente al tentativo di conciliazione.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte – in data odierna.
Il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.
È necessario partire dal disposto dell''art. 2 c. 6 lett a) del CCNI, il quale
è formato da due periodi. Il primo stabilisce che “l'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. Il periodo successivo prevede che “la mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente”.
Ebbene, la ricorrente avrebbe indicato la preferenza per il comune di
Pistoia indicando il codice univoco G713 al rigo 21 della pagina 5 della domanda
(rigo che corrisponde al n. 9 delle preferenze espresse dalla richiedente) e indicando le prime tre preferenze su scuole del comune di Pistoia.
Ora, seppur vero che parte resistente riconosce che la ricorrente non avrebbe indicato esclusivamente i due codici puntuali (FIIS01100B e
ARIS019006) attinenti a due Istituti collocati in Comuni distinti da quello di
Pistoia, bensì avrebbe indicato solo il codice puntuale G713 riferito al CP_2
, si deve rilevare come la modalità di redazione della stessa contrasta con
[...]
l'art. 6 c. 3 del CCNI Mobilità 2025-2028.
L'art. 6 c. 3 del CCNI Mobilità del periodo 2025-2028, dopo aver indicato le categorie dei docenti esclusi dal vincolo di permanenza triennale nella prima sede, prevede che: I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche
3 comprese in essi.
Di conseguenza, le domande di mobilità in deroga al vincolo di permanenza previste possono quindi essere accolte solo se:
a) il codice sintetico del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento, venga indicato come prima preferenza;
b) ove il comune non sia indicato come prima preferenza, la relativa indicazione sia preceduta da quella di singole scuole tutte comprese nel comune stesso, senza soluzione di continuità (cd. principio dell'immanenza territoriale).
Nel caso di specie, la ricorrente ha violato tale prescrizione, in quanto:
a) a pagina 5 della domanda di mobilità, paragrafo preferenze, ha riportato il codice sintetico G713 del Comune di Pistoia alla nona preferenza, e non alla prima;
b) il comune di AG, indicato in posizione sei, precede il comune di
Pistoia;
c) inoltre, anche ipotizzando che le scuole in posizione 1,2,3,4,5 e 7 si trovassero in Comune di Pistoia, l'indicazione del comune di AG in posizione sei ha determinato la interruzione della continuità delle preferenze al comune di ricongiungimento di Pistoia.
Orbene, sulla scorta di quanto fin qui illustrato si evince come la preliminare eccezione di parte resistente deve essere pertanto respinta;
ciò in quanto tale omissione è imputabile esclusivamente ad una scelta della ricorrente.
Venendo alla seconda eccezione, anch'essa deve essere respinta, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'Istituto del c.d.
“soccorso istruttorio” non può servire per modificare e rovesciare sulla P. A.
l'esito di una scelta che, errata o giusta che sia, dipende esclusivamente dalla volontà della ricorrente ed invece trova applicazione solo ed esclusivamente in presenza di errori materiali di immediata percezione da parte della P.A. alla lettura del documento.
Sul punto è fondamentale richiamare il principio di auto-responsabilità, inteso quale limite del soccorso istruttorio, secondo il quale in materia di concorsi pubblici, ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali
4 errori commessi nella presentazione della documentazione, il quale quindi non può essere attivato in linea generale quando il privato ha commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione (Cfr. Consiglio di
Stato sez. V, 02/01/2024, n.28; Consiglio di Stato n. 9609 del 08 novembre
2023; Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019 n. 1148; Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96).
Il c.d. soccorso istruttorio ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere. I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non si tratta di documentazione irregolare o carente, bensì “di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla P.A. (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 03/05/2023, n.7565).
Ebbene, l'invito all'integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando.
Infatti, l'errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che, secondo un criterio di normalità, può essere percepito o rilevato "ictu oculi", dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque.
Orbene, nel caso di specie la scelta del di AG prima di quello CP_2
di Pistoia non risponde ad un errore materiale, bensì ad una precisa scelta di redazione della domanda in conformità alle esigenze della ricorrente e dunque non ne possono essere stravolte le conseguenze.
Infine, per richiamare la terza eccezione sollevata si sottolinea come analogamente non sussiste alcun obbligo della P.A. di invitare la ricorrente al tentativo di conciliazione, ciò in quanto, in base all'art. 135 c. 4 CCNI 2007,
l'onere di attivare la conciliazione gravava parimenti su entrambe le parti e non
5 solo su parte datoriale come sostenuto dalla ricorrente.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere respinto.
Deve altresì essere confermata la statuizione delle spese contenuta nell'ordinanza cartolare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento, ulteriormente ridotti per essersi il resistente avvalso CP_1
della rappresentanza tecnica di Funzionari.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONFERMA l'ordinanza cautelare del 4.6.2025, anche in punto di spese;
3. CONDANNA al pagamento – in favore del Parte_1 CP_1
resistente– delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 22/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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