Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 20/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza. n.32/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Magistrati Dott. MM MI Presidente Dott. Pasquale Fava Consigliere Dott. ES EI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80775 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Sig. X X
(XXXXXXXXXXXXX), nato a --- il --.--.----, residente in ---, alla ----------, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti dall’Avv. Alessio Paolucci, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Roma, alla Via Tuscolana n. 1256, indirizzo pec: alessiopaolucci@ordineavvocatiroma.org.
Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario di udienza Antonio Fucci, il relatore Consigliere ES EI, il Vice Proc. Gen. Laura Monfeli, in rappresentanza della Procura regionale attrice, e l’Avv. Paolucci, per il convenuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato in data 15.07.2025, la Procura Regionale ha chiamato in giudizio l’odierno convenuto, ---------------- in quiescenza dal 01.11.2023, per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 26.509,21 per aver usufruito sine titulo, dal 15.10.2010 al 31.03.2021, di un alloggio demaniale, concessogli a titolo oneroso dall’Amministrazione di appartenenza.
Il giudizio origina da una comunicazione di richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del X, all’epoca dei fatti in servizio presso ---------, in relazione al reato di truffa aggravata, per aver ottenuto un alloggio di servizio da parte dell’Amministrazione di appartenenza senza aver mai corrisposto alcun canone di locazione e senza averne più diritto.
Nell’atto di citazione viene ricostruita l’intera vicenda che ha inizio il 10.07.2002, con la concessione, a titolo oneroso, di un alloggio demaniale, ad un canone da determinarsi in un secondo momento, sulla base di una stima che doveva essere fornita dall’Agenzia del Demanio e che veniva comunicata soltanto nel luglio 2012.
La suddetta determinazione del canone veniva contestata dal convenuto davanti al Tribunale civile di Roma che, con sentenza del giugno 2014, accertava i criteri per la corretta determinazione del canone e, contestualmente, dichiarava la prescrizione dei canoni scaduti fino al mese di luglio 2007.
Seguiva, quindi, una nutrita corrispondenza tra la -
--, la --- e l’interessato, in merito alla situazione contabile dell’alloggio demaniale, in considerazione anche dalla circostanza che il convenuto, in data 15.10.2010, aveva acquistato un immobile a destinazione abitativa nel Comune di Roma, facendo, così, venire meno un requisito che lo legittimava a continuare ad essere concessionario dell’alloggio demaniale in argomento, per il quale comunque non risultava ancora corrisposto da parte del X alcun canone.
Pertanto, in data 03.05.2021, in base a quanto disposto dalla circolare ministeriale che disciplina la materia, veniva notificata al convenuto la decadenza dalla concessione dell’uso dell’alloggio;
in data 26.07.2021, il X consegnava l’immobile in argomento.
L’Amministrazione di appartenenza, intanto, provvedeva a richiedere l’iscrizione a ruolo del debito maturato nei confronti del convenuto di €
34.233,73, corrispondente all’importo dei canoni non pagati per l’uso dell’alloggio demaniale, importo per il quale è stata emessa cartella di pagamento, contestata però dal convenuto, con un giudizio ancora pendente davanti al Tribunale civile di Roma.
Sul punto, la Procura regionale precisa che la pretesa erariale non duplicherebbe la richiesta di pagamento dei canoni non pagati in quanto avrebbe per oggetto il danno da mancata entrata dovuto, a titolo di indennizzo, per l’occupazione sine titulo dell’alloggio demaniale, danno quantificato in via equitativa sulla base dei canoni non pagati nel periodo di riferimento.
Con memoria depositata il 27.11.2025, il convenuto si è costituito in giudizio precisando che la necessità di utilizzare l’immobile in argomento fosse dovuta a motivi di servizio, di non aver mai attestato false condizioni in relazione al diritto di godimento dell’alloggio e di aver sempre dimostrato la propria disponibilità a pagare quanto dovuto, ammesso che fosse dovuto, a titolo di canone nella sua esatta quantificazione senza, tuttavia, essere mai stato posto dall’Amministrazione di appartenenza nelle effettive condizioni di pagare quanto effettivamente spettante.
A questo proposito, richiama il giudicato civile che ha riconosciuto le sue ragioni, in merito alla quantificazione del canone dell’alloggio, e il contenzioso, tuttora pendente, in ordine alla correttezza della pretesa esattoriale, facendo presente che l’Amministrazione, dalla data di consegna dell’immobile, non avrebbe mai validamente quantificato al convenuto quanto dovuto per l’alloggio, né avrebbe mai fornito contezza dei parametri relativi alla sua esatta quantificazione.
La Difesa rileva, inoltre, come l’odierno giudizio costituisca una duplicazione delle richieste di pagamento già azionate in sede civile, ed evidenzia le inefficienze amministrative e gli omessi controlli dell’Amministrazione di appartenenza nella gestione degli alloggi di servizio che avrebbero cagionato il presunto danno come, del resto, anche rilevato nella comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ha dato origine al giudizio.
Per queste ragioni, la Difesa sostiene l’esclusione di ogni addebito di responsabilità erariale nei confronti del X con conseguente rigetto della pretesa erariale.
All’udienza odierna, sentita la relazione del Magistrato designato, la Procura attrice e la Difesa del convenuto si sono riportati alle conclusioni come in atti.
In particolare, l’Avv. Paolucci ha avanzato istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione del giudizio civile sulla cartella esattoriale; sulla suddetta istanza il Pubblico Ministero ha espresso la sua opposizione.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del presente giudizio concerne l’accertamento della responsabilità del convenuto per il danno patrimoniale da mancata entrata, cagionato al Ministero della TI, per aver usufruito sine titulo di un alloggio demaniale concessogli dall’Amministrazione di appartenenza.
2. Preliminarmente va esaminata la richiesta di sospensione del giudizio, avanzata in udienza dalla Difesa del convenuto, in attesa della definizione del procedimento civile di opposizione alla cartella esattoriale relativa al mancato pagamento dei canoni all’Amministrazione ---.
A questo riguardo, si osserva che la sospensione del giudizio di responsabilità è oggi regolata dall’art.
106, comma 1, c.g.c. che consente al giudice contabile di sospendere il processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa. Tale norma, al fine della sospensione del giudizio, richiede non solo un’indispensabilità logica ma, altresì, giuridica, nel senso che l’accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge con efficacia di giudicato.
A questo proposito, la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte ha più volte ribadito l’insufficienza, al fine della sospensione del processo, di un mero collegamento fra due giudizi, essendo necessario “un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati” (cfr. SS. RR., ord.
nn. 6/2019, 12/2019, 13/2019, 11/2018, 8/2018 e 4/2018).
Orbene, nel caso di specie, la condotta contestata al convenuto, con il danno erariale che ne discende, non risulta influenzabile dall’esito del procedimento civile pendente dal momento che, come ribadito nell’atto di citazione, al convenuto non è stato contestato il danno derivante dal mancato pagamento dei canoni all’Amministrazione concedente dal 2007 al 2021, per i quali è stata emessa la cartella esattoriale contestata, ma il risarcimento del danno da occupazione abusiva per non aver versato alcun importo a titolo di indennizzo per l’indebita occupazione dell’alloggio.
L’istanza di sospensione del giudizio va, quindi, respinta.
3. Nel merito, la domanda è fondata e va parzialmente accolta nei termini di seguito indicati, sussistendo, nel caso di specie, tutti gli elementi della responsabilità amministrativa.
3.1. Innanzitutto, sussiste il rapporto di servizio, essendo il convenuto, all’epoca dei fatti, dipendente del Ministero della TI.
3.2. Sussiste, altresì, il carattere illecito della condotta contestata.
A questo riguardo, il Collegio ritiene opportuno procedere con alcune precisazioni.
3.2.1. Si osserva, infatti, che dalla documentazione in atti risulta accertato che il Sig. X ha occupato dal 10.07.2002 al 26.07.2021, un alloggio demaniale a lui assegnato a titolo oneroso, come documentato dal verbale di consegna dell’immobile che stabiliva espressamente l’obbligo di pagamento di un canone che sarebbe stato fissato in un secondo momento.
Sempre dalla documentazione agli atti, risulta che si tratta della concessione di un alloggio demaniale dello Stato ceduto, a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 116, comma 4, del R.D. n. 2014/1940
(Regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena), in base anche a quanto previsto dalla circolare del Dipartimento per la TI Minorile prot. n. 37747 del 24.9.1997, avente ad oggetto la concessione degli alloggi demaniali.
Il procedimento che ha portato alla definizione del canone per l’alloggio da parte dell’Agenzia del Demanio, richiesto il 23.09.2002, vedeva la conclusione soltanto in data 06.07.2012, con una nota dell’Agenzia del Demanio che stimava il canone mensile in € 303, il cui pagamento veniva richiesto all’interessato con nota del 26.07.2012 dell’Amministrazione di appartenenza, con l’espresso avviso che, in caso di insolvenza, sarebbe lo stesso decaduto dal diritto di godere dell’alloggio demaniale secondo quanto previsto dalla circolare sopra richiamata.
La suddetta stima veniva contestata dal convenuto davanti al Tribunale civile di Roma che con la citata sentenza n. 13511 del 04.06.2014 (non impugnata dall’amministrazione resistente), accertava il canone dovuto per la fruizione dell’alloggio e dichiarava l’intervenuta prescrizione dei canoni sino a tutto il mese di luglio 2007.
Va inoltre rilevato che risulta incontestato anche il fatto che il Sig. X, in data 15.10.2010, ha acquistato un immobile a destinazione abitativa sito nel Comune di Roma, circostanza che, ai sensi della richiamata circolare n. 37747 del 1997, ha fatto venir meno il presupposto per poter usufruire dell’alloggio in concessione.
3.2.2. Alla stregua dei fatti sopra rappresentati, risulta che il Sig. X, ha continuato ad usufruire di un alloggio demaniale concessogli espressamente a titolo oneroso, senza averne più titolo, innanzitutto perché, nel frattempo, era diventato proprietario di un immobile, destinato ad uso abitativo, sito nel medesimo Comune dell’alloggio concessogli e, in secondo luogo, in quanto insolvente, non avendo mai versato alcun importo per il pagamento del canone che era comunque dovuto, neanche a titolo di anticipo di quanto spettante all’Amministrazione concedente.
3.3. Delle suddette circostanze relative alla decadenza del diritto di godere dell’alloggio demaniale, il convenuto era ben consapevole stante il tenore della diffida del 26.07.2012 (in quanto moroso), di quanto accertato dalla sentenza del Tribunale civile del 2014 (spettanza del canone calcolato alla stregua della legge sull’equo canone),
oltre a quanto espressamente disposto dalla disciplina prevista dalla richiamata circolare ministeriale che prevede espressamente tra le condizioni che consentono sia la partecipazione alla procedura per l’assegnazione degli alloggi demaniali nonché l’inserimento nella relativa graduatoria, il non essere “anche per diritto di un componente il proprio nucleo familiare, proprietari, usufruttuari, titolari dì diritto di abitazione o concessionari di alloggi (anche se ne siano usuari terzi) ubicati nella sede di servizio o in località distante non più di 50 Km, salvo che non siano oggetto di una già avviata procedura di sfratto”: il convenuto, pertanto, non può invocare la mancata conoscenza di una condizione di partecipazione alla procedura per l’assegnazione dell’alloggio demaniale, all’esito della quale gli è stato consegnato l’immobile in questione.
Pertanto, per quanto concerne la sussistenza dell’elemento soggettivo, Collegio ritiene che il Sig. X fosse ben consapevole, successivamente all’acquisto di proprietà di un immobile destinato ad uso abitativo, di non possedere più i requisiti per poter continuare ad occupare l’alloggio assegnatogli e della connotazione abusiva che assumeva la sua condotta.
Infatti, nella medesima circolare, veniva espressamente previsto che, in caso del verificarsi della suddetta circostanza, il concessionario fosse tenuto a liberare l’alloggio entro 180 giorni dalla data in cui ricorrono le condizioni di cessazione o di decadenza dalla concessione.
Sotto questo profilo, a nulla rileva quanto dedotto dalla Difesa del convenuto in ordine al fatto di non essere stato messo nelle effettive condizioni di pagare quanto effettivamente dovuto per l’alloggio.
A questo riguardo, si osserva che nell’atto di citazione viene contestato che il convenuto abbia continuato ad usufruire di un alloggio demaniale, concessogli a titolo oneroso, quando non ne aveva più diritto e non il mancato pagamento del canone di utilizzo; questa circostanza ha inevitabilmente cagionato un danno all’Amministrazione di appartenenza.
3.4. Tuttavia, per quanto concerne il nesso di causalità, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non possa non riconoscersi anche un apporto causale da parte dell’Amministrazione di appartenenza che, con una serie di omissioni e ritardi (riportati nella relazione della Direzione Generale del Dipartimento della TI Minorile del 07.11.2024), ha certamente contribuito al verificarsi del danno contestato, in una misura che si ritiene equa stabilire nella percentuale del 50 per cento.
3.5. Infine, per quanto sopra riportato, ritiene il Collegio di rideterminare l’importo contestato al convenuto dell’atto di citazione.
Va considerato, infatti, che la Procura regionale ha quantificato il danno, in via equitativa, facendo riferimento ai canoni non pagati dal X nel periodo di riferimento.
Tuttavia, in ordine al parametro di riferimento per quantificare l’importo delle singole mensilità, considerato che nelle formali contestazioni di recupero del credito da parte dell’Amministrazione penitenziaria sono stati contestati dei canoni il cui importo varia da € 187 a € 200, e considerato che, nel caso di specie, il danno è contestato a titolo di indennizzo, questo Collegio ritiene equo calcolare un importo di € 100 per ogni mese di occupazione abusiva.
Sotto questo profilo, inoltre, va rilevato che, come osservato in precedenza, risulta che il convenuto avrebbe dovuto liberare l’alloggio entro 180 giorni dalla data in cui ricorrevano le condizioni di cessazione o di decadenza (15.10.2010) e cioè dal 15.04.2011 per un totale di 119 mensilità.
Pertanto, considerato anche l’apporto dell’Amministrazione al verificarsi del danno in argomento (50%), il Collegio ritiene equo rideterminare l’importo del danno nella misura di €
5.950,00, comprensivo di interessi e rivalutazione (€
100 x 119 mensilità – 50%).
4. Conclusivamente, il Collegio ritiene che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta e, pertanto, condanna il Sig. X X al pagamento, in favore del Ministero della TI ( -------- ) della somma rideterminata in € 5.950, comprensiva di interessi e rivalutazione.
5. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l’obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con sperata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
PQM
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80775 del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l’effetto:
- condanna il Sig. X X, come generalizzato in epigrafe, al pagamento a favore del Ministero della TI ( -------- ) della somma di € 5.950,00
(cinquemilanovecentocinquanta/00), comprensivo di interessi e rivalutazione;
- condanna, altresì, il medesimo al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
L’estensore Il Presidente
ES EI MM MI
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 20 gennaio 2026.
Il Direttore della Segreteria
NO VI TA
f.to digitalmente Ai sensi dell’art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 228,93 (duecentoventotto/93).
Il Dirigente NO VI ROTA F.to digitalmente