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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/02/2026, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3166/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIUGLIANO LUCIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15595/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029395054 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029395054 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029395054 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029395054 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029395054 IRPEF-ALTRO 2020 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029395054 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029395054 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2781/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti e come di seguito riportato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d. lgs. 546/92, notificato all'Agenzia delle Entrate IS e seguìto da tempestiva costituzione in segreteria. Il ricorrente impugna, nello specifico, l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9029395054 000, notificatagli da Agenzia delle Entrate IS in data 15/7/2025 in conseguenza del mancato pagamento di somme oggetto di varie cartelle di pagamento, analiticamente riportate nell'atto, di cui cinque oggetto di contestazione (nn. 071 2009 0220966965 000; 071 2023 0072061777 000; 071 2024 0107404790 000; 071 2024 0114866428 000 e 071 2024 0141100617 000) Eccepisce l'omessa notifica delle cartelle riportate nell'intimazione, l'estinzione dei crediti per prescrizione e, comunque, la prescrizione dei crediti aventi ad oggetto sanzioni ed interessi. Agenzia delle Entrate IS si è costituita in giudizio in data 13/10/2025, depositando controdeduzioni con le quali ha documentato la notifica delle cartelle di pagamento e dedotto in ordine alla mancata maturazione della prescrizione, anche in forza della notifica di ulteriori intimazioni e solleciti di pagamento, notificati al contribuente in data precedente alla notifica di quella oggetto del presente giudizio. Ha inoltre chiamato in causa gli enti impositori, i quali non si sono costituiti in giudizio. Il ricorso è stato assegnato a questa XXX sezione ed al sottoscritto giudice monocratico. Fissata per la trattazione l'udienza odierna, la segreteria ha ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31. All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso non è fondato e, come tale, va respinto.
L'intimazione impugnata ha per oggetto cinque cartelle di pagamento, che appaiono tutte regolarmente notificate.
Le cartelle 071 2024 0107404790 000 e n. 071 2024 0141100617 000 risultano essere state spedite a mezzo lettera raccomandata e consegnate a mani del ricorrente rispettivamente il 9/10/2024 ed il 18/12/2024. Anche la cartella 071 2009 0220966965000 è stata correttamente notificata. Essa, invero, Indirizzo_1risulta indirizzata alla di Cardito, ove il ricorrente risiede, e risulta correttamente notificata nelle forme dell'art. 140 c.p.c. vale a dire – dopo infruttuoso tentativo di consegna al citato indirizzo di residenza in data 9/7/2010 – mediante deposito in Comune, con affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito e spedizione a mezzo raccomandata dell'avviso di avvenuto deposito, a sua volta notificato, in data 3/8/2010, alla moglie. La cartella n. 071 2023 0072061777 000 risulta notificata nelle forme ordinarie e, spedita all'indirizzo di residenza (va P. Donadio n. 260 di Cardito) consegnata alla cognata del contribuente, Nominativo_1 , con successiva spedizione di lettera raccomandata, notificata per compiuta giacenza. Anche tale forma di notifica appare rituale. Ed invero, secondo la Corte di Cassazione (Cass. 27 gennaio 2022 n. 2377), “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine)”. L'ultima cartella (n. 071 2024 0114866428 000) risulta spedita a direttamente a mezzo Nominativo_1raccomandata e consegnata a mani della citata cognata ( ). Anche tale forma di notifica appare corretta, trattandosi di notifica diretta ex art. 14 l. 890/1982 la quale, in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non richiede ulteriori adempimenti ai fini del suo perfezionamento, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, secondo la quale “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. 14 novembre 2019 n. 29642)
Tanto considerato, è evidente che l'eccezione di prescrizione (come maturata in data successiva alla notifica della cartella) è esaminabile solo in riferimento alla cartella n. 071 2009 0220966965000, in quanto le altre cartelle risultano notificate nel 2024 e nel 2025, laddove – con riferimento a queste ultime – l'eventuale prescrizione precedentemente maturata andava evidentemente eccepita in sede di impugnazione delle medesime. Con riguardo alla cartella 071 2009 0220966965000, tuttavia, va osservato che, come documentato dalla resistente Agenzia, la stessa è stata oggetto anche di altra e precedente intimazione di pagamento (n. 071 2023 9028569244 000), la quale è stata separatamente impugnata con ricorso registrato al n. 4633/2024, definito con sentenza di rigetto del 29 maggio 2024. Ne deriva l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte costituita, che liquida in € 900 oltre accessori, se dovuti, come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deliberato in Napoli, il 12 febbraio 2026
Il giudice monocratico Lucio Giugliano
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIUGLIANO LUCIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15595/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029395054 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029395054 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029395054 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029395054 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029395054 IRPEF-ALTRO 2020 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029395054 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029395054 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2781/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti e come di seguito riportato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d. lgs. 546/92, notificato all'Agenzia delle Entrate IS e seguìto da tempestiva costituzione in segreteria. Il ricorrente impugna, nello specifico, l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9029395054 000, notificatagli da Agenzia delle Entrate IS in data 15/7/2025 in conseguenza del mancato pagamento di somme oggetto di varie cartelle di pagamento, analiticamente riportate nell'atto, di cui cinque oggetto di contestazione (nn. 071 2009 0220966965 000; 071 2023 0072061777 000; 071 2024 0107404790 000; 071 2024 0114866428 000 e 071 2024 0141100617 000) Eccepisce l'omessa notifica delle cartelle riportate nell'intimazione, l'estinzione dei crediti per prescrizione e, comunque, la prescrizione dei crediti aventi ad oggetto sanzioni ed interessi. Agenzia delle Entrate IS si è costituita in giudizio in data 13/10/2025, depositando controdeduzioni con le quali ha documentato la notifica delle cartelle di pagamento e dedotto in ordine alla mancata maturazione della prescrizione, anche in forza della notifica di ulteriori intimazioni e solleciti di pagamento, notificati al contribuente in data precedente alla notifica di quella oggetto del presente giudizio. Ha inoltre chiamato in causa gli enti impositori, i quali non si sono costituiti in giudizio. Il ricorso è stato assegnato a questa XXX sezione ed al sottoscritto giudice monocratico. Fissata per la trattazione l'udienza odierna, la segreteria ha ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31. All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso non è fondato e, come tale, va respinto.
L'intimazione impugnata ha per oggetto cinque cartelle di pagamento, che appaiono tutte regolarmente notificate.
Le cartelle 071 2024 0107404790 000 e n. 071 2024 0141100617 000 risultano essere state spedite a mezzo lettera raccomandata e consegnate a mani del ricorrente rispettivamente il 9/10/2024 ed il 18/12/2024. Anche la cartella 071 2009 0220966965000 è stata correttamente notificata. Essa, invero, Indirizzo_1risulta indirizzata alla di Cardito, ove il ricorrente risiede, e risulta correttamente notificata nelle forme dell'art. 140 c.p.c. vale a dire – dopo infruttuoso tentativo di consegna al citato indirizzo di residenza in data 9/7/2010 – mediante deposito in Comune, con affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito e spedizione a mezzo raccomandata dell'avviso di avvenuto deposito, a sua volta notificato, in data 3/8/2010, alla moglie. La cartella n. 071 2023 0072061777 000 risulta notificata nelle forme ordinarie e, spedita all'indirizzo di residenza (va P. Donadio n. 260 di Cardito) consegnata alla cognata del contribuente, Nominativo_1 , con successiva spedizione di lettera raccomandata, notificata per compiuta giacenza. Anche tale forma di notifica appare rituale. Ed invero, secondo la Corte di Cassazione (Cass. 27 gennaio 2022 n. 2377), “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine)”. L'ultima cartella (n. 071 2024 0114866428 000) risulta spedita a direttamente a mezzo Nominativo_1raccomandata e consegnata a mani della citata cognata ( ). Anche tale forma di notifica appare corretta, trattandosi di notifica diretta ex art. 14 l. 890/1982 la quale, in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non richiede ulteriori adempimenti ai fini del suo perfezionamento, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, secondo la quale “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. 14 novembre 2019 n. 29642)
Tanto considerato, è evidente che l'eccezione di prescrizione (come maturata in data successiva alla notifica della cartella) è esaminabile solo in riferimento alla cartella n. 071 2009 0220966965000, in quanto le altre cartelle risultano notificate nel 2024 e nel 2025, laddove – con riferimento a queste ultime – l'eventuale prescrizione precedentemente maturata andava evidentemente eccepita in sede di impugnazione delle medesime. Con riguardo alla cartella 071 2009 0220966965000, tuttavia, va osservato che, come documentato dalla resistente Agenzia, la stessa è stata oggetto anche di altra e precedente intimazione di pagamento (n. 071 2023 9028569244 000), la quale è stata separatamente impugnata con ricorso registrato al n. 4633/2024, definito con sentenza di rigetto del 29 maggio 2024. Ne deriva l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte costituita, che liquida in € 900 oltre accessori, se dovuti, come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deliberato in Napoli, il 12 febbraio 2026
Il giudice monocratico Lucio Giugliano