Articolo 1 della Legge 5 agosto 1975, n. 412
Articolo 2
Versione
12 settembre 1975
Art. 1. Norme generali

Le disposizioni di cui alla presente legge realizzano un intervento per mezzo di due piani triennali dal 1975 al 1980 nel quadro della programmazione scolastica nazionale.
I programmi di edilizia scolastica, debbono assicurare un equilibrato sviluppo delle strutture educative nei vari tipi di scuola.
I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, dovranno essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:
a) preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attivita' didattica della scuola, consenta la fruibilita' dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunita', secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 ;
b) favorisca l'integrazione tra piu' scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonche' la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
c) consenta una facile accessibilita' alla scuola per le varie eta' scolari tenendo conto, in relazione ad essa, delle diverse possibilita' di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
d) permetta la massima adattabilita' degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attivita' integrative in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attivita' didattiche.
Entrata in vigore il 12 settembre 1975