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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/07/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
SEZ.I
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, avente ad oggetto domanda di revocatoria di donazione di bene immobile iscritta al numero 5847 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, rimessa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.07.2025,
TRA
(partita IVA n. ), e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 nuova denominazione assunta da , in persona del suo procuratore Parte_2 Parte_3
Dott. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce all'atto di Parte_4 citazione, dall'Avv. Carmine Picone del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale , Email_1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._1 in RR, Via Migliara 55 n. 70;
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_5 C.F._2 in RR, Via Migliara 55 n. 70;
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_6 C.F._3 residente in [...] n. 70;
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere la revocatoria, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione del 23.11.2020 a rogito del Notaio Dott. di Fondi (Rep. n. 6655 – Racc. Persona_1
n. 4478) con il quale i donanti, e avevano trasferito l'intera Parte_5 Parte_6 proprietà al figlio , riservandosi il diritto di abitazione, dell'immobile sito in Controparte_1
RR, Via Migliara 55 n. 70, Piano 1, Cat. A/4, vani 5, censito al NCEU di Latina al foglio n.
146, particella n. 144, sub. n. 25 e del terreno sito in RR, Via Migliara 55, 1 are 77 centiare, censito al NCT di Latina al foglio n. 146, part. n. 210 perché ritenuto lesivo delle ragioni creditorie della società mandante.
A conforto della domanda, deduceva che con contratto di mutuo fondiario del 17.06.1998 (Rep. n.
72666 - Racc. n. 16267) a rogito del Notaio Dott. di RR (LT) e successivo Persona_2 atto di erogazione e quietanza del 9.07.1998 (Rep. n. 1921 – Racc. 638) a rogito del Notaio Per_3
di RR (LT), la erogava ai NOi e
[...] Controparte_2 Parte_5 [...] un mutuo fondiario di £ 80.000.000 (corrispondenti a € 41.316,55), ammortizzabile in Parte_6
15 anni, garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 19.06.1998 per la complessiva somma di £
240.000.000.
Deduceva, altresì, che, a seguito della risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento dei mutuatari, la detta garanzia reale veniva escussa nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n.
27/2008 poi R.G.E. n. 20027/2008 instaurata dinanzi al Tribunale di Latina all'esito della quale il creditore incassava solo l'importo di € 5.093,58.
Allegava, dunque, di vantare nei confronti dei mutuatari un credito residuo pari ad € 112.540,85, oltre ad interessi successivi all'1.01.2025.
Assumeva, inoltre, di essere creditrice nei confronti degli stessi convenuti delle seguenti somme: - €
2.905,64, oltre interessi dal 31.07.2017 sino all'effettivo soddisfo, quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 2680078172; - € 7.527,65, oltre interessi dal 31.07.2017 sino all'effettivo soddisfo, quale credito derivante dal rapporto di finanziamento chirografario n. 2680078174.
Concludeva in tale senso: “Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso
o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. in via principale, accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti della l'atto di Parte_1 donazione del 23.11.2020 a rogito del Notaio Dott. di Fondi (LT) (Rep. n. 6655 – Persona_1
Racc. n. 4478) indicato atto di donazione del 23.11.2020 a rogito del Notaio Dott. Persona_1 di Fondi (LT) (Rep. n. 6655 – Racc. n. 4478) – limitatamente alla donazione intercorsa tra i coniugi
e e il figlio NO , emettendo ogni Parte_6 Parte_5 Controparte_1 altro opportuno provvedimento;
3. in ogni caso, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina la trascrizione dell'emananda sentenza;
4. in via ulteriormente gradata, qualora risultasse che lo scopo perseguito con l'azione revocatoria non sia realizzabile, anche solo parzialmente, a causa di atti posti in essere dai convenuti, condannare questi ultimi al risarcimento dei danni in favore della creditrice, oltre interessi, corrispondente quanto meno al valore di realizzo dei detti beni solo prudenzialmente indicato in € 115.000,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre
IVA e CPA”.
Verificata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, perfezionatasi per tutti e tre i convenuti in mani proprie del sig. , ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_5
Depositata la memoria integrativa ex art. 171 ter, II termine c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.07.2025 in ragione della sua natura documentale, ritenuti inammissibili e irrilevanti i capi di prova articolati.
Va premesso, anzitutto, che parte attrice ha dato prova della titolarità dei crediti da parte della mandante, acquisiti per effetto di cessione anche di tali rapporti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Trattasi, segnatamente, di contratto di mutuo fondiario del 17.06.1998 (Rep. n. 72666 - Racc. n.
16267) a rogito del Notaio Dott. di RR (LT) e successivo atto di erogazione Persona_2
e quietanza del 9.07.1998 (Rep. n. 1921 – Racc. 638) a rogito Notaio di RR Persona_3
(LT) (all. n. 9 e all. n. 10), con cui la concedeva ed erogava ai NOi Controparte_2 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_5 C.F._2 Parte_6
(C.F. ), nata a [...] il [...], un mutuo fondiario di £ C.F._3
80.000.000 (oggi € 41.316,55), rimborsabile in 15 anni.
Per effetto di una serie di cessioni del credito in blocco, ex art. 58 T.U.B., da ultimo
[...]
evincibili dalle visure camerali depositate da parte attrice, si realizzava una Parte_1 successione dal lato attivo di molteplici rapporti di credito.
Risulta, poi, rapporto di mandato tra parte attrice e (nuova denominazione assunta Parte_2 da come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Parte_3 Per_4
Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta).
[...]
Risulta, poi, che ha assunto la nuova denominazione di e che Controparte_2 Controparte_3 con atto di fusione per incorporazione - a rogito Notaio del 25 settembre 2007, Persona_5 rep. n. 18332/5864, registrato il 27 settembre 2007 – l'Istituto di credito denominato Unicredito
Italiano S.p.A. è subentrato, quale successore universale, in tutti i rapporti contrattuali, inclusi i mandati e gli atti di investitura nei rapporti con i terzi, già intrattenuti dall'incorporata Controparte_3
e ha assunto la nuova denominazione di (all. n. 3). Controparte_4 Risulta, poi, la cessione di crediti con Aspra Finance S.p.A., di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del 13.09.2008 – Foglio delle inserzioni n. 109, pagine da 8 a 22 (all. n. 4), fusa per incorporazione in (All. 2) e che, per effetto della fusione Controparte_5 per incorporazione, ha assunto, ai sensi dell'art. 2504 bis, Controparte_5 primo comma, del codice civile, i diritti tutti della società incorporata Aspra Finance S.p.A., e che in data 20.11.2014 nell'ambito di un'operazione di Controparte_5 cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30.04.1999, ha ceduto ad CP_6
con contratto di cessione pro-soluto un pacchetto di crediti “individuabili in blocco” ai
[...] sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Bancario, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 novembre 2014 n. 139, tra cui la posizione debitoria di cui al presente atto (all. n. 5).
È, poi, documentato che nel contesto di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza di titolarità della società la società CP_6 CP_6 [...]
divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei Parte_1 predetti Crediti, ad Essa trasferiti dalla cedente come da avviso di Controparte_6 pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 08/08/2017
(all. n. 6 e all. n. 7).
Risulta, poi, che i crediti a garanzia dei quali parte attrice agisce in questa sede al fine di reintegrare la garanzia patrimoniale generica rientrano nelle categorie interessate dalle dette cessioni, come verificabile dagli estratti della G.U. in atti.
Si ritiene, dunque, sussistente la legittimazione attiva della società attrice, la quale agisce in qualità di mandataria di in forza di una procura speciale offerta in comunicazione. Parte_1
Si impone, dunque, di vagliare se nel caso di specie ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2091 c.c.
In primo luogo, deve accertarsi l'esistenza del credito vantato da parte attrice.
All'uopo è da rilevarsi che l'attrice ha depositato in allegato all'atto introduttivo il contratto di mutuo fondiario e la relativa quietanza, gli estratti conto relativi al conto corrente n. 2680078172 nonché al rapporto di finanziamento chirografario n. 2680078174.
Ha, altresì, offerto in comunicazione taluni atti relativi procedimento esecutivo R.G.E. n. 27/2008 poi
R.G.E. n. 20027/2008 da cui può verificarsi che il credito sorto dal contratto di mutuo è stato soddisfatto solo in parte per € 5.093,58.
Può, dunque, ritenersi che la restituzione delle somme mutuate, comprensive di interessi, non sia stata effettuata dai mutuatari per l'intero. Parte attrice ha, in particolare, dedotto di vantare una pretesa creditoria nei confronti dei medesimi mutuatari per € 112.540,85 sulla base di una tabella riepilogativa che ha depositato. Parte convenuta, di contro, non si è costituita in giudizio, pur essendo stata ritualmente evocata.
Può, allora, concludersi nel senso che l'obbligazione di restituzione il cui titolo è rappresentato dal contratto di mutuo in atti non sia stata interamente adempiuta. Va precisato che, in ogni caso, sulla base dei documenti offerti in comunicazione da parte attrice non possa procedersi all'esatta quantificazione dell'importo residuo.
Tuttavia, come è noto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificatamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Ex multis, Cass. civ., SS. UU., 18.05.2004, n. 9440, Cass. civ. Sez. 3, 13.09.2019, n. 22859,
Cass. civ., sez. 3, 6.10.2023, n. 28141).
Non è, quindi, necessario verificare in tale sede l'effettiva quantificazione del credito, visto che, comunque, allegato l'inadempimento, era onere di parte convenuta provare di aver ritualmente adempiuto.
Il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. è, infatti, costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (Cassazione civile, 15 gennaio 1982, n. 238; Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050) né un titolo esecutivo.
Secondo l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla normativa di cui agli artt. 2901 e ss. c.c.,
l'utile esperimento dell'azione revocatoria non richiede la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo essere esperita (nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge) per crediti anche solo eventuali (Cassazione civile, 22 marzo 1990, n. 2400), essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (Cass., 17 ottobre 2001, n.
12678).
Per orientamento giurisprudenziale costante, infatti, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (ex plurimis, Cassazione civile, sez. II, 18/07/2008, n. 20002; Cassazione civile, sez. I, 24/07/2003, n. 11471, nonché da ultimo, Cassazione civile, sez.
II, 06/06/2011, n. 12235, ma si veda, altresì, Cassazione civile, sez. un., 18/05/2004, n. 9440 secondo la quale “anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” e “la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”).
Ciò detto, appare sussistente, nel caso di specie, il pregiudizio lamentato dal creditore e ravvisabile nel pericolo di compromissione del diritto all'attuazione della pretesa creditoria determinato dalla donazione immobiliare intervenuta.
Il carattere pregiudizievole di tale atto dispositivo emerge in modo chiaro dalla circostanza che un cespite immobiliare è in grado di offrire al creditore maggiori garanzie in relazione all'attuazione coattiva del credito, diversamente dal denaro che per sua natura è maggiormente occultabile e distraibile.
Difatti, tale atto dispositivo ha in sostanza determinato una variazione qualitativa del patrimonio del debitore idonea a determinare una situazione di pericolo per le ragioni creditorie degli attori in considerazioni della facilità con cui il denaro, può essere sottratto dal debitore all'aggressione del creditore a differenza dei beni immobili (sul punto, anche Tribunale di Livorno n. 517/2016, per cui, in tema di contratto di compravendita, ai fini della revoca ex art. 2901 c.c. il presupposto oggettivo del cd. "eventus damni" è integrato anche dal mero fatto che l'atto di disposizione renda la realizzazione del credito incerta e difficoltosa).
Ciò premesso, sulla base dei documenti versati in atti dall'attrice, si impone l'accoglimento della domanda di revocatoria spiegata in via principale. Per l'effetto, è da ritenersi assorbita la domanda risarcitoria articolata in via subordinata.
Giova evidenziare in punto di diritto che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Civ. 18-2-1991, n. 1691).
Quanto, inoltre, agli atti che possono formare oggetto di revocatoria, espressamente l'art. 2901 c.c. statuisce che essi sono gli atti dispositivi del patrimonio e, cioè, gli atti mediante i quali il debitore aliena, limita, rinunzia o modifica i diritti patrimoniali ovvero assume passività.
In particolare, è quindi, necessario, che vi sia la riduzione della garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, così rendendo più incerto e difficile il soddisfacimento del credito fino ad eliminarlo allorquando il bene costituito in fondo patrimoniale rappresenti l'unico cespite immobiliare dei debitori.
Sotto tale punto di vista quanto, poi, alla sussistenza, nel caso di specie, dell'eventus damni, deve rilevarsi come la sottrazione dalla garanzia patrimoniale generica del bene immobile donato provoca un deterioramento della posizione dell'istante rendendo maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del proprio credito, trattandosi, peraltro, dell'immobile nel quale vivono i convenuti.
Va, poi, osservato come secondo giurisprudenza ai fini dell'azione revocatoria l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando lo renda solamente più difficoltoso (Cass. Civ. 1.6.2000, n.
7262, Cassazione civile, sez. III, 1.12.1987, n. 8930).
Inoltre, prima di esaminare la ricorrenza nel caso oggetto di esame dei presupposti richiesti dall'art. 2091 c.c., deve verificarsi l'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato e ciò ai fini della indagine sulla ricorrenza o meno della cd. “dolosa preordinazione”. In tale prospettiva deve evidenziarsi che “l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito e che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde verificare la necessità
o meno della prova della cd. dolosa preordinazione" (Cass. Civ. 591/1999).
Nel caso di specie l'atto di donazione oggetto di revocatoria si perfezionava 23.11.2020.
Deve, quindi, ritenersi che il sorgere dei debiti dedotti sia senz'altro anteriore all'atto di cui si chiede la revocatoria. In particolare, il contratto di mutuo veniva stipulato nel 1998, mentre gli estratti conto depositati si riferiscono all'anno 2017.
Ebbene, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nel caso di specie,
è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, da parte del debitore. Inoltre, in ipotesi, quale quella in oggetto, di atto a titolo gratuito, l'azione revocatoria ordinaria non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario.
Quanto, poi, alla prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, deve rilevarsi che la stessa può essere anche fornita mediante presunzioni (Cass. Civ.
2748/2005).
In detta prospettiva deve ricordarsi che la giurisprudenza della Corte di Cassazione unanimemente prevede che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni. Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni,
l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "in re ipsa" (Cass. 10430/2005), laddove tra le presunzioni sopra citate, vanno ricompresse oltre che la pluralità e contestualità di atti di disposizione, anche la sproporzione tra il prezzo di vendita dei beni immobili ed il loro valore accertato (v. Cass. 2748/2005), l'esistenza di un vincolo di parentela tra il debitore ed il terzo (v. Cass. Civ. 5359/2009, 2748/2005).
Al riguardo, parte attrice ha precisato che sulla base della natura dell'atto dispositivo, nonché dei rapporti intercorsi tra le parti della donazione, i genitori -debitori- da un lato, il figlio appena maggiorenne dall'altro, nonché tenuto conto della conoscenza degli esiti della procedura esecutiva instaurata nei confronti dei sig.ri e dei quali, tra l'altro, si Parte_5 Parte_6 dà atto nel corpo della donazione, può reputarsi che questi ultimi fossero pienamente consapevoli delle ragioni creditorie vantate dall'attore.
Senza dubbio, le circostanze valorizzate nell'interesse del creditore integrano degli elementi sintomatici del coefficiente soggettivo dei disponenti, vista anche l'esosità del debito vantato da parte attrice, idonei ad attivare il meccanismo presuntivo.
Ritenuti, dunque, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., si impone l'accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto di donazione del 23.11.2020 a rogito del Notaio Dott. Per_1 di Fondi (LT) (Rep. n. 6655 – Racc. n. 4478) limitatamente alla donazione intercorsa tra i
[...] coniugi e ed il figlio . Parte_6 Parte_5 Controparte_1
La pronuncia, dunque, non si estende alla donazione effettuata dal sig. in Controparte_7 favore del medesimo donatario, ancorché perfezionatasi in virtù del medesimo atto pubblico. Le spese seguono la soccombenza del presente giudizio.
Esse sono liquidate come da dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al d.m. 55/14 e ss. modif., tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero e importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta, ai sensi dell'art. 2901 c.c., da , in persona Parte_2 del procuratore speciale, dichiara l'inefficacia relativa dell'atto di donazione del 23.11.2020 a rogito del Notaio Dott. di Fondi (LT) (Rep. n. 6655 – Racc. n. 4478) con la quale Persona_1 [...]
e trasferivano l'intera proprietà al loro figlio , Parte_5 Parte_6 Controparte_1 riservandosi il diritto di abitazione, dei seguenti beni: “abitazione sita in RR, alla Via Migliara
55 n. 70, Piano 1, Cat. A/4, vani 5, censita al NCEU di Latina al foglio n. 146, particella n. 144, sub.
1 are 77 centiare, censito al NCT di Latina al foglio Parte_1
n. 146, part. n. 210”;
- dichiara assorbita la domanda risarcitoria articolata in via subordinata;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di in € 824,40 per spese, in € 4.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la Parte_2 fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione e € 3.200,00 per la fase decisoria, oltre a iva e c.p.a;
- dispone la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei registri immobiliari di
Latina dietro presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato.
Latina, 19.07.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Concetta Serino)