CASS
Sentenza 12 dicembre 2023
Sentenza 12 dicembre 2023
Commentario • 1
- 1. La mediazione obbligatoria è valida anche se attivata da un solo condominoVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 19 marzo 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/2023, n. 34714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34714 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
Testo completo
Sentenza sul ricorso iscritto al n. 32083/2018 proposto da: AN GI, NA CE, NI AU, RI MO, ES Clau- dio, ET IA, LE GI HI & C. s.a.s., AN Oreste, difesi dall'avvocato Dino Giovanni Selis, domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato Antonio Rappazzo;
-ricorrenti- contro ER RE CI, difeso dagli avvocati Gabriele Bruyere e Cinzia De Micheli;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1522/2018 del 9/08/2018. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltato il P.M., Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 34714 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 12/12/2023 2 di 5 – 32083/2018 – 2 – 14/11/2023 (14) – Caponi Est. Fatti di causa Nel 2014 alcuni condomini del Condominio Planetarium convenivano di- nanzi al Tribunale di Ivrea il condomino RE CI ER per la ridu- zione in pristino di un muro condominiale (sul quale egli aveva apposto una gigantografia, reputando che il muro fosse di sua proprietà esclusiva). Si aggiungeva con intervento volontario GI AN, in qualità di successore a titolo particolare di uno degli attori. Il convenuto contestava la domanda e in prima udienza eccepiva che il tentativo di conciliazione era stato pro- mosso da un solo degli attori (AU NI) presso un organismo di conci- liazione estraneo al luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Il Tribunale assegnava in sequenza ulteriori termini per lo svolgimento del tentativo e, all’esito del giudizio, accoglieva la domanda degli attori. Su appello del convenuto che ha lamentato l’irrituale espleta- mento della procedura di mediazione e l’ingiustizia nel merito, la Corte di appello ha accolto la prima censura e dichiarato improcedibile la domanda. Ricorrono in cassazione gli attori con tre motivi. Resiste il convenuto con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 e dell’art. 157 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di rilevare la tardività del rilievo dell’irregolare esperi- mento del tentativo di mediazione. In particolare, si fa valere che, alla prima udienza utile dopo quella in cui il giudice aveva onerato la parte attrice di attivare la procedura di mediazione, nessuna obiezione è stata sollevata dal convenuto circa la regolarità della procedura, cosicché ogni correlativo ri- lievo avrebbe dovuto considerarsi precluso. Asseriti vizi della procedura di mediazione sono stati viceversa censurati con successo dal convenuto ap- pellante solo in secondo grado. 3 di 5 – 32083/2018 – 2 – 14/11/2023 (14) – Caponi Est. Il secondo motivo censura ex art. 5 d.lgs. 28/2010 che si sia ritenuta necessaria la contestuale partecipazione al procedimento di mediazione di tutte le parti in causa. Il terzo motivo lamenta ex artt. 38, 111, 157 e 345 c.p.c., 3 e 5 d.lgs. 28/2010 e 2964 c.c. che la Corte di appello abbia ritenuto: (a) la tardività dell’avvio del secondo tentativo di conciliazione da parte dei condomini;
(b) l’irregolarità dei tentativi esperiti dalla NI;
(c) la necessità della parteci- pazione al tentativo di conciliazione del condomino AN, quale succes- sore ex art. 111 c.p.c. di una condomina che aveva partecipato alla proce- dura. 2. – Nella parte censurata dai motivi di ricorso, la sentenza argomenta in sintesi come segue. Una sola dei condomini (AU NI) aveva dapprima instaurato il procedimento di mediazione presso un organismo di una sede diversa (Torino) da quella (Ivrea) determinata ex art. 4 d.lgs. 28/2010 in relazione all’ufficio giudiziario territorialmente competente per la controver- sia. Ciò non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della do- manda. A fronte di una prima correlativa eccezione di improcedibilità della domanda, il giudice di prime cure ha assegnato alle parti un termine per l'instaurazione della procedura di mediazione fra tutte le parti ad eccezione di AU NI. A fronte di un secondo rilievo di irregolarità (cioè, la conces- sione del nuovo termine non anche alla NI, l’avvio della procedura solo da parte degli altri condomini attori, la tardività dell’avvio rispetto al termine assegnato), il giudice assegnava un nuovo termine entro il quale la proce- dura veniva attivata unicamente da AU NI. Tutto ciò (anche a causa della cattiva gestione da parte del giudice di primo grado) non consente di ritenere assolta la condizione di procedibilità. D’altra parte, la disciplina le- gislativa non indica la possibilità di reiterare la concessione dei termini, mentre il primo incontro con l’organismo di conciliazione per essere effettivo deve vedere la partecipazione di tutte le parti in causa. In conclusione, a 4 di 5 – 32083/2018 – 2 – 14/11/2023 (14) – Caponi Est. fronte del mancato esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla legge, è dichiarata l'improcedibilità della domanda. 3.1 – Il primo motivo è rigettato. Risulta agli atti che nella prima udienza del 19/3/2014 il convenuto abbia eccepito una serie di profili di irregolarità della procedura di mediazione. Tanto vale a vedere rispettato l’onere di tempestiva eccezione ex art. 5 d.lgs. 28/2010. 3.2. - Il secondo motivo è fondato. Si versa in ipotesi in cui hanno agito più soggetti disgiuntamente legitti- mati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di compro- prietà). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, in tale ipo- tesi non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010 il fatto che, prima dell’instaurazione del processo ov- vero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tenta- tivo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiun- tamente legittimati. Infatti, trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti atti- vamente legittimati. In tal caso rimarrà improcedibile la domanda di co- storo, che potranno peraltro giovarsi dell’eventuale accoglimento della do- manda coltivata dall’attore che ha regolarmente esperito il tentativo di con- ciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione). 3.3. - Il terzo motivo è rigettato in ciascuno dei tre profili in cui si articola. 5 di 5 – 32083/2018 – 2 – 14/11/2023 (14) – Caponi Est. Quanto al primo, in considerazione della legittimazione disgiunta in capo a ciascuno degli attori, è irrilevante l’irregolare esperimento del primo ten- tativo di conciliazione a Torino (e non già ad Ivrea) da parte di uno di loro. Quanto al secondo profilo, è irrilevante che il secondo tentativo di concilia- zione sia stato avviato un giorno dopo la scadenza del termine all’uopo as- segnato dal giudice, trattandosi di un termine non perentorio;
rileva che esso si sia espletato entro la data dell’udienza fissata per la prosecuzione del processo (cfr. Cass. 40035/2021). Quanto al terzo profilo, esso è irrile- vante per la stessa ragione a fondamento dell’irrilevanza del primo motivo. 4. – È accolto il secondo motivo di ricorso, sono rigettati i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 14/11/2023.
-ricorrenti- contro ER RE CI, difeso dagli avvocati Gabriele Bruyere e Cinzia De Micheli;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1522/2018 del 9/08/2018. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltato il P.M., Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 34714 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 12/12/2023 2 di 5 – 32083/2018 – 2 – 14/11/2023 (14) – Caponi Est. Fatti di causa Nel 2014 alcuni condomini del Condominio Planetarium convenivano di- nanzi al Tribunale di Ivrea il condomino RE CI ER per la ridu- zione in pristino di un muro condominiale (sul quale egli aveva apposto una gigantografia, reputando che il muro fosse di sua proprietà esclusiva). Si aggiungeva con intervento volontario GI AN, in qualità di successore a titolo particolare di uno degli attori. Il convenuto contestava la domanda e in prima udienza eccepiva che il tentativo di conciliazione era stato pro- mosso da un solo degli attori (AU NI) presso un organismo di conci- liazione estraneo al luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Il Tribunale assegnava in sequenza ulteriori termini per lo svolgimento del tentativo e, all’esito del giudizio, accoglieva la domanda degli attori. Su appello del convenuto che ha lamentato l’irrituale espleta- mento della procedura di mediazione e l’ingiustizia nel merito, la Corte di appello ha accolto la prima censura e dichiarato improcedibile la domanda. Ricorrono in cassazione gli attori con tre motivi. Resiste il convenuto con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 e dell’art. 157 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di rilevare la tardività del rilievo dell’irregolare esperi- mento del tentativo di mediazione. In particolare, si fa valere che, alla prima udienza utile dopo quella in cui il giudice aveva onerato la parte attrice di attivare la procedura di mediazione, nessuna obiezione è stata sollevata dal convenuto circa la regolarità della procedura, cosicché ogni correlativo ri- lievo avrebbe dovuto considerarsi precluso. Asseriti vizi della procedura di mediazione sono stati viceversa censurati con successo dal convenuto ap- pellante solo in secondo grado. 3 di 5 – 32083/2018 – 2 – 14/11/2023 (14) – Caponi Est. Il secondo motivo censura ex art. 5 d.lgs. 28/2010 che si sia ritenuta necessaria la contestuale partecipazione al procedimento di mediazione di tutte le parti in causa. Il terzo motivo lamenta ex artt. 38, 111, 157 e 345 c.p.c., 3 e 5 d.lgs. 28/2010 e 2964 c.c. che la Corte di appello abbia ritenuto: (a) la tardività dell’avvio del secondo tentativo di conciliazione da parte dei condomini;
(b) l’irregolarità dei tentativi esperiti dalla NI;
(c) la necessità della parteci- pazione al tentativo di conciliazione del condomino AN, quale succes- sore ex art. 111 c.p.c. di una condomina che aveva partecipato alla proce- dura. 2. – Nella parte censurata dai motivi di ricorso, la sentenza argomenta in sintesi come segue. Una sola dei condomini (AU NI) aveva dapprima instaurato il procedimento di mediazione presso un organismo di una sede diversa (Torino) da quella (Ivrea) determinata ex art. 4 d.lgs. 28/2010 in relazione all’ufficio giudiziario territorialmente competente per la controver- sia. Ciò non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della do- manda. A fronte di una prima correlativa eccezione di improcedibilità della domanda, il giudice di prime cure ha assegnato alle parti un termine per l'instaurazione della procedura di mediazione fra tutte le parti ad eccezione di AU NI. A fronte di un secondo rilievo di irregolarità (cioè, la conces- sione del nuovo termine non anche alla NI, l’avvio della procedura solo da parte degli altri condomini attori, la tardività dell’avvio rispetto al termine assegnato), il giudice assegnava un nuovo termine entro il quale la proce- dura veniva attivata unicamente da AU NI. Tutto ciò (anche a causa della cattiva gestione da parte del giudice di primo grado) non consente di ritenere assolta la condizione di procedibilità. D’altra parte, la disciplina le- gislativa non indica la possibilità di reiterare la concessione dei termini, mentre il primo incontro con l’organismo di conciliazione per essere effettivo deve vedere la partecipazione di tutte le parti in causa. In conclusione, a 4 di 5 – 32083/2018 – 2 – 14/11/2023 (14) – Caponi Est. fronte del mancato esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla legge, è dichiarata l'improcedibilità della domanda. 3.1 – Il primo motivo è rigettato. Risulta agli atti che nella prima udienza del 19/3/2014 il convenuto abbia eccepito una serie di profili di irregolarità della procedura di mediazione. Tanto vale a vedere rispettato l’onere di tempestiva eccezione ex art. 5 d.lgs. 28/2010. 3.2. - Il secondo motivo è fondato. Si versa in ipotesi in cui hanno agito più soggetti disgiuntamente legitti- mati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di compro- prietà). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, in tale ipo- tesi non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010 il fatto che, prima dell’instaurazione del processo ov- vero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tenta- tivo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiun- tamente legittimati. Infatti, trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti atti- vamente legittimati. In tal caso rimarrà improcedibile la domanda di co- storo, che potranno peraltro giovarsi dell’eventuale accoglimento della do- manda coltivata dall’attore che ha regolarmente esperito il tentativo di con- ciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione). 3.3. - Il terzo motivo è rigettato in ciascuno dei tre profili in cui si articola. 5 di 5 – 32083/2018 – 2 – 14/11/2023 (14) – Caponi Est. Quanto al primo, in considerazione della legittimazione disgiunta in capo a ciascuno degli attori, è irrilevante l’irregolare esperimento del primo ten- tativo di conciliazione a Torino (e non già ad Ivrea) da parte di uno di loro. Quanto al secondo profilo, è irrilevante che il secondo tentativo di concilia- zione sia stato avviato un giorno dopo la scadenza del termine all’uopo as- segnato dal giudice, trattandosi di un termine non perentorio;
rileva che esso si sia espletato entro la data dell’udienza fissata per la prosecuzione del processo (cfr. Cass. 40035/2021). Quanto al terzo profilo, esso è irrile- vante per la stessa ragione a fondamento dell’irrilevanza del primo motivo. 4. – È accolto il secondo motivo di ricorso, sono rigettati i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 14/11/2023.