Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/1999, n. 4821
CASS
Sentenza 18 maggio 1999

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Dal principio fissato dall'art. 2909 cod. civ. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti - e non è vincolante - per i terzi. Rispetto ai terzi, infatti, la sentenza passata in giudicato può esclusivamente avere la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, ma spetta al giudice di merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa. (In base ai suddetti principi la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che una sentenza divenuta definitiva emessa tra datore di lavoro e lavoratori potesse avere effetti di giudicato anche nei confronti dell'INPS - ancorché l'ente non avesse partecipato al giudizio - al fine della riscossione dei contributi previdenziali riferentisi ai rapporti di lavoro subordinato la cui sussistenza era stata accertata nella sentenza passata in giudicato).

Nel vigente sistema processuale il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Ciò significa che il giudice che ha emesso una sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sè in ordine sia alle questioni definite sia per quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronunzia, a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata (la quale rappresenta l'unico strumento per sottoporre a riesame le statuizioni contenute in una sentenza non definitiva).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/1999, n. 4821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4821
Data del deposito : 18 maggio 1999

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