Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 2
Dal principio fissato dall'art. 2909 cod. civ. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti - e non è vincolante - per i terzi. Rispetto ai terzi, infatti, la sentenza passata in giudicato può esclusivamente avere la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, ma spetta al giudice di merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa. (In base ai suddetti principi la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che una sentenza divenuta definitiva emessa tra datore di lavoro e lavoratori potesse avere effetti di giudicato anche nei confronti dell'INPS - ancorché l'ente non avesse partecipato al giudizio - al fine della riscossione dei contributi previdenziali riferentisi ai rapporti di lavoro subordinato la cui sussistenza era stata accertata nella sentenza passata in giudicato).
Nel vigente sistema processuale il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Ciò significa che il giudice che ha emesso una sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sè in ordine sia alle questioni definite sia per quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronunzia, a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata (la quale rappresenta l'unico strumento per sottoporre a riesame le statuizioni contenute in una sentenza non definitiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/1999, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dai signori Magistrati:
Dr. Guglielmo SciareLI Presidente
Dr. Bruno D'Angelo Consigliere
Dr. Donato FigureLI Consigliere
Dr. Vincenzo Trione Consigliere
Dr. Attilio Celentano Consigliere
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
SI CC F.LI S.n.c. con sede in Frosinone, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CC VA. rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avv. prof. Romano Vaccarella ed Italico Perlini. ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma in Via Enrico Tazzoli 6,
ricorrenti,
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante, prof. ing. VA BiLIa, rappresentato e difeso dagli avv. Rina Sarto, Fabrizio Correra e Leonardo Lironcurti, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso il Servizio Legale dell'Istituto medesimo, come da procura in calce al controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Frosinone in data 15 maggio - 5 luglio 1996 n.349/96, n. 885 R.G.A.C. anno 1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 1999 dal consigliere Dott. Donato FigureLI;
udito per i ricorrenti l'avv. Romano Vaccarella;
udito per l'IN l'avvocato Rina Sarto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, per l'accoglimento del secondo e per l'assorbimento del terzo. Svolgimento del processo.
Con d.i. n. 40 emesso il 7 gennaio 1994 il ET di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, ingiungeva a CC VA in proprio ed alla SI CC F.LI s.n.c. in solide il pagamento all'IN della somma di lire 11.087.156.601,oltre somme aggiuntive ed interessi legali e spese del procedimento monitorio, quali contributi per alcuni lavoratori relativi al periodo 1^ dicembre 1984 - 1^ dicembre 1988, sulla scarta del verbale d'accertamento del 29 aprile 1993.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione entrambi gli ingiunti, rilevando che la pretesa dell'Istituto si fondava sull'erroneo presupposto che fosse passata in giudicato la sentenza 11 febbraio 1988 del ET di Frosinone, che aveva dichiarato insussistenti i presupposti del licenziamento per riduzione del personale, intimato dalla SI CC ad un gruppo di dipendenti, contestualmente dichiarandone l'illegittimità ed ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro;
mentre tale pronunzia, non definitiva, non era passata in giudicato per non essersi verificato alcuno dei presupposti alternativamente indicati nell'art. 340 c.p.c., anzi il processo si era concluso con una pronunzia definitiva di cessazione della materia del contendere, emessa il 26 ottobre 1988, che rappresentava l'unica pronunzia definitoria del giudizio;
infine che, non essendo il giudizio estinto, non si era realizzato in capo ad essi ingiunti alcun obbligo di impugnare la sentenza non definitiva ex art. 129 disp. att. c.p.c. Quanto al merito del rapporto, gli opponenti deducevano che a nessuno dei lavoratori licenziati era stato corrisposto alcunché a titolo di retribuzione per il periodo considerato dall'IN in sede ispettiva;
che invece i lavoratori in sede transattiva avevano rinunziato a tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro e dalla sentenza di reintegrazione, ricevendo in corrispettivo dalla società delle somme quale - mera erogazione diretta ad incentivarne l'esodo; infine che lo stesso IN aveva richiesto ai lavoratori la restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione per il periodo in cui aveva operato il licenziamento, ma su ricorso dei lavoratori interessati il Comitato Provinciale dell'IN di Frosinone aveva, con delibera 8 luglio 1991, dichiarato il loro diritto a beneficiare di quei trattamenti.
Il ET, con sentenza n. 86 in data 19 gennaio 1995, accoglieva l'opposizione, sulla scorta peraltro di ragioni parzialmente diverse da quelle proposte dagli opponenti (come si legge nella narrativa della sentenza impugnata).
Invero il ET affermava che, anche a voler sostenere l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza parziale, che annullava i licenziamenti emessi dalla società (e dando la circostanza per verificata), tale giudicato comunque non poteva esplicare effetti diretti nei rapporti tra Istituto e datore di lavoro;
che era facoltà dei lavoratori rinunziare ai diritti loro derivanti dalla sentenza anche passata in cosa giudicata, così come essi avevano fatto negli atti di transazione conclusi con la società, sicché era venuto meno il presupposto da cui poteva sorgere la pretesa dell'Istituto al pagamento dei contributi;
che le somme percepite dai lavoratori in sede transattiva erano state espressamente accreditate a titoli diversi da quelle retributive, con espressa attribuzione di efficacia novativa alla menzionata transazione;
infine che la sentenza definitiva di cessazione della materia del contendere aveva prese atto del sopraggiunto venir meno di un presupposto fondamentale per l'esperimento dell'azione di annullamento dei licenziamenti, cioè dell'interesse ad agire.
Avverso tale pronunzia proponeva appello l'IN, chiedendo la riforma della sentenza pretorile, nel senso del rigetto dell'opposizione. In sintesi l'Istituto, richiamati integralmente le difese e gli argomenti svolti nel giudizio di primo grado assumeva che, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva, che aveva dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti intimati dalla SI CC ad un gruppo di dipendenti, il loro rapporto di lavoro doveva considerarsi come mai interrotto, con la conseguente persistenza dell'obbligazione contributiva a carico della società datrice di lavoro;
che in ogni caso avrebbe dovuto considerarsi applicabile la disposizione dell'art. 308 c.p.c., relativa alla efficacia della conciliazione sulle sentenze non definitive pronunziate prima di essa, per analogia;
che le somme corrisposte in sede transattiva ai lavoratori erano comunque connesse non occasionalmente con il rapporto di lavoro (a titolo "di risarcimento del danno comunque connesso al passato rapporto di lavoro"), sicché comunque sarebbero state soggette alla pretesa contributiva.
Gli appellati si costituivano, riportandosi alle argomentazioni adottate dal ET, in particolare nella parte in cui aveva limitato alle parti l'efficacia della sentenza parziale, ed in cui aveva ritenuto ferma la disponibilità in capo ai lavoratori dei diritti in essa affermati, disponibilità che essi avevano attuate con le conciliazioni;
insistevano nel sostenere che la sentenza non definitiva 11 febbraio 1988 non era passata in giudicato;
deducevano che era inapplicabile il disposto dell'art. 129 disp. att. c.p.c.;
che l'IN fondava le proprie pretese in ordine alle somme corrisposte ai lavoratori dal 6 dicembre 1984 al 2 maggio 1988, somme invece non corrisposte ed alle quali anzi i lavoratori avevano rinunziato;
la contraddittorietà della pretesa del versamento dei contributi, mentre l'IN, per il medesime periodo, aveva corrisposto ai lavoratori il trattamento di disoccupazione.
Con sentenza in data 15 maggio - 15 luglio 1996 il Tribunale di Frosinone accoglieva l'appello e per l'effetto respingeva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40/1994 del ET di Frosinone, condannava gli appellati al rimborso delle spese del grado, e compensava le spese di primo grado.
Osservava il Tribunale che la sentenza non definitiva era passata in giudicato ai sensi dell'art. 340 c.p.c., per non essere stata impugnata e per non essere stata Formulata nei suoi confronti tempestiva riserva d'appello; che la pronunzia definitiva di cessazione della materia del contendere era una pronunzia di merito, che non poteva ritenersi svincolata dalla precedente sentenza non definitiva;
che la pronunzia definitiva, qualsivoglia fosse il suo contenuto, "non poteva modificare l'ambito di efficacia e la portata oggettiva della sentenza non definitiva;
che la declaratoria di cessazione della materia del contendere il non poteva che riferirsi alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione della residua materia controversa in giudizio", cioè la determinazione e la quantificazione del danno subito dai lavoratori in conseguenza del licenziamento dichiarato illegittimo;
che il ET aveva errato nel ritenere che la sentenza definitiva 26 ottobre 1988 aveva inciso, non direttamente, ma escludendo l'interesse ad agire, sulla precedente sentenza;
che la sentenza definitiva, non poteva essere considerata pronunzia sostitutiva anche di quella non definitiva - come sostenuto dagli appellati -, in quanto con la sentenza definitiva il ET non poteva riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva;
che la pronunzia definitiva di cessazione della materia del contendere non era contraria a quella non definitiva, essendosi limitata a negare la persistenza dell'interesse ad agire e a contraddire;
che la mancata impugnazione della sentenza non definitiva ne aveva consentito il passaggio in giudicato (nonostante la società non avesse alcun interesse ad impugnare la pronunzia definitiva).
Aggiungeva il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto dal ET, le parti erano sì libere di disporre come se tra di loro il rapporto fosse cessato, ma ciò non poteva incidere sui diritti sorti a favore di terzi dalle vicende pregresse del rapporto, e non poteva sostituirsi e sovrapporsi ad un contrario accertamento giurisdizionale se non nel rispetto dei principi del processo e della formazione del giudicato;
che la transazione non poteva incidere su diritti sorti a favore di terzi estranei, che trovavano causa in fatti ad essa precedenti;
che erano inefficaci nei confronti dell'IN pattuizioni o dichiarazioni dei lavoratori di rinunzia dei loro diritti nei confronti del datore di lavoro;
che il problema sollevato dall'IN non era quella dell'assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate dall'IN ai lavoratori in sede transattiva - come sembrava che il ET avesse ritenuto -, ma quello dell'assoggettabilità a contribuzione delle somme che il lavoratore avrebbe avuto diritto a percepire in virtù della prosecuzione "de jure" del rapporto illegittimamente interrotto dal datore di lavoro, a ingiunzione, opposta trovava la sua causale nell'accertamento della prosecuzione del rapporto proprio fine al momento della stipula delle transazioni;
che le transazioni, nella parte contenente dichiarazione di inefficacia della sentenza non definitiva pronunziata tra le parti, dovevano essere interpretate come dichiarazioni di volontà dei lavoratori contenenti rinunzia ad avvalersi degli effetti favorevoli loro derivanti dalla sentenza non definitiva (passata in giudicato); che l'IN era terzo rispetto alle parti del giudizio di impugnativa del licenziamento, ma il giudicato esplicava la sua efficacia anche nei suoi confronti, essendo esso titolare di un rapporto-dipendente da quello che formò oggetto del giudicato stesso, stante la dipendenza del rapporto previdenziale rispetto a quelle di lavoro;
che peraltro l'efficacia di giudicato è potenzialmente diretta "erga omnes" e le deroghe a tale principio espansivo seno eccezionali;
che comunque i lavoratori licenziati erano stati pure reintegrati nel posto di lavoro, sia pure per un breve periodo, con le spontanee adempimento dell'obbligo contributivo relativo a tale limitato periodo. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 17 ottobre 1996, la SI LA F.LI s.n.c. ed il signor VA LA hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'IN ha resistito con controricorso notificato il 21 novembre 1996.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 100. 279, 324, 340 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 C.p.c., i ricorrenti deducono che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la pronunzia non definitiva del ET di Frosinone del 2 maggio 1988 fosse passata in giudicato, in quanto, successivamente al deposito di tale sentenza le parti, con atti dell'ottobre 1988. avevano transato la "intera" lite, ed il ET, con sentenza definitiva del 26 ottobre - 1^ dicembre 1988, aveva dichiarato "cessata la materia del contendere avendo le parti interamente definito, con transazioni stragiudiziali, le vertenze in atto"; che pertanto sulla pronunzia non definitiva del ET non si era formato alcun giudicato, essendo questa stata assorbita e sostituita dalla successiva pronunzia definitiva. dichiarativa della "integrale" cessazione della materia del contendere;
che il giudicato sulla sentenza non definitiva non poteva essersi formato nel modo contemplato dall'art. 129 disp. att. c.p.c., in quanto nella specie non si era avuta alcuna estinzione del giudizio, bensì una pronunzia anch'essa di "merito", quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
che il giudicato sulla pronunzia non definitiva non poteva essersi formato neppure in base al combinato disposto degli artt. 324 e 340 c.p.c., non essendo detta sentenza astrattamente appellabile a seguito della sentenza definitiva, resa in termini di cessazione della materia del contendere, che, aveva assorbito e sostituito quella non definitiva. Con il secondo motivo. denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 ss. e 2909 c.c., e dell'art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti deducono che, anche ove la sentenza non definitiva fosse passata in giudicato formale e sostanziale tra le parti di quel giudizio, essa non avrebbe comunque potuto rappresentare l'unico fondamento dell'accoglimento della pretesa creditoria vantata dall'IN - soggetto terzo - nei confronti del datore di lavoro;
che la pronunzia del Tribunale aveva violato le disposizioni di legge richiamate in epigrafe:
a) in considerazione dell'estraneità dell'oggetto del giudicato - che si assumeva formato sulla sentenza non definitiva del ET rispetto alla pretesa dell'IN;
b) a causa della rigorosa limitazione soggettiva degli effetti del giudicato, non invocabile dall'IN terzo;
c) perché quel giudicato era stato, a seguito delle transazioni successivamente intervenute. già privato di effetti "inter partes", e non poteva dunque spiegarne neppure relativamente al terzo;
Illustrati i punti indicati alle predette lettere. i ricorrenti ribadiscono che il rapporto di lavoro era definitivamente cessato alla data del 6 dicembre 1984 e cioè alla data del licenziamento, come le parti avevano dichiarato negli atti transattivi, e che nel periodo, cui l'IN riferiva le presunte omissioni contributive, i dipendenti non avevano ne' prestato lavoro ne' erano stati retribuiti.
Con il terzo motivo, proposto in linea subordinata, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 C.p.c. (in combinato disposto con l'art. 395, n. 5 c.p.c.), in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., nonché omessa motivazione circa l'interpretazione della sentenza definitiva del ET di Frosinone del 1^ dicembre 1988, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., i ricorrenti deducono che la sentenza definitiva avrebbe sì violato il giudicato interno, costituito dalla pronuncia non definitiva avendo preso atto della intera definizione transattiva della lite ma sarebbe essa stessa poi passata in giudicato per mancata impugnazione e, nel contrasto tra i due giudicati invocati in giudizio, il Tribunale doveva dar prevalenza a quello successivamente formatosi, ed anche per tale motivo la sentenza impugnata andava cassata. È, infondato il primo motivo di ricorso.
Come invero è stato osservato dal Tribunale di Frosinone - la cui motivazione sulla questione è ineccepibile - la sentenza non definitiva era passata in giudicato, non essendo stata impugnata - nè essendo stata formulata nei confronti di essa tempestiva riserva d'appello -.
La pronunzia definitiva di cessazione della materia del contendere non poteva ritenersi svincolata dalla precedente sentenza non definitiva, in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere si riferiva alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio in ordine alla residua materia controversa in giudizio, cioè la determinazione e la quantificazione del danno subito dai lavoratori in conseguenza del licenziamento dichiarato illegittimo, e con la sentenza definitiva non potevano essere riesaminate le questioni già decise con la sentenza non definitiva. È stato infatti affermato da questa Corte Suprema che, nel sistema vigente processuale, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia (Case. 28 maggio 1981 n. 3507). Il giudice che, abbia deliberato una sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - resta, infatti, da questa vincolato, agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sè, in ordine alle questioni definite ed a quelle da queste dipendenti, che debbono essere, esaminate. e decise sulla base dell'intervenuta pronunzia - salvo il caso in cui questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata - (Cass. 30 gennaio 1985 n. 547; 25 febbraio 1986 n. 1196). E le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, perché come ha evidenziato Cass. 5 novembre 1977 n. 4720, i singoli punti della sentenza, che non definisce il processo, possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne solo la non integralità della decisione della controversia, e non anche la mutabilità da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso.
Va invece accolto per quanto di ragione il secondo motivo proposto dai ricorrenti società SI CC e signor VA CC. Dal principio fissato dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario" che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti - e non è vincolante - per i terzi (Cass. S.U. 5 novembre 1996 n. 9631). Il giudicato poi, in relazione ai limiti oggettivi, di esso, si forma - e la sua autorità copre - tutto ciò che abbia formato oggetto della decisione (Cass. 11 febbraio 1987 n. 1497). Alla stregua dei predetti principi, la sentenza non definitiva faceva stato ad ogni effetto solo tra il datore di lavoro ed i lavoratori (non essendo l'IN parte in giudizio), e limitava i suoi effetti a quanto era stato oggetto della sentenza stessa (illegittimità dei recessi per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, reintegrazione nel posto di lavoro condanna della società al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in prosieguo di giudizio). A tali principi non si è invece attenuta la sentenza impugnata, secondo la quale l'efficacia ai giudicato è potenzialmente diretta "erga omnes", identificandosi con l'efficacia di ciò, che è stato deciso ed, accertato nel giudizio nei confronti di tutti, e le deroghe a tale principio espansivo sono , salvo quelle enunciate dallo stesso art. 2909, eccezionali. Secondo il Tribunale, invero, la sentenza non definitiva tra datore di lavoro e lavoratori spiega i suoi effetti di giudicato anche nei confronti dell'IN, sebbene questo non abbia partecipato al giudizio, in quanto tra accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed obbligo di pagamento dei contributi previdenziali all'IN - ripetesi anche se questo non ha partecipato al giudizio - sussisterebbe uno stretto rapporto di "dipendenza".
Deve, al riguardo osservarsi che il principio affermato dal Tribunale di Frosinone non solo si pone in contrasto con l'interpretazione delle Sezioni Unite in relazione al contenuto precettivo dell'art.2909 c.c., ma si pone altresì in contrasto con il principio dell'assoluta "terzietà" dell'Istituto previdenziale in ordine ad accertamenti giudiziari svoltisi tra datore di lavoro e lavoratore, sia che sia stato ritenuto sussistente sia stata esclusa. L'Istituto ha infatti sempre il potere di richiedere il pagamento dei contributi previdenziali, quale che sia stato l'accertamento giudiziario tra datore di lavoro e lavoratore - allorché non abbia partecipato al giudizio - e può denegare l'obbligo del versamento contributivo - in detta ipotesi - anche se sia stata accertata tra datore di lavoro e lavoratore l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Compito dell'ente pubblico non è infatti quello - meramente economico - di riscuotere in ogni caso i contributi previdenziali, bensì quello di riscuoterli, se effettivamente sia ravvisabile tra datore di lavoro e lavoratore un rapporto di lavoro subordinato. E l'IN deve denegare, come è ben noto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato affermato dalle parti, anche annullando il mero atto amministrativo, alla stregua del quale i contributi sono stati riscossi, avendo sempre l'Istituto il potere di annullare "ab origine" atti illegittimi, allorché accerti che tali contributi sono stati riscossi nell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Nè rileva che, per un periodo successivo alla reintegrazione, i lavoratori abbiano effettivamente lavorato - e siano stati pagati i contributi previdenziali - perché oggetto dell'accertamento era quello dell'obbligo del versamento dei contributi, richiesti dall'IN per il periodo successivo alla reintegrazione e fino alle transazioni intervenute tra datore di lavoro e lavoratori, sulla base dell'assunto della prosecuzione "de jure" del rapporto di lavoro - indipendentemente dalla prestazione dell'attività lavorativa e dal pagamento della retribuzione -, e la sentenza non definitiva, a parte i predetti limiti soggettivi, nessuna efficacia di giudicato poteva spiegare, sotto il profilo oggettivo, in ordine alla durata della prosecuzione del rapporto di lavoro, essendosi limitata ad accertare che i lavoratori dovevano essere reintegrati. In definitiva il Tribunale di Frosinone ha erroneamente attribuito alla sentenza non definitiva un'efficacia di giudicato nei confronti dell'IN assolutamente insussistente, laddove, invece detta sentenza può avere, oltre gli effetti propri del giudicato tra le parti in giudizio, anche la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che formi oggetto dell'accertamento giudiziale - nella specie l'obbligo del datore di lavoro di pagare contributi previdenziali -. E tale efficacia indiretta di prova documentale, rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio, può essere infatti invocata da chi vi abbia interesse, spettando però al giudice del merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio negli atti di causa (Cass. 6 giugno 1987 n. 4949). Non ha invece pregio la censura - pure proposta col secondo motivo -, secondo la quale "quel giudicato" ("scilicet" della sentenza non definitiva) era stato, già privato di effetti "inter partes", e quindi non avrebbe potuto spiegarne neppure relativamente al "terzo" ("scilicet" l'IN).
Le parti del giudizio ben potevano infatti rinunziare agli effetti della sentenza non definitiva - nei limiti e con le modalità consentite in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato -, ma tale rinunzia era del tutto irrilevante nei confronti del terzo-IN, che, come si è detto, ben poteva rivendicare il pagamento dei contributi, se dovuto, indipendentemente dall'accordo transattivo raggiunto tra le parti, sono il ben noto brocardo che "res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest". Il terzo motivo, proposto in via, subordinata, è assorbito. Deve essere pertanto accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e ritenuto assorbito il terzo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Consegue il rinvio ad altro Tribunale - indicato in dispositivo -, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, dichiarato assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Cassino, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 1999