Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/04/2026, n. 6522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6522 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06522/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09055/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9055 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Bauccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DM del Ministero dell''Interno in data -OMISSIS- di diniego della cittadinanza -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. IC OI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza è avvenuto poiché nel corso dell’istruttoria sono emersi sul conto del richiedente elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica;
che conseguentemente con ordinanza istruttoria è stato ordinato all’Amministrazione resistente il deposito della documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis) a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence, ogni altra misura ritenuta al tal fine opportuna, ovvero una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti, invitando a provvedere a tali adempimenti mediante il deposito in doppia busta, della documentazione richiesta indicando all’esterno del plico, sul fronte, unicamente il numero della presente OCI e la dicitura “RISERVATO per la camera di consiglio istruttoria del -OMISSIS-”, e che a seguito dell’acquisizione della relativa documentazione, il relativo esame potrà aver luogo esclusivamente da parte del Collegio e del difensore all'udienza camerale sopraindicata, fissata appositamente per prendere visione della predetta documentazione (senza estrazione di copia), al fine dell’espletamento dell’attività difensionale della parte;
vista la documentazione depositata dalla PA in ottemperanza agli adempimenti istruttori disposti con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- nell’ambito della camera di consiglio istruttoria finalizza ad acquisire la relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento dell’atto di diniego impugnato;
considerato che la parte ricorrente ha preso visione della predetta documentazione e che non vi è necessità di disporre l’acquisizione di ulteriori atti dalla PA;
vista la memoria del ricorrente che si era riservato di dedurre sulla documentazione ostesa;
considerato, invero, che la ragione del diniego deriva dalla attività del padre del ricorrente, di cui il difensore in sede di discussione comunica la scomparsa recente, col conseguente supposto venir meno della ragione ostativa posta a fondamento del diniego impugnato;
ritenuto, invece, che l’atto amministrativo vada valutato nel momento in cui lo stesso viene adottato- la dinamicità del giudizio pertiene difatti all’esistenza delle condizioni dell’azione, che devono sussistere all’atto della proposizione e persistere fino al momento della decisione, ma non alla concreta situazione di fatto, che viene cristallizzata al momento dell’adozione dell’atto e semmai, ove più favorevole, consente la riproposizione della domanda -;
rilevato, conseguentemente che il ricorso deve essere respinto, posto che le ragioni di sicurezza nazionale, non espressamente confutate, risultano prevalenti su ogni interesse alla volontà di appartenere alla comunità dei cittadini, ragioni ben rappresentate nel provvedimento impugnato, alla luce di una istruttoria che risulta completa e accurata, ed espressamente offerta alla conoscenza e disponibilità del ricorrente;
che le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC OI, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC OI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.