TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/10/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco OR, nella causa iscritta al n. 847/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Claudio Pennestrì) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 14.10.2025,
la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 5.7.2024, Parte_1
per sentir dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 380 20210001952075000,
CP_ inviatogli dall' per il pagamento dell'importo di € 3.309,36 a titolo di contributi destinati alla gestione commercianti per l'anno 2019. L'opponente ha contestato il fondamento della pretesa, deducendo di avere cessato l'attività svolta quale socio d'opera di una compagine messa in liquidazione il 9.7.2018 e di averne dato
CP_ comunicazione sia alla Camera di Commercio che all
CP_ Costituitosi con memoria del 2.10.2025, l' ha chiesto, in via principale, che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in subordine che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. L'ente ha spiegato, infatti, che il 9.2.2023 ha notificato altro avviso di addebito relativo all'annualità 2021 e che la sede di Perugia, all'esito di comunicazione dell'opponente mediante cassetto bidirezionale, di intervenuta cessazione dell'attività formalizzata nel 2022 alla Camera di Commercio, ha risposto di avere annullato gli avvisi di addebito emettendo il provvedimento di sgravio del
27.6.2023 che risulta prodotto in atti ed ha quindi allegato che “…È quindi chiaro che
ha annullato non solo l'AVA oggi opposto, (portandone a conoscenza controparte in modo CP_1
tempestivo e rituale) ma anche tutti gli altri attinenti alla contribuzione successiva al 9.7.2018
(cfr. provvedimento di sgravio allegato ). La circostanza che l'AVA annullato sia stato di fatto
ricevuto dal ricorrente addirittura dopo il suo annullamento, non ne fa rivivere l'efficacia….”
dichiarando di avere ribadito le circostanze anche attraverso ulteriore comunicazione inviata attraverso i canali amministrativi su istanza dell'opponente poco prima del deposito del ricorso.
Il ricorso è, in effetti, inammissibile per carenza di interesse perché la pretesa creditoria
CP_ CP_ vantata dall' è venuta meno sin dal 27.6.2023 con atti (cfr docc. 5 e 7 fasc. che hanno disposto la cancellazione dell'opponente dalla gestione commercianti sin dal
9.7.2018 e l'annullamento degli avvisi di addebito emessi. Cionondimeno, l'opponente
CP_ soccombente non può essere condannato alla refusione delle spese ad che vanno interamente compensate visto che non è certamente imputabile al primo se il secondo gli ha notificato, nell'estate 2024 (cfr doc. “atto impugnato” fasc. ric.) e cioè un anno dopo avere assunto la determinazione di cancellazione dalla gestione commercianti l'avviso di addebito opposto, atto da impugnarsi entro 40 giorni a pena di decadenza pena incontrovertibilità del credito non apparendo sufficiente a sua garanzia (a fronte della notifica di un atto formale) la comunicazione informale che l'ente gli ha fatto recapitare mediante il c.d. cassetto bidirezionale il 28.6.2024.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara l'opposizione inammissibile per carenza di interesse;
spese compensate.
Perugia, lì 14.10.2025
IL GIUDICE
Marco OR
22
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco OR, nella causa iscritta al n. 847/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Claudio Pennestrì) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 14.10.2025,
la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 5.7.2024, Parte_1
per sentir dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 380 20210001952075000,
CP_ inviatogli dall' per il pagamento dell'importo di € 3.309,36 a titolo di contributi destinati alla gestione commercianti per l'anno 2019. L'opponente ha contestato il fondamento della pretesa, deducendo di avere cessato l'attività svolta quale socio d'opera di una compagine messa in liquidazione il 9.7.2018 e di averne dato
CP_ comunicazione sia alla Camera di Commercio che all
CP_ Costituitosi con memoria del 2.10.2025, l' ha chiesto, in via principale, che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in subordine che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. L'ente ha spiegato, infatti, che il 9.2.2023 ha notificato altro avviso di addebito relativo all'annualità 2021 e che la sede di Perugia, all'esito di comunicazione dell'opponente mediante cassetto bidirezionale, di intervenuta cessazione dell'attività formalizzata nel 2022 alla Camera di Commercio, ha risposto di avere annullato gli avvisi di addebito emettendo il provvedimento di sgravio del
27.6.2023 che risulta prodotto in atti ed ha quindi allegato che “…È quindi chiaro che
ha annullato non solo l'AVA oggi opposto, (portandone a conoscenza controparte in modo CP_1
tempestivo e rituale) ma anche tutti gli altri attinenti alla contribuzione successiva al 9.7.2018
(cfr. provvedimento di sgravio allegato ). La circostanza che l'AVA annullato sia stato di fatto
ricevuto dal ricorrente addirittura dopo il suo annullamento, non ne fa rivivere l'efficacia….”
dichiarando di avere ribadito le circostanze anche attraverso ulteriore comunicazione inviata attraverso i canali amministrativi su istanza dell'opponente poco prima del deposito del ricorso.
Il ricorso è, in effetti, inammissibile per carenza di interesse perché la pretesa creditoria
CP_ CP_ vantata dall' è venuta meno sin dal 27.6.2023 con atti (cfr docc. 5 e 7 fasc. che hanno disposto la cancellazione dell'opponente dalla gestione commercianti sin dal
9.7.2018 e l'annullamento degli avvisi di addebito emessi. Cionondimeno, l'opponente
CP_ soccombente non può essere condannato alla refusione delle spese ad che vanno interamente compensate visto che non è certamente imputabile al primo se il secondo gli ha notificato, nell'estate 2024 (cfr doc. “atto impugnato” fasc. ric.) e cioè un anno dopo avere assunto la determinazione di cancellazione dalla gestione commercianti l'avviso di addebito opposto, atto da impugnarsi entro 40 giorni a pena di decadenza pena incontrovertibilità del credito non apparendo sufficiente a sua garanzia (a fronte della notifica di un atto formale) la comunicazione informale che l'ente gli ha fatto recapitare mediante il c.d. cassetto bidirezionale il 28.6.2024.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara l'opposizione inammissibile per carenza di interesse;
spese compensate.
Perugia, lì 14.10.2025
IL GIUDICE
Marco OR
22