Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 22/12/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 389/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
Composta dai Signori Magistrati
IC ORICCHIO Presidente
BR PEPE Giudice – relatore
IC MINICHINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 74814 R.G. nei confronti di AR AN per il conto giudiziale n. 27650 reso nella qualità di titolare della gestione economale del Comune di Forino (AV) per l’esercizio finanziario 2022;
Visti gli atti di giudizio;
Uditi nell’udienza del giorno 11.12.2025, con l’assistenza del segretario Rossella Latorre, il relatore BR PE, il rappresentante del P.M. nella persona del S.P.G. Flavia Del Grosso e l’agente contabile AR AN.
FATTO
Il giudizio di conto n. 27650 ha ad oggetto il conto dell’economo AR AN, reso a mezzo SIRECO, per la gestione del fondo economale del Comune di Forino nel corso dell’esercizio finanziario 2022.
Il medesimo giudizio di conto è stato instaurato mediante deposito, in data 15.9.2025, di relazione d’irregolarità n. 407/2025 nella quale il Magistrato istruttore ha contestato, con riflessioni e rilievi dettagliatamente articolati, le seguenti criticità:
1) Violazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza delle rendicontazioni contabili. Nel conto depositato non sono indicati correttamente i dati di cui al modello 23 d.p.r. n. 194/1996, mancando gli estremi tanto delle deliberazioni di discarico quanto dei mandati per la costituzione dell’anticipazione ricevuta (è indicato solo l’importo del mandato ed il mese di riferimento: aprile), gli estremi dei buoni economali relativi alle spese e dei relativi importi per ciascun mese e delle ulteriori spese effettuate prima dell’emissione dei buoni economali stessi (è indicato solo l’ammontare complessivo delle spese inserite tutte nel mese di dicembre); l’importo della restituzione dell’anticipazione residuata, con i relativi estremi della reversale d’incasso.
Oltre all’irregolarità del mancato versamento della somma residuata al termine del 2022, risultano irregolari i mandati emessi (a titolo di reintegro) in favore dell’economo nell’esercizio finanziario successivo a quello in cui sono state effettuate le spese (in violazione altresì dell’art. 12, comma 5, del regolamento economale che prevede espressamente la restituzione della somma residua). Il conto, poi, non risulta contenere gli elementi essenziali della gestione dell’agente contabile, anche in spregio di quanto disposto dall’art. 10, comma 2, del regolamento economale dell’Ente.
2) Mancato deposito della relazione degli organi di revisione interna e dei verbali di verifica di cassa.
Il conto depositato non risulta corredato della relazione degli organi di controllo interno prevista dal comma 2 dell’art. 139 c.g.c., che deve provenire da un soggetto diverso da chi provvede alla parifica del conto;
Inidonea, inoltre, a garantire la veridicità delle operazioni di cassa eseguite dall’economo, la vidimazione del registro di cassa da parte del responsabile dell’area finanziaria, atteso che le operazioni economali devono corrispondere esattamente alla documentazione presente agli atti, mentre non risulta esservi perfetta corrispondenza tra i buoni economali emessi e i buoni registrati.
Irregolari si presentano, altresì, i verbali delle verifiche di cassa, in quanto è stato prodotto un unico verbale di verifica del 9/5/2022, in difformità da quanto previsto dall’art. 34 del regolamento economale che richiama l’art. 223 d.lgs. n. 267/2000;
3) Anomalia della procedura di spesa adottata.
Molteplici irregolarità sono state riscontrate relativamente ad innumerevoli spese effettuate che risultano irregolari, prive di adeguata documentazione giustificativa e non conformi ai principi contabili, in spregio altresì, delle previsioni legislative in materia fiscale (allegato n. 4/2 d.lgs. n. 118/2011; d.p.r. n. 633/1972; art. 12 l. n. 413/1991; d.p.r. n. 696/1996).
Conclusivamente, il Magistrato istruttore ha ritenuto illegittime/irregolari le spese compiute da AR AN per complessivi euro 990,95 o, in subordine, per euro 850,45 (prescindendo da quelle effettuate prima dell’emissione dell’autorizzazione del buono economale) chiedendo che fosse dichiarata l’irregolarità del conto reso dal ridetto agente contabile, economo del Comune di Forino per l’esercizio finanziario 2022, con sua condanna al pagamento in favore del ridetto Ente della somma di euro 990,95 o, in subordine di euro 850,45, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con memoria del 18.11.2025, la Procura regionale ha aderito integralmente alle richieste formulate dal Magistrato istruttore.
All’odierna pubblica udienza, il P.M. ha rilevato l’inidoneità degli atti e dei documenti, depositati successivamente al mese di ottobre 2025, a scalfire le contestazioni mosse.
L’agente contabile, nel riportarsi al contenuto della propria memoria, ha rimarcato l’avvenuta restituzione della dotazione iniziale del fondo pari ad euro 3.000,00, per l’esercizio 2022, come comprovato dalle reversali e quietanze di incasso prodotte in giudizio.
La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.
DIRITTO
1. Ai fini della definizione della questione oggetto di causa, va premesso che il giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e ss. c.g.c., ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'Ente pubblico; l’interesse ordinamentale cui tende il processo verte, quindi, sull’accertamento obiettivo della regolarità della gestione, che nel caso scrutinato riguarda la cassa economale del Comune di Forino (AV) nell’esercizio finanziario 2022, affidata all’agente contabile AR AN.
Ai ridetti fini, va premesso che la gestione economale ha una serie di specifici caratteri distintivi, come in più occasioni ricordato dalla giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 640/2022). Trattasi, in particolare, di una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni, le quali vengono conferite in un importo annuo complessivo determinato con l'atto di approvazione del bilancio di previsione in funzione dei compiti e delle incombenze assegnati all'economo ed alla relativa cassa economale, con mandati di pagamento su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre; di norma, infatti, con cadenza trimestrale l’economo presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute al fine sia del discarico amministrativo che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell’anticipazione, la quale comunque deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile.
Al termine dell’esercizio, qualora siano residuati fondi, l’economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario, viene emesso mandato a saldo per credito in favore dell’economo. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui attivi o passivi. Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell’esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata.
Con riferimento al profilo strettamente contabile è stato evidenziato che le esigenze di speditezza si riflettono sul procedimento di spesa economale, caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; la gestione in esame, infatti, è connotata dall’anticipazione della spesa, in deroga all’ordine cronologico delle fasi dell’ordinario procedimento di assunzione delle spese delle Pubbliche Amministrazioni. Mentre, invero, quest’ultimo inizia con l’impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato dal responsabile del servizio finanziario con l’imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. Ancor più in dettaglio, l'economo comunale, che avendo il maneggio di denaro dell’Ente di riferimento assume la c.d. qualifica di agente contabile a denaro, procede al rimborso della spesa effettuata dai singoli servizi/settori che preventivamente ne abbiano fatto richiesta ed ottenuto il nulla osta a procedere; prima, però, di effettuare ogni singolo rimborso di spesa, l’economo deve assicurarsi che lo stesso trovi capienza nella disponibilità risultante nel competente impegno di spesa e che valgano ai fini del rimborso i singoli giustificativi contabili (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altra modalità semplificata di certificazione specificatamente prevista), essendo personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia e delle somme riscosse o ricevute in anticipazione, sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico.
Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti perché sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento; l’esistenza della gestione di spese c.d. “economali”, per acquisti di beni di entità limitata che importano urgenza di liquidazione, con una procedura definibile come “semplificata” rispetto a quella ordinaria, trova giustificazione nell’esigenza di consentire alle Amministrazioni di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per l’effettuazione delle quali il ricorso all’ordinaria procedura, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa.
Negli Enti pubblici possono certamente prevedersi discipline differenziate delle spese effettuabili tramite i cassieri economali in ragione di esigenze peculiari per garantire il funzionamento di servizi o uffici, ma rimane sempre la caratteristica della non programmabilità ed imprevedibilità delle spese effettuate per il loro tramite.
Il quadro normativo di riferimento della gestione della cassa economale degli Enti locali è rinvenibile nel T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) negli artt.: 93 commi 1, 2 e 3; 152 e 153 comma 7; 164 comma 1; 181 commi 2 e 3; 191 comma 2; 223 comma 1; 230 comma 4 e 233. Ulteriori principi sono desumibili dal d.lgs. n. 118/2011 (contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili) e nei regolamenti di contabilità di ciascun Ente locale.
Il servizio di economato gestisce (secondo l’art. 153 comma 7, d.lgs. n. 267/2000) la cassa delle spese degli uffici comunali di non rilevante ammontare. Ulteriori attività attribuite di norma al servizio di economato ineriscono alla gestione: dei beni mobili depositati nei magazzini dell’Ente; dell’autoparco; del servizio di fotoriproduzione e stampa; di altri servizi attribuiti da direttive interne o dal regolamento dell’organizzazione degli uffici e dei servizi presso l’Istituto di credito che gestisce la tesoreria comunale è istituito apposito conto corrente per la gestione della cassa economale; in esso confluiscono le anticipazioni, i mandati emessi dal servizio finanziario a reintegro delle spese minute e urgenti e di quelle di missione o trasferta.
Premesso quanto sopra in punto di regolamentazione normativa del conto della gestione economale, nel caso di specie, con riferimento alle spese effettuate da AR AN per l’esercizio 2022, sono ravvisabili irregolarità di carattere formale riconducibili principalmente ad una certa confusione nella compilazione del modello 23 d.p.r. n. 194/1996 e nella emissione dei buoni economali unitamente all’omesso ordinato deposito di una parte della documentazione richiesta e alla assenza di taluni giustificativi di spesa.
Pertanto, a fronte del carattere minimale e non sostanziale dei rilievi ascritti, e considerato che dalla documentazione contabile in atti non risultano ammanchi, si ritiene di escludere ogni addebito a carico dell’agente contabile pur rimarcando, a titolo di osservazioni, l’obbligo nei suoi confronti di applicare con maggior rigore formale la vigente normativa, primaria e secondaria, nelle gestioni successive a quella in questa sede esaminata.
In definitiva, si rileva che, malgrado i rilievi prospettati, il conto in esame n. 27650 dell’agente contabile AR AN per il fondo economale dell’esercizio finanziario 2022 non presenti ammanchi e, conseguentemente, possa essere discaricato.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1. Dispone il discarico dell’agente contabile in relazione al conto n. 27650;
2. Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025.
ESTENSORE PRESIDENTE
BR PE IC HI
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno 22/12/2025
PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
IO LA
(firma digitale)
IL FUNZIONARIO
dott.ssa Valentina Tomarchi
(firma digitale)