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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/07/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n. r.g. 3494/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 1.7.2025
Oggi 1 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per la e per la l'avv. SE LO, Parte_1 CP_1 Parte_2 oggi sostituito dall'avv. Marco Filice;
per , Controparte_2 Controparte_3
l'avv. Claudia Abatecola, oggi sostituito dall'avv. Benedetta Parte_3
Albini.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, in particolare:
- il difensore di parte attrice e di parte intervenuta all'atto di citazione in riassunzione, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e chiedendo che la causa sia decisa all'esito dell'odierna discussione;
- il difensore di parte convenuta in riassunzione alle note di trattazione scritta depositate in data 25.9.2024, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e per l'integrazione della relazione tecnica in atti.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 3494/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3494 del
Ruolo generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2020, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_4
(C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Genzano di Roma, alla Piazza Tommaso
Frascono n. 6, presso lo studio dell'avv. Marco Filice, rappresentata e difesa dall'avv.
SE LO, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Attrice in riassunzione contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, (C.F. ), Controparte_3 C.F._1
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Parte_3 C.F._2
Roma, alla via della Bufalotta n. 374, presso lo studio dell'avv. Claudia Abatecola, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuti in riassunzione
2 e
(C.F. ), costituita mediante la mandataria Controparte_5 P.IVA_4 CP_6
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_5
domiciliata in Roma, al viale Giulio Cesare n. 2, presso lo studio dell'avv. SE
LO, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento;
Terza intervenuta
Oggetto: contratto di conto corrente;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla ora Controparte_4
in riassunzione, a seguito della declaratoria di incompetenza Parte_1
pronunciata con sentenza n. 8307/2020 dal Tribunale di Roma, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 22650/2018, emesso dallo stesso Tribunale di Roma, mediante cui era stato ingiunto alla a Controparte_2 Controparte_3
e a il pagamento in solido, in favore della prima, della complessiva Parte_3 somma di euro 30.273,45, quale saldo negativo di un rapporto di conto corrente, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'attrice in riassunzione ha, nella specie, dedotto:
- di essere creditrice della società della somma di euro Controparte_7
30.273,45, alla data del 14.8.2018, per scoperto del conto corrente n. 20771, originariamente concluso con la Banca Popolare di Ancona s.p.a., come dimostrato dal contratto di conto corrente e dal documento di sintesi depositato, in cui è analiticamente indicato il tasso di interesse debitore e le ulteriori commissioni applicabili;
- che sul predetto importo decorrono interessi di mora, dal 15.8.2018 al soddisfo, al tasso convenzionale del 10,00 % e, comunque, nei limiti del tasso soglia previsto dalla l.
n. 108 del 1996;
- che l'adempimento della suddetta obbligazione è garantito da e da Controparte_3
3 in virtù di fideiussione sottoscritta in data 2.5.2012, fino alla Parte_3 concorrenza di euro 15.000,00, aumentata, in data 8.11.2012, fino a concorrenza di euro
37.500,00, ancora aumentata, in data 3.4.2014, fino a concorrenza di euro 52.500,00 e, infine, in data 25.9.2015, fino a concorrenza di euro 67.500,00;
- che, con comunicazione del 22.12.2016, è stato richiesto alla società e ai suoi garanti, il pagamento di quanto dovuto, ma senza esito.
La stessa ha, sulla scorta di tali deduzioni, domandato di: “accertare e dichiarare che
l'odierna attrice è creditrice nei confronti dei la società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Genzano di Roma (RM) in Via II Stradone Muti n. 3 (c.f. nonché contro i P.IVA_3
Sig.ri nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
) e nata a [...] il C.F._1 Parte_3
19.04.1951 (c.f. ) entrambi residenti in [...]di Roma (RM) in C.F._2
Via II Stradone Muti n. 31, e per effetto condannarli in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di €. 30.273,45 il tutto oltre interessi di mora a decorrere dal
15.08.2018 al soddisfo, pari al tasso del 10,000 % e comunque, nei limiti della L. 108/96
e successivi Decreti Ministeriali. Con vittoria di spese, compensi e onorari del presente giudizio”.
La e Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
costituitisi in giudizio, hanno evidenziato che la parte riassumente ha iscritto a ruolo l'atto introduttivo senza rispettare il termine di cui all'art. 165 c.p.c., risultando il presente procedimento iscritto a ruolo soltanto in data 31.7.2020 e che, conseguentemente, in applicazione degli artt. 307, commi 1 e 2, c.p.c. dovrebbe disporsi la cancellazione della causa dal ruolo, chiedendo di “1) Ordinare la cancellazione della causa dal ruolo per tardiva costituzione dell'attore; 2) Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore, antistatario”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. la parte attrice ha precisato che l'atto di citazione in riassunzione è stato depositato tempestivamente in data 3.7.2020, mentre le
4 parti convenute hanno dedotto:
- che il contratto di conto corrente da cui deriva la pretesa azionata è nullo perché non concluso in forma scritta, prevista a pena di nullità;
- che sono stati applicati interessi in misura ultralegale, senza un'espressa pattuizione scritta, per cui dovrebbe applicarsi il tasso sostitutivo contemplato dall'art. 117 t.u.b.;
- che la banca ha applicato illegittimamente, in diversi trimestri, interessi usurari e che, al fine di verificare il superamento del tasso soglia, devono considerarsi anche la commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca;
- che si configurerebbe comunque un'ipotesi di usura soggettiva;
- che sono stati applicati anche interessi anatocistici al di fuori delle condizioni normative di riferimento;
- che la pretesa creditoria azionata è sproporzionata, il che consente di configurare una violazione da parte dell'istituto dei principi di buona fede e correttezza;
- che le fideiussioni rilasciate da e da sono da Controparte_3 Parte_3
considerare nulle, perché concluse in conformità con lo schema predisposto dall'Abi, che
è stato qualificato come un'intesa illegittimamente restrittiva della concorrenza.
I convenuti hanno, quindi, precisato le proprie conclusioni nei seguenti termini: “1) In via pregiudiziale: ordinare la cancellazione della causa dal ruolo per tardiva costituzione dell'attore; 2) Sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'indeterminatezza della domanda attorea per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto dichiarare
l'inammissibilità della domanda;
3) Nel merito: rigettare la domanda poiché infondata e non provata;
4) In ogni caso accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate, in quanto riportanti firme apocrife e comunque non riferibili ai documenti a cui sono allegate;
4.1. Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate, in quanto conformi allo schema ABI e contrarie alla legge antitrust, secondo quanto evidenziato dalla recente Cass. civ. Sez. I, Ordinanza, 12-12-2017, n. 29810; 4.2. Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate per avere la banca agito in violazione dei canoni di correttezza, buona fede e trasparenza ex art 1956 c.c.; 5) Accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperita dai fideiussori, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa
5 creditoria. 6) In via subordinata: ridurre la pretesa creditoria vantata dall'istituto bancario per i motivi esposti in narrativa;
7) Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore, antistatario”.
L'istituto riassumente ha, pertanto, rilevato l'inammissibilità delle nuove eccezioni sollevate dai convenuti solo nella prima memoria di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e ha replicato:
- che sono stati depositati il contratto originario di corrente ordinario n. 20771, nel quale risultano analiticamente riportati i tassi debitori e le ulteriori commissioni applicate,
e tutti gli estratti conto dalla data di apertura al passaggio a sofferenza;
- che la lamentata natura usuraria degli interessi applicati si fonda su allegazioni generiche e su metodi di calcolo del teg non corretti;
- che la commissione di massimo scoperto è stata espressamente pattuita e risponde ad una causa legittima, data dalla messa a disposizione di una somma di denaro in favore della correntista;
- che il computo della predetta commissione ai fini del teg, come ipotizzato da parte convenuta, non è conforme all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità;
- che la capitalizzazione degli interessi è stata applicata in accordo con la disciplina normativa di riferimento;
- che i convenuti non hanno dato prova della circostanza che lo schema predisposto dall'Abi sia confluito nelle condizioni della fideiussione;
- che, anche in tale eventualità, sarebbe al più configurabile un caso di nullità parziale della stessa.
Espletata una consulenza tecnica di natura contabile e mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale n. 21 del 9.2.2023, è intervenuta in giudizio la costituita mediante la mandataria Controparte_5 CP_6
la quale ha affermato di avere acquistato la titolarità dei crediti oggetto del presente
[...]
giudizio in virtù di un contratto di cessione di crediti del 10 dicembre 2021, stipulato con in cui si è fusa per incorporazione l'originaria creditrice, e ha fatto Parte_1
proprie le conclusioni rassegnate da quest'ultima.
6 La causa è stata, quindi, ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si reputa opportuno precisare, in via pregiudiziale, che non può essere condiviso l'assunto delle parti convenute in riassunzione, secondo cui l'atto di citazione sarebbe stato tardivamente iscritto al ruolo soltanto in data 31.7.2020.
Come chiarito e documentato dalla parte attrice, infatti, l'atto di citazione è stato dalla stessa depositato il 3.7.2020, data in cui sono state generate le ricevute di accettazione, di avvenuta consegna e di esito positivo dei controlli automatici in relazione alla busta telematica depositata dalla parte attrice, mentre in data 31.7.2020 è stata generata unicamente l'ultima ricevuta, a seguito dell'accettazione del deposito ad opera della cancelleria (cfr. ricevute allegate alla memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.).
D'altro canto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del
2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile” (cfr. Cass., 31 marzo 2023, n.
9087).
Merita ulteriormente sottolineare che non può essere condivisa neppure l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla parte attrice, con riguardo alle deduzioni svolte dai convenuti nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., in quanto, in disparte il dato che si tratterebbe di deduzioni volte a lamentare la nullità di diverse clausole disciplinanti i rapporti per cui è causa, suscettibili anche di rilievo officioso, i profili in questione, benché non reiterati subito nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, erano già stati delineati nell'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, definito con
7 una pronuncia di incompetenza.
Ne consegue che la tempestiva riassunzione, ad opera dell'istituto, fa sì che il presente giudizio debba considerarsi come una prosecuzione di quello originariamente instaurato dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente e che, pertanto, le eccezioni ivi sollevate dai convenuti, sin dall'atto introduttivo, siano da reputare tempestivamente introdotte anche nel presente giudizio, tanto che le stesse sono state comunque ribadite pure in questa sede nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., nella formulazione ratione temporis rilevante.
3. Ciò premesso, può procedersi con l'esame delle diverse doglianze avanzate dai convenuti in merito al rapporto di conto corrente concluso dalla debitrice principale, ossia la cominciando dalle questioni relative all'invalidità del Controparte_2
contratto di conto corrente, perché non rispettoso della forma scritta, prevista a pena di nullità, e all'assenza di espressa pattuizione in forma scritta degli interessi applicati in misura ultralegale, ai fini di quanto prescritto dall'art. 117 t.u.b.
In merito, non può prescindersi dal rimarcare che, secondo quanto riscontrato anche dal consulente tecnico nominato nella relazione depositata, la banca ha provveduto a versare in atti il documento recante il contratto di conto corrente n. 10771 (poi rinumerato n.
20771), datato 23.3.2007, il quale reca le seguenti condizioni economiche: a) periodicità trimestrale di liquidazione contabile e di capitalizzazione degli interessi (fine trim. solare); b) tasso annuo creditore, al lordo delle imposte vigenti, per la divisa euro, nominale allo 0,0200% ed effettivo allo 0,0200%; c) tasso annuo per scoperto di conto, per la divisa euro, nominale al 13,9500% ed effettivo al 14,6969%; d) tasso annuo di mora, per la divisa euro, nominale al 13,9500%; e) commissione di massimo scoperto al
0,6125%, calcolata sulla punta di massima esposizione in ogni singola divisa verificatesi nel trimestre di riferimento, maggiorata del 5,000 per mille per la parte di utilizzo eccedente il fido accordato;
f) elencazione analitica delle condizioni economiche relative alle valute, alle spese, alle commissioni e agli oneri.
Lo stesso consulente ha, inoltre, precisato che, nel menzionato documento, vengono richiamate le condizioni generali di contratto denominate “norme contrattuali Utilio”, di cui sono state però prodotte unicamente le pagine 61 di 62, tanto che la stessa parte
8 attrice, a seguito dell'adozione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ha chiarito che non è stato possibile rinvenire il documento di sintesi completo.
Nonostante ciò, come specificato dal consulente anche nella relazione integrativa depositata in data 9.1.2023, la documentazione contrattuale in atti reca puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche rilevanti ai fini della ricostruzione dell'andamento del rapporto, il che consente di disattendere le eccezioni sollevate sul punto dai convenuti.
Dall'esame della documentazione contabile in atti è, infine, emerso che la banca ha prodotto l'intera serie degli estratti conto completi dal 23.3.2007, data di apertura del conto, al 29.5.2018, data della chiusura.
4. Proseguendo con l'analisi delle censure sollevate dai convenuti, si rileva che un ulteriore profilo di invalidità lamentato è rappresentato dall'applicazione di interessi anatocistici in violazione della disciplina normativa di riferimento.
In merito, venendo in considerazione un contratto stipulato in data 23.3.2007, si ricorda che il legislatore è intervenuto sull'art. 120 t.u.b., con il d.lgs. n. 342 del 1999, aggiungendo a tale disposizione un comma secondo, sulla base del quale “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La delibera adottata dal Cicr in data 9.2.2000, in attuazione della richiamata disposizione, a sua volta, dispone all'art. 2 c. 2 che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”, prevendo poi all'art. 6 la necessità che, nei casi in cui è pattuita una capitalizzazione infrannuale, sia indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Il legislatore è, quindi, nuovamente intervenuto su tale disposizione, di fatto garantendo la pari periodicità nel conteggio di interessi, ma escludendo la legittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione, in quanto l'art. 120 c. 2 t.u.b., per come modificato
9 dalla l. n. 147 del 2013, ha previsto che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Come è noto, peraltro, l'intervento del legislatore appena richiamato ha determinato una divergenza fra la normativa primaria e quella secondaria, continuando quest'ultima a prevedere la legittimità della produzione di interessi su interessi, nel rispetto della condizione di reciprocità.
Si ritiene, al riguardo, di aderire all'orientamento secondo cui le modifiche apportate all'art. 120, sopra richiamato, nel 2014, in quanto dettate da una fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera Cicr del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al d.lgs. n.
342 del 1999, il quale aveva delegato al Cicr l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283
c.c., determinano l'esclusione radicale della possibilità che, al termine dell'anno o del periodo di capitalizzazione previsto, gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto, a sua volta, ad applicazione di interessi, conclusione questa estensibile anche ai contratti stipulati prima del 2014, ma unicamente in relazione alle operazioni compiute a partire dal giorno 1.1.2014.
Infine, oggi, per effetto dell'ultima modifica introdotta dal d.l. n. 18 del 2016, convertito in l. n. 49 del 2016, l'art. 120 t.u.b. già richiamato prevede che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi
10 compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il
1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”, così di fatto consentendo una forma di anatocismo bancario, previa però autorizzazione preventiva del correntista.
Richiamando, sul punto, le conclusioni delineate nella relazione tecnica in atti, si osserva che, nel caso di specie, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, nel rispetto della condizione di pari periodicità, è stata espressamente pattuita, con indicazione del tasso annuo effettivo, di talché correttamente il consulente ha lasciato inalterato il meccanismo di capitalizzazione applicato dall'apertura del conto fino al
31.12.2013 e ha poi provveduto ad eliminare qualsiasi forma di capitalizzazione dall'1.1.2014 fino al 30.9.2016 e dall'1.10.2016 alla chiusura, tenuto conto che per quest'ultimo periodo manca un'autorizzazione espressa della correntista all'addebito degli interessi maturati in conto, come previsto dall'art. 120 t.u.b. e dalla delibera attuativa adottata dal il 3.8.2016. CP_8
D'altro canto, l'assunto di parte convenuta, ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, secondo cui la mancata esplicitazione del tae imporrebbe di eliminare la capitalizzazione trimestrale anche per il periodo antecedente al giorno 1.1.2014, appare smentito dall'esame delle condizioni economiche riportate nel contratto in atti, in cui è espressamente indicato anche un tasso effettivo non coincidente con quello nominale, come già sopra messo in luce.
5. Si rileva ulteriormente che i convenuti hanno sostenuto che l'applicazione della
11 commissione di massimo scoperto sarebbe indebita non essendo state espressamente convenute le relative modalità di computo.
Sul punto, fermo quanto di preciserà in merito alla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia contemplato dalla disciplina antiusura, pur rimarcandosi la genericità della doglianza dei convenuti secondo cui detta commissione non sarebbe dovuta, deve osservarsi che il consulente nominato ha precisato che, fino al 28.6.2009, risultano espressamente pattuite l'aliquota applicabile e le modalità di computo;
che, dal 28.6.2009 al 30.9.2009, la stessa è stata applicata sulla base della percentuale stabilita per saldi debitori continuativi per più di trenta giorni e che, dal III trimestre 2009, è stata introdotta, con comunicazione inoltrata unitamente all'estratto conto, una commissione disponibilità fondi, in conformità a quanto prescritto dall'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2009, convertito nella l. n. 2 del 2009, di talché condivisibilmente il consulente non ha provveduto ad alcuna rideterminazione, non potendo neppure condividersi, per le stesse ragioni, le osservazioni critiche formulate al riguardo dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni.
In relazione alla asserita natura usuraria degli interessi applicati, parimenti lamentata dai convenuti, giova premettere, in punto di rilevanza della commissione di massimo scoperto, tema oggetto di discussione fra le parti, che, come chiarito dalla Suprema Corte,
“con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del
2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il 'tasso soglia' - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la 'CMS soglia' - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza
12 della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale
'margine' residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (cfr. Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303).
Tanto precisato, si osserva che il consulente nominato ha provveduto, coerentemente con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, invocato anche dall'istituto, a calcolare il teg contrattuale come da Istruzioni della Banca di Italia, con la specificazione che, fino al quarto trimestre del 2009, la commissione di massimo scoperto non è stata inclusa nel calcolo degli oneri, ma è stata raffrontata con la cms massima applicabile, ossia con la c.d. cms soglia, e che, solo dal primo trimestre del 2010, la stessa
è stata inclusa nel computo degli oneri.
Sulla base del raffronto fra il teg così computato e il tasso soglia di riferimento, il consulente ha, quindi, concluso che, al momento della pattuizione non è stato superato il tasso soglia;
che risulta superata la commissione di massimo scoperto soglia nel II e III trimestre 2007, ma tale superamento non ha determinato il superamento del tasso soglia degli interessi sulla base di una valutazione complessiva;
che il tasso applicato per effetto dell'esercizio dello ius variandi, ad opera della banca, risulta superiore al tasso soglia in diversi trimestri (1° trimestre 2014: TEG Banca: 16,95%; tasso soglia: 16,575%; superamento soglia: 0,375%; 4° trimestre 2014: TEG Banca: 17,52%; tasso soglia:
16,60%; superamento soglia: 0,92%; 1° trimestre 2015: TEG Banca: 17,53%; tasso soglia: 16,4625%; superamento soglia: 1,0675%; 2° trimestre 2015: TEG Banca: 19,45%; tasso soglia: 16,45%; superamento soglia: 3,00%; 3° trimestre 2015: TEG Banca:
17,98%; tasso soglia: 16,3125%; superamento soglia: 1,6675%; 4° trimestre 2015: TEG
Banca: 19,48%; tasso soglia: 16,10%; superamento soglia: 3,38%; 1° trimestre 2016:
TEG Banca: 16,91%; tasso soglia: 15,925%; superamento soglia: 0,985%; 4° trimestre
2016: TEG Banca: 17,31%; tasso soglia: 15,40%; superamento soglia: 1,91%).
Alla luce di ciò, correttamente, facendo applicazione della sanzione contemplata dall'art. 1815 c. 2 c.c., il consulente ha provveduto a rielaborare il saldo, eliminando gli interessi passivi nei periodi in cui è stato superato il tasso soglia.
13 Si specifica, in merito, che non può darsi seguito alle osservazioni critiche sollevate in sede di precisazione delle conclusioni dai convenuti, secondo cui, ai fini della verifica circa la natura usuraria degli interessi pattuiti, si sarebbe dovuto tenere conto degli effetti della capitalizzazione, in quanto le stesse risultano generiche, rispetto alle conclusioni delineate nella relazione tecnica in atti, in cui il superamento del tasso soglia è stato riscontrato in più occasioni, per effetto di modifiche intervenute nel corso del rapporto.
Né può accogliersi l'assunto degli stessi convenuti, secondo cui sarebbe configurabile un'ipotesi di usura soggettiva, considerato che lo stesso si fonda su allegazioni non sufficientemente specifiche.
Il saldo del conto corrente per cui è causa, rideterminato sulla base dei criteri appena precisati, risulta pari alla somma di euro 24.429,54, alla data del 29.5.2018, a fronte di un saldo, risultante dall'ultimo estratto conto prodotto dalla banca, di euro 30.273,45.
Sulla somma così rideterminata dovranno poi riconoscersi gli interessi di mora, richiesti dalla parte attrice dalla data del 15.8.2018, al tasso del 10,00 %, inferiore a quello previsto convenzionalmente, che, secondo quanto chiarito dal consulente, non può considerarsi usurario.
6. Deve, da ultimo, ricordarsi che i soli e hanno Controparte_3 Parte_3
lamentato la nullità totale delle fideiussioni dai medesimi sottoscritte, originariamente in data 2.5.2012, con successive dichiarazioni di aumento dell'importo massimo garantito, fino alla concorrenza della somma di euro 67.500,00, in data 25.9.2015 (cfr. docc. 4, 5, 6,
7 del fascicolo monitorio prodotto dall'attrice).
I medesimi hanno, in particolare, evidenziato che non potrebbero ritenersi obbligati a garantire quanto dovuto dalla debitrice principale, sulla base del contratto richiamato, in quanto lo stesso, essendo disciplinato da condizioni generali che replicano lo schema predisposto dall'Abi, giudicato, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca di
Italia, in contrasto con il divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all'art. 2 c. 2 lett. a) della l. n. 287 del 1990, sarebbe da considerare totalmente nullo.
L'eccezione in parola impone di richiamare l'orientamento di recente espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali, chiamate a risolvere il contrasto insorto in
14 merito ai rimedi invocabili in relazione ai contratti di fideiussione conclusi “a valle” di un'intesa restrittiva vietata, hanno effettivamente ritenuto preferibile la via dei rimedi di carattere demolitorio e hanno, quindi, concluso che “i contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
A mente di ciò, senza considerare il dato che le fideiussioni per cui è causa sono state rilasciate in un periodo successivo rispetto a quello interessato dall'accertamento svolto dalla Banca di Italia, è però assorbente rimarcare che l'eventuale nullità delle fideiussioni, replicanti lo schema ritenuto illegittimamente restrittivo della concorrenza, deve, in generale, essere ritenuta di carattere parziale, in quanto involgente unicamente alcune clausole, senza estendersi all'intero contratto. D'altro canto, le parti non hanno, nel caso di specie, fornito alcun elemento da cui potere evincere che, in assenza delle clausole potenzialmente colpite da nullità, le stesse non avrebbero concluso quel contratto, così invocando una forma di invalidità totale secondo l'opzione offerta dall'art. 1419 c.c.
Se, dunque, la nullità lamentata dai convenuti in via di mera eccezione deve, in ogni caso, essere limitata alle sole clausole sopra richiamate, il suo eventuale riconoscimento nella presente sede, non assumerebbe alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa azionata, in quanto sicuramente rimarrebbe vigente l'impegno assunto dai fideiussori di garantire il pagamento di tutto quanto dovuto dalla debitrice principale. L'eventuale nullità delle clausole in esame non varrebbe, in altri termini, ad escludere il diritto del creditore, sulla base della restante parte del regolamento contrattuale, di pretendere l'adempimento, fino al limite dell'importo garantito, anche nei confronti dei due fideiussori.
Né possono assumere alcuna rilevanza le ulteriori doglianze genericamente sollevate
15 dai fideiussori stessi sia in merito alla dubbia autenticità dei documenti prodotti dall'istituto sia circa la circostanza che la banca avrebbe tenuto una condotta contraria ai canoni della buona fede e della correttezza, atteso che ciò non inciderebbe, comunque, sull'impegno di garanzia dai medesimi assunto e che è stata richiamata in modo non specifico la disciplina contemplata dall'art. 1956 c.c.
Inconferente è poi il riferimento alla possibilità per i fideiussori di sollevare eccezioni afferenti al rapporto principale, in quanto, nella presente sede, il saldo del conto corrente è stato rideterminato proprio in accoglimento delle eccezioni sollevate dagli stessi e dalla debitrice principale.
Devono, in definitiva, ritenersi accertati, alla luce di tutto quando sopra argomentato, sia la pretesa creditoria azionata nei riguardi della debitrice principale, malgrado la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo in ragione della parziale condivisibilità delle eccezioni sollevate dai convenuti, sia l'impegno assunto dai due fideiussori di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni riferibili alla prima.
Rispetto, invece, alla posizione della intervenuta ai sensi dell'art. 111 Controparte_5
c.p.c., merita evidenziare, da un lato, che le contestazioni sollevate dai convenuti circa l'intervenuta cessione risultano non sufficientemente specifiche, dall'altro, che la stessa ha documentato che, nel corso del giudizio, la si è fusa per Controparte_4 incorporazione in dato allegato anche dall'originaria attrice in Parte_1
riassunzione, producendo una dichiarazione proveniente da in cui Parte_1 quest'ultima riconosce l'avvenuta cessione, in favore della parte intervenuta, per effetto di un atto del 10.12.2021, dei crediti oggetto del presente giudizio, che sono indicati mediante il numero identificativo del conto corrente (cfr. docc. allegati alla comparsa di intervento del 29.8.2024).
7. Concludendo, la domanda proposta originariamente da Controparte_4
ora deve essere accolta nella misura sopra precisata, con la
[...] Parte_1
specificazione che, essendosi la parte intervenuta limitata ad aderire alle conclusioni rassegnate dalla cedente, la condanna richiesta sarà emessa nei confronti di quest'ultima.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 97 c.p.c., sono poste a
16 carico solidale dei convenuti e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare in relazione al valore del decisum (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), con applicazione dei parametri minimi per la sola fase decisoria, dato il suo limitato svolgimento, e con una liquidazione unitaria in favore dell'originaria attrice e dell'intervenuta, costituitesi con lo stesso difensore, senza l'applicazione di alcun aumento stante la sovrapponibilità delle rispettive posizioni.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate nel corso del giudizio, sono poste, in parte uguale, a carico dei convenuti e dell'originaria creditrice, in quanto il suo espletamento si
è reso necessario per procedere alla rideterminazione del saldo afferente al rapporto per cui è causa, in ragione dell'applicazione di alcune voci indebite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda proposta da (già Parte_1 Controparte_4
e, per l'effetto, condanna in solido
[...] Controparte_2
e a corrispondere, in favore della prima, la Controparte_3 Parte_3
complessiva somma di euro 24.429,54, oltre interessi al tasso del 10% dalla data del
15.8.2018 al soddisfo;
b) condanna in solido e Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
alla rifusione, in favore di (già
[...] Parte_1 Controparte_4
e di costituitasi mediante la delle spese di lite,
[...] Controparte_5 Controparte_6
liquidate nella complessiva somma di euro 4.227,00, per compensi, ed euro 545,00, per esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) pone le spese di consulenza tecnica liquidate nel corso del giudizio, nella misura della metà, a carico solidale di e Controparte_2 Controparte_3
per la restante metà, a carico di (già Parte_3 Parte_1 CP_4
17 . Controparte_4
Velletri, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
18
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 1.7.2025
Oggi 1 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per la e per la l'avv. SE LO, Parte_1 CP_1 Parte_2 oggi sostituito dall'avv. Marco Filice;
per , Controparte_2 Controparte_3
l'avv. Claudia Abatecola, oggi sostituito dall'avv. Benedetta Parte_3
Albini.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, in particolare:
- il difensore di parte attrice e di parte intervenuta all'atto di citazione in riassunzione, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e chiedendo che la causa sia decisa all'esito dell'odierna discussione;
- il difensore di parte convenuta in riassunzione alle note di trattazione scritta depositate in data 25.9.2024, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e per l'integrazione della relazione tecnica in atti.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 3494/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3494 del
Ruolo generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2020, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_4
(C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Genzano di Roma, alla Piazza Tommaso
Frascono n. 6, presso lo studio dell'avv. Marco Filice, rappresentata e difesa dall'avv.
SE LO, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Attrice in riassunzione contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, (C.F. ), Controparte_3 C.F._1
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Parte_3 C.F._2
Roma, alla via della Bufalotta n. 374, presso lo studio dell'avv. Claudia Abatecola, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuti in riassunzione
2 e
(C.F. ), costituita mediante la mandataria Controparte_5 P.IVA_4 CP_6
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_5
domiciliata in Roma, al viale Giulio Cesare n. 2, presso lo studio dell'avv. SE
LO, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento;
Terza intervenuta
Oggetto: contratto di conto corrente;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla ora Controparte_4
in riassunzione, a seguito della declaratoria di incompetenza Parte_1
pronunciata con sentenza n. 8307/2020 dal Tribunale di Roma, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 22650/2018, emesso dallo stesso Tribunale di Roma, mediante cui era stato ingiunto alla a Controparte_2 Controparte_3
e a il pagamento in solido, in favore della prima, della complessiva Parte_3 somma di euro 30.273,45, quale saldo negativo di un rapporto di conto corrente, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'attrice in riassunzione ha, nella specie, dedotto:
- di essere creditrice della società della somma di euro Controparte_7
30.273,45, alla data del 14.8.2018, per scoperto del conto corrente n. 20771, originariamente concluso con la Banca Popolare di Ancona s.p.a., come dimostrato dal contratto di conto corrente e dal documento di sintesi depositato, in cui è analiticamente indicato il tasso di interesse debitore e le ulteriori commissioni applicabili;
- che sul predetto importo decorrono interessi di mora, dal 15.8.2018 al soddisfo, al tasso convenzionale del 10,00 % e, comunque, nei limiti del tasso soglia previsto dalla l.
n. 108 del 1996;
- che l'adempimento della suddetta obbligazione è garantito da e da Controparte_3
3 in virtù di fideiussione sottoscritta in data 2.5.2012, fino alla Parte_3 concorrenza di euro 15.000,00, aumentata, in data 8.11.2012, fino a concorrenza di euro
37.500,00, ancora aumentata, in data 3.4.2014, fino a concorrenza di euro 52.500,00 e, infine, in data 25.9.2015, fino a concorrenza di euro 67.500,00;
- che, con comunicazione del 22.12.2016, è stato richiesto alla società e ai suoi garanti, il pagamento di quanto dovuto, ma senza esito.
La stessa ha, sulla scorta di tali deduzioni, domandato di: “accertare e dichiarare che
l'odierna attrice è creditrice nei confronti dei la società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Genzano di Roma (RM) in Via II Stradone Muti n. 3 (c.f. nonché contro i P.IVA_3
Sig.ri nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
) e nata a [...] il C.F._1 Parte_3
19.04.1951 (c.f. ) entrambi residenti in [...]di Roma (RM) in C.F._2
Via II Stradone Muti n. 31, e per effetto condannarli in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di €. 30.273,45 il tutto oltre interessi di mora a decorrere dal
15.08.2018 al soddisfo, pari al tasso del 10,000 % e comunque, nei limiti della L. 108/96
e successivi Decreti Ministeriali. Con vittoria di spese, compensi e onorari del presente giudizio”.
La e Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
costituitisi in giudizio, hanno evidenziato che la parte riassumente ha iscritto a ruolo l'atto introduttivo senza rispettare il termine di cui all'art. 165 c.p.c., risultando il presente procedimento iscritto a ruolo soltanto in data 31.7.2020 e che, conseguentemente, in applicazione degli artt. 307, commi 1 e 2, c.p.c. dovrebbe disporsi la cancellazione della causa dal ruolo, chiedendo di “1) Ordinare la cancellazione della causa dal ruolo per tardiva costituzione dell'attore; 2) Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore, antistatario”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. la parte attrice ha precisato che l'atto di citazione in riassunzione è stato depositato tempestivamente in data 3.7.2020, mentre le
4 parti convenute hanno dedotto:
- che il contratto di conto corrente da cui deriva la pretesa azionata è nullo perché non concluso in forma scritta, prevista a pena di nullità;
- che sono stati applicati interessi in misura ultralegale, senza un'espressa pattuizione scritta, per cui dovrebbe applicarsi il tasso sostitutivo contemplato dall'art. 117 t.u.b.;
- che la banca ha applicato illegittimamente, in diversi trimestri, interessi usurari e che, al fine di verificare il superamento del tasso soglia, devono considerarsi anche la commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca;
- che si configurerebbe comunque un'ipotesi di usura soggettiva;
- che sono stati applicati anche interessi anatocistici al di fuori delle condizioni normative di riferimento;
- che la pretesa creditoria azionata è sproporzionata, il che consente di configurare una violazione da parte dell'istituto dei principi di buona fede e correttezza;
- che le fideiussioni rilasciate da e da sono da Controparte_3 Parte_3
considerare nulle, perché concluse in conformità con lo schema predisposto dall'Abi, che
è stato qualificato come un'intesa illegittimamente restrittiva della concorrenza.
I convenuti hanno, quindi, precisato le proprie conclusioni nei seguenti termini: “1) In via pregiudiziale: ordinare la cancellazione della causa dal ruolo per tardiva costituzione dell'attore; 2) Sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'indeterminatezza della domanda attorea per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto dichiarare
l'inammissibilità della domanda;
3) Nel merito: rigettare la domanda poiché infondata e non provata;
4) In ogni caso accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate, in quanto riportanti firme apocrife e comunque non riferibili ai documenti a cui sono allegate;
4.1. Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate, in quanto conformi allo schema ABI e contrarie alla legge antitrust, secondo quanto evidenziato dalla recente Cass. civ. Sez. I, Ordinanza, 12-12-2017, n. 29810; 4.2. Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate per avere la banca agito in violazione dei canoni di correttezza, buona fede e trasparenza ex art 1956 c.c.; 5) Accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperita dai fideiussori, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa
5 creditoria. 6) In via subordinata: ridurre la pretesa creditoria vantata dall'istituto bancario per i motivi esposti in narrativa;
7) Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore, antistatario”.
L'istituto riassumente ha, pertanto, rilevato l'inammissibilità delle nuove eccezioni sollevate dai convenuti solo nella prima memoria di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e ha replicato:
- che sono stati depositati il contratto originario di corrente ordinario n. 20771, nel quale risultano analiticamente riportati i tassi debitori e le ulteriori commissioni applicate,
e tutti gli estratti conto dalla data di apertura al passaggio a sofferenza;
- che la lamentata natura usuraria degli interessi applicati si fonda su allegazioni generiche e su metodi di calcolo del teg non corretti;
- che la commissione di massimo scoperto è stata espressamente pattuita e risponde ad una causa legittima, data dalla messa a disposizione di una somma di denaro in favore della correntista;
- che il computo della predetta commissione ai fini del teg, come ipotizzato da parte convenuta, non è conforme all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità;
- che la capitalizzazione degli interessi è stata applicata in accordo con la disciplina normativa di riferimento;
- che i convenuti non hanno dato prova della circostanza che lo schema predisposto dall'Abi sia confluito nelle condizioni della fideiussione;
- che, anche in tale eventualità, sarebbe al più configurabile un caso di nullità parziale della stessa.
Espletata una consulenza tecnica di natura contabile e mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale n. 21 del 9.2.2023, è intervenuta in giudizio la costituita mediante la mandataria Controparte_5 CP_6
la quale ha affermato di avere acquistato la titolarità dei crediti oggetto del presente
[...]
giudizio in virtù di un contratto di cessione di crediti del 10 dicembre 2021, stipulato con in cui si è fusa per incorporazione l'originaria creditrice, e ha fatto Parte_1
proprie le conclusioni rassegnate da quest'ultima.
6 La causa è stata, quindi, ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si reputa opportuno precisare, in via pregiudiziale, che non può essere condiviso l'assunto delle parti convenute in riassunzione, secondo cui l'atto di citazione sarebbe stato tardivamente iscritto al ruolo soltanto in data 31.7.2020.
Come chiarito e documentato dalla parte attrice, infatti, l'atto di citazione è stato dalla stessa depositato il 3.7.2020, data in cui sono state generate le ricevute di accettazione, di avvenuta consegna e di esito positivo dei controlli automatici in relazione alla busta telematica depositata dalla parte attrice, mentre in data 31.7.2020 è stata generata unicamente l'ultima ricevuta, a seguito dell'accettazione del deposito ad opera della cancelleria (cfr. ricevute allegate alla memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.).
D'altro canto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del
2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile” (cfr. Cass., 31 marzo 2023, n.
9087).
Merita ulteriormente sottolineare che non può essere condivisa neppure l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla parte attrice, con riguardo alle deduzioni svolte dai convenuti nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., in quanto, in disparte il dato che si tratterebbe di deduzioni volte a lamentare la nullità di diverse clausole disciplinanti i rapporti per cui è causa, suscettibili anche di rilievo officioso, i profili in questione, benché non reiterati subito nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, erano già stati delineati nell'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, definito con
7 una pronuncia di incompetenza.
Ne consegue che la tempestiva riassunzione, ad opera dell'istituto, fa sì che il presente giudizio debba considerarsi come una prosecuzione di quello originariamente instaurato dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente e che, pertanto, le eccezioni ivi sollevate dai convenuti, sin dall'atto introduttivo, siano da reputare tempestivamente introdotte anche nel presente giudizio, tanto che le stesse sono state comunque ribadite pure in questa sede nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., nella formulazione ratione temporis rilevante.
3. Ciò premesso, può procedersi con l'esame delle diverse doglianze avanzate dai convenuti in merito al rapporto di conto corrente concluso dalla debitrice principale, ossia la cominciando dalle questioni relative all'invalidità del Controparte_2
contratto di conto corrente, perché non rispettoso della forma scritta, prevista a pena di nullità, e all'assenza di espressa pattuizione in forma scritta degli interessi applicati in misura ultralegale, ai fini di quanto prescritto dall'art. 117 t.u.b.
In merito, non può prescindersi dal rimarcare che, secondo quanto riscontrato anche dal consulente tecnico nominato nella relazione depositata, la banca ha provveduto a versare in atti il documento recante il contratto di conto corrente n. 10771 (poi rinumerato n.
20771), datato 23.3.2007, il quale reca le seguenti condizioni economiche: a) periodicità trimestrale di liquidazione contabile e di capitalizzazione degli interessi (fine trim. solare); b) tasso annuo creditore, al lordo delle imposte vigenti, per la divisa euro, nominale allo 0,0200% ed effettivo allo 0,0200%; c) tasso annuo per scoperto di conto, per la divisa euro, nominale al 13,9500% ed effettivo al 14,6969%; d) tasso annuo di mora, per la divisa euro, nominale al 13,9500%; e) commissione di massimo scoperto al
0,6125%, calcolata sulla punta di massima esposizione in ogni singola divisa verificatesi nel trimestre di riferimento, maggiorata del 5,000 per mille per la parte di utilizzo eccedente il fido accordato;
f) elencazione analitica delle condizioni economiche relative alle valute, alle spese, alle commissioni e agli oneri.
Lo stesso consulente ha, inoltre, precisato che, nel menzionato documento, vengono richiamate le condizioni generali di contratto denominate “norme contrattuali Utilio”, di cui sono state però prodotte unicamente le pagine 61 di 62, tanto che la stessa parte
8 attrice, a seguito dell'adozione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ha chiarito che non è stato possibile rinvenire il documento di sintesi completo.
Nonostante ciò, come specificato dal consulente anche nella relazione integrativa depositata in data 9.1.2023, la documentazione contrattuale in atti reca puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche rilevanti ai fini della ricostruzione dell'andamento del rapporto, il che consente di disattendere le eccezioni sollevate sul punto dai convenuti.
Dall'esame della documentazione contabile in atti è, infine, emerso che la banca ha prodotto l'intera serie degli estratti conto completi dal 23.3.2007, data di apertura del conto, al 29.5.2018, data della chiusura.
4. Proseguendo con l'analisi delle censure sollevate dai convenuti, si rileva che un ulteriore profilo di invalidità lamentato è rappresentato dall'applicazione di interessi anatocistici in violazione della disciplina normativa di riferimento.
In merito, venendo in considerazione un contratto stipulato in data 23.3.2007, si ricorda che il legislatore è intervenuto sull'art. 120 t.u.b., con il d.lgs. n. 342 del 1999, aggiungendo a tale disposizione un comma secondo, sulla base del quale “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La delibera adottata dal Cicr in data 9.2.2000, in attuazione della richiamata disposizione, a sua volta, dispone all'art. 2 c. 2 che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”, prevendo poi all'art. 6 la necessità che, nei casi in cui è pattuita una capitalizzazione infrannuale, sia indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Il legislatore è, quindi, nuovamente intervenuto su tale disposizione, di fatto garantendo la pari periodicità nel conteggio di interessi, ma escludendo la legittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione, in quanto l'art. 120 c. 2 t.u.b., per come modificato
9 dalla l. n. 147 del 2013, ha previsto che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Come è noto, peraltro, l'intervento del legislatore appena richiamato ha determinato una divergenza fra la normativa primaria e quella secondaria, continuando quest'ultima a prevedere la legittimità della produzione di interessi su interessi, nel rispetto della condizione di reciprocità.
Si ritiene, al riguardo, di aderire all'orientamento secondo cui le modifiche apportate all'art. 120, sopra richiamato, nel 2014, in quanto dettate da una fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera Cicr del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al d.lgs. n.
342 del 1999, il quale aveva delegato al Cicr l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283
c.c., determinano l'esclusione radicale della possibilità che, al termine dell'anno o del periodo di capitalizzazione previsto, gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto, a sua volta, ad applicazione di interessi, conclusione questa estensibile anche ai contratti stipulati prima del 2014, ma unicamente in relazione alle operazioni compiute a partire dal giorno 1.1.2014.
Infine, oggi, per effetto dell'ultima modifica introdotta dal d.l. n. 18 del 2016, convertito in l. n. 49 del 2016, l'art. 120 t.u.b. già richiamato prevede che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi
10 compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il
1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”, così di fatto consentendo una forma di anatocismo bancario, previa però autorizzazione preventiva del correntista.
Richiamando, sul punto, le conclusioni delineate nella relazione tecnica in atti, si osserva che, nel caso di specie, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, nel rispetto della condizione di pari periodicità, è stata espressamente pattuita, con indicazione del tasso annuo effettivo, di talché correttamente il consulente ha lasciato inalterato il meccanismo di capitalizzazione applicato dall'apertura del conto fino al
31.12.2013 e ha poi provveduto ad eliminare qualsiasi forma di capitalizzazione dall'1.1.2014 fino al 30.9.2016 e dall'1.10.2016 alla chiusura, tenuto conto che per quest'ultimo periodo manca un'autorizzazione espressa della correntista all'addebito degli interessi maturati in conto, come previsto dall'art. 120 t.u.b. e dalla delibera attuativa adottata dal il 3.8.2016. CP_8
D'altro canto, l'assunto di parte convenuta, ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, secondo cui la mancata esplicitazione del tae imporrebbe di eliminare la capitalizzazione trimestrale anche per il periodo antecedente al giorno 1.1.2014, appare smentito dall'esame delle condizioni economiche riportate nel contratto in atti, in cui è espressamente indicato anche un tasso effettivo non coincidente con quello nominale, come già sopra messo in luce.
5. Si rileva ulteriormente che i convenuti hanno sostenuto che l'applicazione della
11 commissione di massimo scoperto sarebbe indebita non essendo state espressamente convenute le relative modalità di computo.
Sul punto, fermo quanto di preciserà in merito alla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia contemplato dalla disciplina antiusura, pur rimarcandosi la genericità della doglianza dei convenuti secondo cui detta commissione non sarebbe dovuta, deve osservarsi che il consulente nominato ha precisato che, fino al 28.6.2009, risultano espressamente pattuite l'aliquota applicabile e le modalità di computo;
che, dal 28.6.2009 al 30.9.2009, la stessa è stata applicata sulla base della percentuale stabilita per saldi debitori continuativi per più di trenta giorni e che, dal III trimestre 2009, è stata introdotta, con comunicazione inoltrata unitamente all'estratto conto, una commissione disponibilità fondi, in conformità a quanto prescritto dall'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2009, convertito nella l. n. 2 del 2009, di talché condivisibilmente il consulente non ha provveduto ad alcuna rideterminazione, non potendo neppure condividersi, per le stesse ragioni, le osservazioni critiche formulate al riguardo dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni.
In relazione alla asserita natura usuraria degli interessi applicati, parimenti lamentata dai convenuti, giova premettere, in punto di rilevanza della commissione di massimo scoperto, tema oggetto di discussione fra le parti, che, come chiarito dalla Suprema Corte,
“con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del
2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il 'tasso soglia' - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la 'CMS soglia' - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza
12 della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale
'margine' residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (cfr. Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303).
Tanto precisato, si osserva che il consulente nominato ha provveduto, coerentemente con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, invocato anche dall'istituto, a calcolare il teg contrattuale come da Istruzioni della Banca di Italia, con la specificazione che, fino al quarto trimestre del 2009, la commissione di massimo scoperto non è stata inclusa nel calcolo degli oneri, ma è stata raffrontata con la cms massima applicabile, ossia con la c.d. cms soglia, e che, solo dal primo trimestre del 2010, la stessa
è stata inclusa nel computo degli oneri.
Sulla base del raffronto fra il teg così computato e il tasso soglia di riferimento, il consulente ha, quindi, concluso che, al momento della pattuizione non è stato superato il tasso soglia;
che risulta superata la commissione di massimo scoperto soglia nel II e III trimestre 2007, ma tale superamento non ha determinato il superamento del tasso soglia degli interessi sulla base di una valutazione complessiva;
che il tasso applicato per effetto dell'esercizio dello ius variandi, ad opera della banca, risulta superiore al tasso soglia in diversi trimestri (1° trimestre 2014: TEG Banca: 16,95%; tasso soglia: 16,575%; superamento soglia: 0,375%; 4° trimestre 2014: TEG Banca: 17,52%; tasso soglia:
16,60%; superamento soglia: 0,92%; 1° trimestre 2015: TEG Banca: 17,53%; tasso soglia: 16,4625%; superamento soglia: 1,0675%; 2° trimestre 2015: TEG Banca: 19,45%; tasso soglia: 16,45%; superamento soglia: 3,00%; 3° trimestre 2015: TEG Banca:
17,98%; tasso soglia: 16,3125%; superamento soglia: 1,6675%; 4° trimestre 2015: TEG
Banca: 19,48%; tasso soglia: 16,10%; superamento soglia: 3,38%; 1° trimestre 2016:
TEG Banca: 16,91%; tasso soglia: 15,925%; superamento soglia: 0,985%; 4° trimestre
2016: TEG Banca: 17,31%; tasso soglia: 15,40%; superamento soglia: 1,91%).
Alla luce di ciò, correttamente, facendo applicazione della sanzione contemplata dall'art. 1815 c. 2 c.c., il consulente ha provveduto a rielaborare il saldo, eliminando gli interessi passivi nei periodi in cui è stato superato il tasso soglia.
13 Si specifica, in merito, che non può darsi seguito alle osservazioni critiche sollevate in sede di precisazione delle conclusioni dai convenuti, secondo cui, ai fini della verifica circa la natura usuraria degli interessi pattuiti, si sarebbe dovuto tenere conto degli effetti della capitalizzazione, in quanto le stesse risultano generiche, rispetto alle conclusioni delineate nella relazione tecnica in atti, in cui il superamento del tasso soglia è stato riscontrato in più occasioni, per effetto di modifiche intervenute nel corso del rapporto.
Né può accogliersi l'assunto degli stessi convenuti, secondo cui sarebbe configurabile un'ipotesi di usura soggettiva, considerato che lo stesso si fonda su allegazioni non sufficientemente specifiche.
Il saldo del conto corrente per cui è causa, rideterminato sulla base dei criteri appena precisati, risulta pari alla somma di euro 24.429,54, alla data del 29.5.2018, a fronte di un saldo, risultante dall'ultimo estratto conto prodotto dalla banca, di euro 30.273,45.
Sulla somma così rideterminata dovranno poi riconoscersi gli interessi di mora, richiesti dalla parte attrice dalla data del 15.8.2018, al tasso del 10,00 %, inferiore a quello previsto convenzionalmente, che, secondo quanto chiarito dal consulente, non può considerarsi usurario.
6. Deve, da ultimo, ricordarsi che i soli e hanno Controparte_3 Parte_3
lamentato la nullità totale delle fideiussioni dai medesimi sottoscritte, originariamente in data 2.5.2012, con successive dichiarazioni di aumento dell'importo massimo garantito, fino alla concorrenza della somma di euro 67.500,00, in data 25.9.2015 (cfr. docc. 4, 5, 6,
7 del fascicolo monitorio prodotto dall'attrice).
I medesimi hanno, in particolare, evidenziato che non potrebbero ritenersi obbligati a garantire quanto dovuto dalla debitrice principale, sulla base del contratto richiamato, in quanto lo stesso, essendo disciplinato da condizioni generali che replicano lo schema predisposto dall'Abi, giudicato, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca di
Italia, in contrasto con il divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all'art. 2 c. 2 lett. a) della l. n. 287 del 1990, sarebbe da considerare totalmente nullo.
L'eccezione in parola impone di richiamare l'orientamento di recente espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali, chiamate a risolvere il contrasto insorto in
14 merito ai rimedi invocabili in relazione ai contratti di fideiussione conclusi “a valle” di un'intesa restrittiva vietata, hanno effettivamente ritenuto preferibile la via dei rimedi di carattere demolitorio e hanno, quindi, concluso che “i contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
A mente di ciò, senza considerare il dato che le fideiussioni per cui è causa sono state rilasciate in un periodo successivo rispetto a quello interessato dall'accertamento svolto dalla Banca di Italia, è però assorbente rimarcare che l'eventuale nullità delle fideiussioni, replicanti lo schema ritenuto illegittimamente restrittivo della concorrenza, deve, in generale, essere ritenuta di carattere parziale, in quanto involgente unicamente alcune clausole, senza estendersi all'intero contratto. D'altro canto, le parti non hanno, nel caso di specie, fornito alcun elemento da cui potere evincere che, in assenza delle clausole potenzialmente colpite da nullità, le stesse non avrebbero concluso quel contratto, così invocando una forma di invalidità totale secondo l'opzione offerta dall'art. 1419 c.c.
Se, dunque, la nullità lamentata dai convenuti in via di mera eccezione deve, in ogni caso, essere limitata alle sole clausole sopra richiamate, il suo eventuale riconoscimento nella presente sede, non assumerebbe alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa azionata, in quanto sicuramente rimarrebbe vigente l'impegno assunto dai fideiussori di garantire il pagamento di tutto quanto dovuto dalla debitrice principale. L'eventuale nullità delle clausole in esame non varrebbe, in altri termini, ad escludere il diritto del creditore, sulla base della restante parte del regolamento contrattuale, di pretendere l'adempimento, fino al limite dell'importo garantito, anche nei confronti dei due fideiussori.
Né possono assumere alcuna rilevanza le ulteriori doglianze genericamente sollevate
15 dai fideiussori stessi sia in merito alla dubbia autenticità dei documenti prodotti dall'istituto sia circa la circostanza che la banca avrebbe tenuto una condotta contraria ai canoni della buona fede e della correttezza, atteso che ciò non inciderebbe, comunque, sull'impegno di garanzia dai medesimi assunto e che è stata richiamata in modo non specifico la disciplina contemplata dall'art. 1956 c.c.
Inconferente è poi il riferimento alla possibilità per i fideiussori di sollevare eccezioni afferenti al rapporto principale, in quanto, nella presente sede, il saldo del conto corrente è stato rideterminato proprio in accoglimento delle eccezioni sollevate dagli stessi e dalla debitrice principale.
Devono, in definitiva, ritenersi accertati, alla luce di tutto quando sopra argomentato, sia la pretesa creditoria azionata nei riguardi della debitrice principale, malgrado la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo in ragione della parziale condivisibilità delle eccezioni sollevate dai convenuti, sia l'impegno assunto dai due fideiussori di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni riferibili alla prima.
Rispetto, invece, alla posizione della intervenuta ai sensi dell'art. 111 Controparte_5
c.p.c., merita evidenziare, da un lato, che le contestazioni sollevate dai convenuti circa l'intervenuta cessione risultano non sufficientemente specifiche, dall'altro, che la stessa ha documentato che, nel corso del giudizio, la si è fusa per Controparte_4 incorporazione in dato allegato anche dall'originaria attrice in Parte_1
riassunzione, producendo una dichiarazione proveniente da in cui Parte_1 quest'ultima riconosce l'avvenuta cessione, in favore della parte intervenuta, per effetto di un atto del 10.12.2021, dei crediti oggetto del presente giudizio, che sono indicati mediante il numero identificativo del conto corrente (cfr. docc. allegati alla comparsa di intervento del 29.8.2024).
7. Concludendo, la domanda proposta originariamente da Controparte_4
ora deve essere accolta nella misura sopra precisata, con la
[...] Parte_1
specificazione che, essendosi la parte intervenuta limitata ad aderire alle conclusioni rassegnate dalla cedente, la condanna richiesta sarà emessa nei confronti di quest'ultima.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 97 c.p.c., sono poste a
16 carico solidale dei convenuti e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare in relazione al valore del decisum (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), con applicazione dei parametri minimi per la sola fase decisoria, dato il suo limitato svolgimento, e con una liquidazione unitaria in favore dell'originaria attrice e dell'intervenuta, costituitesi con lo stesso difensore, senza l'applicazione di alcun aumento stante la sovrapponibilità delle rispettive posizioni.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate nel corso del giudizio, sono poste, in parte uguale, a carico dei convenuti e dell'originaria creditrice, in quanto il suo espletamento si
è reso necessario per procedere alla rideterminazione del saldo afferente al rapporto per cui è causa, in ragione dell'applicazione di alcune voci indebite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda proposta da (già Parte_1 Controparte_4
e, per l'effetto, condanna in solido
[...] Controparte_2
e a corrispondere, in favore della prima, la Controparte_3 Parte_3
complessiva somma di euro 24.429,54, oltre interessi al tasso del 10% dalla data del
15.8.2018 al soddisfo;
b) condanna in solido e Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
alla rifusione, in favore di (già
[...] Parte_1 Controparte_4
e di costituitasi mediante la delle spese di lite,
[...] Controparte_5 Controparte_6
liquidate nella complessiva somma di euro 4.227,00, per compensi, ed euro 545,00, per esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) pone le spese di consulenza tecnica liquidate nel corso del giudizio, nella misura della metà, a carico solidale di e Controparte_2 Controparte_3
per la restante metà, a carico di (già Parte_3 Parte_1 CP_4
17 . Controparte_4
Velletri, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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