Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 27/03/2026, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01433/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03277/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3277 del 2025, proposto da
MP PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Verdini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Melchiorre Gioia 41/A;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia
del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione con cui veniva rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’art. 103, comma I, D.L. 34/2020, nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. UR TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa., lo stesso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente dichiarato, con nota depositata in giudizio in data 10.3.26, di non conservare interesse alla sua definizione, senza che la difesa erariale abbia replicato sul punto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TI | IC SO |
IL SEGRETARIO