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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 4403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4403 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli DI
HR MB DI
all'esito della udienza di trattazione cartolare dell'11 marzo 2025, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
(C.F. CUI: 04YN8MX), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
5/05/1988, con il patrocinio dell'avv. LAERTIBONI ANDREA
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/09/2024 nato Nigeria il 5/05/1988, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Mantova il 12/04/2024, notificato l'11/09/2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2, sulla scorta del parere negativo emesso dalla Commissione territoriale. La difesa ha osservato che aveva avanzato domanda di protezione speciale in data Parte_1
29/07/2022, evidenziando l'apprezzabile inserimento nel territorio nazionale sin dal suo ingresso nell'anno 2014. In particolare, ha rappresentato che il ricorrente nelle more del procedimento amministrativo aveva reperito un regolare contratto di lavoro a tempo determinato, essendo stato assunto in data 11/06/2024 presso l'azienda “ARM Group” sino al 31/12/2024.
Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito. Deve pertanto esserne dichiarata la CP_1 contumacia.
Nelle note scritte la difesa di parte ricorrente si è riportata alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
***
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni:
«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU). Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda del ricorrente in sede amministrativa è datata 29/07/2022 ed è quindi antecedente all'entrata in vigore del predetto atto normativo, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso, le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono, per vero, riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione».
La situazione della zona di origine del richiedente consente, invece, di riconoscere allo stesso la protezione speciale sotto il profilo del “non refoulement” per motivi oggettivi ex art. 19, comma 1.1,
I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Tale norma, in uno ai vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto e attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla sua persona (situazioni di grave instabilità sociopolitica caratterizzata da generalizzata violenza, generalizzate e gravi violazioni dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali, ecc.).
Il ricorrente proviene dal Rivers State, in relazione al quale le fonti consultate segnalano numerose criticità.
Alla luce delle fonti (v., in particolare, EASO, Nigeria Security situation, giugno 2021, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Securit
y_situation. pdf), la situazione attualmente presente in Rivers State non dà luogo ad una diffusa e multidirezionale violenza da conflitto armato, tale da comportare un generalizzato rischio per l'incolumità di tutti i soggetti presenti sul territorio.
Gli attori principali nello Stato di Rivers includono cult che si scontrano per la supremazia e il controllo del territorio, bande criminali generali, gruppi di vigilanti1 e attivisti dell'IPOB2.
Si dice che più di cento cult operino nello Stato di Rivers e che i più importanti siano i i Pt_2
, gli Icelander, i Groenlanders, i Gberesaako Boys e gli Outlaws3; anche gli sono Pt_3 Per_1 coinvolti in scontri armati nello Stato4. La violenza di tali confraternite è collegata, perlopiù, alla lotta per il dominio e il controllo di parti del territorio5.
Lo Stato è, inoltre, interessato da incendi legati al bunkeraggio illegale di petrolio6. Anche la violenza politica è diffusa, con una recrudescenza degli episodi in corrispondenza delle elezioni generali del
20237. L'area è pure interessata da rapimenti e da violenza criminale8.
Tramite la consultazione della dashboard dell'ACLED, impostando dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 quale periodo di riferimento, si ottengono 73 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 59 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 43 episodi di violenza contro i civili, 18 battaglie, 11 sommosse/disordini e una protesta repressa con l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 42 eventi, che hanno causato la morte di 111 persone9.
Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì episodi di: violenza posta in essere da gruppi di vigilanti;
violenza domestica;
incendi causati da attività di bunkeraggio illegale e di raffinazione non autorizzata di petrolio;
scontri tra cultisti (soprattutto tra le fazioni interne ai , agli Icelanders e ai Groenlanders); violenza politica;
violenza contro i CP_2 civili esercitata da criminali comuni e da gang criminali o milizie armate;
dispute violente sulla terra tra le diverse comunità; pirateria;
violenza agita da squadre di sorveglianza degli oleodotti;
violenza posta in atto da pastori Fulani; uccisioni extragiudiziali.
Con riferimento all'anno 2023, ACLED ha poi registrato 137 eventi di rilievo in materia di sicurezza,
i quali hanno causato un totale di 145 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 68 episodi di violenza contro i civili (con 51 decessi), 38 battaglie (con 98 decessi), 9 sommosse/disordini (con 0 decesso) e 22 esplosione/episodi di violenza remota. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 96 eventi, che hanno causato la morte di 293 persone.10 Tra gli eventi registrati da
Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì episodi di: violenza e disordini politici;
uccisioni extragiudiziali;
violenza contro i civili attuata da criminali comuni e da gang criminali o milizie armate;
scontri tra cultisti;
episodi di violenza legati alla pirateria;
scontri tra comunità; incendi e esplosioni causati da attività di bunkeraggio illegali e da prodotti petroliferi raffinati illegalmente;
uccisioni rituali.
La zona di provenienza del richiedente è quindi caratterizzata da una situazione particolarmente grave sotto il profilo della tutela di beni giuridici fondamentali, in primis, quello dell'incolumità fisica.
La protezione speciale va, dunque, riconosciuta ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
Non si può poi trascurare che il ricorrente ha avviato in Italia un percorso di integrazione. Dagli atti si evince ch'egli ha prestato attività lavorativa per la ditta con contratto a tempo Controparte_8 determinato decorrente dall'11/06/2024, prorogato sino al 31/12/2024.
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, atteso che la decisione è stata assunta in considerazione della valutazione della situazione del Paese di origine.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F. CUI: Parte_1 C.F._1
04YN8MX), nato in [...] il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo
19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998; spese compensate.
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 for Initiatives in the ( ), Annual Conflict Report: CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_5 January – December 2020, 9 febbraio 2021, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2020/. 2 Premium Times, Police accuse IPOB members of killing three officers in Rivers, 26 ottobre 2020, https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/423207-police-accuse-ipob-members-of-killing-three-officers-in- rivers.html. 3 SB Morgen, Rivers of blood: Gang violence in Nigeria's garden State, giugno 2020, https://www.sbmintel.com/wpcontent/uploads/2020/06/202006_Rivers-of-Blood.pdf. 4 Vanguard, Eight killed as cultists clash in Rivers community, 16 febbraio 2020, https://www.vanguardngr.com/2020/02/eight-killed-ascultists-clash-in-rivers-community/. CP_ CP_ 5 in the Niger (PIND Foundation), Niger Annual Conflict Report: Controparte_7 January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2022/#. 6 Cfr. ibidem. 7 Cfr. ibidem. 8 PIND, Annual Conflict Report 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report- CP_5 january-december-2023/. 9 Nigeria Watch, The Database List of Events. 10 Nigeria Watch, The Database List of Events filtro temporale 1/1/2023-15/09/2023 Rivers State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli DI
HR MB DI
all'esito della udienza di trattazione cartolare dell'11 marzo 2025, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
(C.F. CUI: 04YN8MX), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
5/05/1988, con il patrocinio dell'avv. LAERTIBONI ANDREA
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/09/2024 nato Nigeria il 5/05/1988, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Mantova il 12/04/2024, notificato l'11/09/2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2, sulla scorta del parere negativo emesso dalla Commissione territoriale. La difesa ha osservato che aveva avanzato domanda di protezione speciale in data Parte_1
29/07/2022, evidenziando l'apprezzabile inserimento nel territorio nazionale sin dal suo ingresso nell'anno 2014. In particolare, ha rappresentato che il ricorrente nelle more del procedimento amministrativo aveva reperito un regolare contratto di lavoro a tempo determinato, essendo stato assunto in data 11/06/2024 presso l'azienda “ARM Group” sino al 31/12/2024.
Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito. Deve pertanto esserne dichiarata la CP_1 contumacia.
Nelle note scritte la difesa di parte ricorrente si è riportata alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
***
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni:
«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU). Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda del ricorrente in sede amministrativa è datata 29/07/2022 ed è quindi antecedente all'entrata in vigore del predetto atto normativo, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso, le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono, per vero, riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione».
La situazione della zona di origine del richiedente consente, invece, di riconoscere allo stesso la protezione speciale sotto il profilo del “non refoulement” per motivi oggettivi ex art. 19, comma 1.1,
I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Tale norma, in uno ai vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto e attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla sua persona (situazioni di grave instabilità sociopolitica caratterizzata da generalizzata violenza, generalizzate e gravi violazioni dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali, ecc.).
Il ricorrente proviene dal Rivers State, in relazione al quale le fonti consultate segnalano numerose criticità.
Alla luce delle fonti (v., in particolare, EASO, Nigeria Security situation, giugno 2021, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Securit
y_situation. pdf), la situazione attualmente presente in Rivers State non dà luogo ad una diffusa e multidirezionale violenza da conflitto armato, tale da comportare un generalizzato rischio per l'incolumità di tutti i soggetti presenti sul territorio.
Gli attori principali nello Stato di Rivers includono cult che si scontrano per la supremazia e il controllo del territorio, bande criminali generali, gruppi di vigilanti1 e attivisti dell'IPOB2.
Si dice che più di cento cult operino nello Stato di Rivers e che i più importanti siano i i Pt_2
, gli Icelander, i Groenlanders, i Gberesaako Boys e gli Outlaws3; anche gli sono Pt_3 Per_1 coinvolti in scontri armati nello Stato4. La violenza di tali confraternite è collegata, perlopiù, alla lotta per il dominio e il controllo di parti del territorio5.
Lo Stato è, inoltre, interessato da incendi legati al bunkeraggio illegale di petrolio6. Anche la violenza politica è diffusa, con una recrudescenza degli episodi in corrispondenza delle elezioni generali del
20237. L'area è pure interessata da rapimenti e da violenza criminale8.
Tramite la consultazione della dashboard dell'ACLED, impostando dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 quale periodo di riferimento, si ottengono 73 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 59 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 43 episodi di violenza contro i civili, 18 battaglie, 11 sommosse/disordini e una protesta repressa con l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 42 eventi, che hanno causato la morte di 111 persone9.
Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì episodi di: violenza posta in essere da gruppi di vigilanti;
violenza domestica;
incendi causati da attività di bunkeraggio illegale e di raffinazione non autorizzata di petrolio;
scontri tra cultisti (soprattutto tra le fazioni interne ai , agli Icelanders e ai Groenlanders); violenza politica;
violenza contro i CP_2 civili esercitata da criminali comuni e da gang criminali o milizie armate;
dispute violente sulla terra tra le diverse comunità; pirateria;
violenza agita da squadre di sorveglianza degli oleodotti;
violenza posta in atto da pastori Fulani; uccisioni extragiudiziali.
Con riferimento all'anno 2023, ACLED ha poi registrato 137 eventi di rilievo in materia di sicurezza,
i quali hanno causato un totale di 145 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 68 episodi di violenza contro i civili (con 51 decessi), 38 battaglie (con 98 decessi), 9 sommosse/disordini (con 0 decesso) e 22 esplosione/episodi di violenza remota. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 96 eventi, che hanno causato la morte di 293 persone.10 Tra gli eventi registrati da
Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì episodi di: violenza e disordini politici;
uccisioni extragiudiziali;
violenza contro i civili attuata da criminali comuni e da gang criminali o milizie armate;
scontri tra cultisti;
episodi di violenza legati alla pirateria;
scontri tra comunità; incendi e esplosioni causati da attività di bunkeraggio illegali e da prodotti petroliferi raffinati illegalmente;
uccisioni rituali.
La zona di provenienza del richiedente è quindi caratterizzata da una situazione particolarmente grave sotto il profilo della tutela di beni giuridici fondamentali, in primis, quello dell'incolumità fisica.
La protezione speciale va, dunque, riconosciuta ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
Non si può poi trascurare che il ricorrente ha avviato in Italia un percorso di integrazione. Dagli atti si evince ch'egli ha prestato attività lavorativa per la ditta con contratto a tempo Controparte_8 determinato decorrente dall'11/06/2024, prorogato sino al 31/12/2024.
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, atteso che la decisione è stata assunta in considerazione della valutazione della situazione del Paese di origine.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F. CUI: Parte_1 C.F._1
04YN8MX), nato in [...] il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo
19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998; spese compensate.
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 for Initiatives in the ( ), Annual Conflict Report: CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_5 January – December 2020, 9 febbraio 2021, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2020/. 2 Premium Times, Police accuse IPOB members of killing three officers in Rivers, 26 ottobre 2020, https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/423207-police-accuse-ipob-members-of-killing-three-officers-in- rivers.html. 3 SB Morgen, Rivers of blood: Gang violence in Nigeria's garden State, giugno 2020, https://www.sbmintel.com/wpcontent/uploads/2020/06/202006_Rivers-of-Blood.pdf. 4 Vanguard, Eight killed as cultists clash in Rivers community, 16 febbraio 2020, https://www.vanguardngr.com/2020/02/eight-killed-ascultists-clash-in-rivers-community/. CP_ CP_ 5 in the Niger (PIND Foundation), Niger Annual Conflict Report: Controparte_7 January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2022/#. 6 Cfr. ibidem. 7 Cfr. ibidem. 8 PIND, Annual Conflict Report 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report- CP_5 january-december-2023/. 9 Nigeria Watch, The Database List of Events. 10 Nigeria Watch, The Database List of Events filtro temporale 1/1/2023-15/09/2023 Rivers State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1.