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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3272 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) P.ZZA LORETO Pt_1 C.F._1
22/A 87100 COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ANELO UGO;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l' chiede la condanna della Pt_1 resistente alla restituzione della somma di euro 8.044,54 percepita a titolo di ratei su pensione INVCIV 07307321, pur in assenza della qualifica di erede.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, si oppone evidenziando che non risulta né allegata, né tantomeno dimostrata la partecipazione attiva o la condotta fraudolenta che la resistente avrebbe tenuto, al fine di indurre in errore l'Ente previdenziale per trarne un vantaggio economico. Per tali motivi eccepisce la nullità del ricorso per genericità e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
§§§
L'eccezione di nullità non può essere accolta, per le medesime ragioni che inducono al rigetto del ricorso.
L'elemento della condotta fraudolenta, infatti, non ha rilevanza in codesto giudizio atteso che “Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme” e che.. “le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto” (Cass. civ. sez. lav. 23/01/2008 n 1446).
Di tal che non vi è dubbio che in ipotesi, come quella di specie, di attribuzione dei ratei a persona non avente diritto è del tutto indebita e, quindi, oggetto di ripetizione.
Le spese sono compensate, in considerazione delle vicissitudini processuali.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese. Castrovillari, 08/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) P.ZZA LORETO Pt_1 C.F._1
22/A 87100 COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ANELO UGO;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l' chiede la condanna della Pt_1 resistente alla restituzione della somma di euro 8.044,54 percepita a titolo di ratei su pensione INVCIV 07307321, pur in assenza della qualifica di erede.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, si oppone evidenziando che non risulta né allegata, né tantomeno dimostrata la partecipazione attiva o la condotta fraudolenta che la resistente avrebbe tenuto, al fine di indurre in errore l'Ente previdenziale per trarne un vantaggio economico. Per tali motivi eccepisce la nullità del ricorso per genericità e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
§§§
L'eccezione di nullità non può essere accolta, per le medesime ragioni che inducono al rigetto del ricorso.
L'elemento della condotta fraudolenta, infatti, non ha rilevanza in codesto giudizio atteso che “Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme” e che.. “le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto” (Cass. civ. sez. lav. 23/01/2008 n 1446).
Di tal che non vi è dubbio che in ipotesi, come quella di specie, di attribuzione dei ratei a persona non avente diritto è del tutto indebita e, quindi, oggetto di ripetizione.
Le spese sono compensate, in considerazione delle vicissitudini processuali.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese. Castrovillari, 08/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO