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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5032 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine perentorio fino al 23.06.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 11016/2024 R.G. cui è riunito il procedimento n. R.G. 2524/2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Belardo, presso il cui studio Parte_1 in Sant'Arpino (CE), alla Via Dossenus n. 7 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Trovati ed Erminio Capasso CP_1 Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.02.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatrice di handicap con connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della l.104/92 sulla base della domanda amministrativa del 24.05.2022, atteso che era stata ritenuta dalla Commissione medica, all'esito della visita medica del 12.07.2022, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa (Art. 9 DL. 509/88 - art.2 e 13 L.118/71), nella misura del 67 % e portatrice di handicap senza connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 1 della l.104/92. Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione valutando che non Persona_1 sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatrice di handicap con connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della l.104/92, confermava le conclusioni della Commissione Medica che l'aveva ritenuta invalida nella misura del 67 % e portatrice di handicap senza connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 1 della l.104/92 a decorrere dal 24.05.2022. Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 10.5.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatrice di handicap con connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della l.104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. L si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1 Rinnovata la CTU la causa veniva decisa all'odierna udienza del 23.06.2025 con la presente sentenza di cui dava lettura alle parti.
*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento per ATPO, recante il n. RG 2524/2023. Il ricorso non è fondato e deve essere, pertanto, rigettato. Con l'odierno atto di opposizione, la ricorrente contestava specificamente le conclusioni a cui il CTU era pervenuto per aver totalmente ignorato, nell'esame obiettivo, alcune delle patologie sofferte e per non aver preso in considerazione senza motivazione alcuna l'aggravamento delle predette patologie, nonostante la documentazione sanitaria esaminata. In particolare, il Ctu aveva considerato la perizianda affetta da “cardiopatica ischemico-ipertensiva in esiti di ima tratta con pci primaria della corononaria dx-stenosi sub-occlusiva dell'aorta addominale sottorenale trattata con prca e stenting, depressione endoreattiva, poliartrosi in lieve eccesso ponderale”, senza però inserire:
- la MVC agli arti inferiori con complicanze di cui è data prova con allegazione di tre reperti fotografici degli arti inferiori;
- la patologia inquadrabile con codice 7105 delle tabelle 5/2/90 detta obesità (indice di massa corporea compresa tra 35 e 40) con complicanze artrosiche con UN punteggio compreso dal 31 al 40 %;
- le complicanze palesi della difficoltà nel deambulare non descrivendo nulla in merito alle RX del 02/012/2022 eseguito C/o lo Studio ove si reperta: Discopatia C4-C5* C5-C6* Per_2
C6-C7*, asse vertebrale alterato per scoliosi a più curve, Spondilopatia margino somatica anteriore e laterale, Discopatia Diffusa, Rigidità della cifosi dorsale e della lordosi lombare, Slivellamento in basso a sinistra il piano delle Creste iliache, segni di COXO artrosi, artrosi delle creste iliache e delle sincondrosi sacroiliache, cervico unco artrosi ed artrosi interapofisiaria;
- la gonartrosi femoro-rutelea e femoro-tibiale con riduzione dell'interlinea articolare femoro- tibiale interna, Ridotta la rima articolare femororotulea con sofferenza della cartilagine, segni di patologia degenerativa cronica delle fibrocartilagini meniscali specie in sede mediale, Gonartrosi e ginocchio varo con riduzione della rima articolare, falda fluida intra articolare distende il recesso sovrarotuleo del quadricipite, come RX del 11/06/2012* RM ginocchia del 30-04-12;
Lamentava altresì che il CTU non aveva evidenziato e codificato tutte le patologie sofferte con le rispettive complicanze annesse, in particolare:
- si era limitato nel descrivere l'ernio-patia lombare ascrivibile al cod. 7008 con 12%, come .
- evidenziato dalla Commissione Medica;
- per la sindrome ansioso-depressiva reattiva di grado grave cronico da numerosi anni, per cui ascrivibile con codice 2206 aveva effettuato una valutazione del 31% e non del 40%;
- Per la cardiopatia ischemica cronica è proponibile una percentuale invalidante non inferiore al 45% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6442: “stenosi sub-occlusiva dell'aorta trattata con PTA e STENTS- IPERTENSIONE ARTERIOSA, valutabile in misura del 50%, inquadramento nella classe NYHA di appartenenza attenendosi: ad un ECG, una visita cardiologica e ad un ecocardiogramma le cui alterazioni morfostrutturali sono compatibili con il riconoscimento della II/III classe NYHA.
- Per le patologie attinenti all'apparato locomotore, ovvero quelle valutate in ottemperanza a codici 7003 (scoliosi), 7008 (erniopatia) e 7009 (protrusioni discali multiple), è possibile una percentuale invalidante complessiva del 45%, trattatosi di patologie in intima concorrenza tra loro.
Disposta la rinnovazione della perizia, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.6.2024 per la discussione;
disposta, su istanza di parte ricorrente, la sostituzione dell'udienza con la fissazione del termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed elasso detto termine, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato
Il CTU nominato, dott. , – all'esito della visita medica svolta – ha concluso Persona_3 ritenendo l'opponente affetta dalle seguenti patologie: “Cardiopatia ischemica cronica già trattata con PTCA e stenosi subocclusiva dell'aorta addominale trattata con PTCA con lieve contrazione della funzione contrattile codice 6442 delle tabelle ministeriali: valutazione 45%; Sindrome depressiva di grado severo codice 2206 valutazione 35%; Obesità con complicanze artrosiche. Non è possibile rilevare peso ed altezza per la scarsa collaborazione della perizianda, per cui rilevata l'obesità ictu oculi e preso atto delle limitazioni funzionali di cui all'esame obiettivo, si riconosce valutazione del 35% come da codice 7105; Declino cognitivo lieve moderato codice 1103 valutazione 41%”.
Sulla base dell'anamnesi, della visita clinica, della documentazione sanitaria consultata, il Ctu ha precisato di “non ritenere accreditabili le seguenti patologie, indicate nel certificato telematico e/o nel ricorso per dissenso:
- insufficienza venosa cronica, per carenza di documentazione specifica;
-deficit del visus per carenza di documentazione.
- un importante deficit di deambulazione in quanto non si evidenzia apprezzabile ipoto-trofia dei muscoli degli arti inferiori e soprattutto nonostante la carrozzina non prescritta dalla competente azienda sanitaria e il rifiuto a deambulare dagli atti emerge “deambula autonomamente” (relazione geriatrica del settembre 2024, tre mesi prima della visita di cui alla presente trattazione), giungendo a formulare le seguenti conclusioni alla base della sua consulenza “ applicando il sistema di calcolo riduzionistico si perviene al giudizio complessivo di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere funzioni e compiti propri dell'età medio-grave 67-99%” a far data dal mese di marzo 2024, vale a dire sei mesi prima della visita geriatrica del settembre 2024 che attesta l'iniziale deficit cognitivo, confermando l'orientamento valutativo adottato dal CTU di prima nomina, sia per la quantificazione della invalidità civile sia per la valutazione dell'handicap, non rilevandosi in atti documenti che possano determinare quantificazione della invalidità civile diversa e maggiore da quanto abbia indicato l'ausiliare di prima nomina.
Il Ctu Dott. ha altresì chiarito che: Persona_3
- quanto all'oggetto del ricorso, vale a dire la valutazione della percentuale di invalidità civile all'epoca della domanda o da altra data elemento discriminante è il riconoscimento dell'obesità complicata da artrosi polidistrettuale. Non risultano disponibili dati utili a rivedere le valutazioni del dott. relativamente al BMI, rapporto tra il peso è il Per_1 quadrato dell'altezza, BMI quantificato nella misura di 28, ben al disotto del valore minimo indicato dal codice tabellare, per cui non appare ragionevole chiedere applicazione diversa del citato codice rispetto a quanto ritenuto dal dottor stante l'assoluta carenza di Per_1 dati relativi a peso, altezza, BMI per il periodo 24.5.2022/10.1.2023;
- Relativamente alla “acclamata MVC arti inferiori” e alla “scoliosi a più curve” difetta la documentazione a sostegno della sussistenza delle predette patologie;
- Per quanto attiene poi a “gonalgia” “discopatie multiple” “spondiloartrosi” e “coxartrosi” atteso che i primi fenomeni artrosici sono rilevabili in vari distretti anatomici già prima dei 40 anni, l'incidenza delle patologie dipende dalla gravità delle stesse, ovvero dalla limitazione funzionale delle articolazioni colpite, per cui il Legislatore nella redazione delle Tabelle Ministeriali tuttora vigenti abbia percentualizzato “anchilosi” e “rigidità” articolare, dal momento che le forme a limitata espressione clinica non incidono in misura apprezzabile sulla capacità di lavoro generico. motivo per cui è stato riconosciuto, per quanto emerso in corso di visita medico-legale il codice 7105, codice che valuta le complicanze artrosiche, indipendentemente dalle limitazioni funzionali.
Alla luce delle risultanze della CTU espletata, l'opposizione va, pertanto, rigettata: la perizia è, infatti, esente da errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'odierna fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Va osservato, infine, che come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte l'odierno giudizio non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo, la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di lite ex art. 152 att. c.p.c. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n. 2524/2023, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Nulla per le spese ex art. 152 att. cp.c. per entrambe le fasi.
Napoli, 24.06.2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo della Dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine perentorio fino al 23.06.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 11016/2024 R.G. cui è riunito il procedimento n. R.G. 2524/2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Belardo, presso il cui studio Parte_1 in Sant'Arpino (CE), alla Via Dossenus n. 7 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Trovati ed Erminio Capasso CP_1 Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.02.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatrice di handicap con connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della l.104/92 sulla base della domanda amministrativa del 24.05.2022, atteso che era stata ritenuta dalla Commissione medica, all'esito della visita medica del 12.07.2022, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa (Art. 9 DL. 509/88 - art.2 e 13 L.118/71), nella misura del 67 % e portatrice di handicap senza connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 1 della l.104/92. Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione valutando che non Persona_1 sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatrice di handicap con connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della l.104/92, confermava le conclusioni della Commissione Medica che l'aveva ritenuta invalida nella misura del 67 % e portatrice di handicap senza connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 1 della l.104/92 a decorrere dal 24.05.2022. Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 10.5.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatrice di handicap con connotazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della l.104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. L si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1 Rinnovata la CTU la causa veniva decisa all'odierna udienza del 23.06.2025 con la presente sentenza di cui dava lettura alle parti.
*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento per ATPO, recante il n. RG 2524/2023. Il ricorso non è fondato e deve essere, pertanto, rigettato. Con l'odierno atto di opposizione, la ricorrente contestava specificamente le conclusioni a cui il CTU era pervenuto per aver totalmente ignorato, nell'esame obiettivo, alcune delle patologie sofferte e per non aver preso in considerazione senza motivazione alcuna l'aggravamento delle predette patologie, nonostante la documentazione sanitaria esaminata. In particolare, il Ctu aveva considerato la perizianda affetta da “cardiopatica ischemico-ipertensiva in esiti di ima tratta con pci primaria della corononaria dx-stenosi sub-occlusiva dell'aorta addominale sottorenale trattata con prca e stenting, depressione endoreattiva, poliartrosi in lieve eccesso ponderale”, senza però inserire:
- la MVC agli arti inferiori con complicanze di cui è data prova con allegazione di tre reperti fotografici degli arti inferiori;
- la patologia inquadrabile con codice 7105 delle tabelle 5/2/90 detta obesità (indice di massa corporea compresa tra 35 e 40) con complicanze artrosiche con UN punteggio compreso dal 31 al 40 %;
- le complicanze palesi della difficoltà nel deambulare non descrivendo nulla in merito alle RX del 02/012/2022 eseguito C/o lo Studio ove si reperta: Discopatia C4-C5* C5-C6* Per_2
C6-C7*, asse vertebrale alterato per scoliosi a più curve, Spondilopatia margino somatica anteriore e laterale, Discopatia Diffusa, Rigidità della cifosi dorsale e della lordosi lombare, Slivellamento in basso a sinistra il piano delle Creste iliache, segni di COXO artrosi, artrosi delle creste iliache e delle sincondrosi sacroiliache, cervico unco artrosi ed artrosi interapofisiaria;
- la gonartrosi femoro-rutelea e femoro-tibiale con riduzione dell'interlinea articolare femoro- tibiale interna, Ridotta la rima articolare femororotulea con sofferenza della cartilagine, segni di patologia degenerativa cronica delle fibrocartilagini meniscali specie in sede mediale, Gonartrosi e ginocchio varo con riduzione della rima articolare, falda fluida intra articolare distende il recesso sovrarotuleo del quadricipite, come RX del 11/06/2012* RM ginocchia del 30-04-12;
Lamentava altresì che il CTU non aveva evidenziato e codificato tutte le patologie sofferte con le rispettive complicanze annesse, in particolare:
- si era limitato nel descrivere l'ernio-patia lombare ascrivibile al cod. 7008 con 12%, come .
- evidenziato dalla Commissione Medica;
- per la sindrome ansioso-depressiva reattiva di grado grave cronico da numerosi anni, per cui ascrivibile con codice 2206 aveva effettuato una valutazione del 31% e non del 40%;
- Per la cardiopatia ischemica cronica è proponibile una percentuale invalidante non inferiore al 45% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6442: “stenosi sub-occlusiva dell'aorta trattata con PTA e STENTS- IPERTENSIONE ARTERIOSA, valutabile in misura del 50%, inquadramento nella classe NYHA di appartenenza attenendosi: ad un ECG, una visita cardiologica e ad un ecocardiogramma le cui alterazioni morfostrutturali sono compatibili con il riconoscimento della II/III classe NYHA.
- Per le patologie attinenti all'apparato locomotore, ovvero quelle valutate in ottemperanza a codici 7003 (scoliosi), 7008 (erniopatia) e 7009 (protrusioni discali multiple), è possibile una percentuale invalidante complessiva del 45%, trattatosi di patologie in intima concorrenza tra loro.
Disposta la rinnovazione della perizia, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.6.2024 per la discussione;
disposta, su istanza di parte ricorrente, la sostituzione dell'udienza con la fissazione del termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed elasso detto termine, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato
Il CTU nominato, dott. , – all'esito della visita medica svolta – ha concluso Persona_3 ritenendo l'opponente affetta dalle seguenti patologie: “Cardiopatia ischemica cronica già trattata con PTCA e stenosi subocclusiva dell'aorta addominale trattata con PTCA con lieve contrazione della funzione contrattile codice 6442 delle tabelle ministeriali: valutazione 45%; Sindrome depressiva di grado severo codice 2206 valutazione 35%; Obesità con complicanze artrosiche. Non è possibile rilevare peso ed altezza per la scarsa collaborazione della perizianda, per cui rilevata l'obesità ictu oculi e preso atto delle limitazioni funzionali di cui all'esame obiettivo, si riconosce valutazione del 35% come da codice 7105; Declino cognitivo lieve moderato codice 1103 valutazione 41%”.
Sulla base dell'anamnesi, della visita clinica, della documentazione sanitaria consultata, il Ctu ha precisato di “non ritenere accreditabili le seguenti patologie, indicate nel certificato telematico e/o nel ricorso per dissenso:
- insufficienza venosa cronica, per carenza di documentazione specifica;
-deficit del visus per carenza di documentazione.
- un importante deficit di deambulazione in quanto non si evidenzia apprezzabile ipoto-trofia dei muscoli degli arti inferiori e soprattutto nonostante la carrozzina non prescritta dalla competente azienda sanitaria e il rifiuto a deambulare dagli atti emerge “deambula autonomamente” (relazione geriatrica del settembre 2024, tre mesi prima della visita di cui alla presente trattazione), giungendo a formulare le seguenti conclusioni alla base della sua consulenza “ applicando il sistema di calcolo riduzionistico si perviene al giudizio complessivo di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere funzioni e compiti propri dell'età medio-grave 67-99%” a far data dal mese di marzo 2024, vale a dire sei mesi prima della visita geriatrica del settembre 2024 che attesta l'iniziale deficit cognitivo, confermando l'orientamento valutativo adottato dal CTU di prima nomina, sia per la quantificazione della invalidità civile sia per la valutazione dell'handicap, non rilevandosi in atti documenti che possano determinare quantificazione della invalidità civile diversa e maggiore da quanto abbia indicato l'ausiliare di prima nomina.
Il Ctu Dott. ha altresì chiarito che: Persona_3
- quanto all'oggetto del ricorso, vale a dire la valutazione della percentuale di invalidità civile all'epoca della domanda o da altra data elemento discriminante è il riconoscimento dell'obesità complicata da artrosi polidistrettuale. Non risultano disponibili dati utili a rivedere le valutazioni del dott. relativamente al BMI, rapporto tra il peso è il Per_1 quadrato dell'altezza, BMI quantificato nella misura di 28, ben al disotto del valore minimo indicato dal codice tabellare, per cui non appare ragionevole chiedere applicazione diversa del citato codice rispetto a quanto ritenuto dal dottor stante l'assoluta carenza di Per_1 dati relativi a peso, altezza, BMI per il periodo 24.5.2022/10.1.2023;
- Relativamente alla “acclamata MVC arti inferiori” e alla “scoliosi a più curve” difetta la documentazione a sostegno della sussistenza delle predette patologie;
- Per quanto attiene poi a “gonalgia” “discopatie multiple” “spondiloartrosi” e “coxartrosi” atteso che i primi fenomeni artrosici sono rilevabili in vari distretti anatomici già prima dei 40 anni, l'incidenza delle patologie dipende dalla gravità delle stesse, ovvero dalla limitazione funzionale delle articolazioni colpite, per cui il Legislatore nella redazione delle Tabelle Ministeriali tuttora vigenti abbia percentualizzato “anchilosi” e “rigidità” articolare, dal momento che le forme a limitata espressione clinica non incidono in misura apprezzabile sulla capacità di lavoro generico. motivo per cui è stato riconosciuto, per quanto emerso in corso di visita medico-legale il codice 7105, codice che valuta le complicanze artrosiche, indipendentemente dalle limitazioni funzionali.
Alla luce delle risultanze della CTU espletata, l'opposizione va, pertanto, rigettata: la perizia è, infatti, esente da errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'odierna fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Va osservato, infine, che come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte l'odierno giudizio non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo, la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di lite ex art. 152 att. c.p.c. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n. 2524/2023, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Nulla per le spese ex art. 152 att. cp.c. per entrambe le fasi.
Napoli, 24.06.2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo della Dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua