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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 50647/2021, promossa da
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federica Santucci e Maurizio Scuderi ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Roma, via Costantino Morin 45, giusta delega apposta in calce della citazione attore
CONTRO
Controparte_1
in persona legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Spinelli Giordano con studio in Roma, Via Nicolò Porpora n. 16, giusta Procura Generale alle liti ed alla Rappresentanza
Processuale, per atto Notaio Dr.ssa di Milano del 6 luglio 2011, rep. 28321, racc. Persona_1
8245, ed elettivamente domiciliata, presso il di lui indirizzo di posta elettronica certificata convenuta
NONCHE'
Controparte_2
nato a [...] il [...], residente a [...]
convenuto contumace
1 OGGETTO: sinistro stradale
Conclusioni: precisate nelle note per l'udienza del 25/11/2024 e che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 22/7/2021, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 in qualità di proprietario e conducente dell'autovettura Volkswagen GO targata CL725EM e la con cui il predetto mezzo risultava assicurato. Controparte_1
Premetteva l'istante che in data 14/5/2020, alle ore 9,20 circa, mentre percorreva la via Marcello
Boglione, in Roma, alla guida del proprio motociclo BMW R 1200 targato EJ41047 in direzione via del
Maggiolino, giunto all'altezza dell'incrocio, poco prima del civico 84, veniva a collisione con la parte anteriore del motociclo con l'autovettura Volkswagen GO, di proprietà e condotta da CP_2
che, spostandosi lateralmente a sinistra, senza segnalare la manovra di svolta, rendeva
[...]
inevitabile la collisione e la conseguente caduta del motociclo e di esso attore.
In seguito all'urto il veniva trasportato a mezzo autombulanza presso il P.S. del complesso Pt_1 ospedaliero San Giovanni Addolorata dove veniva così refertato: “Trauma facciale con FLC sopracigliare DX, ferita frontale, FLC del labbro superiore e FLC del versante buccale del labbro inferiore;
algia del ginocchio sinistro;
impotenza funzionale del I dito della mano sinistra;
escoriazioni diffuse arti superiori”.
Deduceva inoltre che sul sinistro aveva relazionato la Polizia di Roma Capitale, intervenuta sul posto dopo l'incidente, dando atto, tra l'altro, dell'assenza di persone estranee al sinistro in grado di testimoniare su quanto accaduto.
Chiedeva quindi il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro – indicati nella misura del 18% di postumi permanenti e di 42 giorni di invalidità temporanea - previo accertamento della esclusiva responsabilità nella causazione dello stesso del Sig. Controparte_2
--------------------
2 Con comparsa del 30/11/2021, si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare che l'incidente stradale in oggetto si era verificato per fatto e colpa esclusiva del Sig. e, per l'effetto, chiedeva di respingere ogni domanda proposta nei Parte_1
confronti della Compagnia, perché irrituale ed infondata sia in fatto che in diritto.
In via subordinata, chiedeva di liquidare all'attore, in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di responsabilità attribuita a esclusivamente le voci di danno provate e Controparte_2
causalmente riferibili allo stesso evento lesivo, con conseguente rigetto di ogni ulteriore pretesa.
Deduceva in particolare la violazione da parte dell'istante dell'art. 171 cod. Strada e contestava la configurabilità, la riconoscibilità e l'entità delle voci di danno avanzate da controparte.
----------------
Rimaneva contumace il CP_2
-------------------
Con comparsa del 18/11/2024, si costituivano in giudizio, quali nuovi difensori del gli Pt_1
avv.ti Ferdinando Maria De Matteis ed Elena Valenza.
Depositata consulenza tecnica d'ufficio in data 26/11/2022 e scambiate le memorie di rito, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni all'udienza del 25/11/2024, fissata mediante trattazione scritta.
La causa veniva così trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Dalla lettura del verbale redatto dalla Polizia di Roma Capitale, giunta sul luogo presumibilmente dopo
45 minuti dall'incidente, risulta che fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto; inoltre, al suolo non erano visibili tracce di frenata.
Gli operanti acquisivano le dichiarazioni del conducente della GO, il quale Controparte_2
riferiva che, alla guida del proprio veicolo, si trovava a percorrere via Boglione proveniente dal GRA quando, giunto all'altezza del civico 84, aveva azionato la freccia sinistra per accedere allo stabile nel quale presta attività lavorativa. Durante tale manovra di svolta a sinistra, una moto in fase di sorpasso
3 che percorreva la strada nel suo stesso senso di marcia lo aveva urtato sulla parte anteriore sinistra del veicolo. Soggiungeva inoltre il che probabilmente il motociclista non si era avveduto della CP_2
sua manovra di svolta a sinistra per la presenza di un furgone cabinato.
La relazione di sinistro stradale riporta poi il contenuto di una dichiarazione sottoscritta pervenuta dal conducente del motociclo. In tale dichiarazione l'odierno attore riferiva che mentre percorreva Pt_1
via Boglione a velocità moderata, improvvisamente era stato sbalzato dalla moto a seguito di un violento urto, battendo il capo e perdendo i sensi. Precisava quindi il di essersi risvegliato Pt_1
successivamente in ambulanza, venendo informato di essere stato coinvolto in un sinistro con un'autovettura di cui però non conservava alcuna memoria, anche perché prima dell'urto aveva il campo visivo sgombro.
La Polizia Municipale non ha avanzato una precisa ipotesi in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, limitandosi ad osservare che esso era avvenuto in corrispondenza del civico 84 di via
Boglione, esattamente all'entrata carrabile e pedonale della Guardia di Finanza, ove la GO si era già immessa per circa 2 metri.
Osserva a questo punto il Tribunale che l'ubicazione dell'urto, avvenuto tra la parte anteriore del motociclo e quella anteriore sinistra della GO (come è possibile verificare dalle foto prodotte in atti), accredita certamente l'ipotesi che la collisione si sia verificata nel momento in cui la vettura del convenuto effettuava una svolta a sinistra per immettersi nel passo carrabile posto al civico 84 dove il presta servizio, mentre il motociclo condotto dall'attore, proveniente da tergo, effettuava un CP_2
sorpasso. Non è tuttavia possibile acclarare se effettivamente il conducente della GO avesse azionato l'indicatore luminoso per segnalare l'intenzione di svoltare, né se vi fosse effettivamente – come asserito dal convenuto – un furgone che avrebbe ostruito la visuale del D'altra parte, non Pt_1 attendibile e forse dettata dal traumatismo sofferto appare la versione dell'attore, compendiata nella sua dichiarazione scritta inviata agli operanti, non essendo possibile che l'urto sia avvenuto all'improvviso, in condizioni di campo visivo assolutamente sgombro. Peraltro, le dichiarazioni dell'attore, per la loro genericità, non apportano alcun ulteriore contributo alla ricostruzione dell'evento.
In definitiva, non essendo possibile ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente, in assenza di testimoni che abbiano assistito al sinistro e di altri elementi probatoriamente significativi, deve farsi applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. Per altro verso, non risulta provato l'assunto della compagnia secondo cui il avrebbe indossato un casco non Pt_1
4 omologato, e quindi avrebbe aggravato il danno (il CTU medico legale ha chiarito che le lesioni subìte dal sono compatibili con il corretto uso del casco). Pt_1
Ciò posto sull'an della responsabilità, si può passare alla disamina delle voci di danno pretese dall'istante.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riscontrate al Pronto Soccorso e nella documentazione medica prodotta e il fatto lesivo, rilevando che a seguito del sinistro sono derivati postumi permanenti consistiti in “Esiti di frattura della XI costa con contusione polmonare, esiti di contusione surrenalica, esiti di frattura del perone sinistro, esiti di frattura falange distale del primo dito mano sinistra, esiti frattura del primo e secondo dente incisivo superiore sinistro e del primo molare superiore sinistro, cicatrici da ferite lacerocontuse suturate al viso, alle mani e al ginocchio sinistro, esiti di contusione del ginocchio sinistro”.
Quanto alle lesioni dentarie, ha condivisibilmente ritenuto che, seppure non descritte nel referto di
Pronto Soccorso, esse si siano effettivamente verificate nel corso della caduta dal motociclo, in quanto il ha certamente subìto un urto facciale riportando ferite alla fronte e al labbro superiore e Pt_1 inferiore di sinistra. Il CTU ha invece escluso la riconducibilità all'incidente della lesione al legamento del ginocchio sinistro, avendo l'attore subìto un traumatismo in tale ginocchio nel 2007, come da RMN del 12.2.2007 (che evidenziava un edema intraspongioso e rottura del crociato anteriore).
È stata quindi riconosciuta, come conseguenza del sinistro, una invalidità permanente del 13%, nonché una invalidità temporanea assoluta di giorni 30 e relativa al 50% di giorni 30.
Risultano poi documentate spese sanitarie per euro 1898,00 e spese odontoiatriche per euro 1432,00 per un totale di euro 3330,00.
Sono state infine ritenute congrue le spese odontoiatriche future di euro 8580,00.
Non vi sono invece ricadute del danno subìto sulla capacità lavorativa specifica.
-----------------
Per la liquidazione del danno devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal
Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che
5 viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, per il danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica deve essere liquidato all'attore, tenuto conto dell'età al momento del sinistro (anni 51) e dell'entità dei postumi permanenti (13 %), l'importo di euro 28.961,00.
A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea appare equo liquidare l'importo di € 5861,00 (pari ad € 130,25 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, proporzionalmente ridotto per l'invalidità temporanea parziale).
Nel complesso, dunque, l'importo da liquidare a titolo risarcitorio da danno biologico ammonta ad euro
34.822,00.
A titolo di danno morale e sempre in conformità ai parametri di riferimento tabellare, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia, può essere liquidato l'importo di € 4875,00 (pari a circa il 14% del biologico). Tale somma costituisce la necessaria personalizzazione del danno biologico, dovendo in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute e nella percezione della propria inabilità fisica.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, possono riconoscersi le seguenti voci di danno:
- Spese sanitarie sostenute e documentate € 1.898,00 (così come accertate nella CTU);
- Spese odontoiatriche: euro 1432,00;
- Spese per carro attrezzi come documentate con fattura del 15/5/2020 versata in atti: € 208,32;
- Spese per la riparazione del veicolo € 15.000 (risultando esse dal preventivo prodotto in giudizio nella misura di euro 20.829,00 ma considerando che la moto, immatricolata nel 2017, valeva tra i 13.000 e i 18.000 euro).
- Spese future (odontoiatriche): euro 8580,00
Ne deriva che il danno non patrimoniale, ammontando a complessivi € 39.697,00, viene liquidato in favore dell'istante, tenuto conto della quota di responsabilità attribuita al pari CP_2 come visto al 50%, in misura pari ad € 19.848,50.
Il danno patrimoniale, complessivamente accertato in € 27.118,00, viene liquidato in favore dell'attore sempre in misura pari al 50% per le ragioni sopresposte e dunque per un importo di €
9269,16,16 oltre euro 4290,00 per spese future.
6 Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio (escluse le spese future) gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto
(lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (14.5.2020) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, visti gli atti di causa, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Ritenuta la pari responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro in base alla presunzione di cui all'art. 2054 c.c., condanna , in solido con la compagnia Controparte_2 al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € Controparte_1
19.848,50 a titolo di danni non patrimoniali e di euro 9269,16 per danni patrimoniali, oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna altresì al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro Controparte_2
4290,00 per spese odontoiatriche future oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del che liquida Pt_1
(in base all'effettivo valore della causa, derivante dall'importo del risarcimento riconosciuto) in
€ 5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA in misura di legge, nonché al rimborso del contributo unificato pari ad € 518,00;
- Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
7 Roma, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
8
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 50647/2021, promossa da
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federica Santucci e Maurizio Scuderi ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Roma, via Costantino Morin 45, giusta delega apposta in calce della citazione attore
CONTRO
Controparte_1
in persona legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Spinelli Giordano con studio in Roma, Via Nicolò Porpora n. 16, giusta Procura Generale alle liti ed alla Rappresentanza
Processuale, per atto Notaio Dr.ssa di Milano del 6 luglio 2011, rep. 28321, racc. Persona_1
8245, ed elettivamente domiciliata, presso il di lui indirizzo di posta elettronica certificata convenuta
NONCHE'
Controparte_2
nato a [...] il [...], residente a [...]
convenuto contumace
1 OGGETTO: sinistro stradale
Conclusioni: precisate nelle note per l'udienza del 25/11/2024 e che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 22/7/2021, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 in qualità di proprietario e conducente dell'autovettura Volkswagen GO targata CL725EM e la con cui il predetto mezzo risultava assicurato. Controparte_1
Premetteva l'istante che in data 14/5/2020, alle ore 9,20 circa, mentre percorreva la via Marcello
Boglione, in Roma, alla guida del proprio motociclo BMW R 1200 targato EJ41047 in direzione via del
Maggiolino, giunto all'altezza dell'incrocio, poco prima del civico 84, veniva a collisione con la parte anteriore del motociclo con l'autovettura Volkswagen GO, di proprietà e condotta da CP_2
che, spostandosi lateralmente a sinistra, senza segnalare la manovra di svolta, rendeva
[...]
inevitabile la collisione e la conseguente caduta del motociclo e di esso attore.
In seguito all'urto il veniva trasportato a mezzo autombulanza presso il P.S. del complesso Pt_1 ospedaliero San Giovanni Addolorata dove veniva così refertato: “Trauma facciale con FLC sopracigliare DX, ferita frontale, FLC del labbro superiore e FLC del versante buccale del labbro inferiore;
algia del ginocchio sinistro;
impotenza funzionale del I dito della mano sinistra;
escoriazioni diffuse arti superiori”.
Deduceva inoltre che sul sinistro aveva relazionato la Polizia di Roma Capitale, intervenuta sul posto dopo l'incidente, dando atto, tra l'altro, dell'assenza di persone estranee al sinistro in grado di testimoniare su quanto accaduto.
Chiedeva quindi il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro – indicati nella misura del 18% di postumi permanenti e di 42 giorni di invalidità temporanea - previo accertamento della esclusiva responsabilità nella causazione dello stesso del Sig. Controparte_2
--------------------
2 Con comparsa del 30/11/2021, si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare che l'incidente stradale in oggetto si era verificato per fatto e colpa esclusiva del Sig. e, per l'effetto, chiedeva di respingere ogni domanda proposta nei Parte_1
confronti della Compagnia, perché irrituale ed infondata sia in fatto che in diritto.
In via subordinata, chiedeva di liquidare all'attore, in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di responsabilità attribuita a esclusivamente le voci di danno provate e Controparte_2
causalmente riferibili allo stesso evento lesivo, con conseguente rigetto di ogni ulteriore pretesa.
Deduceva in particolare la violazione da parte dell'istante dell'art. 171 cod. Strada e contestava la configurabilità, la riconoscibilità e l'entità delle voci di danno avanzate da controparte.
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Rimaneva contumace il CP_2
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Con comparsa del 18/11/2024, si costituivano in giudizio, quali nuovi difensori del gli Pt_1
avv.ti Ferdinando Maria De Matteis ed Elena Valenza.
Depositata consulenza tecnica d'ufficio in data 26/11/2022 e scambiate le memorie di rito, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni all'udienza del 25/11/2024, fissata mediante trattazione scritta.
La causa veniva così trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Dalla lettura del verbale redatto dalla Polizia di Roma Capitale, giunta sul luogo presumibilmente dopo
45 minuti dall'incidente, risulta che fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto; inoltre, al suolo non erano visibili tracce di frenata.
Gli operanti acquisivano le dichiarazioni del conducente della GO, il quale Controparte_2
riferiva che, alla guida del proprio veicolo, si trovava a percorrere via Boglione proveniente dal GRA quando, giunto all'altezza del civico 84, aveva azionato la freccia sinistra per accedere allo stabile nel quale presta attività lavorativa. Durante tale manovra di svolta a sinistra, una moto in fase di sorpasso
3 che percorreva la strada nel suo stesso senso di marcia lo aveva urtato sulla parte anteriore sinistra del veicolo. Soggiungeva inoltre il che probabilmente il motociclista non si era avveduto della CP_2
sua manovra di svolta a sinistra per la presenza di un furgone cabinato.
La relazione di sinistro stradale riporta poi il contenuto di una dichiarazione sottoscritta pervenuta dal conducente del motociclo. In tale dichiarazione l'odierno attore riferiva che mentre percorreva Pt_1
via Boglione a velocità moderata, improvvisamente era stato sbalzato dalla moto a seguito di un violento urto, battendo il capo e perdendo i sensi. Precisava quindi il di essersi risvegliato Pt_1
successivamente in ambulanza, venendo informato di essere stato coinvolto in un sinistro con un'autovettura di cui però non conservava alcuna memoria, anche perché prima dell'urto aveva il campo visivo sgombro.
La Polizia Municipale non ha avanzato una precisa ipotesi in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, limitandosi ad osservare che esso era avvenuto in corrispondenza del civico 84 di via
Boglione, esattamente all'entrata carrabile e pedonale della Guardia di Finanza, ove la GO si era già immessa per circa 2 metri.
Osserva a questo punto il Tribunale che l'ubicazione dell'urto, avvenuto tra la parte anteriore del motociclo e quella anteriore sinistra della GO (come è possibile verificare dalle foto prodotte in atti), accredita certamente l'ipotesi che la collisione si sia verificata nel momento in cui la vettura del convenuto effettuava una svolta a sinistra per immettersi nel passo carrabile posto al civico 84 dove il presta servizio, mentre il motociclo condotto dall'attore, proveniente da tergo, effettuava un CP_2
sorpasso. Non è tuttavia possibile acclarare se effettivamente il conducente della GO avesse azionato l'indicatore luminoso per segnalare l'intenzione di svoltare, né se vi fosse effettivamente – come asserito dal convenuto – un furgone che avrebbe ostruito la visuale del D'altra parte, non Pt_1 attendibile e forse dettata dal traumatismo sofferto appare la versione dell'attore, compendiata nella sua dichiarazione scritta inviata agli operanti, non essendo possibile che l'urto sia avvenuto all'improvviso, in condizioni di campo visivo assolutamente sgombro. Peraltro, le dichiarazioni dell'attore, per la loro genericità, non apportano alcun ulteriore contributo alla ricostruzione dell'evento.
In definitiva, non essendo possibile ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente, in assenza di testimoni che abbiano assistito al sinistro e di altri elementi probatoriamente significativi, deve farsi applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. Per altro verso, non risulta provato l'assunto della compagnia secondo cui il avrebbe indossato un casco non Pt_1
4 omologato, e quindi avrebbe aggravato il danno (il CTU medico legale ha chiarito che le lesioni subìte dal sono compatibili con il corretto uso del casco). Pt_1
Ciò posto sull'an della responsabilità, si può passare alla disamina delle voci di danno pretese dall'istante.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riscontrate al Pronto Soccorso e nella documentazione medica prodotta e il fatto lesivo, rilevando che a seguito del sinistro sono derivati postumi permanenti consistiti in “Esiti di frattura della XI costa con contusione polmonare, esiti di contusione surrenalica, esiti di frattura del perone sinistro, esiti di frattura falange distale del primo dito mano sinistra, esiti frattura del primo e secondo dente incisivo superiore sinistro e del primo molare superiore sinistro, cicatrici da ferite lacerocontuse suturate al viso, alle mani e al ginocchio sinistro, esiti di contusione del ginocchio sinistro”.
Quanto alle lesioni dentarie, ha condivisibilmente ritenuto che, seppure non descritte nel referto di
Pronto Soccorso, esse si siano effettivamente verificate nel corso della caduta dal motociclo, in quanto il ha certamente subìto un urto facciale riportando ferite alla fronte e al labbro superiore e Pt_1 inferiore di sinistra. Il CTU ha invece escluso la riconducibilità all'incidente della lesione al legamento del ginocchio sinistro, avendo l'attore subìto un traumatismo in tale ginocchio nel 2007, come da RMN del 12.2.2007 (che evidenziava un edema intraspongioso e rottura del crociato anteriore).
È stata quindi riconosciuta, come conseguenza del sinistro, una invalidità permanente del 13%, nonché una invalidità temporanea assoluta di giorni 30 e relativa al 50% di giorni 30.
Risultano poi documentate spese sanitarie per euro 1898,00 e spese odontoiatriche per euro 1432,00 per un totale di euro 3330,00.
Sono state infine ritenute congrue le spese odontoiatriche future di euro 8580,00.
Non vi sono invece ricadute del danno subìto sulla capacità lavorativa specifica.
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Per la liquidazione del danno devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal
Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che
5 viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, per il danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica deve essere liquidato all'attore, tenuto conto dell'età al momento del sinistro (anni 51) e dell'entità dei postumi permanenti (13 %), l'importo di euro 28.961,00.
A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea appare equo liquidare l'importo di € 5861,00 (pari ad € 130,25 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, proporzionalmente ridotto per l'invalidità temporanea parziale).
Nel complesso, dunque, l'importo da liquidare a titolo risarcitorio da danno biologico ammonta ad euro
34.822,00.
A titolo di danno morale e sempre in conformità ai parametri di riferimento tabellare, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia, può essere liquidato l'importo di € 4875,00 (pari a circa il 14% del biologico). Tale somma costituisce la necessaria personalizzazione del danno biologico, dovendo in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute e nella percezione della propria inabilità fisica.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, possono riconoscersi le seguenti voci di danno:
- Spese sanitarie sostenute e documentate € 1.898,00 (così come accertate nella CTU);
- Spese odontoiatriche: euro 1432,00;
- Spese per carro attrezzi come documentate con fattura del 15/5/2020 versata in atti: € 208,32;
- Spese per la riparazione del veicolo € 15.000 (risultando esse dal preventivo prodotto in giudizio nella misura di euro 20.829,00 ma considerando che la moto, immatricolata nel 2017, valeva tra i 13.000 e i 18.000 euro).
- Spese future (odontoiatriche): euro 8580,00
Ne deriva che il danno non patrimoniale, ammontando a complessivi € 39.697,00, viene liquidato in favore dell'istante, tenuto conto della quota di responsabilità attribuita al pari CP_2 come visto al 50%, in misura pari ad € 19.848,50.
Il danno patrimoniale, complessivamente accertato in € 27.118,00, viene liquidato in favore dell'attore sempre in misura pari al 50% per le ragioni sopresposte e dunque per un importo di €
9269,16,16 oltre euro 4290,00 per spese future.
6 Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio (escluse le spese future) gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto
(lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (14.5.2020) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, visti gli atti di causa, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Ritenuta la pari responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro in base alla presunzione di cui all'art. 2054 c.c., condanna , in solido con la compagnia Controparte_2 al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € Controparte_1
19.848,50 a titolo di danni non patrimoniali e di euro 9269,16 per danni patrimoniali, oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna altresì al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro Controparte_2
4290,00 per spese odontoiatriche future oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del che liquida Pt_1
(in base all'effettivo valore della causa, derivante dall'importo del risarcimento riconosciuto) in
€ 5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA in misura di legge, nonché al rimborso del contributo unificato pari ad € 518,00;
- Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
7 Roma, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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