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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/02/2026, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3328/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
ZU FABIO, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16105/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente_1 S.p.a. - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022055132000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022055132000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022055132000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022055132000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022055132000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120086407638000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120124321617000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200069441862000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200073633738000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220087461584001 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1261/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.8.2025 all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate-CO, alla
Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Pozzuoli, al Comune di Pozzuoli e alla SAPNA, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259022055132 notificata in data 2.7.2025, con la quale gli è stato chiesto il pagamento della somma di 5.022,12 euro, in relazione a 5 cartelle di pagamento, aventi ad oggetto l'omesso versamento dell'irpef riferita al 2015 e della Tarsu riferita agli anni
2010, 2011, 2012 e 2013. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente ha dedotto di non aver mai validamente ricevuto le notifiche delle cartelle in questione e dei relativi atti prodromici e ha eccepito sia la prescrizione dei crediti erariali azionati e la decadenza del diritto alla riscossione, stante l'omessa comunicazione dei termini ex art. 17 e 25 del D.P.R. 602/73.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli, che, in via principale, ha chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, giacchè per gli anni di imposta 2010/2011 la TARSU era riscossa in via ordinaria direttamente dall'Agente della CO, al quale il Comune di Pozzuoli trasferiva il ruolo ordinario, mentre per gli anni 2012 e 2013 la competenza era della SAPNA e, in subordine, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto del ne bis in idem, posto che le cartelle di pagamento impugnate sono state già oggetto del giudizio iscritto al R.G.R. 3040/2016, in cui il contribuente ha impugnato altro avviso di intimazione;
tale giudizio si è concluso con la sentenza passata in giudicato della C.T.P. di
Napoli n. 672/06/2017, depositata il 16/01/2017, che ha statuito la legittimità della procedura di riscossione coattiva.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO, che ha chiesto di rigettare il ricorso, evidenziando che le cartelle di cui si discute sono state tutte regolarmente notificate, come da documentazione allegata;
inoltre, quanto alle cartelle n. 07120120086407638000 e n. 07120120124321617000, si evidenzia che la pretesa del ricorrente di non aver mai avuto conoscenza degli atti è in ogni caso smentita dal fatto che, in data 15/05/2018, Ricorrente_1 ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 1 D.L. n. 148/2017 (c.d. "rottamazione-bis"), includendo espressamente in tale richiesta le cartelle di pagamento n.
07120120086407638000 e 07120120124321617000. Tale istanza costituisce un atto di riconoscimento del debito, incompatibile con la volontà di contestarne l'esistenza o la notifica, e come tale ha interrotto il termine di prescrizione. L'istanza è stata accolta dall'Agente della CO con comunicazione del 22/06/2018, con la quale si specificavano gli importi da versare e le relative scadenze. Tuttavia, Ricorrente_1 non ha provveduto al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute, determinando così l'inefficacia della definizione agevolata.
Si è costituita la Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, avendo il Concessionario per la CO dimostrato la rituale notificazione delle cartelle sottese all'avversata impugnazione, per cui non è possibile, in ragione della pacifica definitività della pretesa, far valere vicende estintive relative ad atti espressivi del credito fiscale antecedentemente notificati.
A ciò si aggiunge che la cartella riferita all'irpef è stata emessa all'esito di un controllo formale ex art. 36 ter posto in essere sulla dichiarazione congiunta, mod. 730, trasmessa per il 2015 dalla sig.ra Nominativo_1, coniuge di Ricorrente_1. All'udienza del 27 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti (e in particolare dall'Agenzia delle Entrate-CO), si evince che le 5 cartelle indicate nel provvedimento impugnato sono state ritualmente notificate al contribuente, o in mani proprie o in mani di familiare convivente: nello specifico, la cartella n.
07120120086407638000 (tassa rifiuti 2010) è stata notificata in data 22/5/2012; la cartella n.
07120120124321617000 (tassa rifiuti 2011) è stata notificata in data 7/11/2012; la cartella n.
07120200069441862000 (tassa rifiuti 2012) è stata notificata in data 10/1/2022; la cartella n.
07120200073633738000 (tassa rifiuti 2013) è stata notificata in data 04/2/2022, mentre la cartella n.
07120220087461584001 (irpef 2015) è stata notificata in data 28/10/2022. Peraltro, in relazione alle cartelle n. 07120120086407638000 e n. 07120120124321617000, occorre evidenziare, da un lato, che le stesse hanno formato oggetto di altro ricorso (procedimento n. 3040/2016) definito con esito sfavorevole al ricorrente
(cfr. sentenza della C.T.P. di Napoli, Sez. 6, n. 672 del 16.12.2016, depositata il 16.1.2017), e, dall'altro lato, che è stato altresì documentato che, in data 15.5.2018, Ricorrente_1 ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 1 D.L. n. 148/2017 (c.d. "rottamazione-bis"), includendo espressamente in tale richiesta, accolta ma poi rimasta inadempiuta, le due cartelle di pagamento sopra citate, di cui il contribuente evidentemente aveva conoscenza. A ciò deve aggiungersi, quanto alla tassa sui rifiuti (soggetta alla prescrizione quinquennale, mentre la prescrizione dell'irpef è decennale), che al contribuente risultano notificati, prima e dopo le cartelle richiamate, un'intimazione di pagamento (il 10.11.2015) e due avvisi di accertamento (il 18.1.2017 e il 4.10.2017). Tali notifiche non sono state disconosciute dal ricorrente, per cui, stante l'esistenza dei predetti atti interruttivi, oltre che dell'atto impugnato, notificato il 2.7.2025, la prescrizione non è maturata per alcuna imposta azionata, dovendosi altresì tenere conto della sospensione dei termini correlata alla legislazione emergenziale in tema di Covid-19 (8.3.2020-31.8.2021). Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 deve essere disatteso, sussistendo tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e dell'entità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
ZU FABIO, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16105/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente_1 S.p.a. - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022055132000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022055132000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022055132000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022055132000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022055132000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120086407638000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120124321617000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200069441862000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200073633738000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220087461584001 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1261/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.8.2025 all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate-CO, alla
Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Pozzuoli, al Comune di Pozzuoli e alla SAPNA, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259022055132 notificata in data 2.7.2025, con la quale gli è stato chiesto il pagamento della somma di 5.022,12 euro, in relazione a 5 cartelle di pagamento, aventi ad oggetto l'omesso versamento dell'irpef riferita al 2015 e della Tarsu riferita agli anni
2010, 2011, 2012 e 2013. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente ha dedotto di non aver mai validamente ricevuto le notifiche delle cartelle in questione e dei relativi atti prodromici e ha eccepito sia la prescrizione dei crediti erariali azionati e la decadenza del diritto alla riscossione, stante l'omessa comunicazione dei termini ex art. 17 e 25 del D.P.R. 602/73.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli, che, in via principale, ha chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, giacchè per gli anni di imposta 2010/2011 la TARSU era riscossa in via ordinaria direttamente dall'Agente della CO, al quale il Comune di Pozzuoli trasferiva il ruolo ordinario, mentre per gli anni 2012 e 2013 la competenza era della SAPNA e, in subordine, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto del ne bis in idem, posto che le cartelle di pagamento impugnate sono state già oggetto del giudizio iscritto al R.G.R. 3040/2016, in cui il contribuente ha impugnato altro avviso di intimazione;
tale giudizio si è concluso con la sentenza passata in giudicato della C.T.P. di
Napoli n. 672/06/2017, depositata il 16/01/2017, che ha statuito la legittimità della procedura di riscossione coattiva.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO, che ha chiesto di rigettare il ricorso, evidenziando che le cartelle di cui si discute sono state tutte regolarmente notificate, come da documentazione allegata;
inoltre, quanto alle cartelle n. 07120120086407638000 e n. 07120120124321617000, si evidenzia che la pretesa del ricorrente di non aver mai avuto conoscenza degli atti è in ogni caso smentita dal fatto che, in data 15/05/2018, Ricorrente_1 ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 1 D.L. n. 148/2017 (c.d. "rottamazione-bis"), includendo espressamente in tale richiesta le cartelle di pagamento n.
07120120086407638000 e 07120120124321617000. Tale istanza costituisce un atto di riconoscimento del debito, incompatibile con la volontà di contestarne l'esistenza o la notifica, e come tale ha interrotto il termine di prescrizione. L'istanza è stata accolta dall'Agente della CO con comunicazione del 22/06/2018, con la quale si specificavano gli importi da versare e le relative scadenze. Tuttavia, Ricorrente_1 non ha provveduto al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute, determinando così l'inefficacia della definizione agevolata.
Si è costituita la Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, avendo il Concessionario per la CO dimostrato la rituale notificazione delle cartelle sottese all'avversata impugnazione, per cui non è possibile, in ragione della pacifica definitività della pretesa, far valere vicende estintive relative ad atti espressivi del credito fiscale antecedentemente notificati.
A ciò si aggiunge che la cartella riferita all'irpef è stata emessa all'esito di un controllo formale ex art. 36 ter posto in essere sulla dichiarazione congiunta, mod. 730, trasmessa per il 2015 dalla sig.ra Nominativo_1, coniuge di Ricorrente_1. All'udienza del 27 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti (e in particolare dall'Agenzia delle Entrate-CO), si evince che le 5 cartelle indicate nel provvedimento impugnato sono state ritualmente notificate al contribuente, o in mani proprie o in mani di familiare convivente: nello specifico, la cartella n.
07120120086407638000 (tassa rifiuti 2010) è stata notificata in data 22/5/2012; la cartella n.
07120120124321617000 (tassa rifiuti 2011) è stata notificata in data 7/11/2012; la cartella n.
07120200069441862000 (tassa rifiuti 2012) è stata notificata in data 10/1/2022; la cartella n.
07120200073633738000 (tassa rifiuti 2013) è stata notificata in data 04/2/2022, mentre la cartella n.
07120220087461584001 (irpef 2015) è stata notificata in data 28/10/2022. Peraltro, in relazione alle cartelle n. 07120120086407638000 e n. 07120120124321617000, occorre evidenziare, da un lato, che le stesse hanno formato oggetto di altro ricorso (procedimento n. 3040/2016) definito con esito sfavorevole al ricorrente
(cfr. sentenza della C.T.P. di Napoli, Sez. 6, n. 672 del 16.12.2016, depositata il 16.1.2017), e, dall'altro lato, che è stato altresì documentato che, in data 15.5.2018, Ricorrente_1 ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 1 D.L. n. 148/2017 (c.d. "rottamazione-bis"), includendo espressamente in tale richiesta, accolta ma poi rimasta inadempiuta, le due cartelle di pagamento sopra citate, di cui il contribuente evidentemente aveva conoscenza. A ciò deve aggiungersi, quanto alla tassa sui rifiuti (soggetta alla prescrizione quinquennale, mentre la prescrizione dell'irpef è decennale), che al contribuente risultano notificati, prima e dopo le cartelle richiamate, un'intimazione di pagamento (il 10.11.2015) e due avvisi di accertamento (il 18.1.2017 e il 4.10.2017). Tali notifiche non sono state disconosciute dal ricorrente, per cui, stante l'esistenza dei predetti atti interruttivi, oltre che dell'atto impugnato, notificato il 2.7.2025, la prescrizione non è maturata per alcuna imposta azionata, dovendosi altresì tenere conto della sospensione dei termini correlata alla legislazione emergenziale in tema di Covid-19 (8.3.2020-31.8.2021). Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 deve essere disatteso, sussistendo tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e dell'entità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese