Articolo 3 della Legge 21 marzo 1949, n. 101
Articolo 2
Versione
22 aprile 1949
Art. 3.
Il limite di lire cinquecentomila previsto nel primo comma dell'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' elevato a lire dieci milioni.

Entrata in vigore il 22 aprile 1949