TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38077/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38077/2024 tra
Parte_1
attore e
Parte_2
convenuto
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 9,40 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. BIOLO ADAMO ( ) CORSO DI Parte_1 C.F._1
PORTA VITTORIA 28 MILANO;
Per Parte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Alessandra Borghi e Persona_1
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38077/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIPPA CRISTIANO e Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BIOLO ADAMO ( ); elettivamente domiciliato in CORSO DI C.F._1
PORTA VITTORIA 28 MILANO, presso il difensore avv. CRIPPA CRISTIANO
parte attrice contro
(C.F. Parte_2
), contumace P.IVA_2
parte convenuta pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- in via di merito principale: accertato che ha contravvenuto alle condizioni che Parte_3
regolano l'Accordo di Convenzionamento 03.11.2023, in particolare agli artt. 7), 8), 10), 14) e 15),
accertato che tale violazione è consistita nella mancata corretta identificazione del cliente e nella
mancata effetti-va consegna del bene finanziato al consumatore , ma ad altro Parte_4
soggetto non identificato, accertato che per tale motivo ed a seguito di de-nuncia e reclamo presentati
da provvedeva ad estinguere anticipatamente il contratto di Parte_4 Parte_1
finanziamento n. 3658691301 con tale consumatore;
condannare Parte_5 Parte_3
a restituire a l'importo di euro 15.000,00, erogato per il finanziamento
[...] Parte_1
, oltre accessori, spese e interessi, nel-la misura concordata con il consumatore, Parte_4
maturati sino alla data del rimborso, oltre interessi legali sulla somma corrispondente al
finanziamento accordato dai singoli versamenti degli importi al saldo ovvero condannarla a pagare la
di-versa somma emersa nel corso del giudizio.
- in via di merito ulteriore: alla luce dell'individuata responsabilità contrattuale, condannare
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c., al risarcimento dei danni sopportati da Parte_3 [...]
e quantificati in complessivi euro 7.276,00; somma pari alla perdita subita e determinata Parte_1
dalla differenza tra il “costo totale del credito” e la somma finanziata concessa a , Parte_4
oltre interessi, ovvero condannarla a pagare la diversa somma emersa nel corso del giudizio.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A.
anche della fase di mediazione per la quale vi è stato esborso di costi anticipati pari ad euro 190,32.
In via istruttoria:
pagina 3 di 8 A) Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di e Parte_3
prova per testi sulle seguenti circostanze tutte precedute dalle parole “vero che”:
1) « in violazione delle intese intervenute, non consegnava a Parte_3 Parte_4
autovettura Renault Clio usata, targa GK367PP, che veniva assegnata ad altro soggetto non
identificato».
2) «In esecuzione delle intese contrattuali contenute nell'Accordo di convenzionamento 03.11.2023 ed
a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 3658691301, Parte_5
procedeva a bonificare sul conto corrente intestato a euro Parte_1 Parte_3
15.000,00 in data 08.03.2024».
Si indica a testimone: , via Artiaco 24, 80078 Pozzuoli. Parte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, instaurava il presente Parte_1
giudizio nei confronti di al fine di ottenerne la condanna alla restituzione Parte_3
dell'importo erogato nell'ambito di una operazione di finanziamento al consumo.
L'attrice, in particolare, esponeva:
- che aveva stipulato con la convenuta una convenzione di credito al consumo in favore della clientela di Parte_3
- che in forza di tale accordo, i clienti della convenuta i quali acquistavano autoveicoli dalla stessa commercializzati, qualora intendessero avvalersi di un finanziamento totale o parziale del corrispettivo della compravendita, sottoscrivevano un contratto di finanziamento con l'attrice,
impegnandosi a rimborsare mensilmente la somma ricevuta;
- che tale operazione di finanziamento veniva conclusa dal cliente al fine di Parte_4
pagina 4 di 8 acquistare una autovettura usata;
- che a fronte del contratto di finanziamento sottoscritto dall'acquirente, l'attrice provvedeva all'erogazione della somma di euro 15.000,00 in favore della convenzionata convenuta;
- che, tuttavia, il appreso del finanziamento finalizzato all'acquisto di una autovettura, Pt_4
sporgeva denuncia querela avanti la Polizia Giudiziaria, contestando di essere stato vittima di una truffa;
- che, in particolare, sconosciuti, dietro la promessa di fargli avere un finanziamento, avevano indebitamente utilizzato la sua identità e i documenti, di cui lo stesso ne aveva dato la copia, per sottoscrivere il contratto di acquisto della vettura supportato dal finanziamento con l'attrice;
- che, pertanto, detta vettura non era mai stata consegnata all'apparente acquirente Parte_4
- che l'attrice provvedeva alla restituzione in favore del cliente finale delle somme incassate a titolo di rate;
- che la convenuta era tenuta a restituire le somme incassate dalla finanziaria, avendo violato gli obblighi pattuiti con la convenzione di finanziamento al consumo in ordine alla corretta identificazione del cliente e alla regolare fornitura dei beni oggetto dell'acquisto finanziato.
All'udienza del 9.1.2025, nessuno compariva per che quindi veniva dichiarata Parte_3
contumace.
Il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione, nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Parte attrice ha prodotto in giudizio l'accordo di convenzionamento, oltre alla richiesta di pagina 5 di 8 finanziamento finalizzata all'acquisto dell'autovettura oggetto di finanziamento.
La prova dell'avvenuta erogazione della somma finanziata risulta dall'ordine di bonifico disposto in favore della convenuta;
parte attrice, infine, ha prodotto la denuncia querela sporta dal cliente finale, il quale ha lamentato la mancata consegna dell'autovettura e, prima ancora, di non avere stipulato il relativo contratto di compravendita, essendo rimasto vittima di una truffa.
Si deve pertanto rilevare come, a fronte di tali risultanze istruttorie, vada ritenuta provata dall'attrice l'erogazione in favore del convenuto delle somme oggetto del contratto di finanziamento.
Orbene, in merito si deve rilevare come l'art. 14 della convenzione di finanziamento al consumo stipulata fra le parti del presente giudizio preveda espressamente che “Il Rivenditore/Prestatore dovrà
restituire alla Banca, immediatamente ed a semplice richiesta della stessa, la somma ricevuta ai sensi
dell'art. 10, maggiorata degli interessi – nella misura concordata con il Cliente – maturati sino alla
data del rimborso, al verificarsi d'uno dei seguenti casi: (…) mancata consegna della merce o
prestazione del servizio finanziato”.
Tale fattispecie contrattuale opera indipendentemente dalle ragioni a monte che hanno portato a non effettuare la consegna del bene acquistato in favore del cliente e, quindi, anche nell'ipotesi in cui la mancata consegna sia stata conseguenza di una truffa perpetrata da terzi ai danni del cliente e della stessa convenzionata.
Tale vicenda delittuosa, inoltre, evidenzia un ulteriore inadempimento da parte della convenzionata in ordine agli obblighi assunti in sede di identificazione del cliente da finanziare, considerato come la convenzione preveda l'obbligo per l'esercente convenzionato di correttamente identificare il cliente,
ponendo a carico della prima la responsabilità e le conseguenze (fra cui, in particolare, l'obbligo restitutorio delle somme ricevute a titolo di finanziamento ad opera della finanziaria) per i casi di pagina 6 di 8 mancata corretta identificazione, anche in ragione della falsità dei documenti esibiti dal cliente.
Trattasi di una ripartizione degli oneri e dei rischi, collegati alla verifica in ordine alla veridicità dei documenti identificativi del cliente, che risulta ragionevole, considerato come il cliente entri in contatto diretto solo con il convenzionato, il quale è pertanto l'unico soggetto posto nelle condizioni per poter effettuare un riscontro diretto sull'identificazione del richiedente e considerato come il finanziamento operi nell'interesse diretto dello stesso convenzionato, il quale percepisce la somma a titolo di prezzo del bene compravenduto.
Pertanto, per effetto della pattuizione di cui all'art. 14 sopra richiamato, la convenuta risulta tenuta a restituire all'attrice l'intero importo ricevuto a titolo di finanziamento e, quindi, a pagare a Parte_1
la complessiva somma di euro 15.000,00, oltre ad interessi secondo il tasso legale dall'8.3.2024
[...]
(data dell'erogazione del finanziamento) al saldo.
Non può, viceversa, trovare accoglimento l'ulteriore pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice e riferita al danno da lucro cessane, costituito dall'ammontare degli interessi che avrebbero dovuto essere corrisposti dal cliente finale all'esito del piano di ammortamento.
Nel caso di specie, infatti, l'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul convenzionato avrebbe dovuto portare alla mancata stipula di un contratto di finanziamento, in quanto mai richiesto dall'apparente cliente finale, per cui, una volta ottenuta la restituzione delle somme erogate, l'attrice è
interamente risarcita del pregiudizio patito, non potendo avanzare alcuna aspettativa di conseguimento di interessi con riferimento a un contratto di finanziamento che non avrebbe mai dovuto essere stipulato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.219,00, oltre i.v.a e c.p.a.,
di cui euro 255,00 per spese generali ed euro 264,00 per rimborso spese.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_3
condanna quest'ultima a pagare all'attrice la somma di euro 15.000,00, oltre ad interessi
[...]
secondo il tasso legale dall'8.3.2024 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.219,00, oltre i.v.a e c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali ed euro 264,00 per rimborso spese.
Milano, 16 gennaio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38077/2024 tra
Parte_1
attore e
Parte_2
convenuto
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 9,40 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. BIOLO ADAMO ( ) CORSO DI Parte_1 C.F._1
PORTA VITTORIA 28 MILANO;
Per Parte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Alessandra Borghi e Persona_1
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38077/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIPPA CRISTIANO e Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BIOLO ADAMO ( ); elettivamente domiciliato in CORSO DI C.F._1
PORTA VITTORIA 28 MILANO, presso il difensore avv. CRIPPA CRISTIANO
parte attrice contro
(C.F. Parte_2
), contumace P.IVA_2
parte convenuta pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- in via di merito principale: accertato che ha contravvenuto alle condizioni che Parte_3
regolano l'Accordo di Convenzionamento 03.11.2023, in particolare agli artt. 7), 8), 10), 14) e 15),
accertato che tale violazione è consistita nella mancata corretta identificazione del cliente e nella
mancata effetti-va consegna del bene finanziato al consumatore , ma ad altro Parte_4
soggetto non identificato, accertato che per tale motivo ed a seguito di de-nuncia e reclamo presentati
da provvedeva ad estinguere anticipatamente il contratto di Parte_4 Parte_1
finanziamento n. 3658691301 con tale consumatore;
condannare Parte_5 Parte_3
a restituire a l'importo di euro 15.000,00, erogato per il finanziamento
[...] Parte_1
, oltre accessori, spese e interessi, nel-la misura concordata con il consumatore, Parte_4
maturati sino alla data del rimborso, oltre interessi legali sulla somma corrispondente al
finanziamento accordato dai singoli versamenti degli importi al saldo ovvero condannarla a pagare la
di-versa somma emersa nel corso del giudizio.
- in via di merito ulteriore: alla luce dell'individuata responsabilità contrattuale, condannare
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c., al risarcimento dei danni sopportati da Parte_3 [...]
e quantificati in complessivi euro 7.276,00; somma pari alla perdita subita e determinata Parte_1
dalla differenza tra il “costo totale del credito” e la somma finanziata concessa a , Parte_4
oltre interessi, ovvero condannarla a pagare la diversa somma emersa nel corso del giudizio.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A.
anche della fase di mediazione per la quale vi è stato esborso di costi anticipati pari ad euro 190,32.
In via istruttoria:
pagina 3 di 8 A) Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di e Parte_3
prova per testi sulle seguenti circostanze tutte precedute dalle parole “vero che”:
1) « in violazione delle intese intervenute, non consegnava a Parte_3 Parte_4
autovettura Renault Clio usata, targa GK367PP, che veniva assegnata ad altro soggetto non
identificato».
2) «In esecuzione delle intese contrattuali contenute nell'Accordo di convenzionamento 03.11.2023 ed
a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 3658691301, Parte_5
procedeva a bonificare sul conto corrente intestato a euro Parte_1 Parte_3
15.000,00 in data 08.03.2024».
Si indica a testimone: , via Artiaco 24, 80078 Pozzuoli. Parte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, instaurava il presente Parte_1
giudizio nei confronti di al fine di ottenerne la condanna alla restituzione Parte_3
dell'importo erogato nell'ambito di una operazione di finanziamento al consumo.
L'attrice, in particolare, esponeva:
- che aveva stipulato con la convenuta una convenzione di credito al consumo in favore della clientela di Parte_3
- che in forza di tale accordo, i clienti della convenuta i quali acquistavano autoveicoli dalla stessa commercializzati, qualora intendessero avvalersi di un finanziamento totale o parziale del corrispettivo della compravendita, sottoscrivevano un contratto di finanziamento con l'attrice,
impegnandosi a rimborsare mensilmente la somma ricevuta;
- che tale operazione di finanziamento veniva conclusa dal cliente al fine di Parte_4
pagina 4 di 8 acquistare una autovettura usata;
- che a fronte del contratto di finanziamento sottoscritto dall'acquirente, l'attrice provvedeva all'erogazione della somma di euro 15.000,00 in favore della convenzionata convenuta;
- che, tuttavia, il appreso del finanziamento finalizzato all'acquisto di una autovettura, Pt_4
sporgeva denuncia querela avanti la Polizia Giudiziaria, contestando di essere stato vittima di una truffa;
- che, in particolare, sconosciuti, dietro la promessa di fargli avere un finanziamento, avevano indebitamente utilizzato la sua identità e i documenti, di cui lo stesso ne aveva dato la copia, per sottoscrivere il contratto di acquisto della vettura supportato dal finanziamento con l'attrice;
- che, pertanto, detta vettura non era mai stata consegnata all'apparente acquirente Parte_4
- che l'attrice provvedeva alla restituzione in favore del cliente finale delle somme incassate a titolo di rate;
- che la convenuta era tenuta a restituire le somme incassate dalla finanziaria, avendo violato gli obblighi pattuiti con la convenzione di finanziamento al consumo in ordine alla corretta identificazione del cliente e alla regolare fornitura dei beni oggetto dell'acquisto finanziato.
All'udienza del 9.1.2025, nessuno compariva per che quindi veniva dichiarata Parte_3
contumace.
Il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione, nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Parte attrice ha prodotto in giudizio l'accordo di convenzionamento, oltre alla richiesta di pagina 5 di 8 finanziamento finalizzata all'acquisto dell'autovettura oggetto di finanziamento.
La prova dell'avvenuta erogazione della somma finanziata risulta dall'ordine di bonifico disposto in favore della convenuta;
parte attrice, infine, ha prodotto la denuncia querela sporta dal cliente finale, il quale ha lamentato la mancata consegna dell'autovettura e, prima ancora, di non avere stipulato il relativo contratto di compravendita, essendo rimasto vittima di una truffa.
Si deve pertanto rilevare come, a fronte di tali risultanze istruttorie, vada ritenuta provata dall'attrice l'erogazione in favore del convenuto delle somme oggetto del contratto di finanziamento.
Orbene, in merito si deve rilevare come l'art. 14 della convenzione di finanziamento al consumo stipulata fra le parti del presente giudizio preveda espressamente che “Il Rivenditore/Prestatore dovrà
restituire alla Banca, immediatamente ed a semplice richiesta della stessa, la somma ricevuta ai sensi
dell'art. 10, maggiorata degli interessi – nella misura concordata con il Cliente – maturati sino alla
data del rimborso, al verificarsi d'uno dei seguenti casi: (…) mancata consegna della merce o
prestazione del servizio finanziato”.
Tale fattispecie contrattuale opera indipendentemente dalle ragioni a monte che hanno portato a non effettuare la consegna del bene acquistato in favore del cliente e, quindi, anche nell'ipotesi in cui la mancata consegna sia stata conseguenza di una truffa perpetrata da terzi ai danni del cliente e della stessa convenzionata.
Tale vicenda delittuosa, inoltre, evidenzia un ulteriore inadempimento da parte della convenzionata in ordine agli obblighi assunti in sede di identificazione del cliente da finanziare, considerato come la convenzione preveda l'obbligo per l'esercente convenzionato di correttamente identificare il cliente,
ponendo a carico della prima la responsabilità e le conseguenze (fra cui, in particolare, l'obbligo restitutorio delle somme ricevute a titolo di finanziamento ad opera della finanziaria) per i casi di pagina 6 di 8 mancata corretta identificazione, anche in ragione della falsità dei documenti esibiti dal cliente.
Trattasi di una ripartizione degli oneri e dei rischi, collegati alla verifica in ordine alla veridicità dei documenti identificativi del cliente, che risulta ragionevole, considerato come il cliente entri in contatto diretto solo con il convenzionato, il quale è pertanto l'unico soggetto posto nelle condizioni per poter effettuare un riscontro diretto sull'identificazione del richiedente e considerato come il finanziamento operi nell'interesse diretto dello stesso convenzionato, il quale percepisce la somma a titolo di prezzo del bene compravenduto.
Pertanto, per effetto della pattuizione di cui all'art. 14 sopra richiamato, la convenuta risulta tenuta a restituire all'attrice l'intero importo ricevuto a titolo di finanziamento e, quindi, a pagare a Parte_1
la complessiva somma di euro 15.000,00, oltre ad interessi secondo il tasso legale dall'8.3.2024
[...]
(data dell'erogazione del finanziamento) al saldo.
Non può, viceversa, trovare accoglimento l'ulteriore pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice e riferita al danno da lucro cessane, costituito dall'ammontare degli interessi che avrebbero dovuto essere corrisposti dal cliente finale all'esito del piano di ammortamento.
Nel caso di specie, infatti, l'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul convenzionato avrebbe dovuto portare alla mancata stipula di un contratto di finanziamento, in quanto mai richiesto dall'apparente cliente finale, per cui, una volta ottenuta la restituzione delle somme erogate, l'attrice è
interamente risarcita del pregiudizio patito, non potendo avanzare alcuna aspettativa di conseguimento di interessi con riferimento a un contratto di finanziamento che non avrebbe mai dovuto essere stipulato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.219,00, oltre i.v.a e c.p.a.,
di cui euro 255,00 per spese generali ed euro 264,00 per rimborso spese.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_3
condanna quest'ultima a pagare all'attrice la somma di euro 15.000,00, oltre ad interessi
[...]
secondo il tasso legale dall'8.3.2024 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.219,00, oltre i.v.a e c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali ed euro 264,00 per rimborso spese.
Milano, 16 gennaio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 8 di 8