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Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2023, n. 38639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38639 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: VE NZ, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU RI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentito il difensore, Avv. Decimo Lo Presti, anche in sostituzione dell'Avv. Salvatore Silvestro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando (solo in ordine al trattamento sanzionatorio) Penale Sent. Sez. 2 Num. 38639 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/07/2023 la sentenza del Tribunale di Messina, emessa il 28 settembre 2021, ha confermato la condanna del ricorrente in relazione al reato di usura aggravata continuata in concorso, commesso nei confronti di IG FA, al quale, in più occasioni, consegnava somme di danaro percependo interessi illeciti. 2. Ricorre per cassazione NZ VE, con distinti atti. 2.1. Nel ricorso a firma dell'Avv. Decimo Lo Presti deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe tenuto conto delle doglianze difensive volte a mettere in luce come i prestiti usurari, secondo quanto emergente dalle stesse dichiarazioni della persona offesa e da una conversazione registrata del 12 settembre 2019, non sarebbero stati elargiti dall'imputato bensì dai correi separatamente giudicati LO e GI, i quali avevano fatto credere alla vittima che le somme provenissero dal ricorrente, il quale, invece, non era mai entrato in contatto con la persona offesa. Ciò, almeno in relazione a parte delle condotte contestate in forma continuata, con la necessaria conseguenza anche in termini di trattamento sanzionatorio;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione. 2.2. Nel ricorso a firma dell'Avv. Salvatore Silvestro deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe adeguatamente valutato l'attendibilità della persona offesa, omettendo l'esame delle discrasie segnalate dalla difesa, specie in relazione alla provenienza delle somme dal coimputato LO e non dal VE, secondo quanto già evidenziato nel primo ricorso;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva che aveva formato oggetto di richiesta in sede di discussione, anche in relazione alla sussistenza dei presupposti per contestarne il carattere reiterato ed infraquinquennale;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, alla corretta applicazione della regola di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. ed agli aumenti per la continuazione. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e generici. 1.Quanto ai motivi che ineriscono al giudizio di responsabilità, il ricorrente non tiene conto che l'attendibilità della vittima è stata valutata dalla Corte in termini 2 positivi anche alla luce di diversi riscontri estrinseci al suo narrato, non citati nei ricorsi e costituiti da una mole di intercettazioni (anche avvenute in carcere e relative ai coimputati LO e GI) illustrativa del fatto che, come dichiarato da IG FA, l'autore dei prestiti usurari nei suoi confronti era sempre stato l'odierno ricorrente, persona individuata in fotografia dalla vittima, a dimostrazione della conoscenza personale, ulteriormente confermata dai messaggi telefonici intercorsi. La circostanza evidenziata dalla difesa - circa il fatto che i prestiti di danaro fossero stati elargiti dai coimputati e non dal VE - è stata superata dalla Corte attraverso un esame di merito privo di vizi rilevabili in questa sede, siccome volto ad evidenziare come i coimputati, postisi al cospetto della persona offesa come intermediari del ricorrente, avessero a loro volta prestato somme al IG per loro conto, attraverso corresponsioni che esulano dalla odierna imputazione ed alla quale fanno riferimento le risultanze processuali richiamate dalla difesa, le quali, pertanto, sono ininfluenti rispetto alla tenuta della statuizione di condanna del ricorrente. 2. Quanto ai motivi inerenti all'applicazione della recidiva e delle altre circostanze aggravanti, il ricorrente deduce presunte violazioni di legge non dedotte nell'atto di appello ed invoca l'esclusione della recidiva anch'essa non richiesta con il gravame avverso la decisione di primo grado. Tali doglianze, pertanto, sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, comunque, generiche. 3. L'unica questione che aveva formato oggetto dell'atto di appello era stata quella inerente all'entità degli aumenti di pena per la continuazione interna al reato contestato, che la Corte ha affrontato peraltro dando ragione all'imputato e diminuendo gli aumenti di pena in continuazione in termini ritenuti congrui con idonea motivazione. Le altre deduzioni non essendo correlate ai motivi di appello non possono trovare ingresso in questa sede presupponendo valutazioni di fatto sottratte al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva, anche con riferimento al contenuto della memoria. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.07.2023 Il Consigliere estensore IU RI 41 1^/, Il Pres ente GI RA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU RI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentito il difensore, Avv. Decimo Lo Presti, anche in sostituzione dell'Avv. Salvatore Silvestro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando (solo in ordine al trattamento sanzionatorio) Penale Sent. Sez. 2 Num. 38639 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/07/2023 la sentenza del Tribunale di Messina, emessa il 28 settembre 2021, ha confermato la condanna del ricorrente in relazione al reato di usura aggravata continuata in concorso, commesso nei confronti di IG FA, al quale, in più occasioni, consegnava somme di danaro percependo interessi illeciti. 2. Ricorre per cassazione NZ VE, con distinti atti. 2.1. Nel ricorso a firma dell'Avv. Decimo Lo Presti deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe tenuto conto delle doglianze difensive volte a mettere in luce come i prestiti usurari, secondo quanto emergente dalle stesse dichiarazioni della persona offesa e da una conversazione registrata del 12 settembre 2019, non sarebbero stati elargiti dall'imputato bensì dai correi separatamente giudicati LO e GI, i quali avevano fatto credere alla vittima che le somme provenissero dal ricorrente, il quale, invece, non era mai entrato in contatto con la persona offesa. Ciò, almeno in relazione a parte delle condotte contestate in forma continuata, con la necessaria conseguenza anche in termini di trattamento sanzionatorio;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione. 2.2. Nel ricorso a firma dell'Avv. Salvatore Silvestro deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe adeguatamente valutato l'attendibilità della persona offesa, omettendo l'esame delle discrasie segnalate dalla difesa, specie in relazione alla provenienza delle somme dal coimputato LO e non dal VE, secondo quanto già evidenziato nel primo ricorso;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva che aveva formato oggetto di richiesta in sede di discussione, anche in relazione alla sussistenza dei presupposti per contestarne il carattere reiterato ed infraquinquennale;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, alla corretta applicazione della regola di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. ed agli aumenti per la continuazione. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e generici. 1.Quanto ai motivi che ineriscono al giudizio di responsabilità, il ricorrente non tiene conto che l'attendibilità della vittima è stata valutata dalla Corte in termini 2 positivi anche alla luce di diversi riscontri estrinseci al suo narrato, non citati nei ricorsi e costituiti da una mole di intercettazioni (anche avvenute in carcere e relative ai coimputati LO e GI) illustrativa del fatto che, come dichiarato da IG FA, l'autore dei prestiti usurari nei suoi confronti era sempre stato l'odierno ricorrente, persona individuata in fotografia dalla vittima, a dimostrazione della conoscenza personale, ulteriormente confermata dai messaggi telefonici intercorsi. La circostanza evidenziata dalla difesa - circa il fatto che i prestiti di danaro fossero stati elargiti dai coimputati e non dal VE - è stata superata dalla Corte attraverso un esame di merito privo di vizi rilevabili in questa sede, siccome volto ad evidenziare come i coimputati, postisi al cospetto della persona offesa come intermediari del ricorrente, avessero a loro volta prestato somme al IG per loro conto, attraverso corresponsioni che esulano dalla odierna imputazione ed alla quale fanno riferimento le risultanze processuali richiamate dalla difesa, le quali, pertanto, sono ininfluenti rispetto alla tenuta della statuizione di condanna del ricorrente. 2. Quanto ai motivi inerenti all'applicazione della recidiva e delle altre circostanze aggravanti, il ricorrente deduce presunte violazioni di legge non dedotte nell'atto di appello ed invoca l'esclusione della recidiva anch'essa non richiesta con il gravame avverso la decisione di primo grado. Tali doglianze, pertanto, sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, comunque, generiche. 3. L'unica questione che aveva formato oggetto dell'atto di appello era stata quella inerente all'entità degli aumenti di pena per la continuazione interna al reato contestato, che la Corte ha affrontato peraltro dando ragione all'imputato e diminuendo gli aumenti di pena in continuazione in termini ritenuti congrui con idonea motivazione. Le altre deduzioni non essendo correlate ai motivi di appello non possono trovare ingresso in questa sede presupponendo valutazioni di fatto sottratte al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva, anche con riferimento al contenuto della memoria. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.07.2023 Il Consigliere estensore IU RI 41 1^/, Il Pres ente GI RA